CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. RI AL Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. AT CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA F. CONFALONIERI, 1 00195 ROMA C.F._2 presso lo studio dell'avv. TROIANI ANTONIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PALERMO 1 MILANO Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. TROTTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA pagina 1 di 20 avente ad oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della originaria domanda attorea e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, in totale riforma della sentenza gravata:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in pregiudizio dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
e l'illegittimità del comportamento dalla medesima tenuto per tutti i motivi ed i fatti
[...] descritti in premessa, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del loro nominativo presso la Centrale Rischi come disposta da Controparte_1
2) accertare e dichiarare che il fallimento della TT IC OL è stato una diretta conseguenza della illegittima condotta di e, per l'effetto, Controparte_1
a) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai Sigg. e Parte_1 nella misura di euro Parte_2
1.497.647.452,08(unmiliardoquattrocentonovantasettemilioniseicentoquarantasettemilaquattrocentocin quantadue/08), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre a pagare rivalutazione monetaria e interessi, calcolati dalla proposizione della domanda giudiziale al saggio previsto dall'art. 1284, 4° comma, cod. civ., sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri accessori come per legge.
In via istruttoria, si reiterano le già spiegate richieste istruttorie di cui alla memoria ex articolo 183 sesto somma n. 2 c.p.c., e si insiste, pertanto, e nella richiesta di ammissione di CTU contabile, per la ricostruzione della reale esposizione debitoria della TT IC OL alla data della sua illegittima segnalazione, nonché per la quantificazione dei danni derivati agli odierni attori a causa della condotta posta in essere dalla CA convenuta, nonché per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che riconosce e conferma l'elaborato peritale da Lei redatto, che Le viene mostrato;
pagina 2 di 20 2. Vero che l'esposizione debitoria della TT IC OL era si circa Euro 2.116.332,86;
Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra il Dott. , domiciliato in Lanciano (CH), Testimone_1
Via Monte Maiella n.1, Dott. domiciliato in Lanciano (CH), Via Bologna n.25, Prof. Testimone_2
, domiciliato in Roma, Piazza Istria n. 2, su tutti i capitoli. Testimone_3
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente appello per mancata sottoscrizione dell'atto di citazione notificato;
ulteriormente, in via preliminare, accertare e dichiarare la radicale inammissibilità dell'azione promossa dai sig. e dalla sig.ra in considerazione delle eccezioni svolte dalla Pt_1 Parte_2 CP_2 nel paragrafo IV della propria comparsa di costituzione e risposta in appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, rigettare comunque nel merito l'appello avversario per infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa risarcitoria dedotta, e comunque per insussistenza del danno, nonché per suo radicale difetto di prova.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. e (il primo in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 Parte_2
e la seconda nella propria asserita qualità di socia al 50% della stessa) convenivano in giudizio
(“ ” o “ ”) per vedere accertata la responsabilità ex art. 1218 Controparte_1 CP_1 CP_3
c.c. della stessa, lamentando condotte consistite:
i) nell'avere, dopo avere ingenerato un affidamento in merito alla copertura economica in vista di un progetto relativo a un complesso turistico-alberghiero in RI, omesso di concedere i finanziamenti promessi, con conseguente fallimento dell'operazione, ed avere repentinamente pagina 3 di 20 revocato le linee di credito concesse, addebitandole per Euro 10.000.000,00 sul conto corrente intestato all'impresa;
ii) nell'avere illegittimamente segnalato la ditta alla centrale rischi della CA Parte_1
d'AL, come asseritamente comprovato, in seguito, dalla circostanza per cui “in data
17.9.2020, a seguito della nota della CA d'AL prot.n.1194003 del 17.09.2020, con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi (doc. 48) avrebbe acclarato che la reale esposizione debitoria dell'impresa IC OL era pari a soli € 2.116.332,86 (doc. 49), mentre nello stato passivo reso esecutivo dal Tribunale di Velletri (doc. 50) erano stati ammessi crediti pari ad € 62.800.304,16, tanto che 10) a seguito di nota della CA d'AL prot. n. 1194003 del 17.9.2020, con missiva del 2021 (doc. 51) avrebbe azzerato il credito CP_1 originariamente vantato”;
iii) nell'avere indotto ad intraprendere una procedura di risanamento del debito ex art. 67 l. Pt_1 fall., salvo poi (a) imporre a quest'ultimo professionisti di propria fiducia, (b) aver operato recesso dal contratto di conto corrente e da un finanziamento in pool, imponendo il pagamento immediato del saldo debitore pari a oltre 26 milioni di euro, (c) aver sciolto il fondo patrimoniale costituito da in forza di crediti rivelatisi inesistenti;
Pt_1 Parte_2 iv) avere, concesso un affidamento per euro 450.000,00 in assenza dei presupposti, volta ad ottenere garanzie reali in danno della massa dei creditori;
v) nell'avere determinato il rigetto della domanda di concordato preventivo presentata da Pt_1 mediante il proprio voto, decisivo sul presupposto della sussistenza in capo ad di CP_1 un ammontare di crediti risultato poi eccessivo (€ 22.376.668,44 in luogo di € 11.927.737,44); vi) quanto sopra anche in ragione di crediti inesistenti alla luce di usura ed anatocismo successivamente anche iscritti al passivo nell'ambito del fallimento, tanto da rendere necessaria una transazione tra ed il fallimento della ditta CP_1 Parte_1 vii) nell'aver violato l'ordine di sospendere le procedure esecutive emesso ex art. 20 l. n. 44/1999, azionando e computando i propri crediti, anche laddove derivanti da usura ed anatocismo;
viii) nell'avere, dunque, posto in essere condotte, che avrebbero causato la perdita di commesse nazionali ed internazionali, di concessioni e di linee di credito, determinando – con efficienza causale – il fallimento dell'impresa e lo svuotamento dell'ingente patrimonio immobiliare di
Pt_1 Parte_2
I.
2. Si costituiva , deducendo che: CP_1
pagina 4 di 20 i) la domanda risarcitoria relativa all'illecita segnalazione alla Centrale Rischi era già stata esaminata “nel giudizio dallo stesso instaurato nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma, n.r.g.
32163/2014”, conclusosi con sentenza n. 9747 del 16 maggio 2017, che rigettava tutte le domande spiegate da poi passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Roma n. 2821 del 19 aprile 2023, che aveva dichiarato “: i. la cessata materia del contendere tra la CA ed il Fallimento della TT Individuale (in ragione di un Parte_1 accordo transattivo intervenuto nelle more) e “ii. inammissibile l'intervento della sig.ra
(quest'ultimo spiegato ai sensi dell'art. 344 c.p.c. sulla base delle medesime Parte_2 contestazioni e pretese oggetto del presente giudizio);
ii) la sentenza di fallimento – pronunciata su istanza di altro creditore – era già stata oggetto di infruttuosa impugnazione nelle sedi opportune e, dunque, passata in giudicato e finanche resa oggetto di domanda di nullità in separato giudizio;
iii) aveva già avanzato pretese risarcitorie del tutto sovrapponibili a quelle sub iudice Parte_2 dinanzi al Tribunale di Latina, nell'ambito di un giudizio conclusosi con sentenza di inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva della stessa (attualmente oggetto di giudizio d'appello); e che tali pretese sarebbero in ogni caso infondate in quanto “l'impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella dell'imprenditore persona fisica che ne è il titolare e non ammette alcuna ripartizione in quote del proprio patrimonio, che giuridicamente non è distinto da quello personale dell'imprenditore, sicché l'odierna attrice non può dirsi titolare dell'impresa di ma titolare solo di pretese nei confronti di Parte_1 questi. In tale senso Cass. S.U. n. 15889/2022, ha chiarito la natura obbligatoria solo verso
l'altro coniuge della disposizione di cui all'art. 178 c.c.”; iv) l'azione risarcitoria promossa da sarebbe risultata inammissibile anche per difetto di Pt_1 legittimazione attiva conseguente alla dichiarazione di fallimento della sua impresa individuale, la quale avrebbe comportato anche il fallimento in proprio dello stesso quale Pt_1 imprenditore titolare della medesima.
