Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n. 108/2025VG (cui è riunito il n. 112/2024 VG)
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Annamaria Laneri Consigliere
Stefano Gaeta Consigliere onorario
Sara La Malfa Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO decidendo sul reclamo ai sensi dell'art. 739 CPC depositato in via telematica in data 28.2.2025 (proc.
108/2025 VG) da
, nata a [...] l'[...], res. Bergamo via Berizi 31, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Maria Grazia Castauro del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio reclamante
e sul reclamo ex art. 739 C. P. C. depositato in via telematica il 28.2.2025 (proc. 112/2025 VG) da
, nato a [...] in data [...], res. Chiari (BS) via Campagnola 15, rappresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Anita Bettoni del foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio, padre del minore Persona_1 reclamante
Oggetto: reclami ai sensi dell'art. 739 CPC proposti avverso il decreto provvisorio n. 464/2025 pubblicato il 19.2.2025 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia reso nel proc. 213/2025 R.G. nell'interesse dei minori , nata a [...] in data [...], Persona_2 [...]
, nata a [...] in data [...] e nato a [...] Persona_3 Persona_1 in data 15.9.2019,
con l'intervento di:
- Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
- tutore/curatore speciale dei minori avv. del foro di Bergamo Persona_4
- , nato in [...] il [...], res. Paderno Dugnano (Milano) via Chopin Persona_5
18, scala E piano 3, padre delle minori e , Persona_2 Persona_3
, non costituito Persona_5
Premesso
1
Con decreto provvisorio pubblicato il 19.2.2025, comunicato via pec in data 19.2.2025, il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva:
CONFERMA il provvedimento ex art. 403 C.C. adottato dalla Pubblica Autorità in favore dei minori
[...]
, e e, per l'effetto, Persona_2 Persona_3 Persona_1
AFFIDA
I minori al Servizio Sociale affinché, sino a diversa statuizione di questa A. G., sia mantenuto il loro collocamento presso l'attuale struttura o presso diversa struttura idonea ai bisogni evolutivi dei fanciulli, salvaguardando il più possibile il rapporto di fratria;
SOSPENDE
e dalla responsabilità genitoriale sulle figlie Parte_1 Persona_5 [...]
e , così come Persona_2 Persona_3
SOSPENDE
CUNTRO' e dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Parte_2 Persona_1
e, per l'effetto,
[...]
NOMINA
l'Avv. Tutore provvisorio dei minori, alla quale sono attribuite funzioni difensive, Persona_4
DISPONE
Che la frequentazione tra minori e le figure adulte di riferimento possa trovare prosecuzione dapprima in forma protetta, a fini osservativi, con ampia facoltà per l'Ente affidatario di modulare tale frequentazione sia in senso ampliativo, potendo financo liberalizzare gli incontri, che in senso restrittivo, potendoli anche interrompere in caso di conclamato pregiudizio di cui dovrà essere dato immediato avviso a questa A.G.;
INCARICA
I Servizi Sociali, se del caso d'intesa con i Servizi Specialistici ovvero con i Servizi Sociali territorialmente competenti per le diverse residenze dei genitori, di:
. Valutare la condizione dei minori, il rapporto dagli stessi intrattenuto con ciascuna figura adulta di riferimento nonché la loro routine e il loro posizionamento circa i futuri assetti di vita ed eventuali fragilità che hanno in passato ostacolato il percorso scolastico;
. Valutare le capacità genitoriali da parte di ciascun genitore, di cui dovranno essere approfonditi la storia di vita, le condizioni personologiche e il legame intrattenuto con i figli;
. Valutare la sussistenza di risorse familiari che possano assolvere a funzioni vicarie o di supporto all'esercizio delle prerogative genitoriali;
. In generale delineare le dinamiche familiari e la sussistenza dei presupposti per favorire un rientro
a casa dei minori;
. Elaborare d'intesa con il responsabile della comunità un percorso improntato a chiara progettualità, volto ad avere la massima osservazione possibile delle condizioni dei minori;
Il CPS territorialmente competente di valutare le condizioni di con presa in Parte_1 carico della medesima ove necessario;
Il Servizio di NPI di valutare le condizioni di , con presa in carico della Persona_2 medesima ove necessario;
Tutte le relazioni dovranno essere trasmesse a questa A. G. e ai legali del Servizio Tutela Minori entro e non oltre il 15.6.2025.
RINVIA
2 n. 108/2025VG (cui è riunito il n. 112/2024 VG)
Il presente procedimento, ai fini della comparizione delle parti, per l'udienza del 9.7.2025, ore 9:00, presso l'intestato Tribunale, innanzi al Giudice relatore, dott. Dario Nardi, ai fini della comparizione delle parti;
ASSEGNA
Alle parti i termini di cui all'art. 473bis.14 CPC per le loro memorie, informandole che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 CPC., salvo quanto previsto dall'art. 473bis.19 CPC.
Osservava:
. il giudizio era stato promosso dal PM Minorile a seguito di provvedimento ex art. 403 CC adottato il 29.1.2025 dai Carabinieri di Bergamo sulla base dei seguenti elementi: a) condizioni di incuria della casa in cui vivevano i minori;
b) dispersione scolastica dei minori;
c) e-mail inviata dall'indirizzo di posta elettronica della alle insegnanti delle minori nella quale era stato scritto “Buongiorno, Pt_3 nella giornata di ieri le mie amate figlie sono venute a mancare. Il problema respiratorio che le ha entrambe colpite e le ha purtroppo consumate non ha lasciato spazio alla speranza. Vi inoltrerò appena possibile il certificato di decesso. Vi ringrazio ”; d) difficoltà emotive della , la Pt_1 Pt_3 quale quando erano intervenuti i Carabinieri era parsa in stato confusionale;
in particolare la donna aveva riferito ai Carabinieri di volere andare coi figli in Giappone e di avere pertanto inscenato il loro decesso;
la casa puzzava di escrementi animali ed erano presenti diverse lettiere sporche di escrementi anche nella cameretta delle ragazze.
. le relazioni dei Servizi Sociali avevano permesso di appurare che il nucleo familiare non era mai stato seguito dal Servizio Sociale anche se la scuola aveva segnalato inadempienza scolastica di
(sul punto la madre alle Forze dell'Ordine aveva al momento dell'accesso dichiarato Persona_2 di volere attivare un'educazione parentale su suggerimento di una psicologa). La aveva riferito Pt_3 di lavorare come maestra d'asilo privato con partita IVA e di avere avuto un problema di salute nel
2015 a fronte di una situazione di forte stress, di essere seguita da un neurologo e di assumere terapia farmacologica. Le insegnanti di Shantal avevano riferito che la bambina manifestava malessere ricondotto a cause psicosomatiche.
. i genitori, costituitisi, erano stati ascoltati, unitamente ai minori, al fratello della , alla Pt_3 compagna del e alla sorella del nel corso dell'udienza del 6.2.2025 nella quale la Per_2 Per_1
aveva chiesto il rientro dei figli presso di sé o, in via subordinata, presso suo padre o suo Pt_3 fratello ( e ) e presso il padre ( ; il sig. Persona_2 Persona_3 Persona_1 Per_2
aveva chiesto la conferma del provvedimento ex art. 403 CC, aveva dato la disponibilità a un
[...] collocamento presso di sé delle figlie o, in via subordinata, aveva chiesto la conferma del collocamento comunitario delle minori;
il aveva chiesto il rientro del figlio presso la madre o, Per_1 in via subordinata, presso di sé evidenziando di avere un buon rapporto con l'ex compagna, evidenziando che era sempre stato ben seguito dalla madre e di essere comunque disponibile a Per_1 tenere presso di sé il figlio;
la tutrice aveva chiesto la conferma del provvedimento ex art. 403 CC con indagini dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici;
in udienza la aveva dichiarato che Pt_3 in seconda elementare aveva avuto problemi di salute e aveva perso l'anno (soffriva di Per_2 emicrania ed era anche stata ricoverata ma era emerso che era una problematica di natura psicosomatica), poi nel 2023- 2024 era stata vittima di bullismo, si era rifiutata di andare a Per_2 scuola e si era sempre più chiusa;
aveva cambiato scuola ma anche nella nuova scuola le due sorelle avevano subito atti di bullismo;
aveva riferito che la mail era stata scritta da una delle figlie e aveva ammesso che la casa il giorno dell'accesso dei Carabinieri non era ordinata e che in effetti quel giorno
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non aveva pulito per terra e le lettiere. Il aveva dichiarato di incontrare le figlie all'incirca Per_2 ogni due settimane, che non era stato messo a conoscenza dall'ex compagna delle difficoltà scolastiche delle figlie e di avere in passato avuto screzi con la per la trascuratezza delle figlie;
Pt_3 aveva chiesto il collocamento delle figlie presso di sé rappresentando che se ne sarebbe occupato con l'aiuto della nuova compagna. Le due minori in udienza avevano manifestato il desiderio di tornare a casa, si era messa a piangere quando le era stato chiesto del padre mentre aveva Per_2 Per_3 detto di non vederlo da tempo.
. alla luce degli elementi acquisiti il provvedimento ai sensi dell'art. 403 CC doveva essere confermato in attesa di un approfondimento sulle dinamiche familiari in quanto: i minori vivevano in un ambiente insalubre e strutturalmente disorganizzato;
la , nel momento in cui erano Pt_3 intervenuti i Carabinieri, si trovava in uno stato confusionale compatibile con un crollo emotivo non riconosciuto ex post; non vi erano dubbi, considerato il linguaggio adoperato, normalmente non utilizzato da un'adolescente, e considerato che aveva affermato in udienza di non Persona_2 avere di recente usato né il computer né il telefono della madre, sul fatto che l'e-mail nella quale era stata comunicata la morte delle figlie fosse stata inviata dalla;
vi era anche una condizione di Pt_3 dispersione scolastica che si protraeva ormai da tempo;
. gli elementi sopraindicati apparivano pacifici in quanto fondati su dati obiettivi che sia la sia Pt_3 il avevano parzialmente negato, con ciò minimizzando o comunque non problematizzando i Per_1 fattori di concreto pregiudizio, quali la mancata frequentazione scolastica da parte di Persona_2
o il degrado della casa;
il sig. , per converso, aveva evidenziato preoccupazioni, ma stante Per_2 la posizione di netta chiusura di entrambe le minori verso di lui, non era ipotizzabile il loro collocamento dal padre ( era scoppiata, infatti, in lacrime, mentre Persona_2 Persona_3
aveva mostrato fatica anche solo a parlare del padre).
[...]
Con reclamo ai sensi dell'art. 739 CPC depositato in data 28.2.2025 la sig.ra chiedeva la Pt_3 revoca del succitato decreto, il rientro dei figli presso la madre o, in via subordinata, il collocamento di presso la casa paterna e di e presso la casa Persona_1 Persona_2 Persona_3 del nonno o dello zio materni. Deduceva di avere già innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 403 CC ed evidenziato come i figli, in occasione dell'intervento dei Carabinieri, non si trovassero in una situazione di pregiudizio;
rilevava come le forze dell'ordine fossero state più che altro condizionate dalla situazione in cui era stata reperita l'abitazione (stato che tuttavia non era quello abituale), nonché dalla confusione e dalle contraddizioni materne, che erano state dettate dal panico che la aveva colta alla vista dei Carabinieri
e che le aveva fatto pronunciare frasi insensate. Evidenziava che i Carabinieri avevano effettuato valutazioni soggettive basate su quello che avevano visto, ma nessuno poteva confermare che quello fosse lo stato abituale della casa: la casa in effetti quel giorno non era stata pulita e sistemata e le lettiere dei sette gatti non erano state pulite ma non era quella la condizione abituale dell'abitazione; del resto, se l'incuria e l'odore sgradevole fossero stati sistematici, i Servizi Sociali avrebbero sicuramente ricevuto una segnalazione da parte degli altri condomini. Inoltre, se i figli fossero stati trascurati, vi sarebbe sicuramente stata una segnalazione da parte della scuola, oltre al fatto che i minori erano stati descritti dalla responsabile della comunità in cui erano stati collocati come puliti, curati e avvezzi a fare quotidianamente la doccia. Quanto all'e-mail, deduceva che, così come nel corso dell'udienza tenutasi in data 6.2.2025 aveva in modo trasparente raccontato lo stato in cui si trovava la casa, così non avrebbe avuto ragione per nascondere l'inoltro dell'e-mail qualora lo avesse
