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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
BEATO ANGELICO 35 MASCALUCIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LIUZZO SCORPO
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA CONTE RUGGERO,37 ; CP_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 ; rappresentato e
[...] CP_1
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2846/2010 reso in data 13.12.2010 il Tribunale di Catania ingiungeva all' il pagamento della somma di euro 46.692,92, oltre Controparte_3
interessi e spese, in favore della società cooperativa agricola a titolo di indennità Parte_1
integrativa per l'abbattimento, negli anni 2009-2010, di n. 100 bovini ex art. 1 legge regionale n. 12/89
per la presenza di focolai di brucellosi e/o tubercolosi, sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali e facendo riferimento alla tabella delle indennità portata dalla citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Controparte_3
opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il soggetto tenuto ad erogare l'indennità dovuta ex legge n. 12/89
pagina 2 di 10 fosse la Regione Sicilia a mezzo dell'Assessorato Regionale della Salute, di cui chiedeva la chiamata in causa ex art. 269 cpc, in quanto ritenuto unico soggetto legittimato in ordine alle pretese creditorie e,
Cont comunque, soggetto tenuto a garantire e sollevare l' da qualsiasi onere derivante dalla pretesa creditoria azionata. L' nel merito contestava la fondatezza Controparte_3
della pretesa creditoria per difetto dell'obbligo di pagamento dell'indennità di pagamento integrativa,
essendo onere della il finanziamento delle risorse e la loro iscrizione nel bilancio Controparte_2
delle singole aziende sanitarie;
sosteneva che la e/o l' Controparte_2 Controparte_2
non avrebbero all'epoca ancora provveduto ad erogare alcun finanziamento per gli anni
[...]
2003/2008, di talchè nessun addebito era ascrivibile ad essa, essendo mero soggetto intermediario,
atteso che l'addebito sarebbe stato da imputare all'Assessorato Regionale della Sanità della Regione
Siciliana.
Esponeva e contestava, altresì, l' che: CP_3 Controparte_3
la previsione di un'indennità prevista dall'art. 1 della L.R. 12/89 non faceva sorgere in capo al ricorrente un diritto pieno ed azionabile, in considerazione del fatto che l'applicazione della norma era subordinata alla sussistenza di due condizioni e cioè la copertura finanziaria e la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, trattandosi di una norma recante misure di aiuto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
la richiesta di pagamento avanzata dalla società era irrituale, Parte_2
atteso che avrebbe dovuto presentare un'istanza singola per ogni anno e non cumulativamente per più
anni e che la pretesa non era corrispondente alla tabella allegata alla legge regionale n. 12/89.
In giudizio si costituiva la società opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l'Assessorato Regionale per la Sanità eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'assenza dei presupposti,
in capo alla parte opposta, per la concessione del decreto ingiuntivo, quali la mancanza della copertura finanziaria e della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, condizioni richieste per ottenere l'indennità di abbattimento come previste dall'art. 1, L.R. n. 12/1989; in subordine, deduceva l'irritualità della richiesta cumulativa e l'erroneità della somma ingiunta.
Con sentenza n.4300/21 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Parte_3
affidandolo a due motivi.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Va, in primo luogo, rilevato che il punto di motivazione con il quale il Tribunale di Catania, rigettando la relativa eccezione, ha affermato che il legittimato passivo all'obbligazione di pagamento deve individuarsi nell ) e non nella non ha Controparte_4 CP_2
costituito motivo di appello incidentale da parte dell' e non è, quindi, sindacabile in CP_1
questa sede.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea disapplicazione dell'art. 107 com. 2 lett. b del
TFUE e l'erronea applicazione dell'art. 108 par. 3 del TFUE. Secondo l'appellante, “nella fattispecie pagina 4 di 10 concreta per cui si controverte in questa sede non si impone come condizione per il riconoscimento dell'indennità integrativa di abbattimento ex legge regionale n. 12/89 il giudizio di compatibilità alla libera concorrenza ex art. 88, paragrafo 3 del Trattato, ora ex art. 108 TFUE da parte della
Commissione Europea in relazione alla compatibilità della citata indennità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 87 TCE (ora art. 107 TFUE)”.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata l'erronea disapplicazione del disposto dell'art. 26
comm. 1 e 4 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza è, invero, corretta poichè ha considerato che l'indennità integrativa derivante dall'applicazione delle leggi regionali n.12/1989 e n.19/05, costituisce aiuto di Stato, violando di conseguenza il divieto imposto agli stati membri dell'Unione Europea già in passato dall'art. 87 del trattato CE, oggi dall'art. 107 TFUE (pag. 3 e pag. 4 del provvedimento).
