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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 405/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, con sede Parte_1 centrale in Roma, anche quale procuratore speciale della Società di CP_1 cartolarizzazione dei crediti in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore in virtù di procura del 3.07.2014 per notar notaio in Persona_1
Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761 –in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio , che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente all' avv.to Luca Cuzzupoli, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t, TUTTI con procura generali alle liti Email_1 per atto notar di Roma del 23.01.2023 (rep. 37590 rogito 7131) Per_2
appellante-appellato incid.
E
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]CP_2
(CE) al Viale Della Libertà n. 128 Int. 1, codice fiscale: per C.F._1 gli effetti del presente atto, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15, nello studio dell'avv. Giovanni Murano C. F. C.F._2
, PEC: dal quale è
[...] Email_2 rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto;
Appellata
NONCHE'
c.f. , quale Controparte_3 P.IVA_1 subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_4 incorporante , e , ai Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 sensi dell'art. 1 del 22.1.2016 convertito in Legge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in GU 282 del 2.12.2016, con sede legale a Roma alla via Grezar 14, in persona del procuratore pro tempore dottor , già procuratore di Controparte_8
, incorporante , Controparte_9 Controparte_5 CP_6
, , in virtù di procura speciale per Notaio
[...] Controparte_7 Per_3
in Roma del 02/05/2022 Rep. n. 177893 Raccolta n. 11776, che si
[...] deposita, rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce al presente atto all'avv. Mario de Bellis (Codice Fiscale presso il cui CodiceFiscale_3 studio in AP alla Via dei Mille n. 16 elettivamente domicilia, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, anche a mezzo fax, presso il proprio numero 0817643101, ovvero a mezzo posta elettronica, presso il proprio indirizzo e P.E.C.: Email_3
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n° 814/2024 depositata in data 16.02.2024 del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di AP RD non notificata nel giudizio RG 14387/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato presso il Tribunale di AP RD , in funzione di giudice del lavoro in data 20.11.23, ha agito a CP_2 seguito di intimazione di pagamento n. 07120239035509135000 notificata in data 6.11.23 per somme iscritto a ruolo pari ad ( euro 10.264,91) dovute a titolo di Contributi IVS annualità 2016-2017 in relazione all'avviso di addebito n. Pt_1
37120180012521847000 presuntivamente notificato in data in 23.10.18. L'opponente deduceva la mancata notifica della cartella nonché la prescrizione quinquennale dei crediti chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, spese vinte. Le convenute si sono costituite in giudizio deducendo la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e dichiarava non dovute la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 37120180012521847000 ,siccome estinte per intervenuta prescrizione. A fondamento del decisum il Tribunale riteneva che “ Nella fattispecie, al momento della notifica delle cartelle esattoriali indicate in precedenza, in assenza di ogni atto interruttivo fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, 6.11.23, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avviso per cui è causa, effettuata in data 23.10.18” Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data Parte_3
23.2.2024 nella parte in cui il Tribunale non aveva correttamente valutato che dalla data della notifica dell'avviso di addebito 371 2018 0012521847000 del 23.10.2018alla notifica dell'intimazione di pagamento del 06.11.2023,non era intervenuta alcuna prescrizione quinquennale alla luce della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale COVID. Ribadite tutte le eccezioni e le difese svolte in prime cure chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che , in CP_2 via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito rilevava la correttezza della decisione impugnata chiedendo il rigetto dell'appello ; vinte le spese del grado con attribuzione . Si costituiva altresì l' che dichiarava di aderire alle eccezioni Controparte_3 già spiegate con l'appello dell' , e formulava autonomo appello incidentale Pt_1 chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza, di :
1. accogliere l'eccezione di inammissibilità per tardività proposta dalla parte appellata in primo grado;
2. dichiarare che la procedura di riscossione coattiva è stata, quindi, correttamente seguita dall'agente della riscossione, il quale, si ripete, ha regolarmente e tempestivamente notificato gli atti, e, per l'effetto, confermare la pretesa creditoria ed il provvedimento impugnato intimazione di pagamento n. 07120239035509135000 relativo ad avviso di addebito n. 37120180012521847000 nr ruolo 2018/2872, per un importo di €. 10.264,91;
3. con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
4. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
Così delimitato l'ambito del presente grado, deve esaminarsi nel merito l'appello proposto dall' che , con un unico sostanziale motivo, lamenta l'erroneità Pt_1 della declaratoria di prescrizione relativa all'avviso di addebito n.371 2018 0012521847000, per non aver il primo giudice valutato la sospensione della prescrizione alla luce della normativa emergenziale Covid. Ai fini della soluzione del presente giudizio non può prescindersi dall'individuazione della disposizione applicabile atteso che il D.L. 18/2020 stabilisce due diversi periodi di sospensione della prescrizione rispettivamente agli artt. 37, comma 2, e 68, comma 1. L'art. 37, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 68 del medesimo decreto, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. A sua volta l'art. 12 D.lgs. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Sa. diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Poiché l'art. 37 pone una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali mentre l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 37 posto che alla ricorrente non era stato notificato un ava con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021. Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni. È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, ai sensi del quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Così ricostruito il quadro normativo, l'appello principale risulta fondato. All'originaria parte opponente , infatti, è stato notificato in data 23.10.2018 l'avviso di addebito per cui è causa;
conseguentemente, applicando l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, il credito si sarebbe prescritto in data 23.10.2023 ; tuttavia il termine—per le ragioni innanzi esposte- deve essere aumentato di 311 giorni, ovvero della durata complessiva del periodo di sospensione;
il termine di prescrizione slitta, dunque, al 2 settembre 2024.
Considerato, pertanto , che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 6.11.2023 essa , dunque, ha efficacemente interrotto la prescrizione, impedendone il perfezionamento. Ne consegue che il credito portato dall'avviso di addebito in parola non può ritenersi estinto per prescrizione e le relative somme risultano ,pertanto, ancora dovute. Non essendo stata riproposta, in questa sede, alcuna altra eccezione o doglianza da parte dell'odierna appellata , ritenuto assorbito CP_2
l'appello incidentale spiegato dall' la sentenza gravata va riformata. CP_10
Le spese del doppio grado di giudizio , tenuto conto della difficoltà interpretativa delle norme esaminate che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali , possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale proposto dall' , in esso assorbito quello Pt_1 incidentale proposto dall' e, per l' effetto, in riforma della gravata sentenza, CP_10 rigetta la domanda formulata in prime cure da ,dichiarando la CP_2 debenza delle somme portate nell'avviso di addebito n. 371 2018 0012521847000 notificato in data 23.10.2018;
-dichiara compensate tra le parti tutte le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in AP, il 14.7.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 405/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, con sede Parte_1 centrale in Roma, anche quale procuratore speciale della Società di CP_1 cartolarizzazione dei crediti in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore in virtù di procura del 3.07.2014 per notar notaio in Persona_1
Tivoli, Rep 37521 raccolta n. 5761 –in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio , che lo rappresentano congiuntamente e disgiuntamente all' avv.to Luca Cuzzupoli, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t, TUTTI con procura generali alle liti Email_1 per atto notar di Roma del 23.01.2023 (rep. 37590 rogito 7131) Per_2
appellante-appellato incid.
E
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]CP_2
(CE) al Viale Della Libertà n. 128 Int. 1, codice fiscale: per C.F._1 gli effetti del presente atto, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15, nello studio dell'avv. Giovanni Murano C. F. C.F._2
, PEC: dal quale è
[...] Email_2 rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto;
Appellata
NONCHE'
c.f. , quale Controparte_3 P.IVA_1 subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_4 incorporante , e , ai Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 sensi dell'art. 1 del 22.1.2016 convertito in Legge 225/2016 del 1 dicembre 2016 in GU 282 del 2.12.2016, con sede legale a Roma alla via Grezar 14, in persona del procuratore pro tempore dottor , già procuratore di Controparte_8
, incorporante , Controparte_9 Controparte_5 CP_6
, , in virtù di procura speciale per Notaio
[...] Controparte_7 Per_3
in Roma del 02/05/2022 Rep. n. 177893 Raccolta n. 11776, che si
[...] deposita, rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce al presente atto all'avv. Mario de Bellis (Codice Fiscale presso il cui CodiceFiscale_3 studio in AP alla Via dei Mille n. 16 elettivamente domicilia, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio, anche a mezzo fax, presso il proprio numero 0817643101, ovvero a mezzo posta elettronica, presso il proprio indirizzo e P.E.C.: Email_3
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. n° 814/2024 depositata in data 16.02.2024 del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di AP RD non notificata nel giudizio RG 14387/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato presso il Tribunale di AP RD , in funzione di giudice del lavoro in data 20.11.23, ha agito a CP_2 seguito di intimazione di pagamento n. 07120239035509135000 notificata in data 6.11.23 per somme iscritto a ruolo pari ad ( euro 10.264,91) dovute a titolo di Contributi IVS annualità 2016-2017 in relazione all'avviso di addebito n. Pt_1
37120180012521847000 presuntivamente notificato in data in 23.10.18. L'opponente deduceva la mancata notifica della cartella nonché la prescrizione quinquennale dei crediti chiedendo l'accertamento dell'estinzione del credito per effetto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e dell'azione esecutiva, spese vinte. Le convenute si sono costituite in giudizio deducendo la nullità della domanda e l'infondatezza dei motivi di opposizione fondati sulla prescrizione del credito. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso e dichiarava non dovute la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 37120180012521847000 ,siccome estinte per intervenuta prescrizione. A fondamento del decisum il Tribunale riteneva che “ Nella fattispecie, al momento della notifica delle cartelle esattoriali indicate in precedenza, in assenza di ogni atto interruttivo fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, 6.11.23, primo atto produttivo di effetti ai fini del decorso del termine di prescrizione, risulta decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avviso per cui è causa, effettuata in data 23.10.18” Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data Parte_3
23.2.2024 nella parte in cui il Tribunale non aveva correttamente valutato che dalla data della notifica dell'avviso di addebito 371 2018 0012521847000 del 23.10.2018alla notifica dell'intimazione di pagamento del 06.11.2023,non era intervenuta alcuna prescrizione quinquennale alla luce della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale COVID. Ribadite tutte le eccezioni e le difese svolte in prime cure chiedeva , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure dalla ricorrente;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva che , in CP_2 via preliminare , eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito rilevava la correttezza della decisione impugnata chiedendo il rigetto dell'appello ; vinte le spese del grado con attribuzione . Si costituiva altresì l' che dichiarava di aderire alle eccezioni Controparte_3 già spiegate con l'appello dell' , e formulava autonomo appello incidentale Pt_1 chiedendo , in riforma dell'impugnata sentenza, di :
1. accogliere l'eccezione di inammissibilità per tardività proposta dalla parte appellata in primo grado;
2. dichiarare che la procedura di riscossione coattiva è stata, quindi, correttamente seguita dall'agente della riscossione, il quale, si ripete, ha regolarmente e tempestivamente notificato gli atti, e, per l'effetto, confermare la pretesa creditoria ed il provvedimento impugnato intimazione di pagamento n. 07120239035509135000 relativo ad avviso di addebito n. 37120180012521847000 nr ruolo 2018/2872, per un importo di €. 10.264,91;
3. con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
4. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
Così delimitato l'ambito del presente grado, deve esaminarsi nel merito l'appello proposto dall' che , con un unico sostanziale motivo, lamenta l'erroneità Pt_1 della declaratoria di prescrizione relativa all'avviso di addebito n.371 2018 0012521847000, per non aver il primo giudice valutato la sospensione della prescrizione alla luce della normativa emergenziale Covid. Ai fini della soluzione del presente giudizio non può prescindersi dall'individuazione della disposizione applicabile atteso che il D.L. 18/2020 stabilisce due diversi periodi di sospensione della prescrizione rispettivamente agli artt. 37, comma 2, e 68, comma 1. L'art. 37, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 68 del medesimo decreto, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. A sua volta l'art. 12 D.lgs. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Sa. diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Poiché l'art. 37 pone una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali mentre l'art. 68 si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 37 posto che alla ricorrente non era stato notificato un ava con termini di pagamento ricompresi nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021. Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni. È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, ai sensi del quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Così ricostruito il quadro normativo, l'appello principale risulta fondato. All'originaria parte opponente , infatti, è stato notificato in data 23.10.2018 l'avviso di addebito per cui è causa;
conseguentemente, applicando l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, il credito si sarebbe prescritto in data 23.10.2023 ; tuttavia il termine—per le ragioni innanzi esposte- deve essere aumentato di 311 giorni, ovvero della durata complessiva del periodo di sospensione;
il termine di prescrizione slitta, dunque, al 2 settembre 2024.
Considerato, pertanto , che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 6.11.2023 essa , dunque, ha efficacemente interrotto la prescrizione, impedendone il perfezionamento. Ne consegue che il credito portato dall'avviso di addebito in parola non può ritenersi estinto per prescrizione e le relative somme risultano ,pertanto, ancora dovute. Non essendo stata riproposta, in questa sede, alcuna altra eccezione o doglianza da parte dell'odierna appellata , ritenuto assorbito CP_2
l'appello incidentale spiegato dall' la sentenza gravata va riformata. CP_10
Le spese del doppio grado di giudizio , tenuto conto della difficoltà interpretativa delle norme esaminate che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali , possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale proposto dall' , in esso assorbito quello Pt_1 incidentale proposto dall' e, per l' effetto, in riforma della gravata sentenza, CP_10 rigetta la domanda formulata in prime cure da ,dichiarando la CP_2 debenza delle somme portate nell'avviso di addebito n. 371 2018 0012521847000 notificato in data 23.10.2018;
-dichiara compensate tra le parti tutte le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in AP, il 14.7.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.