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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 22/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e P_ P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del procedimento di revisione operato dall' per la malattia professionale n. 510757082 del 6.12.2019, con il quale si P_
è determinata la riduzione del danno biologico dal 15% al 6%, unitamente ad una riduzione complessiva del danno biologico dal 38% al 25%, poiché comprensiva anche della percentuale del 25% di cui all'infortunio del 31.3.2019 n. 510756515; in subordine, dichiarare che la percentuale di danno biologico risultante dalla revisione non potrà che aggiungersi al 25% di cui all'infortunio del 31.3.2019; per l'effetto, condannare l' a ripristinare la rendita ex D. Lgs. 38/2000 nella misura originaria del 38% P_
o in quella diversa da accertarsi, anche a mezzo di C.T.U., non inferiore al 31% (6% per malattia professionale revisionata + 25% per i postumi da infortunio), o, in via ancora
1 più gradata, superiore al 25% attualmente riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data della revisione;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.1.2024, il sig. esponeva Parte_1 di aver esercitato la professione di idraulico in proprio, sin dal 1982.
Riferiva che, in data 31.3.2019, aveva subìto un infortunio sul lavoro, essendo rimasto schiacciato con il piede sinistro da una caldaia.
Evidenziava, quindi, di aver presentato domanda n. 510756515 all' che aveva P_ riscontrato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, per frattura biossea della gamba sinistra (tibia e perone), con danno biologico in misura del 25%, e concessione della relativa rendita.
Rappresentava, inoltre, di aver presentato una seconda domanda (n. 510757082), in data 6.12.2019, per il riconoscimento di malattia professionale, sempre conseguente all'attività espletata, giacché affetto da tendinopatia bilaterale delle spalle, con riduzione di 1/3 dei movimenti articolari e dolore cronico bilaterale, per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 15%, costituendo P_ una nuova rendita.
Sottolineava che la percentuale di danno biologico, rapportata al grado di menomazione complessivo, era perciò del 38%.
Deduceva che l' lo aveva sottoposto a visita di revisione, a seguito della quale, P_ con nota del 20.4.2023, gli aveva comunicato che i postumi derivanti dalla malattia professionale del 6.12.2019 erano migliorati, così riducendo il grado di menomazione dell'integrità psicofisica dal 15% al 6%.
Lamentava, però, che immotivatamente l'Ente aveva ridotto anche il grado di menomazione complessivo dal 38% al 25%, e, di conseguenza, la relativa rendita, a decorrere dal 1.4.2023.
Rappresentava di aver invano impugnato tale decisione in via amministrativa.
Aggiungeva di aver reiterato la richiesta in data 24.10.2023, ritenendo che l' CP_2 fosse incorso in un mero errore materiale o di calcolo, consistente nel non aver sommato alla percentuale del 25% di cui all'infortunio sul lavoro, la nuova percentuale revisionata del 6% (originariamente del 15%) di cui alla malattia professionale del
6.12.2019.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in P_ funzione di giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in P_
2 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che il ricorrente, in seguito alla visita medica di revisione, aveva riportato un netto miglioramento delle menomazioni accertate in seguito agli eventi indennizzati, determinandosi una riduzione del punteggio complessivo di danno biologico.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della percentuale complessiva originaria.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Il resistente , ritenendo che il ricorrente avesse riportato un miglioramento CP_2 delle proprie condizioni di salute, tale da richiedere una revisione, lo ha sottoposto a visita in data 20.4.2023, accertando un miglioramento delle menomazioni, con riduzione del danno biologico complessivamente riconosciutogli per le due patologie, nonché con riduzione della relativa rendita.
In specie, nel richiamato provvedimento, si legge: “I postumi sono migliorati ed il grado di menomazione risulta diminuito dal 38% al 25%. Il coefficiente attribuito risulta diminuito rispetto al precedente valore 0,7. La rendita sarà quindi diminuita
a partire dal 1.4.2023”.
