CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2025, n. 26643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26643 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE AS ZZ Sent. n. sez. 760 PU – 07/05/2025 R.G.N. 2313/2025 - Relatore - SENTENZA sul ricorso di BU EF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 17/09/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BA CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Bellomo, in sostituzione dell’avv. Luca Giurato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 giugno 2021 del Tribunale di Roma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EF BU per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo A), estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’occultamento delle scritture contabili di cui al capo B).
2. Il ricorrente presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, relativi entrambi al mancato perfezionamento del procedimento di convocazione per il contraddittorio, per cui non sapeva di dover esibire le scritture contabili;
se l’avesse saputo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad adempiere posto che le aveva già esibite nel corso della verifica presso l’Agenzia delle Dogane nel 2012, quindi mancava il dolo specifico. Con la memoria difensiva produce la copia della raccomandata relativa alla notifica non perfezionata e insiste nelle sue ragioni, replicando alla requisitoria del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26643 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 07/05/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il reato di occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato permanente e perdura l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, per cui la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01). Anche a voler ammettere l’irregolarità della notifica, va evidenziato che il ricorrente è sempre tenuto all’esibizione delle scritture contabili in pendenza della verifica fiscale, ma nel caso in esame risulta che non ha adempiuto l’incombente neanche nel corso del giudizio contenzioso innanzi al Giudice tributario che si è concluso in primo grado con la vittoria dell’Ufficio. Sta di fatto che i Giudici hanno accertato che il BU, non solo era a conoscenza della pretesa tributaria, pari a euro 8.505.375,57, e non aveva mai prodotto le scritture contabili, ma aveva anche trasferito la sede legale della società in Danimarca. La precedente produzione delle scritture all’Agenzia delle Dogane è circostanza dedotta nel secondo motivo in modo generico perché non sono specificati i documenti prodotti, mentre agli atti del processo risultano solo delle copie parziali. Ineccepibile, infine, è la motivazione sul dolo specifico integrato dal rilevante superamento della soglia di punibilità e dal volume d’affari della società (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA CR AS ZZ
udita la relazione svolta dal consigliere BA CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Bellomo, in sostituzione dell’avv. Luca Giurato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 giugno 2021 del Tribunale di Roma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di EF BU per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo A), estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’occultamento delle scritture contabili di cui al capo B).
2. Il ricorrente presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, relativi entrambi al mancato perfezionamento del procedimento di convocazione per il contraddittorio, per cui non sapeva di dover esibire le scritture contabili;
se l’avesse saputo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad adempiere posto che le aveva già esibite nel corso della verifica presso l’Agenzia delle Dogane nel 2012, quindi mancava il dolo specifico. Con la memoria difensiva produce la copia della raccomandata relativa alla notifica non perfezionata e insiste nelle sue ragioni, replicando alla requisitoria del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26643 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 07/05/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il reato di occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato permanente e perdura l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, per cui la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01). Anche a voler ammettere l’irregolarità della notifica, va evidenziato che il ricorrente è sempre tenuto all’esibizione delle scritture contabili in pendenza della verifica fiscale, ma nel caso in esame risulta che non ha adempiuto l’incombente neanche nel corso del giudizio contenzioso innanzi al Giudice tributario che si è concluso in primo grado con la vittoria dell’Ufficio. Sta di fatto che i Giudici hanno accertato che il BU, non solo era a conoscenza della pretesa tributaria, pari a euro 8.505.375,57, e non aveva mai prodotto le scritture contabili, ma aveva anche trasferito la sede legale della società in Danimarca. La precedente produzione delle scritture all’Agenzia delle Dogane è circostanza dedotta nel secondo motivo in modo generico perché non sono specificati i documenti prodotti, mentre agli atti del processo risultano solo delle copie parziali. Ineccepibile, infine, è la motivazione sul dolo specifico integrato dal rilevante superamento della soglia di punibilità e dal volume d’affari della società (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA CR AS ZZ