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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19088/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19088/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata il [...], C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Roberto d'Errico del foro di Bologna, con studio legale in via San Felice
63/2, CF;
C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale CP_2
emesso il 06/02/2024 e notificato al ricorrente in data 08/04/2024. Premette la ricorrente di essere cittadina albanese;
di essere arrivata in Italia nel 1994, ottenendo un permesso di soggiorno nel 2000 dalla Questura di Modena, il quale è scaduto nel 2006, e il cui rinnovo è stato rifiutato nel 2016 dal questore di Bologna;
di aver contratto matrimonio con un cittadino italiano nel 1997; di essere rimasta vedova poco dopo;
di percepire ancora oggi la sua pensione di reversibilità; di avere un figlio, Per_1
il quale vive a Ferrara ed è titolare di regolare permesso di soggiorno ed ha un
[...]
contratto a tempo indeterminato;
di avere anche altri componenti della sua famiglia in
Italia, in particolare i suoi cugini vivono a;
di aver provato a lavorare regolarmente. CP_2
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_2 Per_3
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_4 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_5
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_2 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Romania [GC], § 71; TO e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan RS Oy e ED
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa la ricorrente è arrivata in Italia nel 1997 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale. Infatti, si è sposata con un cittadino italiano, come risulta dal certificato di matrimonio in atti. Suo figlio vive nel territorio nazionale, dove risiede regolarmente e lavora con contratto a tempo indeterminato. Anche altri componenti della sua famiglia albanese vivono in Italia, in particolare i suoi cugini che risiedono a . CP_2
Attualmente si mantiene grazie alla pensione di reversibilità del defunto marito. Il percorso di integrazione della ricorrente è proseguito anche cercando una soluzione lavorativa stabile. Ha iniziato un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore con Persona_6
mansione di assistente a persona non autosufficiente dal 16/10/2023. Questo rapporto lavorativo si si è interrotto improvvisamente in data 16/01/2024 a causa della morte del datore di lavoro. Ciò è dimostrato dalle buste paga dal mese di novembre e ottobre 2024 allegate al ricorso. Inoltre, ha lavorato qualche giorno per la società come Parte_2
risulta dal contratto di lavoro intermittente allegato in atti. La stessa società si è detta disponibile ad assumere la ricorrente con contratto stagionale da aprile a settembre 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 25/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19088/2024 del Ruolo Generale e promossa da nata il [...], C.F. , assistita e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Roberto d'Errico del foro di Bologna, con studio legale in via San Felice
63/2, CF;
C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato;
- resistente -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale CP_2
emesso il 06/02/2024 e notificato al ricorrente in data 08/04/2024. Premette la ricorrente di essere cittadina albanese;
di essere arrivata in Italia nel 1994, ottenendo un permesso di soggiorno nel 2000 dalla Questura di Modena, il quale è scaduto nel 2006, e il cui rinnovo è stato rifiutato nel 2016 dal questore di Bologna;
di aver contratto matrimonio con un cittadino italiano nel 1997; di essere rimasta vedova poco dopo;
di percepire ancora oggi la sua pensione di reversibilità; di avere un figlio, Per_1
il quale vive a Ferrara ed è titolare di regolare permesso di soggiorno ed ha un
[...]
contratto a tempo indeterminato;
di avere anche altri componenti della sua famiglia in
Italia, in particolare i suoi cugini vivono a;
di aver provato a lavorare regolarmente. CP_2
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1 CP_2
un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione. Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_2 Per_3
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_4 CP_3
AM c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_5
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_2 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; CU c. Romania [GC], § 71; TO e Testimone_2
IC c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan RS Oy e ED
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa la ricorrente è arrivata in Italia nel 1997 e ha dato prova di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale. Infatti, si è sposata con un cittadino italiano, come risulta dal certificato di matrimonio in atti. Suo figlio vive nel territorio nazionale, dove risiede regolarmente e lavora con contratto a tempo indeterminato. Anche altri componenti della sua famiglia albanese vivono in Italia, in particolare i suoi cugini che risiedono a . CP_2
Attualmente si mantiene grazie alla pensione di reversibilità del defunto marito. Il percorso di integrazione della ricorrente è proseguito anche cercando una soluzione lavorativa stabile. Ha iniziato un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore con Persona_6
mansione di assistente a persona non autosufficiente dal 16/10/2023. Questo rapporto lavorativo si si è interrotto improvvisamente in data 16/01/2024 a causa della morte del datore di lavoro. Ciò è dimostrato dalle buste paga dal mese di novembre e ottobre 2024 allegate al ricorso. Inoltre, ha lavorato qualche giorno per la società come Parte_2
risulta dal contratto di lavoro intermittente allegato in atti. La stessa società si è detta disponibile ad assumere la ricorrente con contratto stagionale da aprile a settembre 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che la decisione si fonda prevalentemente su documentazione sopravvenuta in corso di causa, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 25/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni