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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG LA CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1776 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Avellino, via Beata Francesca, 10, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Teresa Caprio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento per ATP R.G. 1293/24,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 2/05/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1293/2024) e chiedendo al Tribunale di: “A.
In accoglimento della presente opposizione e in riforma delle conclusioni della CTU espletata nel procedimento R.G. 1293/24, accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023) o da quella diversa, anteriore alla visita del CTU Dott. , che risulterà di giustizia all'esito Per_1 dell'istruttoria. B. In subordine, qualora la rinnovazione della CTU accerti il requisito per la pensione di inabilità: Accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso del requisito Parte_1 sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, essendo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023) o da quella diversa, anteriore alla visita del CTU Dott.
, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. C. Per l'effetto, previo accertamento degli Per_1 ulteriori requisiti socio-economici, dichiarare il diritto del Sig. a percepire l'assegno Parte_1
1 mensile di invalidità civile e/o la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa (01.08.2023), o da quella diversa, accertata dal ctu oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo”; con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 della l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
L'art. 12 della stessa legge prevede invece che la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase ha concluso ritenendo il ricorrente, già riconosciuto invalido al 50% dalla commissione medica , affetto da “Esiti di sindrome CP_1 coronarica acuta trattata con PTCA (Cod. 6446); poliartrosi di lieve entità (Cod. 7010)”, e in ragione di ciò invalido al 60%.
Tali conclusioni sono sorrette da una sintetica, ma congrua motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente e in particolare di un certificato del 4/03/2024, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico-valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il CTU ha dato atto di avere osservato, in particolare, “Sistema osteo – articolare: poliartrosi diffusa con impegno funzionale. Rachide cervicale: riferita cervicalgia. Dorso Lombare: riferita 2 lombalgia. Manovra di Lasègue: negativa bilateralmente … Deambulazione: autonoma. Stazione eretta: mantenuta. Capo: mobile. … Psiche: il paziente accede al colloquio normalmente senza mostrare disturbi comportamentali, è vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio,
l'ideazione risulta nella norma, il tono dell'umore è orientato in senso moderatamente depressivo, la memoria sia di fissazione che di evocazione risulta nella norma”.
Il CTU non è tenuto a riportare in perizia tutta la documentazione esaminata e la dicitura
“Documentazione sanitaria esibita all'atto della visita: //////” indica esclusivamente che nessun nuovo documento rispetto a quelli già agli atti è stato esibito in sede di visita;
né la parte ha contestato la rispondenza al vero dell'affermazione del CTU.
L'ausiliare non è nemmeno tenuto a prendere specificamente posizione su ciascuno dei documenti prodotti, per spiegare la propria diversa valutazione.
Infine, l'avere menzionato due sole patologie rilevanti ai fini medico-legali è coerente con l'art. 5 del d.lgs. 509/88, a mente del quale eventuali minorazioni che danno luogo a un'invalidità fino al
10% non vanno considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità.
Del resto, lo stesso ricorrente non ha indicato i codici tabellari di riferimento della patologie che assume non essere state diagnosticate o correttamente valutate, né le percentuali attribuibili alle stesse, pertanto la censura è anche sotto questo profilo generica.
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
EC NG LA CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG LA CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1776 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Avellino, via Beata Francesca, 10, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Teresa Caprio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento per ATP R.G. 1293/24,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 2/05/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1293/2024) e chiedendo al Tribunale di: “A.
In accoglimento della presente opposizione e in riforma delle conclusioni della CTU espletata nel procedimento R.G. 1293/24, accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023) o da quella diversa, anteriore alla visita del CTU Dott. , che risulterà di giustizia all'esito Per_1 dell'istruttoria. B. In subordine, qualora la rinnovazione della CTU accerti il requisito per la pensione di inabilità: Accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso del requisito Parte_1 sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, essendo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023) o da quella diversa, anteriore alla visita del CTU Dott.
, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria. C. Per l'effetto, previo accertamento degli Per_1 ulteriori requisiti socio-economici, dichiarare il diritto del Sig. a percepire l'assegno Parte_1
1 mensile di invalidità civile e/o la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa (01.08.2023), o da quella diversa, accertata dal ctu oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo”; con vittoria di spese e competenze di entrambe le fasi del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13 della l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
L'art. 12 della stessa legge prevede invece che la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase ha concluso ritenendo il ricorrente, già riconosciuto invalido al 50% dalla commissione medica , affetto da “Esiti di sindrome CP_1 coronarica acuta trattata con PTCA (Cod. 6446); poliartrosi di lieve entità (Cod. 7010)”, e in ragione di ciò invalido al 60%.
Tali conclusioni sono sorrette da una sintetica, ma congrua motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dal ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente e in particolare di un certificato del 4/03/2024, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico-valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Il CTU ha dato atto di avere osservato, in particolare, “Sistema osteo – articolare: poliartrosi diffusa con impegno funzionale. Rachide cervicale: riferita cervicalgia. Dorso Lombare: riferita 2 lombalgia. Manovra di Lasègue: negativa bilateralmente … Deambulazione: autonoma. Stazione eretta: mantenuta. Capo: mobile. … Psiche: il paziente accede al colloquio normalmente senza mostrare disturbi comportamentali, è vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio,
l'ideazione risulta nella norma, il tono dell'umore è orientato in senso moderatamente depressivo, la memoria sia di fissazione che di evocazione risulta nella norma”.
Il CTU non è tenuto a riportare in perizia tutta la documentazione esaminata e la dicitura
“Documentazione sanitaria esibita all'atto della visita: //////” indica esclusivamente che nessun nuovo documento rispetto a quelli già agli atti è stato esibito in sede di visita;
né la parte ha contestato la rispondenza al vero dell'affermazione del CTU.
L'ausiliare non è nemmeno tenuto a prendere specificamente posizione su ciascuno dei documenti prodotti, per spiegare la propria diversa valutazione.
Infine, l'avere menzionato due sole patologie rilevanti ai fini medico-legali è coerente con l'art. 5 del d.lgs. 509/88, a mente del quale eventuali minorazioni che danno luogo a un'invalidità fino al
10% non vanno considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità.
Del resto, lo stesso ricorrente non ha indicato i codici tabellari di riferimento della patologie che assume non essere state diagnosticate o correttamente valutate, né le percentuali attribuibili alle stesse, pertanto la censura è anche sotto questo profilo generica.
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
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