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davvero inviato lei rilevando che, se anche il linguaggio utilizzato non era quello di una preadolescente, non era comunque neanche quello di un adulto che avrebbe quanto meno finto disperazione per la notizia che stava comunicando e non avrebbe di certo utilizzato un linguaggio così formale e poco “umano”. Era quindi evidente che il testo inviato altro non era che il frutto dell'intelligenza artificiale. Quanto allo stato confusionale in cui i Carabinieri avevano trovato la reclamante, le forze dell'ordine non avevano conoscenze mediche e avevano semplicemente riferito una loro opinione, non suffragata però da alcuna circostanza: se, infatti, vi fosse stato un crollo emotivo, in caserma la non avrebbe mantenuto un comportamento adeguato per tutto il Pt_3 pomeriggio, né sarebbe risultata lucida e competente nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Brescia. Quanto infine all'assenza da scuola delle figlie, le ragazze si erano rifiutate di rientrarvi al termine dalle vacanze scolastiche, la reclamante si era recata dalla
Preside per esporle gli episodi di bullismo di cui erano state vittime le figlie, la scuola aveva segnalato la situazione ai Servizi Sociali e la macchina burocratica si era attivata;
la reclamante peraltro aveva affrontato il problema con le figlie ricordando loro l'obbligo scolastico. La “dispersione scolastica” non dipendeva quindi da negligenza materna ma dal problema avvertito dalle figlie, problema che la reclamante aveva cercato di superare chiedendo aiuto alla scuola. Evidenziava di non vedere e non sentire i figli da circa un mese non avendo i Servizi Sociali organizzato alcun incontro né consentito alcuna telefonata, che la sospensione dalla responsabilità genitoriale non era motivata da alcun pregiudizio per i minori e che l'allontanamento non era necessario posto che avrebbe Persona_1 potuto essere collocato presso il padre e e presso il nonno o Persona_2 Persona_3 lo zio materni che in udienza si erano detti disponibili ad occuparsene.
Con separato ricorso depositato in pari data ha proposto reclamo avverso il medesimo Parte_2 decreto provvisorio chiedendone la revoca deducendo che , Persona_2 Persona_3
e avevano sempre vissuto con la madre la quale ha un regolare lavoro e un regolare Persona_1 contratto di locazione e che, in ogni caso, la dispersione scolastica, la casa in disordine e lo stato emozionale della non costituivano validi motivi per l'adozione di un provvedimento così Pt_3 grave. Ha, altresì, dedotto che nel reclamato decreto non era stata in alcun modo motivata l'assunzione del provvedimento sospensivo della responsabilità genitoriale nei confronti del padre che è Per_1 sempre stato presente nella vita del figlio, che è occupato come dipendente di un'impresa edile con uno stipendio mensile pari a circa euro 1.600/1.800, che mensilmente versa alla euro 300 per Pt_3 il mantenimento di oltre alle spese straordinarie, e presso il quale ben avrebbe potuto Persona_1 essere collocato il figlio (il reclamante vive a Chiari con i genitori e i fratelli, ben disponibili a dargli una mano nella gestione del figlio).