Formulava eccezione di prescrizione, sostenendo la natura aquiliana e non anche contrattuale della asserita responsabilità, e comunque rilevando che “i pretesi illeciti risalgono al più tardi al 2013 e che il fallimento è comunque del 2014”, mentre atti interruttivi del corso della prescrizione sarebbero intervenuti unicamente nel 2020 e nel 2023.
pagina 5 di 20 I.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 725/2024 pubblicata in data 22.01.2024, respingeva tutte le domande di condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite. Pt_1 Parte_2
In motivazione, il Tribunale:
i) riteneva la prescrizione validamente eccepita da con riferimento alla mancata CP_1 erogazione dei finanziamenti in relazione alle attività programmate in RI, trattandosi di accadimenti risalenti all'anno 2009 (con conseguente inidoneità della diffida inviata nel 2020 ad interrompere la prescrizione), e, con riferimento all'asserito danno derivante dalla mancata realizzazione del complesso, osservava che “l'impresa interessata era la compagine societaria
Società italomontenegrina investimenti A.D. (cfr. doc. 17, ossia la lettera d'intenti con la
dal doc. 13 di parte attrice si evince peraltro che Parte_3 si tratta di società costituita d'intesa tra la municipalità di Podgora e invest: soggetti a Pt_1 propria volta distinti da , sicché a prescindere da ogni altra questione, eventuali Parte_1 danni riguardano quest'ultima società, ente distinto dall'odierno attore”;
ii) con riferimento alla segnalazione alla Centrale Rischi: (a) rilevava l'intervenuto giudicato di rigetto sul punto, formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 2821 del 19 aprile 2023; (b) riteneva i documenti nn. 49, 50 e 51 inidonei a provare l'illegittimità della predetta segnalazione (ed anzi comprovanti la bontà della medesima); (c) riteneva che tali documenti, quand'anche letti nel senso prospettato da parte attrice, avrebbero piuttosto dovuto fondare domanda di annullamento della transazione ex art. 1975 c.c. (invece mai proposta);
iii) quanto all'asserita imposizione di professionisti di propria fiducia da parte di , CP_1 rilevava il difetto di prova in ordine tanto alle modalità di nomina degli esperti incaricati quanto al nesso causale tra tale nomina e gli asseriti danni subiti;
iv) quanto all'asserita illegittima concessione di credito, rilevava che, trattandosi di condotta in ipotesi posta a danno della massa dei creditori, la legittimazione attiva sarebbe spettata esclusivamente al curatore fallimentare;
v) quanto alle doglianze circa la mancata ammissione a concordato preventivo, rilevava il difetto di qualsivoglia allegazione e/o offerta di prova in ordine al fatto che il concordato preventivo avrebbe sortito conseguenze economiche diverse e più favorevoli rispetto a quelle derivanti dalla gestione del fallimento;
pagina 6 di 20 vi) quanto al danno asseritamente derivante dal fallimento, (a) rilevava l'intervenuto giudicato di rigetto sul punto, formatosi in seguito al rigetto delle impugnazioni spiegate da vverso Pt_1 la sentenza di fallimento e (b) riteneva provata la natura sopravvenuta dell'usura sub iudice, con conseguente irrilevanza della stessa;
vii) infine, con riferimento alla posizione della affermava che “il ricorrere di una Parte_2 fattispecie di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), richiamata dallo stesso attore (pag. 1 citazione) non configura secondo la giurisprudenza prevalente una fattispecie di coimprenditorialità (Cass. n. 23676/2014 e Cass. n. 20552/2015), come del resto depone lo stesso documento 1 prodotto da parte attrice, sottoscritto dai coniugi si tratta Persona_1 infatti di una dichiarazione a fini fiscali in cui l'apporto di viene descritto con Parte_4 riguardo ai rapporti interni alla gestione dell'impresa, definita in titolarità esclusivamente individuale di , sicché “gli eventuali danni subiti dall'impresa mettente capo a Parte_1 non si ripercuotono in modo diretto sul patrimonio della moglie”. Parte_1
II. L'appello.
II.
1. Avverso la predetta decisione hanno interposto appello il e la censurando la Pt_1 Parte_2 sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
1. ERRONEA DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Ribadita la natura contrattuale della responsabilità di , sostengono gli appellanti che la CP_1 prescrizione del diritto sarebbe stata interrotta dalla “lettera raccomandata ricevuta da CP_1
l'8 gennaio 2014 (doc. n. 65 di parte attrice, cit.). e successivamente con lettera pec ricevuta da in data 11 maggio 2020 (doc. n. 67 di parte attrice, cit.)”. CP_1
2. ERRATO RILIEVO DELLA RILEVANZA DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N. 9747 DEL
16 MAGGIO 2017
Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il giudizio R.G. 32163/2014 promosso dinanzi al Tribunale di Roma avesse ad oggetto le medesime domande del presente giudizio, in quanto:
i) le domande risarcitorie spiegate dinanzi al Tribunale di Roma differirebbero da quelle proposte dinanzi al Tribunale di Roma tanto sul piano soggettivo (promosse dal solo e non Pt_1 anche da con conseguente inefficacia della sentenza nei confronti della stessa ex Parte_2
pagina 7 di 20 art. 2909 c.c.) quanto su quello oggettivo (asseritamente divergenti per tipologia e per oggetto di danno);
iii) il presente giudizio si fonderebbe su documentazione nuova, formatasi in seguito alla conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.
3. ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE DEL SIG. IC NELLA CENTRALE RISCHI
Sostiene anzitutto l'appellante che solo a seguito della nota della CA d'AL prot.n.1194003 del
17.09.2020 si sarebbe avveduto del fatto “che la reale esposizione debitoria della propria Pt_1 impresa era pari a soli 2.116.332,86 (doc. 49 fascicolo di primo grado di parte attrice), mentre nello stato passivo reso esecutivo dal Tribunale di Velletri (doc. 50 fascicolo di primo grado di parte attrice), risultano ammessi crediti pari ad €. 62.800.304,16”, tanto che “A seguito, poi, dell'intervento della CA d'AL, con missiva del 29.04.2021 (doc. 51 fascicolo di primo grado Controparte_1 di parte attrice), ha totalmente azzerato il credito vantato, in quanto inesistente fin dall'inizio”.
Sarebbe, dunque, illegittima la segnalazione a Centrale Rischi, poiché intervenuta senza previo e doveroso accertamento di un'effettiva situazione di insolvenza patrimoniale.
Non sarebbe poi preclusiva dell'accoglimento delle domande attoree la transazione intervenuta sul punto tra il fallimento della ditta individuale d , in quanto: Pt_1 CP_1
i) riguardante il solo giudizio presentato dinanzi al Tribunale di Roma, diverso dal presente tanto sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
ii) firmata dal curatore fallimentare e, dunque, inopponibile al soggetto fallito tornato in bonis secondo Cass. Civ. Sent. n. 6845 del 16.2017.
4. ERRATO RILIEVO DELLA RILEVANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA
SENTENZA DI FALLIMENTO.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato a non considerare le seguenti circostanze:
i) in sede di insinuazione al passivo l'odierna appellata proponeva un proprio - inesistente - credito per euro 22.376.688,04 successivamente ridotto ad euro 2.111.332,86, sicché “Ove
nella propria domanda di ammissione al passivo, avesse quantificato CP_1 correttamente il proprio credito ed avesse ottemperato al provvedimento di sospensione ex art.20 Legge 44/99 emesso della Procura della Repubblica di Latina in data 16.05.2014, i voti favorevoli all'ammissione del concordato sarebbero stati, in percentuale ai crediti,
pagina 8 di 20 superiori a quelli contrari, come si può facilmente evincere da tabella riepilogativa dei voti”, con conseguente ammissione della TT IC al concordato preventivo;
ii) non si sarebbero verificati nel caso concreto i presupposti del fallimento (in ragione delle considerazioni già mosse in primo grado e di quanto risultante dai citati docc. 48-51).
In ogni caso, il fallimento sarebbe stato citato nel presente giudizio unicamente “in limine litis” ai fini della quantificazione dei danni patiti dagli appellanti.
5. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI DANNO DA CP_4
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure abbia errato ad interpretare i risultati degli accertamenti tecnici dalla stessa prodotti nel giudizio di prime cure, dai quali risulterebbe
“l'applicazione da parte di di competenze indebite sui conti correnti pari a circa Controparte_1
12.000.000,00 Euro”, derivanti da usura ed anatocismo.
6. SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SIG.RA LIBERNINI
Secondo quanto prospettato dall'appellante, la legittimazione ad agire della dovrebbe Parte_2 essere riconosciuta in ragione:
i) dell'esistenza di garanzie dalla stessa rilasciate in favore di con riferimento ai CP_1 rapporti per i quali è causa;
ii) dell'appartenenza alla stessa del 50% dei beni della ditta non ricaduti nel fallimento, in Pt_1 quanto in regime matrimoniale di comunione dei beni con Pt_1
7. ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DEI DANNI PATITI DAGLI APPELLANTI PER
LA MANCATA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI PODGORICA.
Sostiene la parte appellante che e avrebbero agito per vedere risarciti i “danni Pt_1 Parte_2 patrimoniali (danno subito alla partecipazione sociale, danno da impossibilità di intraprendere nuove attività economiche, danno da chiusura dei conti correnti personali, danno da impossibilità di intrattenere rapporti bancari per effetto della segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria) e non patrimoniali (danno alla vita di relazione derivante dalle sofferenze personali, danno all'immagine e all'identità personale), patiti”, ossia “pregiudizi prodotti immediatamente nella sfera giuridico-
pagina 9 di 20 patrimoniale del socio e che non consistano nella mera ripercussione di un danno inferto alla società
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 11/12/2013 n. 27733)”.
L'erronea segnalazione, infatti, avrebbe determinato la chiusura/mancata concessione di tutte le linee di credito relative alla ditta con conseguenti lesione della reputazione degli appellanti. Pt_1
8. ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA CONCESSIONE ABUSIVA
DEL CREDITO
IC e sarebbero muniti di legittimazione attiva in ordine a tale profilo in forza delle Parte_2 fideiussioni personali rilasciate in favore di . si sarebbe resa responsabile CP_1 CP_1 non solo di concessione abusiva del credito (avendo concesso credito in seguito alla propria illegittima segnalazione alla Centrale Rischi) ma anche di abusiva interruzione del credito consistita nella revoca degli affidamenti, integrante recesso illegittimo dai rapporti in corso.
9. CONSIDERAZIONI FINALI IN DIRITTO EX ART. 346 C.P.C.
In questa parte dell'atto introduttivo, gli appellanti hanno riproposto tal quali le doglianze relative a:
i) illegittima segnalazione alla centrale rischi;
ii) insussistenza dei presupposti del fallimento;
iii) illegittimità della procedura di risanamento del debito per l'intervento di advisor non indipendenti ma imposti da quale condicio sine qua non per la sua CP_1 partecipazione alla procedura stessa;
iv) concessione abusiva del credito;
v) danni subiti dagli attori.