Questa Corte d'appello ha già avuto modo di esaminare la tematica in esame ed ha adottato una motivazione che appare opportuno trascrivere integralmente.
<< Le leggi che hanno, nel tempo, reiterato e finanziato l'indennizzo sono state oggetto di controllo da
parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE (ora art. 108
TFUE) in relazione alla sua compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 87 TCE (ora art.
pagina 5 di 10 Tra le altre, è già stata positivamente sottoposta al vaglio preventivo della Commissione la legge
regionale n. 28/95 che aveva reiterato e finanziato l'indennizzo per gli anni 1993, 1994 e 1995.
Più di recente la Commissione si è pronunciata con provvedimento n. C(2002)4786fin del 6/12/2002.
In questa occasione sono stati sottoposti alla Commissione l'articolo 11 della legge regionale n. 40/97
e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/99.
La prima di tali norme ha previsto che <<per il perseguimento delle finalit di cui all della>
legge regionale 5 giugno 1989 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di
lire 16.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della
Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre
malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997>>.
La seconda ha previsto <<per il perseguimento delle finalit di cui all della>
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40/97>>.
La Commissione - come si legge nel detto provvedimento del dicembre 2002 - ha autorizzato la
reiterazione dell'indennizzo in base al n. 3 lett. c) dell'art. 107 TFUE (già art. 87 TCE) cioè in base
ad una delle ipotesi in cui essa può considerare compatibile l'aiuto.
Più precisamente, con il provvedimento in esame la Commissione Europea ha per un verso ricondotto
l'indennizzo nell'ambito degli aiuti di Stato ex art. 107 n. 1 TFUE e per altro verso ha escluso la sua
generale compatibilità con l'ordinamento comunitario in base alle specifiche ipotesi di cui al n. 2 del
detto articolo.
Afferma infatti la Commissione che <<ai sensi dell paragrafo del trattato ce sono>
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
pagina 6 di 10 imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. A prima vista la misura in
esame soddisfa tali requisiti. Gli aiuti in questione sono finanziati da risorse statali, favoriscono il
settore zootecnico in Sicilia e sono pertanto potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di
incidere sugli scambi tra Stati membri ……Si ritiene pertanto che le misure di aiuto costituiscano aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. >>.
Ha altresì osservato che <<tuttavia il divieto di aiuti stato contenuto nell paragrafo>
è soggetto a deroghe. Il paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo statuisce che “gli aiuti destinati a
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” sono compatibili
con il mercato comune. Inoltre, in applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati
ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse>>
La Commissione ha poi puntualizzato che non si rientra nella ipotesi di generale compatibilità di cui al
n. 2 lettera b) perché <<div>
una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato>> ed
infine ha stabilito che l'aiuto in esame può essere invece ritenuto compatibile in base al n. 3 lettera c)
del Trattato non trascurando di precisare sul piano temporale che <
aiuti di Stato nel settore agricolo siano al momento compatibili con il mercato comune se conformi
agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo>>.
Nel dispositivo la Commissione infine non ha mancato di rilevare che <
l'Italia abbia dato esecuzione all'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del
pagina 7 di 10 trattato. Alla luce della valutazione che precede, la Commissione ha deciso tuttavia di considerare
l'aiuto compatibile con il trattato CE>>.
Deve allora ricordarsi che al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto
di Stato solo sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso (ovvero
chiedendo sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia con lo strumento del rinvio
pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.) essendogli comunque preclusa la valutazione della compatibilità
dell'aiuto con il mercato comune in base ai criteri enunziati dall'art. 107 (ex 87), trattandosi di
compito che spetta in via esclusiva solo alla Commissione Europea sotto il controllo del giudice
comunitario.
Ai sensi dell'art. 108 T.F.U.E., infatti, spetta alla Commissione Europea la procedura di controllo sugli
aiuti di Stato, siano essi « esistenti » (concessi prima dell'entrata in vigore del Trattato), sia « nuovi », i
cui progetti devono essere costantemente notificati alla Commissione e rimangono sospesi nella
erogazione fino a che non vengano autorizzati con apposita decisione positiva.
La stessa Commissione – per quanto sopra riportato – ha chiaramente affermato che l'indennizzo
oggetto della comunicazione, pur ritenuto compatibile quanto alla sua reiterazione per gli anni coperti
dalle leggi regionali del 1997 e del 1999, rientra nell'ambito degli aiuti di Stato ex art. 107 n. 1.
Dispone l'art. 108 T.F.U.E. (ex 88 TCE) n.3 che “Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia
senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può
dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.”
pagina 8 di 10 Posta la superiore premessa in linea di principio, la sentenza appellata ha errato affermando che la
L.R. 19/05 non integra un aiuto di Stato e che non fosse necessaria la sua notifica alla Commissione
UE >> (v. sentenza causa n.412/19 RG, inedita).
L'indennizzo richiesto dalla società cooperativa agricola riguarda n. 100 capi di Parte_1
bestiame abbattuti nel periodo 2009-2010 e si fonda sulla reiterazione della sua previsione ad opera delle leggi regionali che nel contempo ne hanno previsto la copertura finanziaria.
Ciò esposto, per il periodo riguardante la controversia in esame alcunchè può essere riconosciuto mancando ogni provvedimento normativo che preveda un diritto all'indennizzo, rifinanziando il relativo fondo e, dunque, non poteva, all'evidenza, neppure porsi la necessità di ottenere l'imprescindibile autorizzazione della Commissione Europea (in proposito si vedano le sentenze rese da questa Corte nella causa n. 331/2019 R.G., pres. Balsamo, estensore Rao, e n. 882/2020 RG,
sentenza n. 862/2022, pres. Ferreri, est. Zema).
Ed invero le norme rilevanti sono contenute nella L. 19/05, che ha reiterato la previsione dell'indennizzo solo per gli anni 2000/2006 e con riferimento alla quale si pone la questione del se fosse necessaria la preventiva notifica alla Commissione per il suo esame e l'eventuale autorizzazione,
versandosi in ipotesi di aiuto di Stato e spettando solo alla Commissione U.E. poterne valutare la compatibilità in base alle ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 107 T.F.U.E..
Per gli anni successivi al 2006, invece, difetta la stessa previsione normativa, di talchè, neppure si pone un problema di preventiva notifica alla Commissione europea.
Per questi motivi
l'appello merita di essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.4300/21 del
Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascun grado ed in favore di ogni singolo appellato, in €.6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania il 12.2.2005
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
107 TFUE).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
BEATO ANGELICO 35 MASCALUCIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LIUZZO SCORPO
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA CONTE RUGGERO,37 ; CP_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 ; rappresentato e
[...] CP_1
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2846/2010 reso in data 13.12.2010 il Tribunale di Catania ingiungeva all' il pagamento della somma di euro 46.692,92, oltre Controparte_3
interessi e spese, in favore della società cooperativa agricola a titolo di indennità Parte_1
integrativa per l'abbattimento, negli anni 2009-2010, di n. 100 bovini ex art. 1 legge regionale n. 12/89
per la presenza di focolai di brucellosi e/o tubercolosi, sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali e facendo riferimento alla tabella delle indennità portata dalla citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Controparte_3
opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il soggetto tenuto ad erogare l'indennità dovuta ex legge n. 12/89
pagina 2 di 10 fosse la Regione Sicilia a mezzo dell'Assessorato Regionale della Salute, di cui chiedeva la chiamata in causa ex art. 269 cpc, in quanto ritenuto unico soggetto legittimato in ordine alle pretese creditorie e,
Cont comunque, soggetto tenuto a garantire e sollevare l' da qualsiasi onere derivante dalla pretesa creditoria azionata. L' nel merito contestava la fondatezza Controparte_3
della pretesa creditoria per difetto dell'obbligo di pagamento dell'indennità di pagamento integrativa,
essendo onere della il finanziamento delle risorse e la loro iscrizione nel bilancio Controparte_2
delle singole aziende sanitarie;
sosteneva che la e/o l' Controparte_2 Controparte_2
non avrebbero all'epoca ancora provveduto ad erogare alcun finanziamento per gli anni
[...]
2003/2008, di talchè nessun addebito era ascrivibile ad essa, essendo mero soggetto intermediario,
atteso che l'addebito sarebbe stato da imputare all'Assessorato Regionale della Sanità della Regione
Siciliana.
Esponeva e contestava, altresì, l' che: CP_3 Controparte_3
la previsione di un'indennità prevista dall'art. 1 della L.R. 12/89 non faceva sorgere in capo al ricorrente un diritto pieno ed azionabile, in considerazione del fatto che l'applicazione della norma era subordinata alla sussistenza di due condizioni e cioè la copertura finanziaria e la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, trattandosi di una norma recante misure di aiuto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
la richiesta di pagamento avanzata dalla società era irrituale, Parte_2
atteso che avrebbe dovuto presentare un'istanza singola per ogni anno e non cumulativamente per più
anni e che la pretesa non era corrispondente alla tabella allegata alla legge regionale n. 12/89.
In giudizio si costituiva la società opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l'Assessorato Regionale per la Sanità eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'assenza dei presupposti,
in capo alla parte opposta, per la concessione del decreto ingiuntivo, quali la mancanza della copertura finanziaria e della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, condizioni richieste per ottenere l'indennità di abbattimento come previste dall'art. 1, L.R. n. 12/1989; in subordine, deduceva l'irritualità della richiesta cumulativa e l'erroneità della somma ingiunta.
Con sentenza n.4300/21 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Parte_3
affidandolo a due motivi.
Si sono costituiti entrambi gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita il rigetto.
Va, in primo luogo, rilevato che il punto di motivazione con il quale il Tribunale di Catania, rigettando la relativa eccezione, ha affermato che il legittimato passivo all'obbligazione di pagamento deve individuarsi nell ) e non nella non ha Controparte_4 CP_2
costituito motivo di appello incidentale da parte dell' e non è, quindi, sindacabile in CP_1
questa sede.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea disapplicazione dell'art. 107 com. 2 lett. b del
TFUE e l'erronea applicazione dell'art. 108 par. 3 del TFUE. Secondo l'appellante, “nella fattispecie pagina 4 di 10 concreta per cui si controverte in questa sede non si impone come condizione per il riconoscimento dell'indennità integrativa di abbattimento ex legge regionale n. 12/89 il giudizio di compatibilità alla libera concorrenza ex art. 88, paragrafo 3 del Trattato, ora ex art. 108 TFUE da parte della
Commissione Europea in relazione alla compatibilità della citata indennità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 87 TCE (ora art. 107 TFUE)”.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata l'erronea disapplicazione del disposto dell'art. 26
comm. 1 e 4 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza è, invero, corretta poichè ha considerato che l'indennità integrativa derivante dall'applicazione delle leggi regionali n.12/1989 e n.19/05, costituisce aiuto di Stato, violando di conseguenza il divieto imposto agli stati membri dell'Unione Europea già in passato dall'art. 87 del trattato CE, oggi dall'art. 107 TFUE (pag. 3 e pag. 4 del provvedimento).
Questa Corte d'appello ha già avuto modo di esaminare la tematica in esame ed ha adottato una motivazione che appare opportuno trascrivere integralmente.
<< Le leggi che hanno, nel tempo, reiterato e finanziato l'indennizzo sono state oggetto di controllo da
parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE (ora art. 108
TFUE) in relazione alla sua compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 87 TCE (ora art.
pagina 5 di 10 Tra le altre, è già stata positivamente sottoposta al vaglio preventivo della Commissione la legge
regionale n. 28/95 che aveva reiterato e finanziato l'indennizzo per gli anni 1993, 1994 e 1995.
Più di recente la Commissione si è pronunciata con provvedimento n. C(2002)4786fin del 6/12/2002.
In questa occasione sono stati sottoposti alla Commissione l'articolo 11 della legge regionale n. 40/97
e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/99.
La prima di tali norme ha previsto che <<per il perseguimento delle finalit di cui all della>
legge regionale 5 giugno 1989 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di
lire 16.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della
Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre
malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997>>.
La seconda ha previsto <<per il perseguimento delle finalit di cui all della>
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40/97>>.
La Commissione - come si legge nel detto provvedimento del dicembre 2002 - ha autorizzato la
reiterazione dell'indennizzo in base al n. 3 lett. c) dell'art. 107 TFUE (già art. 87 TCE) cioè in base
ad una delle ipotesi in cui essa può considerare compatibile l'aiuto.
Più precisamente, con il provvedimento in esame la Commissione Europea ha per un verso ricondotto
l'indennizzo nell'ambito degli aiuti di Stato ex art. 107 n. 1 TFUE e per altro verso ha escluso la sua
generale compatibilità con l'ordinamento comunitario in base alle specifiche ipotesi di cui al n. 2 del
detto articolo.
Afferma infatti la Commissione che <<ai sensi dell paragrafo del trattato ce sono>
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
pagina 6 di 10 imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. A prima vista la misura in
esame soddisfa tali requisiti. Gli aiuti in questione sono finanziati da risorse statali, favoriscono il
settore zootecnico in Sicilia e sono pertanto potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di
incidere sugli scambi tra Stati membri ……Si ritiene pertanto che le misure di aiuto costituiscano aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. >>.
Ha altresì osservato che <<tuttavia il divieto di aiuti stato contenuto nell paragrafo>
è soggetto a deroghe. Il paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo statuisce che “gli aiuti destinati a
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” sono compatibili
con il mercato comune. Inoltre, in applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati
ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse>>
La Commissione ha poi puntualizzato che non si rientra nella ipotesi di generale compatibilità di cui al
n. 2 lettera b) perché <<div>
una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato>> ed
infine ha stabilito che l'aiuto in esame può essere invece ritenuto compatibile in base al n. 3 lettera c)
del Trattato non trascurando di precisare sul piano temporale che <
aiuti di Stato nel settore agricolo siano al momento compatibili con il mercato comune se conformi
agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo>>.
Nel dispositivo la Commissione infine non ha mancato di rilevare che <
l'Italia abbia dato esecuzione all'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del
pagina 7 di 10 trattato. Alla luce della valutazione che precede, la Commissione ha deciso tuttavia di considerare
l'aiuto compatibile con il trattato CE>>.
Deve allora ricordarsi che al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto
di Stato solo sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso (ovvero
chiedendo sul punto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia con lo strumento del rinvio
pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.) essendogli comunque preclusa la valutazione della compatibilità
dell'aiuto con il mercato comune in base ai criteri enunziati dall'art. 107 (ex 87), trattandosi di
compito che spetta in via esclusiva solo alla Commissione Europea sotto il controllo del giudice
comunitario.
Ai sensi dell'art. 108 T.F.U.E., infatti, spetta alla Commissione Europea la procedura di controllo sugli
aiuti di Stato, siano essi « esistenti » (concessi prima dell'entrata in vigore del Trattato), sia « nuovi », i
cui progetti devono essere costantemente notificati alla Commissione e rimangono sospesi nella
erogazione fino a che non vengano autorizzati con apposita decisione positiva.
La stessa Commissione – per quanto sopra riportato – ha chiaramente affermato che l'indennizzo
oggetto della comunicazione, pur ritenuto compatibile quanto alla sua reiterazione per gli anni coperti
dalle leggi regionali del 1997 e del 1999, rientra nell'ambito degli aiuti di Stato ex art. 107 n. 1.
Dispone l'art. 108 T.F.U.E. (ex 88 TCE) n.3 che “Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia
senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può
dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.”
pagina 8 di 10 Posta la superiore premessa in linea di principio, la sentenza appellata ha errato affermando che la
L.R. 19/05 non integra un aiuto di Stato e che non fosse necessaria la sua notifica alla Commissione
UE >> (v. sentenza causa n.412/19 RG, inedita).
L'indennizzo richiesto dalla società cooperativa agricola riguarda n. 100 capi di Parte_1
bestiame abbattuti nel periodo 2009-2010 e si fonda sulla reiterazione della sua previsione ad opera delle leggi regionali che nel contempo ne hanno previsto la copertura finanziaria.
Ciò esposto, per il periodo riguardante la controversia in esame alcunchè può essere riconosciuto mancando ogni provvedimento normativo che preveda un diritto all'indennizzo, rifinanziando il relativo fondo e, dunque, non poteva, all'evidenza, neppure porsi la necessità di ottenere l'imprescindibile autorizzazione della Commissione Europea (in proposito si vedano le sentenze rese da questa Corte nella causa n. 331/2019 R.G., pres. Balsamo, estensore Rao, e n. 882/2020 RG,
sentenza n. 862/2022, pres. Ferreri, est. Zema).
Ed invero le norme rilevanti sono contenute nella L. 19/05, che ha reiterato la previsione dell'indennizzo solo per gli anni 2000/2006 e con riferimento alla quale si pone la questione del se fosse necessaria la preventiva notifica alla Commissione per il suo esame e l'eventuale autorizzazione,
versandosi in ipotesi di aiuto di Stato e spettando solo alla Commissione U.E. poterne valutare la compatibilità in base alle ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 107 T.F.U.E..
Per gli anni successivi al 2006, invece, difetta la stessa previsione normativa, di talchè, neppure si pone un problema di preventiva notifica alla Commissione europea.
Per questi motivi
l'appello merita di essere rigettato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.4300/21 del
Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascun grado ed in favore di ogni singolo appellato, in €.6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania il 12.2.2005
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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107 TFUE).