In data 2.4.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte del Servizio Tutela Minori di Chiari nella quale si è dava atto che il si era detto preoccupato per le condizioni di salute del figlio e Per_1 per l'impatto che il collocamento in struttura poteva avere su di lui, oltre ad essersi dichiarato stupito per il fatto che le Forze dell'Ordine, il giorno in cui era stato disposto l'allontanamento, non l'avevano neanche contattato. Aveva dichiarato di non avere mai trovato sporca e trascurata la casa della Pt_3
e che, dopo il fallimento della loro relazione, lui aveva sempre visto il figlio due volte alla settimana e fine settimana alternati oltre che per periodi prolungati durante le vacanze;
aveva riconosciuto come unica criticità la presenza di otto gatti presso l'abitazione familiare della dichiarando di non Pt_3
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avere alcun dubbio circa l'adeguatezza della come madre. Anche i familiari del Pt_3 Per_1 avevano riferito al Servizio Sociale di non avere mai visto la alterata o la casa sporca. Pt_3
Il 4.4.2025 è pervenuta valutazione clinica del CPS sulla dal quale emerge che la stessa assume Pt_3 terapia farmacologica per un ictus avuto nel 2015 e non è risultata affetta da patologie psichiche dall'osservazione effettuata finora (due colloqui e somministrazione dei test).
In data 7.4.2025 è pervenuta relazione del Servizio Sociale Comune di Bergamo nella quale si rilevava che, stante la complessità del caso, una relazione completa sarebbe stata disponibile nei tempi indicati dal decreto del Tribunale per i Minorenni. Si riferiva comunque che aveva Persona_1 frequentato in modo irregolare la scuola materna ” a Bergamo (dove il nucleo si era Persona_6 trasferito provenendo da Milano nell'estate 2023) e poi la madre aveva deciso di non far più frequentare al figlio la scuola materna lavorando lei come educatrice di infanzia e gestendo un nido familiare presso la sua abitazione. fino alla frequenza alla scuola “Mazzi” aveva accumulato Per_2
36 giorni di assenza, presso l'istituto “Santa Lucia” di Bergamo non aveva mai frequentato e poi il 30.8.2024 era stato dalla madre richiesto nulla osta per l'iscrizione presso l'istituto “Muzio” di Bergamo. presso la scuola “Biffi” da gennaio a giugno 2024 aveva accumulato 26 giorni di Per_3 assenza. La aveva riferito che aveva subito episodi di bullismo sia a Milano sia presso Pt_3 Per_2 la scuola media “Mazzi” e che per questo aveva deciso di trasferirla alla scuola “Santa Lucia” dove però la bambina non risultava avere mai frequentato. La non aveva provveduto a giustificare Pt_3 le assenze delle figlie a partire dal 19.12.2024 e in precedenza le aveva giustificate con riferimento a problematiche sanitarie. Si precisava che già nel corso degli anni 2021—2022, quando madre e figli abitavano a Milano, era giunta al Servizio Sociale di Milano una segnalazione per inadempienza scolastica, la aveva riferito che alla segnalazione non era seguito alcun procedimento al Pt_3
Tribunale per i Minorenni ma la circostanza doveva ancora essere verificata. Si riferiva che a breve sarebbe iniziata la valutazione psicologica sulla e che, quando anche al Servizio Sociale di Pt_3
Bergamo era giunta segnalazione per inadempienza scolastica, la era stata convocata ma aveva Pt_3 più volte rinviato l'appuntamento e che il 13.8.2024 aveva scritto una mail alla scuola “Muzio” riferendo che era seguita dalla psicologa e dal Servizio Sociale, circostanza non veritiera. Col Per_2 padre delle minori il Servizio Sociale aveva fatto un solo colloquio, questi aveva riportato aspetti di criticità dell'ex moglie nella gestione delle bambine (abiti sporchi, poche regole) e aveva riferito che le figlie non volevano vederlo perché lui cercava di dare loro regole;
si era detto non informato del fatto che le figlie non frequentassero la scuola e che avesse subito atti di bullismo. Si riferiva Per_2 che le due minori, che si trovavano in comunità, non avevano per ora chiesto di tornare a casa e che non aveva dichiarato di volere andare a vivere dal padre. Le due femmine avevano espresso il Per_1 desiderio di terminare la scuola a Berbenno, dove erano iscritte dal momento del collocamento comunitario. Si concludeva ritenendo opportuno il mantenimento del collocamento comunitario in attesa dell'esito dell'istruttoria. Circa non si avevano elementi per dire se potesse essere Per_1 collocato presso il padre o se potessero essere disposti rientri dal padre nel fine settimana. Si allegava relazione della comunità familiare di Berbenno dalla quale si ricavava che quando i tre minori erano giunti in struttura nella serata del 28.1.2025 odoravano di urina di gatto. e si erano Per_3 Per_2 dette preoccupate per la salute della madre e avevano espresso giudizio poco lusinghieri sul padre descrivendolo come cattivo e menefreghista ma non avevano mai chiesto di incontrare la mamma.
aveva detto che a casa avevano 14 gatti e una cagnolina. Anche non aveva mai chiesto Per_3 Per_1 della madre se non la prima sera, accennando al padre solo in alcune occasioni. Tutti e tre i minori erano parsi avere un'alimentazione sregolata e selettiva e si erano detti felici di iniziare gli incontri con i genitori.
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Il 7.4.2025 perveniva parere del PG che chiedeva che, in parziale accoglimento del reclamo del venisse revocata la sospensione della responsabilità genitoriale dello stesso con conferma del Per_1 provvedimento impugnato nella restante parte.
Il 7.4.2025 si costituiva il tutore/curatore speciale dei minori chiedendo prevedere, appena possibile, incontri liberi tra e il padre, introducendo gradualmente fine settimana alternati e maggiori Per_1 momenti di permanenza del bimbo presso la casa paterna disponendo, nel caso di revoca immediata del collocamento comunitario, un massiccio servizio di educativa domiciliare presso la casa paterna e ogni altro intervento ritenuto utile;
mantenere collocate e presso la casa famiglia;
Per_3 Per_2 mantenere gli incontri protetti di tutti i minori con la mamma, valutando l'introduzione di incontri liberi non appena ritenuto opportuno.
In data 11.4.2024 la difesa della depositava ulteriore documentazione. Pt_3
All'udienza tenutasi l'11.4.2025 il proc. 112/24 veniva riunito al n.108/24 VG e si prendeva atto che
, nonostante rituale notifica dei reclami e del decreto di fissazione dell'udienza, Persona_5 non si era costituito;
venivano sentiti la e il presenti personalmente, i quali Pt_3 Per_1 dichiaravano di concordare circa il fatto che i minori rimanessero nell'attuale struttura fino al termine dell'anno scolastico in corso ritenendo inopportuna un'interruzione della frequenza nei nuovi istituti scolastici dagli stessi frequentati. I difensori si riportavano ai loro atti e la Corte si riservava.
Tutto ciò premesso
La Corte ritiene che sussistessero gli estremi per l'emissione di provvedimento ex art. 403 CC risultando che al momento dell'intervento dei Carabinieri di Bergamo i minori si trovavano in una situazione di grave pregiudizio e di potenziale pericolo per la loro incolumità psicofisica: la mail pervenuta al Preside della scuola frequentata dalle minori (nella quale si fa riferimento all'intervenuto decesso di e di causato da problemi respiratori, peraltro lo stesso tipo di problema di Per_2 Per_3 salute già segnalato dalla alla scuola per giustificare le frequenti assenze delle figlie) non Pt_3 poteva non far sorgere preoccupazioni visto l'evento gravissimo che si riportava essersi verificato e considerato che per il suo tenore e le modalità espressive il messaggio pareva provenire da soggetto scrivente alterato. Dal verbale di adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 403 CC risulta che la aveva ammesso, al momento dell'intervento dei Carabinieri, di avere mandato lei tale mail (si Pt_3 legge a pag. 2 che quando i Carabinieri avevano chiesto alla quale era stato il motivo per il Pt_3 quale aveva inviato la comunicazione alla scuola la donna aveva risposto di avere avuto intenzione di andare a vivere all'estero con le figlie, verosimilmente in Giappone, e che pertanto aveva inscenato il loro decesso) anche se poi ha negato e nega tuttora di essere stata lei ad inviare tale mail (che comunque è partita dal suo indirizzo di posta elettronica). Vanno altresì rilevate le condizioni abitative caratterizzate da forte odore di urine e feci causato dai numerosi animali domestici (a tale proposito va rilevato che in comunità ha raccontato che a casa avevano 14 gatti e un cane) e da grave Per_3 disordine e incuria. Altro elemento di preoccupazione è il fatto che e già fossero state Per_3 Per_2 segnalate al Servizio Sociale per inadempienza scolastica sia quando abitavano a Milano sia dopo il trasferimento a Bergamo, circostanza ammessa dalla la quale la ha giustificata affermando Pt_3 che le figlie erano state oggetto di gravi episodi di bullismo e che non volevano più frequentare la scuola;
risulta che le due minori abbiano cambiato più istituti scolastici, che abbia già perso Per_2 due anni scolastici e la Preside dell'Istituto scolastico “Munzio” di Bergamo aveva dichiarato di avere
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faticato a mettersi in contatto con la madre la quale aveva assunto un contegno evasivo a fronte delle richieste di colloquio provenienti dalla scuola. Anche il fatto, riportato dalla stessa , che Pt_3 avesse accusato malesseri psicosomatici non può che preoccupare perché denota sofferenza Per_2 psicologica.
Tutti tali elementi complessivamente considerati giustificavano, ad avviso di questa Corte,
l'intervento d'urgenza effettuato dai Carabinieri anche se il avrebbe dovuto senz'altro essere Per_1 avvisato immediatamente dalle Forze dell'Ordine e anche se non è condivisibile il fatto che, a fronte di un allontanamento effettuato il 29.1.2025, solo ad aprile sia stato organizzato il primo incontro genitori -figli.
Risulta tuttavia che i tre fratelli, che sono molto legati tra loro, sono ben inseriti in comunità, hanno mostrato gioia al momento della ripresa dei rapporti coi genitori ma nessuno di loro ha mai chiesto di tornare a casa, hanno iniziato a frequentare la scuola a Berbenno e e finalmente Per_2 Per_3 frequentano la scuola volentieri e con ottimi risultati ed entrambe hanno riferito al curatore speciale di volere terminare l'anno scolastico nell'attuale istituto. Ed infatti i reclamanti in udienza hanno dichiarato di concordare circa il fatto che i figli terminino l'anno scolastico in comunità e proseguano l'attuale frequenza scolastica.
E' inoltre in corso valutazione neuropsichiatrica su e indagine psicologica sulla e il Per_2 Pt_3
Servizio Sociale di Bergamo nella relazione inviata a questa Corte ha riferito che la valutazione sulla situazione familiare e sulle capacità genitoriali della deve ancora essere ultimata;
valutazione Pt_3 che appare necessaria alla luce degli elementi di preoccupazione sopra evidenziati.
Va pertanto confermato l'attuale collocamento dei minori.
Il reclamo del a accolto nella parte in cui si lamenta la decisione del Tribunale per i Minorenni Per_1 che, nelle more degli accertamenti in corso, ha sospeso la responsabilità genitoriale del Per_1 provvedimento grave ed incisivo del tutto ingiustificato dal momento che a carico del non Per_1 erano emersi né ad oggi sono emersi elementi di inadeguatezza.
Va inoltre disposto che possa trascorrere dal padre tutti i fine settimana e i periodi di Persona_1 vacanze scolastiche.
Quanto a e il decreto reclamato già prevede la possibilità per il Servizio Sociale di Per_3 Per_2 organizzare, dopo una prima fase osservativa degli incontri protetti, incontri liberi coi genitori e prima di disporre il loro rientro dalla madre è necessario attendere le valutazioni in corso che perverranno al Tribunale per i Minorenni: nondimeno già il Servizio Sociale è facoltizzato a disporre incontri liberi ed eventuali rientri delle minori dalla madre sulla base delle emergenze istruttorie.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sui reclami proposti da e Parte_2 avverso il decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. Parte_4
464/2025 pubblicato il 19.2.2025 reso nel proc. 213/2025 RG, sentito il PG, in parziale riforma del decreto impugnato, così decide:
-revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di . Parte_2
-dispone che trascorra a casa del padre tutti i fine settimana e i periodi di vacanza Persona_1 scolastica.
8 n. 108/2025VG (cui è riunito il n. 112/2024 VG)
- conferma nel resto il decreto impugnato.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale Bergamo, al Servizio Sociale Comune di CP_1
Bergamo e al Servizio Sociale di Chiari.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio dell'11.4.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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