II.
2. Si è costituita , deducendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza CP_1 dell'appello avversario per le ragioni che seguono.
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE
DELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di firma digitale CP_1 dell'atto di citazione notificatole, con conseguente nullità insanabile dello stesso.
pagina 10 di 20 2. INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA
Nel merito, ha formulato: CP_1
i) eccezione di giudicato sulla domanda risarcitoria relativa alla segnalazione in Centrale
Rischi, nei medesimi termini formulati in primo grado, essendo la domanda risarcitoria spiegata dinanzi al Tribunale di Roma analoga a quella del presente giudizio;
ii) eccezione di giudicato sulle contestazioni relative all'intervenuto fallimento della TT
atteso che (a) nei diversi giudizi incardinati avverso la sentenza di Pt_1 Pt_1 fallimento, avrebbe dedotto le medesime pretese condotte illecite contestate ad CP_1 nel presente giudizio (cioè, che avrebbe cagionato il fallimento della TT CP_1
Individuale per aver illegittimamente votato in sede di concordato per un Parte_1 credito che secondo gli appellanti avrebbe dovuto essere notevolmente ridimensionato); (b) tali contestazioni, peraltro, venivano costantemente disattese, mentre veniva ritenuto legittimo il fallimento della TT IC, sussistendo in ogni caso i presupposti per la valutazione di insolvenza dell'impresa IC con riferimento ai crediti ulteriori;
(c) la domanda di nullità della sentenza di fallimento spiegata da veniva ritenuta Pt_1 inammissibile “per l'assorbente ragione che avverso la sentenza di fallimento sono stati esperiti tutti i mezzi volti ad acclarare la sussistenza o meno dello stato di insolvenza del debitore”; (d) né è vero che il fallimento sarebbe stato citato solo “in limine litis”, dato che lo stesso viene indicato come danno evento nelle domande degli appellanti.
iii) eccezione di litispendenza dell'azione risarcitoria promossa da la quale avrebbe Parte_2 azionato pretese del tutto identiche oggettivamente e soggettivamente dinanzi al Tribunale di
Latina, rigettate sulla scorta del medesimo principio di diritto enunciato dal Tribunale di Milano ed oggetto di appello attualmente pendente.
In tale sede, spiegava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversiis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per tutti i danni subiti dalla Sig.ra a causa delle condotte di cui Parte_2 in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura del 49% della somma € 1.499.812.554,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 11 di 20 iv) difetto della legittimazione attiva di sulla scorta del principio di diritto già Parte_2 enunciato dal Tribunale di Milano;
v) difetto della legittimazione attiva di passata alla curatela ai sensi dell'art. 143 cci;
Pt_1 vi) difetto della legittimazione passiva di in ordine al depauperamento del patrimonio CP_1 degli appellanti conseguente al fallimento della TT IC;
vii) eccezione di litispendenza ex art. 75 c.p.p., in quanto e si sono costituiti Pt_1 Parte_2 parte civile nel procedimento penale in corso per usura, citando come parte civile, CP_1 conclusa in primo grado con non luogo a procedere e pendente in appello.
3. INFONDATEZZA DEL PRIMO E SECONDO MOTIVO
Sostiene che gli appellanti agiscono per danni asseritamente subiti in proprio a causa del CP_1 fallimento della TT IC. I fatti contestati sarebbero dunque forieri di responsabilità extracontrattuale, sicché non può interrompere la prescrizione la raccomandata dell'8 gennaio 2014, trasmessa unicamente a nome della fallita TT IC.
Nel merito, si afferma che l'estratto in centrale rischi del 2009 prodotto da controparte non indica per la
TT Individuale una segnalazione “a sofferenza”, ma, come prescritto dalla normativa, Parte_1 tiene conto degli importi dovuti a quella data dalla predetta impresa individuale alla CA
4. INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO
Viene ribadito il ragionamento del primo giudice.
5. INFONDATEZZA DEL QUARTO MOTIVO
Si deduce l'infondatezza nel merito (i) dell'illiceità della condotta di e (ii) del nesso CP_1 causale tra la condotta di ed il fallimento della TT IC (l'istanza di fallimento è CP_1 stata presentata da altro soggetto e le pronunce sulle impugnative della sentenza di fallimento hanno rilevato come la TT sarebbe fallita anche espungendo il credito di ). CP_1
6. INFONDATEZZA DEL QUINTO MOTIVO
Viene ribadito il ragionamento del primo giudice, sulla scorta di Cass. S.U. n. 24675/2017 (irrilevanza dell'usura sopravvenuta).
pagina 12 di 20 7. INFONDATEZZA DEL SESTO MOTIVO
Si deduce che la qualità di fideiussore della non la legittimerebbe ad esperire l'azione Parte_2 risarcitoria in luogo del soggetto garantito, ma soltanto ad opporre al creditore tutte le eccezioni sull'obbligazione garantita che spetterebbero al debitore principale, in quanto il diritto controverso nel caso di specie non sarebbe il credito della CA verso la società fallita, ma il preteso danno arrecato dalla al patrimonio della TT Individuale OL IC. CP_2
8. INFONDATEZZA DEL SETTIMO MOTIVO
Ferma la prescrizione relativa all'operazione RI (sulla quale si sarebbe formato giudicato interno non essendo stato censurato il relativo capo della sentenza), si deduce che:
i) aveva espresso un mero interesse, condizionato al verificarsi di determinate CP_1 condizioni economiche (mai provato dagli appellanti);
ii) non risulta contestato il difetto di legittimazione attiva di e affermato dal Pt_1 Parte_2
Tribunale.
9. INFONDATEZZA DELL'OTTAVO MOTIVO
Viene ribadito il difetto di legittimazione ad agire di e affermata dagli appellanti Pt_1 Parte_2 sulla base della loro qualità di fideiussori.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di firma digitale sull'atto notificato ad via pec. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione1, CP_1 la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. Nel caso di specie, premesso che la copia dell'atto di citazione in appello, depositata telematicamente, risulta regolarmente dotata della firma digitale del difensore Avv. Antonio Troiani, per cui non viene in rilievo alcun deficit strutturale dell'atto, all'assenza della suddetta firma sulla copia notificata, la cui funzione è quella di rendere certa la paternità dell'atto processuale, supplisce l'invio dall'indirizzo di posta certificata del difensore, censito negli appositi registri, che, in uno con il 1 Cass. Civ. n. 10450/2020; Cass. Civ. SS.UU. n. 6477/2024 pagina 13 di 20 deposito nel fascicolo telematico dell'atto regolarmente sottoscritto, consente di ritenere certa quella paternità, sicché qualsiasi nullità, quand'anche della sola notifica, sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.
III.
1. Venendo al merito, l'appello è infondato e va respinto.
III.
2. Innanzitutto, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento alla domanda risarcitoria per danni subiti in relazione alla -asseritamente CP_1
illegittima- segnalazione della TT individuale IC, e dunque del stesso, alla Centrale Rischi Pt_1
della CA d'AL (“CR”), segnalazione avvenuta nel 2009. L'appellante, col primo motivo, sottopone a censura le argomentazioni del Tribunale, rilevando di avere tempestivamente interrotto la prescrizione con la missiva del 08.01.2014, con la quale, contestando l'applicazione di tassi di interesse usurari,
aveva invitato e diffidato l'istituto a cancellare e/o rettificare “ogni segnalazione pregiudizievole
effettuata presso la Centrale Rischi della CA d'AL e presso le altre centrali rischi”.
III.
3. La Corte osserva che, prima di esaminare l'eccezione di prescrizione, è necessario scrutinare, perché potenzialmente assorbente (con riferimento a , altra eccezione che la ha Parte_1 CP_2 sempre sollevato in primo grado in via preliminare, e cioè l'eccezione di giudicato esterno (“A.1.
Eccezione di giudicato sulla domanda risarcitoria relativa alla segnalazione in Centrale Rischi”; pag.
3 dell'atto di citazione).
III.
3.1. Più precisamente, l'eccezione di giudicato è stata sollevata in relazione al fatto che “la pretesa illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della TT Individuale e la relativa Parte_1 domanda risarcitoria sono già state svolte dal sig. quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale ed in proprio, nel giudizio dallo stesso instaurato nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma,
n.r.g. 32163/2014”, giudizio che, interrottosi per il fallimento della ditta individuale e riassunto dal
, è stato definito con sentenza n. 9747 del 16 maggio 2017 del Tribunale di Roma, passata in Parte_5 giudicato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2821 del 19 aprile 2023, non ulteriormente impugnata, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della transazione siglata con la dal curatore fallimentare. CP_2
III.
3.2. L'eccezione di giudicato esterno, in ordine alla domanda risarcitoria del per illegittima Pt_1 segnalazione alla CR, è stata ritenuta fondata dal Tribunale, ed questa parte della sentenza è stata censurata dagli appellanti sotto i seguenti profili: le domande proposte nel giudizio romano non pagina 14 di 20 sarebbero coincidenti;
in ogni caso, quel giudizio era stato promosso dal solo e non anche dalla Pt_1
dinanzi al Tribunale di Milano, a riprova dell'insussistenza del credito per cui era avvenuta Parte_2 la segnalazione, sono stati prodotti documenti successivi alla sentenza del Tribunale di Roma, emessa nel 2017 (ovvero i documenti citati a pag. 14 dell'atto di citazione in primo grado, ai quali la sentenza qui impugnata fa riferimento, e segnatamente: la nota della CA d'AL prot.n.1194003 del
17.09.2020, con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi -doc. 48- e la missiva di CP_1 del 29.04.2021 -doc. 51-).
III.
3.3. La Corte osserva che la prima censura è, riguardo al smentita dal tenore delle Pt_1 conclusioni rassegnate, dinanzi al Tribunale di Roma prima2 e dinanzi al Tribunale di Milano poi, che si rivelano coincidenti quanto all'accertamento della pretesa illegittimità della segnalazione in CR ed alla liquidazione del danno conseguente, come già ritenuto dal primo giudice.
III.
3.4. L'eccezione di giudicato esterno non può essere fondata, in effetti, con riferimento alla relativamente alla quale si impongono però le seguenti considerazioni: nella misura in cui la Parte_2 stessa pretende di agire personalmente in via risarcitoria, per un proprio asserito danno subito in relazione alla segnalazione in CR come fideiussore, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da stante che l'unica diffida inviata anche dalla è quella inviata via pec alla CP_1 Parte_2
CA in data 11.05.2020, quando doveva ritenersi maturato il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria (persino a volerlo considerare decennale, come pare opinare il Tribunale), essendo la segnalazione del 2009; là dove la pretende invece di agire per il risarcimento del danno Parte_2 conseguente alla segnalazione della ditta individuale come co-imprenditrice in una impresa familiare o come proprietaria del 50% dei beni mobili e immobili della suddetta impresa perché in regime di comunione dei beni con il coniuge (azione che non sarebbe non prescritta, in ragione dell'atto interruttivo del 2014 di cui ella si giova ex art. 1320 c.c.), la Corte rileva che, da un lato, il Tribunale ha affermato che “il ricorrere di una fattispecie di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), richiamata dallo stesso attore (pag. 1 citazione) non configura secondo la giurisprudenza prevalente una fattispecie di coimprenditorialità (Cass. n. 23676/2014 e Cass. n. 20552/2015), come del resto depone lo stesso documento 1 prodotto da parte attrice, sottoscritto dai coniugi si tratta infatti di una Persona_1 dichiarazione a fini fiscali in cui l'apporto di viene descritto con riguardo ai rapporti Parte_4 2 “CONDANNARE, infine, l in persona del legale rappresentate p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, patiti e patendi dall'attore per l'illegittimo comportamento tenuto dalla CA contrario ai generali principi di buona fede e correttezza e/o per illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di CA d'AL (e/o presso altre strutture e banche dati similari), danni da liquidarsi come quantificati dalla C.T.P. allegata e/o anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. pagina 15 di 20 interni alla gestione dell'impresa, definita in titolarità esclusivamente individuale di Parte_1
(pag. 12 della sentenza impugnata), e questo punto della motivazione non è stato specificamente censurato, dall'altro che ha eccepito, e documentato, che la domanda risarcitoria fondata CP_1 sull'assunto di essere proprietaria al 50% dei beni del è stata antecedentemente proposta dinanzi Pt_1 al Tribunale di Latina, in un giudizio che è ancora pendente in grado di appello, sicché trattasi di domanda che non poteva essere nuovamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano. Su questo aspetto, sebbene prontamente eccepito dalla appellata nel costituirsi, gli appellanti hanno omesso ogni replica, anche negli atti difensivi conclusionali.
III.
3.5. Quanto ai nuovi documenti, rectius documenti di formazione successiva alla definizione del giudizio capitolino, gli stessi, come già osservato nella sentenza di primo grado, non hanno il contenuto e la valenza probatoria sostenuta dagli appellanti: il doc. 48 è costituito da una lettera della CA
d'AL (che il Tribunale definisce standard), con cui vengono semplicemente comunicati, a seguito di richiesta, i dati registrati nella CR “a nome del soggetto indicato in calce, per il periodo richiesto”; il doc. 51, ovvero la missiva di del 29.04.2021, ha un contenuto3 dagli appellanti CP_1
assolutamente travisato: la frase “per confermare la correttezza delle segnalazioni da Lei contestate” non può essere letta come conferma delle contestazioni, bensì, al contrario, come del resto letterale, come conferma della correttezza delle segnalazioni (alla CR). In disparte il fatto che, come il primo giudice ha anche posto in evidenza senza venir censurato, i documenti successivi avrebbero potuto al più valere come motivo di annullabilità della transazione ex art. 1975 c.c., domanda mai proposta.
III.
3.6. In chiusura, la Corte osserva che, in ogni caso, un'esposizione così come ricostruita dallo stesso
(suo doc. 49) ovvero per euro 2.116.332,86, già all'evidenza giustificava/imponeva la Pt_1 segnalazione.
III.4 In ragione di tutte le considerazioni sin qui esposte, emerge l'infondatezza del primo, del secondo
e del terzo motivo di appello.
III.
5. Il quarto motivo, con cui gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui si è pronunciata sulla eccezione di giudicato di relativamente alla sentenza di fallimento, è ancora CP_1 palesemente infondato. 3 “ Egregio Signor facciamo seguito alla Sua ultima missiva del 31.03.2021, per confermare la correttezza delle segnalazioni da Pt_1 Lei contestate, così come già espresso nel nostro riscontro del 12 marzo u.s.. Pur osservando come la Sua comunicazione sia priva di elementi a sostegno delle Sue dichiarazioni, Le ribadiamo che la procede mensilmente alle rettifiche delle segnalazioni delle CP_2 posizioni a Lei riferibili, riportandole a quanto segnalato nel mese di novembre 2009. Ciò, sino all'ultima data contabile segnalata del 31 marzo 2021. La informiamo inoltre, in totale spirito collaborativo e al fine di agevolarLa, che le rettifiche visualizzate dagli Intermediari nel sistema si riferiscono ad un arco temporale di soli 36 mesi. Per poter quindi visionare la situazione effettiva delle segnalazioni – con evidenza delle cancellazioni annotate anche per i periodi antecedenti ai 36 mesi – potrà richiedere direttamente a CA d'AL l'evidenza delle segnalazioni effettuate per le posizioni di Suo interesse”. pagina 16 di 20 III.
5.1. Il fallimento della ditta individuale è stato pronunciato dal Tribunale di Velletri con Pt_1 sentenza n. 75/2014; avverso tale sentenza il ha proposto reclamo, che la Corte di Appello di Pt_1
Roma ha rigettato con sentenza n. 6630/2015; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2630 del 2018, ha respinto il ricorso ulteriormente proposto dal sicché la sentenza n. 75/2014 del Tribunale di Pt_1
Velletri, dichiarativa del Fallimento della TT Individuale è passata in giudicato4. Parte_1
III.
5.2. La doglianza, qui riproposta, afferente la pretesa condotta illecita di CP_5 segnatamente l'aver la CA provocato il fallimento attraverso il voto contrario all'ammissione del concordato preventivo, sulla base di un credito in tesi in gran parte insussistente perché frutto di fattispecie usuraria- è stata già esaminata dal Tribunale di Velletri e ritenuta irrilevante, posto che la dichiarazione di fallimento è seguita all'accertamento dell'insolvenza, che sarebbe rimasta sussistente anche in caso di eliminazione degli importi che la debitrice addebitava ai rapporti usurari.
III.
5.3. Peraltro, gli appellanti infondatamente insistono in questo motivo (pag. 20 dell'atto di appello) su quanto già, sempre infondatamente, sostenuto nel motivo precedente (pag. 16), ovvero che l'illiceità della condotta di nella vicenda del fallimento sarebbe emersa dal fatto che CP_1 successivamente, in relazione “all'intervento della CA d'AL” ravvisato nel già citato doc. 48,
stessa avrebbe “rettificato ed azzerato i sedicenti - in realtà ab origine inesistenti - crediti CP_1 illegittimamente vantati e successivamente ammessi nel concordato preventivo e nel fallimento” con la missiva di cui al doc. 51, che, come si è visto, non contiene invece alcuna rettifica ed alcun
“azzeramento” della pretesa creditoria.
III.6. È poi infondato il quinto motivo, sulla pretesa usura: al di là del fatto che il Tribunale è ad abundantiam sceso nel merito delle contestazioni -osservando che la perizia del prof. , Testimone_3 su cui le stesse venivano fondate, disegnava un quadro di usura non pattizia ma sopravvenuta, per questo ritenuta irrilevante (con richiamo a Cass. SS.UU. n. 24675/17)- e che questo capo della motivazione non è stato specificamente censurato per cui della sua correttezza non deve occuparsi la
Corte, risulta assorbente quanto dallo stesso Tribunale rilevato con riferimento al fatto che, in merito ad usura e anatocismo sui conti correnti intrattenuti dall'impresa individuale IC, alla controversia con la ha posto fine la transazione effettuata dal curatore del Fallimento. L'impossibilità per il CP_2 debitore tornato in bonis di porre in discussione la transazione effettuata dal curatore è pacifica, sulla 4 Giova anche sottolineare quanto rappresentato, senza incontrare smentita, dalla CA appellata, e cioè che ha Parte_1 incardinato successivamente due giudizi di revocazione, sostenendo la scoperta di nuovi documenti decisivi, l'uno avverso la sentenza 2630/18 della Cassazione e l'altro avverso la sentenza 6630/15 della Corte di Appello di Roma, entrambi conclusi con declaratoria di inammissibilità dalla Corte di Cassazione. pagina 17 di 20 scorta dell'insegnamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16132/2018: Il fallito tornato "in bonis" non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato danneggiato dall'attività dell'organo fallimentare).