Dunque, nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se il miglioramento della tendinopatia bilaterale lamentata abbia potuto effettivamente modificare la quantificazione del danno biologico, già riconosciuto dall' nella misura del P_
15%, e, pertanto, si è ritenuto di dover procedere alla consulenza tecnica d'ufficio.
Tale accertamento, avente natura tecnico - specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott.ssa , in conformità Persona_1 al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Ebbene, il C.T.U., nella relazione definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione, CP_ osservando quanto segue: “Il percorso valutativo del SI. presso l si è articolato Parte_1 attraverso diverse fasi chiave, iniziando dall'infortunio subito il 31 marzo 2019, durante il quale ha riportato una frattura biossea della gamba sinistra. Questa lesione è stata trattata chirurgicamente con l'inserimento di mezzi di sintesi metallici. A CP_ seguito di questo incidente, l ha riconosciuto un danno biologico permanente del 25%, derivante dalla limitazione
3 funzionale della caviglia, dalle cicatrici chirurgiche, dall'edema cronico e dalla zoppia residua. Successivamente, il 6 dicembre
2019, ha presentato domanda per il riconoscimento di una malattia professionale, lamentando dolore e limitazione Parte_1 CP_ dei movimenti di entrambe le spalle. Inizialmente, l ha riconosciuto una menomazione del 15% per questa condizione, valutando l'impatto della tendinopatia bilaterale sul quadro funzionale complessivo del paziente. Nel marzo 2023, durante una CP_ visita di revisione prevista dall'art. 137 del D.P.R. 30/06/1965, l' ha rivalutato le condizioni del SI. ed a seguito Parte_1 di questa visita, è stata ritenuta opportuna una riduzione del danno biologico relativo alla malattia professionale, passando dal
15% al 6%, presumendo un miglioramento dello stato clinico delle spalle. Di conseguenza, il grado complessivo di menomazione riconosciuto al paziente è rimasto invariato al 25%, rappresentato prevalentemente dai postumi dell'infortunio alla gamba.
Tuttavia, il SI. ha contestato questa riduzione, poiché riferisce di non aver avuto un miglioramento significativo Parte_1 delle condizioni delle spalle, continuando a soffrire di dolore e limitazioni nei movimenti. Durante l'esame obiettivo condotto dalla sottoscritta e in considerazione degli esami strumentali allegati, si conferma che la tendinopatia bilaterale delle spalle ha mostrato segni di miglioramento. In particolare, i movimenti di abduzione, elevazione e rotazione degli arti superiori, che in passato risultavano limitati e dolorosi, sono attualmente più fluidi e meno dolorosi. Non si osservano più le stesse limitazioni CP_ funzionali riscontrate durante la valutazione del 2019, il che evidenzia un recupero parziale della funzionalità delle spalle.
Sebbene il paziente continui a riferire qualche dolore in situazioni di sovraccarico funzionale, il quadro clinico attuale riflette un miglioramento complessivo della condizione tendinea e della capacità articolare. Alla luce delle Tabelle delle menomazioni CP_
previste dal D.Lgs. 38/2000, la tendinopatia di spalla, a seconda della gravità, può essere associata a una menomazione tra il 5% e il 9%, laddove vi sia una limitazione funzionale moderata con dolori persistenti e disfunzioni tendinee evidenti. In CP_ questo caso, considerando il miglioramento clinico riscontrato, si ritiene congrua la valutazione del 6% stabilita dall CP_ nella revisione del 2023. A questo punto è opportuno precisare che in ambito , le percentuali di invalidità dovute a infortunio e malattia professionale non si sommano direttamente. Questo principio è stabilito dal D.Lgs. 38/2000, che prevede che, in caso di più eventi lesivi, come infortunio e malattia professionale, le menomazioni vengano valutate separatamente. La CP_ somma aritmetica delle percentuali di invalidità non è consentita. La normativa stabilisce che, in presenza di lesioni multiple o concorrenti, il danno complessivo venga valutato partendo dalla menomazione principale, alla quale può essere integrata la valutazione delle menomazioni aggiuntive. In altre parole, il punteggio principale è determinato dalla menomazione più grave, mentre le menomazioni secondarie vengono considerate, ma non sommate direttamente. Nel caso del
SI. , la menomazione principale è l'infortunio alla gamba sinistra, valutato al 25%, mentre la malattia professionale, Parte_1 CP_ rappresentata dalla tendinopatia bilaterale delle spalle, è stata valutata al 6%. Tuttavia, secondo le regole , questa percentuale non viene sommata aritmeticamente al 25%, ma contribuisce alla valutazione complessiva”.
