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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI Parte_1 C.F._1
REANA, elettivamente domiciliato in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 37 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 13 marzo 2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. chiedeva fosse pronunciato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.06.2002 con la sig.ra
[...] dalla cui unione nascevano (28.04.2004) maggiorenne non CP_1 Persona_1
economicamente autosufficiente e (28.06.2008) Persona_2
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 09.07.2018.
Il ricorrente riferiva che dal 2023 entrambi i figli si trasferivano presso la propria abitazione, lasciando la casa familiare assegnata alla madre. Inoltre, riferiva che la figlia maggiore frequenta Per_1
l'università, pertanto non è ancora economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente precisava che dopo la separazione non aveva più convissuto con il coniuge e che quindi la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità di ripresa della convivenza, né di riconciliazione.
Tanto premesso, il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, chiedendo altresì:
➢ L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disponendo la sua Per_2
collocazione prevalente presso la casa paterna;
➢ La revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
➢ Di porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di CP_1
euro 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli e con spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori;
➢ Di disporre l'assegno unico per il figlio minore in favore del sig. Per_2 Pt_1
All'udienza del 17.12.2024, la Presidente delegata, verificata la rituale notificazione, dichiarava la contumacia della sig.ra d emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e Controparte_1
urgenti:
➢ disponeva la collocazione esclusiva del figlio presso il padre, revocando Per_2
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
➢ revocava il contributo al mantenimento già posto a carico del padre a far data dal settembre
2023 e poneva a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di euro 300,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ disponeva che l'assegno unico familiare fosse percepito in esclusiva dal padre;
➢ disponeva che la madre possa vedere ogni volta che vorrà previo accordo con lo Per_2
stesso.
All'udienza del 13 marzo 2025 veniva ascoltato il figlio minore e la Presidente, ritenuta Per_2
la causa matura per la decisione, senza bisogno dei mezzi di prova, dopo la discussione orale, tratteneva la causa in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, l'atteggiamento delle parti, sia processuale – con la domanda proposta dal ricorrente e la contumacia del resistente – sia extraprocessuale – con la protrazione ininterrotta della separazione – dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Inoltre, risultano accoglibili le richieste di parte ricorrente. In particolare, in merito alla domanda di affido condiviso del figlio minore , all'udienza del 17.12.2024 il sig. a riferito: “se Per_2 Pt_1
ci sono da prendere delle decisioni relative ad , la madre non si tira indietro e ad esempio Per_2
quando ci sono i colloqui con gli insegnanti si è presentata. voleva fare il passaporto Per_2
perché la mia compagna lo voleva portare a Londra e la madre gli ha firmato tutti i documenti necessari”. Dunque, la sig.ra risulta essere presente nelle decisioni che interessano più CP_1
importanti per il figlio e per tali motivi è accoglibile la domanda di affido condiviso del minore
. Per_2
Quanto alla domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa famigliare, visto che il figlio minore risulta risiedere con il padre da settembre del 2023, risulta meritevole di Per_2
accoglimento.
Allo stesso modo, è opportuno porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere la CP_1
somma complessiva di euro 300,00 al sig. a titolo di contributo di mantenimento del figlio Pt_1
minore e della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente con decorrenza dal mese di settembre 2023, poiché è il padre a occuparsi dei figli quotidianamente. Ciò è stato confermato anche in sede di ascolto dal minore , il quale alle domande della Presidente circa chi cercasse Per_2 quando deve compare vestiti o firmare per l'autorizzazione ad una gita, rispondeva sempre: “babbo”.
Le spese straordinarie dei figli saranno divise ugualmente tra i genitori.
Per gli stessi motivi, risulta meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente di percepire interamente l'assegno unico familiare in favore del figlio . Per_2
Infine, stante l'età di (28.06.2008) e la maturità dimostrata in sede di ascolto dello stesso, Per_2
è necessario disporre che la madre possa vederlo quando vuole previo accordo del figlio minore. Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Perignano l'1.06.2002 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana C.F._2
Terme Lari (PI) al n° 7, Parte II, Serie A, anno 2002;
2. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo la Per_2
sua collocazione prevalente presso il padre;
3. Revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; Controparte_1
4. Dispone, in merito alla frequentazione madre-figlio, che la madre potrà vedere il figlio ogni volta che lei vorrà, previo accordo con lo stesso;
Per_2
5. Revoca il contributo al mantenimento già posto a carico del padre a far data dal settembre
2023 e pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di Euro 300,00 con decorrenza dal mese di settembre 2023, somma da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
6. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dal sig. Pt_1
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina Terme Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio. Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI Parte_1 C.F._1
REANA, elettivamente domiciliato in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 37 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da udienza del 13 marzo 2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. chiedeva fosse pronunciato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1.06.2002 con la sig.ra
[...] dalla cui unione nascevano (28.04.2004) maggiorenne non CP_1 Persona_1
economicamente autosufficiente e (28.06.2008) Persona_2
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 09.07.2018.