III.
7. Il sesto motivo di appello si incentra sulla legittimazione ad agire della Il motivo è Parte_2 assolutamente generico, al limite dell'inammissibilità, limitandosi a ribadire le difese che il Tribunale, in modo argomentato, non ha condiviso. In ogni caso, il motivo è infondato per le considerazioni anticipate al paragrafo III.3.4, che si richiamano.
III.
8. Il settimo motivo di appello concerne la mancata realizzazione dell'affare , e Parte_6
l'asserita responsabilità dell'appellata ex art. 1337 c.c..
III.
8.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da così CP_1 chiaramente motivando: “La stessa è validamente eccepita in relazione alla mancata erogazione dei finanziamenti in relazione alle attività programmate in RI. Difetta anzitutto una specifica domanda di risarcimento;
se dovesse intendersi come ricompresa in quella genericamente svolta dall'attore, la stessa si baserebbe su accadimenti del 2009 (a tale data risalgono i documenti nn. 11 e
12, in tesi fonte di affidamento in pagina 7 di 13 ordine all'erogazione dei finanziamenti stessi). Se pure la responsabilità ex art. 1337 c.c. si prescrive nel termine di dieci anni, il termine deve intendersi decorso nel 2019: dunque non vi è spazio per responsabilità alcuna. L'interruzione della prescrizione di cui al doc. 56, essendo dell'11.5.2020, è tardiva.”.
III.8.2. Come rilevato dalla nel costituirsi, questo punto autonomo della motivazione non è stato CP_2 fatto oggetto di censura, da parte del Il motivo aggredisce la doppia motivazione, che il primo Pt_1 giudice ha reso laddove ha osservato che “a prescindere da ogni altra questione” fosse comunque in contestazione un danno non subito dal bensì della società italomontenegrina Investimenti A.D., Pt_1 che era soggetto distinto, per cui difettava la legittimazione ad agire dell'appellante. Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che qualora una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione o riforma nel merito della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sicché è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di pagina 18 di 20 impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n. 10815 e Cass.
06/07/2020, n. 13880. Di recente ancora Cass. Civ. 16204/25, non massimata). Il motivo, pertanto, inidoneo a condurre ad una riforma della sentenza impugnata, va disatteso.
III.
9. L'ottavo motivo, sulla abusiva concessione del credito, è anche insuscettibile di accoglimento, stante che non coglie, e quindi non censura con un'argomentazione pertinente, la motivazione del
Tribunale. Questo ha affermato (pag. 13 della sentenza): “Circa la responsabilità per abusiva concessione di credito, finalizzata a ottenere garanzie reali sugli immobili dell'odierno attore, ritardando il fallimento e, quindi, le ragioni della massa dei creditori, si osserva che si tratta di tipico danno rispetto al quale ricorre una legittimazione esclusiva del curatore fallimentare, proprio perché danno da intendersi a nocumento della massa dei creditori”. A fronte di tale preciso argomento, il motivo affastella innanzitutto considerazioni eterogenee, in ordine a una pretesa nullità generalizzata delle fideiussioni omnibus -ovviamente insostenibile, atteso che il ben noto provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL ha individuato un'intesa anticoncorrenziale, determinante nullità, con esclusivo riferimento ad alcune delle clausole conformi allo schema ABI, che neppure è dato sapere se fossero riprodotte nelle fideiussioni per cui è causa perché non versate in atti- ovvero l'essere stati l'usura e l'anatocismo denunciati -piuttosto che il (pacifico) stato di insolvenza- la causa del fallimento della ditta individuale. Lamenta poi che il Tribunale non abbia colto il danno subito da e in Pt_1 Per_2 ragione dell'abusiva concessione del credito, in quanto entrambi fideiussori, senza che, invero, dinanzi al Tribunale fosse stata invocata la causa di liberazione di cui all'art. 1956 c.c.. Lamentano che neppure sia stato colto dal Tribunale il profilo di danno, sempre in tesi da essi subito in qualità di fideiussori, legato alla “brutale” revoca delle linee di credito, che tuttavia appare privo di compiuta allegazione, prima ancora che di prova. Ne consegue che anche questo ultimo motivo è insuscettibile di indurre ad una riforma della sentenza impugnata.
IV. Non vi sono questioni non esaminate dal Tribunale, perché ritenute assorbite, fra quelle che gli appellanti hanno ritenuto di riproporre “ex art. 346 c.p.c.”.
V. Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
pagina 19 di 20 V.
1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (1.497.641.452,08), applicati i parametri minimi avuto riguardo al fatto che le questioni controverse sono rimaste oggettivamente contenute, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 725/24 pubblicata il 22.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate, in € 75.502,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del Controparte_1
15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AT CC RI AL
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. RI AL Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. AT CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA F. CONFALONIERI, 1 00195 ROMA C.F._2 presso lo studio dell'avv. TROIANI ANTONIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PALERMO 1 MILANO Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. TROTTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA pagina 1 di 20 avente ad oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della originaria domanda attorea e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, in totale riforma della sentenza gravata:
1) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in pregiudizio dei Sigg. e Parte_1 Parte_2
e l'illegittimità del comportamento dalla medesima tenuto per tutti i motivi ed i fatti
[...] descritti in premessa, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del loro nominativo presso la Centrale Rischi come disposta da Controparte_1
2) accertare e dichiarare che il fallimento della TT IC OL è stato una diretta conseguenza della illegittima condotta di e, per l'effetto, Controparte_1
a) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai Sigg. e Parte_1 nella misura di euro Parte_2
1.497.647.452,08(unmiliardoquattrocentonovantasettemilioniseicentoquarantasettemilaquattrocentocin quantadue/08), ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre a pagare rivalutazione monetaria e interessi, calcolati dalla proposizione della domanda giudiziale al saggio previsto dall'art. 1284, 4° comma, cod. civ., sino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi compresi gli oneri accessori come per legge.
In via istruttoria, si reiterano le già spiegate richieste istruttorie di cui alla memoria ex articolo 183 sesto somma n. 2 c.p.c., e si insiste, pertanto, e nella richiesta di ammissione di CTU contabile, per la ricostruzione della reale esposizione debitoria della TT IC OL alla data della sua illegittima segnalazione, nonché per la quantificazione dei danni derivati agli odierni attori a causa della condotta posta in essere dalla CA convenuta, nonché per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che riconosce e conferma l'elaborato peritale da Lei redatto, che Le viene mostrato;
pagina 2 di 20 2. Vero che l'esposizione debitoria della TT IC OL era si circa Euro 2.116.332,86;
Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra il Dott. , domiciliato in Lanciano (CH), Testimone_1
Via Monte Maiella n.1, Dott. domiciliato in Lanciano (CH), Via Bologna n.25, Prof. Testimone_2
, domiciliato in Roma, Piazza Istria n. 2, su tutti i capitoli. Testimone_3
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente appello per mancata sottoscrizione dell'atto di citazione notificato;
ulteriormente, in via preliminare, accertare e dichiarare la radicale inammissibilità dell'azione promossa dai sig. e dalla sig.ra in considerazione delle eccezioni svolte dalla Pt_1 Parte_2 CP_2 nel paragrafo IV della propria comparsa di costituzione e risposta in appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, rigettare comunque nel merito l'appello avversario per infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa risarcitoria dedotta, e comunque per insussistenza del danno, nonché per suo radicale difetto di prova.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.
1. e (il primo in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 Parte_2
e la seconda nella propria asserita qualità di socia al 50% della stessa) convenivano in giudizio
(“ ” o “ ”) per vedere accertata la responsabilità ex art. 1218 Controparte_1 CP_1 CP_3
c.c. della stessa, lamentando condotte consistite:
i) nell'avere, dopo avere ingenerato un affidamento in merito alla copertura economica in vista di un progetto relativo a un complesso turistico-alberghiero in RI, omesso di concedere i finanziamenti promessi, con conseguente fallimento dell'operazione, ed avere repentinamente pagina 3 di 20 revocato le linee di credito concesse, addebitandole per Euro 10.000.000,00 sul conto corrente intestato all'impresa;
ii) nell'avere illegittimamente segnalato la ditta alla centrale rischi della CA Parte_1
d'AL, come asseritamente comprovato, in seguito, dalla circostanza per cui “in data
17.9.2020, a seguito della nota della CA d'AL prot.n.1194003 del 17.09.2020, con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi (doc. 48) avrebbe acclarato che la reale esposizione debitoria dell'impresa IC OL era pari a soli € 2.116.332,86 (doc. 49), mentre nello stato passivo reso esecutivo dal Tribunale di Velletri (doc. 50) erano stati ammessi crediti pari ad € 62.800.304,16, tanto che 10) a seguito di nota della CA d'AL prot. n. 1194003 del 17.9.2020, con missiva del 2021 (doc. 51) avrebbe azzerato il credito CP_1 originariamente vantato”;
iii) nell'avere indotto ad intraprendere una procedura di risanamento del debito ex art. 67 l. Pt_1 fall., salvo poi (a) imporre a quest'ultimo professionisti di propria fiducia, (b) aver operato recesso dal contratto di conto corrente e da un finanziamento in pool, imponendo il pagamento immediato del saldo debitore pari a oltre 26 milioni di euro, (c) aver sciolto il fondo patrimoniale costituito da in forza di crediti rivelatisi inesistenti;
Pt_1 Parte_2 iv) avere, concesso un affidamento per euro 450.000,00 in assenza dei presupposti, volta ad ottenere garanzie reali in danno della massa dei creditori;
v) nell'avere determinato il rigetto della domanda di concordato preventivo presentata da Pt_1 mediante il proprio voto, decisivo sul presupposto della sussistenza in capo ad di CP_1 un ammontare di crediti risultato poi eccessivo (€ 22.376.668,44 in luogo di € 11.927.737,44); vi) quanto sopra anche in ragione di crediti inesistenti alla luce di usura ed anatocismo successivamente anche iscritti al passivo nell'ambito del fallimento, tanto da rendere necessaria una transazione tra ed il fallimento della ditta CP_1 Parte_1 vii) nell'aver violato l'ordine di sospendere le procedure esecutive emesso ex art. 20 l. n. 44/1999, azionando e computando i propri crediti, anche laddove derivanti da usura ed anatocismo;
viii) nell'avere, dunque, posto in essere condotte, che avrebbero causato la perdita di commesse nazionali ed internazionali, di concessioni e di linee di credito, determinando – con efficienza causale – il fallimento dell'impresa e lo svuotamento dell'ingente patrimonio immobiliare di
Pt_1 Parte_2
I.