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Nel caso del SI. , una valutazione complessiva adeguata deve tenere Parte_1 conto sia della menomazione principale (frattura della gamba sinistra, già valutata al 25%), sia dell'influenza della tendinopatia bilaterale delle spalle, riconosciuta al 6%. Sebbene la percentuale della malattia professionale non si sommi direttamente, il suo impatto funzionale è comunque rilevante. Considerando l'effetto globale della tendinopatia sulle capacità motorie del paziente e la sua interferenza con le attività lavorative e quotidiane, si ritiene che la valutazione complessiva del danno debba essere leggermente aumentata. Pertanto, la menomazione complessiva del SI. viene Parte_1 stimata al 28%. Questo valore tiene conto del 25% per l'infortunio alla gamba, cui si aggiunge un leggero incremento per l'influenza della tendinopatia bilaterale delle spalle, valutata al 6%, portando la stima globale al 28%. Questo riflette adeguatamente l'impatto complessivo delle due menomazioni sull'integrità psicofisica del lavoratore”.
Siffatta stima veniva ribadita nelle sintetiche osservazioni alle note controdeduttive di parte ricorrente.
2. A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente,
4 nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico- deduttivo, peraltro in ossequio al criterio di unificazione dei postumi invalidanti ai sensi dell'art. 13 co. 5 D. Lgs. 38/2000 ed ai criteri riduzionistici di calcolo del danno biologico, il cui computo è notoriamente sottratto alla mera somma algebrica.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento.
In specie, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha sì confermato il miglioramento della patologia accertata, che ha determinato una riduzione della percentuale originaria del 15% al 6%, ma ha ritenuto opportuno comunque incrementare la percentuale complessiva di danno biologico, dal
25% stimato dall'Istituto al 28%, in ragione dell'incidenza della tendinopatia bilaterale rispetto alla patologia originariamente accertata.
Avendo, quindi, il C.T.U. rideterminato l'incidenza del miglioramento nella quantificazione del danno biologico complessivo rispetto a quanto ritenuto dall' va riconosciuta la parziale fondatezza della pretesa della parte istante, P_ nei limiti anzidetti, con conseguente necessità di rettificazione in conformità della rendita ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 attualmente erogata.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere l'aumento della rendita percepita, con le differenze sugli arretrati sin dalla revisione, in ragione del banno biologico complessivamente accertato dal C.T.U. (28%).
La decorrenza può essere stabilita alla data indicata nella comunicazione del P_
20.4.2023 quale dies a quo dell'operata diminutio della rendita, ossia dall'1.4.2023.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dalla domanda giudiziaria e sino al soddisfo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza del ricorso, a fronte di una quantificazione del danno biologico pari al 28% e della pretesa avanzata nell'atto introduttivo (38% o 31%), impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in relazione a quella richiesta dall'infortunato ed a quella offerta dall' . CP_2
5 Pertanto, considerate le risultanze di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste ex art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione delle spese di lite in misura della metà
La residua parte viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (valore differenziale biennale della rendita) e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' P_
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che, per effetto del miglioramento acclarato, è conseguita, in danno di , una menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica nella misura del 28% a decorrere dall'1.4.2023;
2) condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in favore di P_
, delle conseguenti indennità di legge, anche in via Parte_1 differenziale rispetto a quanto già pagato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 4.1.2024 al soddisfo;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' in persona del P_
Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 870,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con P_ separato decreto.
Così deciso in Avellino, 13.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 22/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Cecere, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e P_ P.IVA_1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'illegittimità del procedimento di revisione operato dall' per la malattia professionale n. 510757082 del 6.12.2019, con il quale si P_
è determinata la riduzione del danno biologico dal 15% al 6%, unitamente ad una riduzione complessiva del danno biologico dal 38% al 25%, poiché comprensiva anche della percentuale del 25% di cui all'infortunio del 31.3.2019 n. 510756515; in subordine, dichiarare che la percentuale di danno biologico risultante dalla revisione non potrà che aggiungersi al 25% di cui all'infortunio del 31.3.2019; per l'effetto, condannare l' a ripristinare la rendita ex D. Lgs. 38/2000 nella misura originaria del 38% P_
o in quella diversa da accertarsi, anche a mezzo di C.T.U., non inferiore al 31% (6% per malattia professionale revisionata + 25% per i postumi da infortunio), o, in via ancora
1 più gradata, superiore al 25% attualmente riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data della revisione;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.1.2024, il sig. esponeva Parte_1 di aver esercitato la professione di idraulico in proprio, sin dal 1982.
Riferiva che, in data 31.3.2019, aveva subìto un infortunio sul lavoro, essendo rimasto schiacciato con il piede sinistro da una caldaia.
Evidenziava, quindi, di aver presentato domanda n. 510756515 all' che aveva P_ riscontrato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, per frattura biossea della gamba sinistra (tibia e perone), con danno biologico in misura del 25%, e concessione della relativa rendita.
Rappresentava, inoltre, di aver presentato una seconda domanda (n. 510757082), in data 6.12.2019, per il riconoscimento di malattia professionale, sempre conseguente all'attività espletata, giacché affetto da tendinopatia bilaterale delle spalle, con riduzione di 1/3 dei movimenti articolari e dolore cronico bilaterale, per la quale l' aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 15%, costituendo P_ una nuova rendita.
Sottolineava che la percentuale di danno biologico, rapportata al grado di menomazione complessivo, era perciò del 38%.
Deduceva che l' lo aveva sottoposto a visita di revisione, a seguito della quale, P_ con nota del 20.4.2023, gli aveva comunicato che i postumi derivanti dalla malattia professionale del 6.12.2019 erano migliorati, così riducendo il grado di menomazione dell'integrità psicofisica dal 15% al 6%.
Lamentava, però, che immotivatamente l'Ente aveva ridotto anche il grado di menomazione complessivo dal 38% al 25%, e, di conseguenza, la relativa rendita, a decorrere dal 1.4.2023.
Rappresentava di aver invano impugnato tale decisione in via amministrativa.
Aggiungeva di aver reiterato la richiesta in data 24.10.2023, ritenendo che l' CP_2 fosse incorso in un mero errore materiale o di calcolo, consistente nel non aver sommato alla percentuale del 25% di cui all'infortunio sul lavoro, la nuova percentuale revisionata del 6% (originariamente del 15%) di cui alla malattia professionale del
6.12.2019.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in P_ funzione di giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in P_
2 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che il ricorrente, in seguito alla visita medica di revisione, aveva riportato un netto miglioramento delle menomazioni accertate in seguito agli eventi indennizzati, determinandosi una riduzione del punteggio complessivo di danno biologico.
Insisteva, pertanto, per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento della percentuale complessiva originaria.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Il resistente , ritenendo che il ricorrente avesse riportato un miglioramento CP_2 delle proprie condizioni di salute, tale da richiedere una revisione, lo ha sottoposto a visita in data 20.4.2023, accertando un miglioramento delle menomazioni, con riduzione del danno biologico complessivamente riconosciutogli per le due patologie, nonché con riduzione della relativa rendita.
In specie, nel richiamato provvedimento, si legge: “I postumi sono migliorati ed il grado di menomazione risulta diminuito dal 38% al 25%. Il coefficiente attribuito risulta diminuito rispetto al precedente valore 0,7. La rendita sarà quindi diminuita
a partire dal 1.4.2023”.
Dunque, nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se il miglioramento della tendinopatia bilaterale lamentata abbia potuto effettivamente modificare la quantificazione del danno biologico, già riconosciuto dall' nella misura del P_
15%, e, pertanto, si è ritenuto di dover procedere alla consulenza tecnica d'ufficio.
Tale accertamento, avente natura tecnico - specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, ha reso necessaria la nomina di C.T.U. medico-legale, in persona del dott.ssa , in conformità Persona_1 al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Ebbene, il C.T.U., nella relazione definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione, CP_ osservando quanto segue: “Il percorso valutativo del SI. presso l si è articolato Parte_1 attraverso diverse fasi chiave, iniziando dall'infortunio subito il 31 marzo 2019, durante il quale ha riportato una frattura biossea della gamba sinistra. Questa lesione è stata trattata chirurgicamente con l'inserimento di mezzi di sintesi metallici. A CP_ seguito di questo incidente, l ha riconosciuto un danno biologico permanente del 25%, derivante dalla limitazione
3 funzionale della caviglia, dalle cicatrici chirurgiche, dall'edema cronico e dalla zoppia residua. Successivamente, il 6 dicembre
2019, ha presentato domanda per il riconoscimento di una malattia professionale, lamentando dolore e limitazione Parte_1 CP_ dei movimenti di entrambe le spalle. Inizialmente, l ha riconosciuto una menomazione del 15% per questa condizione, valutando l'impatto della tendinopatia bilaterale sul quadro funzionale complessivo del paziente. Nel marzo 2023, durante una CP_ visita di revisione prevista dall'art. 137 del D.P.R. 30/06/1965, l' ha rivalutato le condizioni del SI. ed a seguito Parte_1 di questa visita, è stata ritenuta opportuna una riduzione del danno biologico relativo alla malattia professionale, passando dal
15% al 6%, presumendo un miglioramento dello stato clinico delle spalle. Di conseguenza, il grado complessivo di menomazione riconosciuto al paziente è rimasto invariato al 25%, rappresentato prevalentemente dai postumi dell'infortunio alla gamba.
Tuttavia, il SI. ha contestato questa riduzione, poiché riferisce di non aver avuto un miglioramento significativo Parte_1 delle condizioni delle spalle, continuando a soffrire di dolore e limitazioni nei movimenti. Durante l'esame obiettivo condotto dalla sottoscritta e in considerazione degli esami strumentali allegati, si conferma che la tendinopatia bilaterale delle spalle ha mostrato segni di miglioramento. In particolare, i movimenti di abduzione, elevazione e rotazione degli arti superiori, che in passato risultavano limitati e dolorosi, sono attualmente più fluidi e meno dolorosi. Non si osservano più le stesse limitazioni CP_ funzionali riscontrate durante la valutazione del 2019, il che evidenzia un recupero parziale della funzionalità delle spalle.
Sebbene il paziente continui a riferire qualche dolore in situazioni di sovraccarico funzionale, il quadro clinico attuale riflette un miglioramento complessivo della condizione tendinea e della capacità articolare. Alla luce delle Tabelle delle menomazioni CP_
previste dal D.Lgs. 38/2000, la tendinopatia di spalla, a seconda della gravità, può essere associata a una menomazione tra il 5% e il 9%, laddove vi sia una limitazione funzionale moderata con dolori persistenti e disfunzioni tendinee evidenti. In CP_ questo caso, considerando il miglioramento clinico riscontrato, si ritiene congrua la valutazione del 6% stabilita dall CP_ nella revisione del 2023. A questo punto è opportuno precisare che in ambito , le percentuali di invalidità dovute a infortunio e malattia professionale non si sommano direttamente. Questo principio è stabilito dal D.Lgs. 38/2000, che prevede che, in caso di più eventi lesivi, come infortunio e malattia professionale, le menomazioni vengano valutate separatamente. La CP_ somma aritmetica delle percentuali di invalidità non è consentita. La normativa stabilisce che, in presenza di lesioni multiple o concorrenti, il danno complessivo venga valutato partendo dalla menomazione principale, alla quale può essere integrata la valutazione delle menomazioni aggiuntive. In altre parole, il punteggio principale è determinato dalla menomazione più grave, mentre le menomazioni secondarie vengono considerate, ma non sommate direttamente. Nel caso del
SI. , la menomazione principale è l'infortunio alla gamba sinistra, valutato al 25%, mentre la malattia professionale, Parte_1 CP_ rappresentata dalla tendinopatia bilaterale delle spalle, è stata valutata al 6%. Tuttavia, secondo le regole , questa percentuale non viene sommata aritmeticamente al 25%, ma contribuisce alla valutazione complessiva”.
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Nel caso del SI. , una valutazione complessiva adeguata deve tenere Parte_1 conto sia della menomazione principale (frattura della gamba sinistra, già valutata al 25%), sia dell'influenza della tendinopatia bilaterale delle spalle, riconosciuta al 6%. Sebbene la percentuale della malattia professionale non si sommi direttamente, il suo impatto funzionale è comunque rilevante. Considerando l'effetto globale della tendinopatia sulle capacità motorie del paziente e la sua interferenza con le attività lavorative e quotidiane, si ritiene che la valutazione complessiva del danno debba essere leggermente aumentata. Pertanto, la menomazione complessiva del SI. viene Parte_1 stimata al 28%. Questo valore tiene conto del 25% per l'infortunio alla gamba, cui si aggiunge un leggero incremento per l'influenza della tendinopatia bilaterale delle spalle, valutata al 6%, portando la stima globale al 28%. Questo riflette adeguatamente l'impatto complessivo delle due menomazioni sull'integrità psicofisica del lavoratore”.
Siffatta stima veniva ribadita nelle sintetiche osservazioni alle note controdeduttive di parte ricorrente.
2. A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente,
4 nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico- deduttivo, peraltro in ossequio al criterio di unificazione dei postumi invalidanti ai sensi dell'art. 13 co. 5 D. Lgs. 38/2000 ed ai criteri riduzionistici di calcolo del danno biologico, il cui computo è notoriamente sottratto alla mera somma algebrica.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento.
In specie, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha sì confermato il miglioramento della patologia accertata, che ha determinato una riduzione della percentuale originaria del 15% al 6%, ma ha ritenuto opportuno comunque incrementare la percentuale complessiva di danno biologico, dal
25% stimato dall'Istituto al 28%, in ragione dell'incidenza della tendinopatia bilaterale rispetto alla patologia originariamente accertata.
Avendo, quindi, il C.T.U. rideterminato l'incidenza del miglioramento nella quantificazione del danno biologico complessivo rispetto a quanto ritenuto dall' va riconosciuta la parziale fondatezza della pretesa della parte istante, P_ nei limiti anzidetti, con conseguente necessità di rettificazione in conformità della rendita ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 attualmente erogata.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere l'aumento della rendita percepita, con le differenze sugli arretrati sin dalla revisione, in ragione del banno biologico complessivamente accertato dal C.T.U. (28%).
La decorrenza può essere stabilita alla data indicata nella comunicazione del P_
20.4.2023 quale dies a quo dell'operata diminutio della rendita, ossia dall'1.4.2023.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dalla domanda giudiziaria e sino al soddisfo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza del ricorso, a fronte di una quantificazione del danno biologico pari al 28% e della pretesa avanzata nell'atto introduttivo (38% o 31%), impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965, ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in relazione a quella richiesta dall'infortunato ed a quella offerta dall' . CP_2
5 Pertanto, considerate le risultanze di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste ex art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione delle spese di lite in misura della metà
La residua parte viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c. (valore differenziale biennale della rendita) e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' P_
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che, per effetto del miglioramento acclarato, è conseguita, in danno di , una menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica nella misura del 28% a decorrere dall'1.4.2023;
2) condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in favore di P_
, delle conseguenti indennità di legge, anche in via Parte_1 differenziale rispetto a quanto già pagato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 4.1.2024 al soddisfo;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' in persona del P_
Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 870,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con P_ separato decreto.
Così deciso in Avellino, 13.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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