Il ricorrente riferiva che dal 2023 entrambi i figli si trasferivano presso la propria abitazione, lasciando la casa familiare assegnata alla madre. Inoltre, riferiva che la figlia maggiore frequenta Per_1
l'università, pertanto non è ancora economicamente autosufficiente.
Parte ricorrente precisava che dopo la separazione non aveva più convissuto con il coniuge e che quindi la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità di ripresa della convivenza, né di riconciliazione.
Tanto premesso, il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, chiedendo altresì:
➢ L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disponendo la sua Per_2
collocazione prevalente presso la casa paterna;
➢ La revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
➢ Di porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di CP_1
euro 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli e con spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori;
➢ Di disporre l'assegno unico per il figlio minore in favore del sig. Per_2 Pt_1
All'udienza del 17.12.2024, la Presidente delegata, verificata la rituale notificazione, dichiarava la contumacia della sig.ra d emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e Controparte_1
urgenti:
➢ disponeva la collocazione esclusiva del figlio presso il padre, revocando Per_2
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
➢ revocava il contributo al mantenimento già posto a carico del padre a far data dal settembre
2023 e poneva a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di euro 300,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ disponeva che l'assegno unico familiare fosse percepito in esclusiva dal padre;
➢ disponeva che la madre possa vedere ogni volta che vorrà previo accordo con lo Per_2
stesso.
All'udienza del 13 marzo 2025 veniva ascoltato il figlio minore e la Presidente, ritenuta Per_2
la causa matura per la decisione, senza bisogno dei mezzi di prova, dopo la discussione orale, tratteneva la causa in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Inoltre, l'atteggiamento delle parti, sia processuale – con la domanda proposta dal ricorrente e la contumacia del resistente – sia extraprocessuale – con la protrazione ininterrotta della separazione – dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Inoltre, risultano accoglibili le richieste di parte ricorrente. In particolare, in merito alla domanda di affido condiviso del figlio minore , all'udienza del 17.12.2024 il sig. a riferito: “se Per_2 Pt_1
ci sono da prendere delle decisioni relative ad , la madre non si tira indietro e ad esempio Per_2
quando ci sono i colloqui con gli insegnanti si è presentata. voleva fare il passaporto Per_2
perché la mia compagna lo voleva portare a Londra e la madre gli ha firmato tutti i documenti necessari”. Dunque, la sig.ra risulta essere presente nelle decisioni che interessano più CP_1
importanti per il figlio e per tali motivi è accoglibile la domanda di affido condiviso del minore
. Per_2
Quanto alla domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa famigliare, visto che il figlio minore risulta risiedere con il padre da settembre del 2023, risulta meritevole di Per_2
accoglimento.
Allo stesso modo, è opportuno porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere la CP_1
somma complessiva di euro 300,00 al sig. a titolo di contributo di mantenimento del figlio Pt_1
minore e della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente con decorrenza dal mese di settembre 2023, poiché è il padre a occuparsi dei figli quotidianamente. Ciò è stato confermato anche in sede di ascolto dal minore , il quale alle domande della Presidente circa chi cercasse Per_2 quando deve compare vestiti o firmare per l'autorizzazione ad una gita, rispondeva sempre: “babbo”.
Le spese straordinarie dei figli saranno divise ugualmente tra i genitori.
Per gli stessi motivi, risulta meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente di percepire interamente l'assegno unico familiare in favore del figlio . Per_2
Infine, stante l'età di (28.06.2008) e la maturità dimostrata in sede di ascolto dello stesso, Per_2
è necessario disporre che la madre possa vederlo quando vuole previo accordo del figlio minore. Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Perignano l'1.06.2002 tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana C.F._2
Terme Lari (PI) al n° 7, Parte II, Serie A, anno 2002;
2. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, disponendo la Per_2
sua collocazione prevalente presso il padre;
3. Revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; Controparte_1
4. Dispone, in merito alla frequentazione madre-figlio, che la madre potrà vedere il figlio ogni volta che lei vorrà, previo accordo con lo stesso;
Per_2
5. Revoca il contributo al mantenimento già posto a carico del padre a far data dal settembre
2023 e pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma complessiva di Euro 300,00 con decorrenza dal mese di settembre 2023, somma da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
6. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7. Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito interamente dal sig. Pt_1
8. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina Terme Lari (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio. Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori