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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957 /2025
Oggi 14/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 957/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( )), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio E. Parte_1 C.F._1
Lo Presti per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980 annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante,
a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Per quanto obiettivato
si è del parere che la periziata effettuando i passaggi posturali con aiuto, Parte_1
deambulando in maniera incerta a piccoli passi con doppio appoggio per brevi tragitti, presenta i
requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto
necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Il beneficio decorre dalla data della domanda (8.8.2024)”.
Con riferimento alla data di decorrenza del beneficio riconosciuto in capo alla parte ricorrente il CTU ha affermato che il beneficio decorre dal 8.8.2024, data di presentazione della domanda.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980 dalla data dell'istanza amministrativa (8.8.2024).
3 Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la ricorrente in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal 8.8.2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Fabio E. Lo Presti dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 14.10.2025
IL GIUDICE
-Cinzia NO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia NO in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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