Art. 63.
(Riscossione di tributi).
L'autorita' occupante, osservando, per quanto e' possibile, le norme locali, puo' riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.
(Riscossione di tributi).
L'autorita' occupante, osservando, per quanto e' possibile, le norme locali, puo' riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.