2. Si costituiva , deducendo che: CP_1
pagina 4 di 20 i) la domanda risarcitoria relativa all'illecita segnalazione alla Centrale Rischi era già stata esaminata “nel giudizio dallo stesso instaurato nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma, n.r.g.
32163/2014”, conclusosi con sentenza n. 9747 del 16 maggio 2017, che rigettava tutte le domande spiegate da poi passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Roma n. 2821 del 19 aprile 2023, che aveva dichiarato “: i. la cessata materia del contendere tra la CA ed il Fallimento della TT Individuale (in ragione di un Parte_1 accordo transattivo intervenuto nelle more) e “ii. inammissibile l'intervento della sig.ra
(quest'ultimo spiegato ai sensi dell'art. 344 c.p.c. sulla base delle medesime Parte_2 contestazioni e pretese oggetto del presente giudizio);
ii) la sentenza di fallimento – pronunciata su istanza di altro creditore – era già stata oggetto di infruttuosa impugnazione nelle sedi opportune e, dunque, passata in giudicato e finanche resa oggetto di domanda di nullità in separato giudizio;
iii) aveva già avanzato pretese risarcitorie del tutto sovrapponibili a quelle sub iudice Parte_2 dinanzi al Tribunale di Latina, nell'ambito di un giudizio conclusosi con sentenza di inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva della stessa (attualmente oggetto di giudizio d'appello); e che tali pretese sarebbero in ogni caso infondate in quanto “l'impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella dell'imprenditore persona fisica che ne è il titolare e non ammette alcuna ripartizione in quote del proprio patrimonio, che giuridicamente non è distinto da quello personale dell'imprenditore, sicché l'odierna attrice non può dirsi titolare dell'impresa di ma titolare solo di pretese nei confronti di Parte_1 questi. In tale senso Cass. S.U. n. 15889/2022, ha chiarito la natura obbligatoria solo verso
l'altro coniuge della disposizione di cui all'art. 178 c.c.”; iv) l'azione risarcitoria promossa da sarebbe risultata inammissibile anche per difetto di Pt_1 legittimazione attiva conseguente alla dichiarazione di fallimento della sua impresa individuale, la quale avrebbe comportato anche il fallimento in proprio dello stesso quale Pt_1 imprenditore titolare della medesima.
Formulava eccezione di prescrizione, sostenendo la natura aquiliana e non anche contrattuale della asserita responsabilità, e comunque rilevando che “i pretesi illeciti risalgono al più tardi al 2013 e che il fallimento è comunque del 2014”, mentre atti interruttivi del corso della prescrizione sarebbero intervenuti unicamente nel 2020 e nel 2023.
pagina 5 di 20 I.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 725/2024 pubblicata in data 22.01.2024, respingeva tutte le domande di condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite. Pt_1 Parte_2
In motivazione, il Tribunale:
i) riteneva la prescrizione validamente eccepita da con riferimento alla mancata CP_1 erogazione dei finanziamenti in relazione alle attività programmate in RI, trattandosi di accadimenti risalenti all'anno 2009 (con conseguente inidoneità della diffida inviata nel 2020 ad interrompere la prescrizione), e, con riferimento all'asserito danno derivante dalla mancata realizzazione del complesso, osservava che “l'impresa interessata era la compagine societaria
Società italomontenegrina investimenti A.D. (cfr. doc. 17, ossia la lettera d'intenti con la
dal doc. 13 di parte attrice si evince peraltro che Parte_3 si tratta di società costituita d'intesa tra la municipalità di Podgora e invest: soggetti a Pt_1 propria volta distinti da , sicché a prescindere da ogni altra questione, eventuali Parte_1 danni riguardano quest'ultima società, ente distinto dall'odierno attore”;
ii) con riferimento alla segnalazione alla Centrale Rischi: (a) rilevava l'intervenuto giudicato di rigetto sul punto, formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 2821 del 19 aprile 2023; (b) riteneva i documenti nn. 49, 50 e 51 inidonei a provare l'illegittimità della predetta segnalazione (ed anzi comprovanti la bontà della medesima); (c) riteneva che tali documenti, quand'anche letti nel senso prospettato da parte attrice, avrebbero piuttosto dovuto fondare domanda di annullamento della transazione ex art. 1975 c.c. (invece mai proposta);
iii) quanto all'asserita imposizione di professionisti di propria fiducia da parte di , CP_1 rilevava il difetto di prova in ordine tanto alle modalità di nomina degli esperti incaricati quanto al nesso causale tra tale nomina e gli asseriti danni subiti;
iv) quanto all'asserita illegittima concessione di credito, rilevava che, trattandosi di condotta in ipotesi posta a danno della massa dei creditori, la legittimazione attiva sarebbe spettata esclusivamente al curatore fallimentare;
v) quanto alle doglianze circa la mancata ammissione a concordato preventivo, rilevava il difetto di qualsivoglia allegazione e/o offerta di prova in ordine al fatto che il concordato preventivo avrebbe sortito conseguenze economiche diverse e più favorevoli rispetto a quelle derivanti dalla gestione del fallimento;
pagina 6 di 20 vi) quanto al danno asseritamente derivante dal fallimento, (a) rilevava l'intervenuto giudicato di rigetto sul punto, formatosi in seguito al rigetto delle impugnazioni spiegate da vverso Pt_1 la sentenza di fallimento e (b) riteneva provata la natura sopravvenuta dell'usura sub iudice, con conseguente irrilevanza della stessa;
vii) infine, con riferimento alla posizione della affermava che “il ricorrere di una Parte_2 fattispecie di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), richiamata dallo stesso attore (pag. 1 citazione) non configura secondo la giurisprudenza prevalente una fattispecie di coimprenditorialità (Cass. n. 23676/2014 e Cass. n. 20552/2015), come del resto depone lo stesso documento 1 prodotto da parte attrice, sottoscritto dai coniugi si tratta Persona_1 infatti di una dichiarazione a fini fiscali in cui l'apporto di viene descritto con Parte_4 riguardo ai rapporti interni alla gestione dell'impresa, definita in titolarità esclusivamente individuale di , sicché “gli eventuali danni subiti dall'impresa mettente capo a Parte_1 non si ripercuotono in modo diretto sul patrimonio della moglie”. Parte_1
II. L'appello.
II.
1. Avverso la predetta decisione hanno interposto appello il e la censurando la Pt_1 Parte_2 sentenza di primo grado sotto i seguenti profili:
1. ERRONEA DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE
Ribadita la natura contrattuale della responsabilità di , sostengono gli appellanti che la CP_1 prescrizione del diritto sarebbe stata interrotta dalla “lettera raccomandata ricevuta da CP_1
l'8 gennaio 2014 (doc. n. 65 di parte attrice, cit.). e successivamente con lettera pec ricevuta da in data 11 maggio 2020 (doc. n. 67 di parte attrice, cit.)”. CP_1
2. ERRATO RILIEVO DELLA RILEVANZA DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA N. 9747 DEL
16 MAGGIO 2017
Secondo parte appellante, il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il giudizio R.G. 32163/2014 promosso dinanzi al Tribunale di Roma avesse ad oggetto le medesime domande del presente giudizio, in quanto:
i) le domande risarcitorie spiegate dinanzi al Tribunale di Roma differirebbero da quelle proposte dinanzi al Tribunale di Roma tanto sul piano soggettivo (promosse dal solo e non Pt_1 anche da con conseguente inefficacia della sentenza nei confronti della stessa ex Parte_2
pagina 7 di 20 art. 2909 c.c.) quanto su quello oggettivo (asseritamente divergenti per tipologia e per oggetto di danno);
iii) il presente giudizio si fonderebbe su documentazione nuova, formatasi in seguito alla conclusione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.
3. ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE DEL SIG. IC NELLA CENTRALE RISCHI
Sostiene anzitutto l'appellante che solo a seguito della nota della CA d'AL prot.n.1194003 del
17.09.2020 si sarebbe avveduto del fatto “che la reale esposizione debitoria della propria Pt_1 impresa era pari a soli 2.116.332,86 (doc. 49 fascicolo di primo grado di parte attrice), mentre nello stato passivo reso esecutivo dal Tribunale di Velletri (doc. 50 fascicolo di primo grado di parte attrice), risultano ammessi crediti pari ad €. 62.800.304,16”, tanto che “A seguito, poi, dell'intervento della CA d'AL, con missiva del 29.04.2021 (doc. 51 fascicolo di primo grado Controparte_1 di parte attrice), ha totalmente azzerato il credito vantato, in quanto inesistente fin dall'inizio”.
Sarebbe, dunque, illegittima la segnalazione a Centrale Rischi, poiché intervenuta senza previo e doveroso accertamento di un'effettiva situazione di insolvenza patrimoniale.
Non sarebbe poi preclusiva dell'accoglimento delle domande attoree la transazione intervenuta sul punto tra il fallimento della ditta individuale d , in quanto: Pt_1 CP_1
i) riguardante il solo giudizio presentato dinanzi al Tribunale di Roma, diverso dal presente tanto sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
ii) firmata dal curatore fallimentare e, dunque, inopponibile al soggetto fallito tornato in bonis secondo Cass. Civ. Sent. n. 6845 del 16.2017.
4. ERRATO RILIEVO DELLA RILEVANZA DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA
SENTENZA DI FALLIMENTO.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato a non considerare le seguenti circostanze:
i) in sede di insinuazione al passivo l'odierna appellata proponeva un proprio - inesistente - credito per euro 22.376.688,04 successivamente ridotto ad euro 2.111.332,86, sicché “Ove
nella propria domanda di ammissione al passivo, avesse quantificato CP_1 correttamente il proprio credito ed avesse ottemperato al provvedimento di sospensione ex art.20 Legge 44/99 emesso della Procura della Repubblica di Latina in data 16.05.2014, i voti favorevoli all'ammissione del concordato sarebbero stati, in percentuale ai crediti,
pagina 8 di 20 superiori a quelli contrari, come si può facilmente evincere da tabella riepilogativa dei voti”, con conseguente ammissione della TT IC al concordato preventivo;
ii) non si sarebbero verificati nel caso concreto i presupposti del fallimento (in ragione delle considerazioni già mosse in primo grado e di quanto risultante dai citati docc. 48-51).
In ogni caso, il fallimento sarebbe stato citato nel presente giudizio unicamente “in limine litis” ai fini della quantificazione dei danni patiti dagli appellanti.
5. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI DANNO DA CP_4
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure abbia errato ad interpretare i risultati degli accertamenti tecnici dalla stessa prodotti nel giudizio di prime cure, dai quali risulterebbe
“l'applicazione da parte di di competenze indebite sui conti correnti pari a circa Controparte_1
12.000.000,00 Euro”, derivanti da usura ed anatocismo.
6. SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SIG.RA LIBERNINI
Secondo quanto prospettato dall'appellante, la legittimazione ad agire della dovrebbe Parte_2 essere riconosciuta in ragione:
i) dell'esistenza di garanzie dalla stessa rilasciate in favore di con riferimento ai CP_1 rapporti per i quali è causa;
ii) dell'appartenenza alla stessa del 50% dei beni della ditta non ricaduti nel fallimento, in Pt_1 quanto in regime matrimoniale di comunione dei beni con Pt_1
7. ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DEI DANNI PATITI DAGLI APPELLANTI PER
LA MANCATA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI PODGORICA.
Sostiene la parte appellante che e avrebbero agito per vedere risarciti i “danni Pt_1 Parte_2 patrimoniali (danno subito alla partecipazione sociale, danno da impossibilità di intraprendere nuove attività economiche, danno da chiusura dei conti correnti personali, danno da impossibilità di intrattenere rapporti bancari per effetto della segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria) e non patrimoniali (danno alla vita di relazione derivante dalle sofferenze personali, danno all'immagine e all'identità personale), patiti”, ossia “pregiudizi prodotti immediatamente nella sfera giuridico-
pagina 9 di 20 patrimoniale del socio e che non consistano nella mera ripercussione di un danno inferto alla società
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 11/12/2013 n. 27733)”.
L'erronea segnalazione, infatti, avrebbe determinato la chiusura/mancata concessione di tutte le linee di credito relative alla ditta con conseguenti lesione della reputazione degli appellanti. Pt_1
8. ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA CONCESSIONE ABUSIVA
DEL CREDITO
IC e sarebbero muniti di legittimazione attiva in ordine a tale profilo in forza delle Parte_2 fideiussioni personali rilasciate in favore di . si sarebbe resa responsabile CP_1 CP_1 non solo di concessione abusiva del credito (avendo concesso credito in seguito alla propria illegittima segnalazione alla Centrale Rischi) ma anche di abusiva interruzione del credito consistita nella revoca degli affidamenti, integrante recesso illegittimo dai rapporti in corso.
9. CONSIDERAZIONI FINALI IN DIRITTO EX ART. 346 C.P.C.
In questa parte dell'atto introduttivo, gli appellanti hanno riproposto tal quali le doglianze relative a:
i) illegittima segnalazione alla centrale rischi;
ii) insussistenza dei presupposti del fallimento;
iii) illegittimità della procedura di risanamento del debito per l'intervento di advisor non indipendenti ma imposti da quale condicio sine qua non per la sua CP_1 partecipazione alla procedura stessa;
iv) concessione abusiva del credito;
v) danni subiti dagli attori.
II.
2. Si è costituita , deducendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza CP_1 dell'appello avversario per le ragioni che seguono.
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE
DELL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di firma digitale CP_1 dell'atto di citazione notificatole, con conseguente nullità insanabile dello stesso.
pagina 10 di 20 2. INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA
Nel merito, ha formulato: CP_1
i) eccezione di giudicato sulla domanda risarcitoria relativa alla segnalazione in Centrale
Rischi, nei medesimi termini formulati in primo grado, essendo la domanda risarcitoria spiegata dinanzi al Tribunale di Roma analoga a quella del presente giudizio;
ii) eccezione di giudicato sulle contestazioni relative all'intervenuto fallimento della TT
atteso che (a) nei diversi giudizi incardinati avverso la sentenza di Pt_1 Pt_1 fallimento, avrebbe dedotto le medesime pretese condotte illecite contestate ad CP_1 nel presente giudizio (cioè, che avrebbe cagionato il fallimento della TT CP_1
Individuale per aver illegittimamente votato in sede di concordato per un Parte_1 credito che secondo gli appellanti avrebbe dovuto essere notevolmente ridimensionato); (b) tali contestazioni, peraltro, venivano costantemente disattese, mentre veniva ritenuto legittimo il fallimento della TT IC, sussistendo in ogni caso i presupposti per la valutazione di insolvenza dell'impresa IC con riferimento ai crediti ulteriori;
(c) la domanda di nullità della sentenza di fallimento spiegata da veniva ritenuta Pt_1 inammissibile “per l'assorbente ragione che avverso la sentenza di fallimento sono stati esperiti tutti i mezzi volti ad acclarare la sussistenza o meno dello stato di insolvenza del debitore”; (d) né è vero che il fallimento sarebbe stato citato solo “in limine litis”, dato che lo stesso viene indicato come danno evento nelle domande degli appellanti.
iii) eccezione di litispendenza dell'azione risarcitoria promossa da la quale avrebbe Parte_2 azionato pretese del tutto identiche oggettivamente e soggettivamente dinanzi al Tribunale di
Latina, rigettate sulla scorta del medesimo principio di diritto enunciato dal Tribunale di Milano ed oggetto di appello attualmente pendente.
In tale sede, spiegava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversiis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per tutti i danni subiti dalla Sig.ra a causa delle condotte di cui Parte_2 in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura del 49% della somma € 1.499.812.554,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
pagina 11 di 20 iv) difetto della legittimazione attiva di sulla scorta del principio di diritto già Parte_2 enunciato dal Tribunale di Milano;
v) difetto della legittimazione attiva di passata alla curatela ai sensi dell'art. 143 cci;
Pt_1 vi) difetto della legittimazione passiva di in ordine al depauperamento del patrimonio CP_1 degli appellanti conseguente al fallimento della TT IC;
vii) eccezione di litispendenza ex art. 75 c.p.p., in quanto e si sono costituiti Pt_1 Parte_2 parte civile nel procedimento penale in corso per usura, citando come parte civile, CP_1 conclusa in primo grado con non luogo a procedere e pendente in appello.
3. INFONDATEZZA DEL PRIMO E SECONDO MOTIVO
Sostiene che gli appellanti agiscono per danni asseritamente subiti in proprio a causa del CP_1 fallimento della TT IC. I fatti contestati sarebbero dunque forieri di responsabilità extracontrattuale, sicché non può interrompere la prescrizione la raccomandata dell'8 gennaio 2014, trasmessa unicamente a nome della fallita TT IC.
Nel merito, si afferma che l'estratto in centrale rischi del 2009 prodotto da controparte non indica per la
TT Individuale una segnalazione “a sofferenza”, ma, come prescritto dalla normativa, Parte_1 tiene conto degli importi dovuti a quella data dalla predetta impresa individuale alla CA
4. INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO
Viene ribadito il ragionamento del primo giudice.
5. INFONDATEZZA DEL QUARTO MOTIVO
Si deduce l'infondatezza nel merito (i) dell'illiceità della condotta di e (ii) del nesso CP_1 causale tra la condotta di ed il fallimento della TT IC (l'istanza di fallimento è CP_1 stata presentata da altro soggetto e le pronunce sulle impugnative della sentenza di fallimento hanno rilevato come la TT sarebbe fallita anche espungendo il credito di ). CP_1
6. INFONDATEZZA DEL QUINTO MOTIVO
Viene ribadito il ragionamento del primo giudice, sulla scorta di Cass. S.U. n. 24675/2017 (irrilevanza dell'usura sopravvenuta).
pagina 12 di 20 7. INFONDATEZZA DEL SESTO MOTIVO
Si deduce che la qualità di fideiussore della non la legittimerebbe ad esperire l'azione Parte_2 risarcitoria in luogo del soggetto garantito, ma soltanto ad opporre al creditore tutte le eccezioni sull'obbligazione garantita che spetterebbero al debitore principale, in quanto il diritto controverso nel caso di specie non sarebbe il credito della CA verso la società fallita, ma il preteso danno arrecato dalla al patrimonio della TT Individuale OL IC. CP_2
8. INFONDATEZZA DEL SETTIMO MOTIVO
Ferma la prescrizione relativa all'operazione RI (sulla quale si sarebbe formato giudicato interno non essendo stato censurato il relativo capo della sentenza), si deduce che:
i) aveva espresso un mero interesse, condizionato al verificarsi di determinate CP_1 condizioni economiche (mai provato dagli appellanti);
ii) non risulta contestato il difetto di legittimazione attiva di e affermato dal Pt_1 Parte_2
Tribunale.
9. INFONDATEZZA DELL'OTTAVO MOTIVO
Viene ribadito il difetto di legittimazione ad agire di e affermata dagli appellanti Pt_1 Parte_2 sulla base della loro qualità di fideiussori.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assenza di firma digitale sull'atto notificato ad via pec. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione1, CP_1 la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. Nel caso di specie, premesso che la copia dell'atto di citazione in appello, depositata telematicamente, risulta regolarmente dotata della firma digitale del difensore Avv. Antonio Troiani, per cui non viene in rilievo alcun deficit strutturale dell'atto, all'assenza della suddetta firma sulla copia notificata, la cui funzione è quella di rendere certa la paternità dell'atto processuale, supplisce l'invio dall'indirizzo di posta certificata del difensore, censito negli appositi registri, che, in uno con il 1 Cass. Civ. n. 10450/2020; Cass. Civ. SS.UU. n. 6477/2024 pagina 13 di 20 deposito nel fascicolo telematico dell'atto regolarmente sottoscritto, consente di ritenere certa quella paternità, sicché qualsiasi nullità, quand'anche della sola notifica, sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.
III.
1. Venendo al merito, l'appello è infondato e va respinto.
III.
2. Innanzitutto, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento alla domanda risarcitoria per danni subiti in relazione alla -asseritamente CP_1
illegittima- segnalazione della TT individuale IC, e dunque del stesso, alla Centrale Rischi Pt_1
della CA d'AL (“CR”), segnalazione avvenuta nel 2009. L'appellante, col primo motivo, sottopone a censura le argomentazioni del Tribunale, rilevando di avere tempestivamente interrotto la prescrizione con la missiva del 08.01.2014, con la quale, contestando l'applicazione di tassi di interesse usurari,
aveva invitato e diffidato l'istituto a cancellare e/o rettificare “ogni segnalazione pregiudizievole
effettuata presso la Centrale Rischi della CA d'AL e presso le altre centrali rischi”.
III.
3. La Corte osserva che, prima di esaminare l'eccezione di prescrizione, è necessario scrutinare, perché potenzialmente assorbente (con riferimento a , altra eccezione che la ha Parte_1 CP_2 sempre sollevato in primo grado in via preliminare, e cioè l'eccezione di giudicato esterno (“A.1.
Eccezione di giudicato sulla domanda risarcitoria relativa alla segnalazione in Centrale Rischi”; pag.
3 dell'atto di citazione).
III.
3.1. Più precisamente, l'eccezione di giudicato è stata sollevata in relazione al fatto che “la pretesa illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della TT Individuale e la relativa Parte_1 domanda risarcitoria sono già state svolte dal sig. quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale ed in proprio, nel giudizio dallo stesso instaurato nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma,
n.r.g. 32163/2014”, giudizio che, interrottosi per il fallimento della ditta individuale e riassunto dal
, è stato definito con sentenza n. 9747 del 16 maggio 2017 del Tribunale di Roma, passata in Parte_5 giudicato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2821 del 19 aprile 2023, non ulteriormente impugnata, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della transazione siglata con la dal curatore fallimentare. CP_2
III.
3.2. L'eccezione di giudicato esterno, in ordine alla domanda risarcitoria del per illegittima Pt_1 segnalazione alla CR, è stata ritenuta fondata dal Tribunale, ed questa parte della sentenza è stata censurata dagli appellanti sotto i seguenti profili: le domande proposte nel giudizio romano non pagina 14 di 20 sarebbero coincidenti;
in ogni caso, quel giudizio era stato promosso dal solo e non anche dalla Pt_1
dinanzi al Tribunale di Milano, a riprova dell'insussistenza del credito per cui era avvenuta Parte_2 la segnalazione, sono stati prodotti documenti successivi alla sentenza del Tribunale di Roma, emessa nel 2017 (ovvero i documenti citati a pag. 14 dell'atto di citazione in primo grado, ai quali la sentenza qui impugnata fa riferimento, e segnatamente: la nota della CA d'AL prot.n.1194003 del
17.09.2020, con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi -doc. 48- e la missiva di CP_1 del 29.04.2021 -doc. 51-).
III.
3.3. La Corte osserva che la prima censura è, riguardo al smentita dal tenore delle Pt_1 conclusioni rassegnate, dinanzi al Tribunale di Roma prima2 e dinanzi al Tribunale di Milano poi, che si rivelano coincidenti quanto all'accertamento della pretesa illegittimità della segnalazione in CR ed alla liquidazione del danno conseguente, come già ritenuto dal primo giudice.
III.
3.4. L'eccezione di giudicato esterno non può essere fondata, in effetti, con riferimento alla relativamente alla quale si impongono però le seguenti considerazioni: nella misura in cui la Parte_2 stessa pretende di agire personalmente in via risarcitoria, per un proprio asserito danno subito in relazione alla segnalazione in CR come fideiussore, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da stante che l'unica diffida inviata anche dalla è quella inviata via pec alla CP_1 Parte_2
CA in data 11.05.2020, quando doveva ritenersi maturato il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria (persino a volerlo considerare decennale, come pare opinare il Tribunale), essendo la segnalazione del 2009; là dove la pretende invece di agire per il risarcimento del danno Parte_2 conseguente alla segnalazione della ditta individuale come co-imprenditrice in una impresa familiare o come proprietaria del 50% dei beni mobili e immobili della suddetta impresa perché in regime di comunione dei beni con il coniuge (azione che non sarebbe non prescritta, in ragione dell'atto interruttivo del 2014 di cui ella si giova ex art. 1320 c.c.), la Corte rileva che, da un lato, il Tribunale ha affermato che “il ricorrere di una fattispecie di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), richiamata dallo stesso attore (pag. 1 citazione) non configura secondo la giurisprudenza prevalente una fattispecie di coimprenditorialità (Cass. n. 23676/2014 e Cass. n. 20552/2015), come del resto depone lo stesso documento 1 prodotto da parte attrice, sottoscritto dai coniugi si tratta infatti di una Persona_1 dichiarazione a fini fiscali in cui l'apporto di viene descritto con riguardo ai rapporti Parte_4 2 “CONDANNARE, infine, l in persona del legale rappresentate p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, patiti e patendi dall'attore per l'illegittimo comportamento tenuto dalla CA contrario ai generali principi di buona fede e correttezza e/o per illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di CA d'AL (e/o presso altre strutture e banche dati similari), danni da liquidarsi come quantificati dalla C.T.P. allegata e/o anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. pagina 15 di 20 interni alla gestione dell'impresa, definita in titolarità esclusivamente individuale di Parte_1
(pag. 12 della sentenza impugnata), e questo punto della motivazione non è stato specificamente censurato, dall'altro che ha eccepito, e documentato, che la domanda risarcitoria fondata CP_1 sull'assunto di essere proprietaria al 50% dei beni del è stata antecedentemente proposta dinanzi Pt_1 al Tribunale di Latina, in un giudizio che è ancora pendente in grado di appello, sicché trattasi di domanda che non poteva essere nuovamente proposta dinanzi al Tribunale di Milano. Su questo aspetto, sebbene prontamente eccepito dalla appellata nel costituirsi, gli appellanti hanno omesso ogni replica, anche negli atti difensivi conclusionali.
III.
3.5. Quanto ai nuovi documenti, rectius documenti di formazione successiva alla definizione del giudizio capitolino, gli stessi, come già osservato nella sentenza di primo grado, non hanno il contenuto e la valenza probatoria sostenuta dagli appellanti: il doc. 48 è costituito da una lettera della CA
d'AL (che il Tribunale definisce standard), con cui vengono semplicemente comunicati, a seguito di richiesta, i dati registrati nella CR “a nome del soggetto indicato in calce, per il periodo richiesto”; il doc. 51, ovvero la missiva di del 29.04.2021, ha un contenuto3 dagli appellanti CP_1
assolutamente travisato: la frase “per confermare la correttezza delle segnalazioni da Lei contestate” non può essere letta come conferma delle contestazioni, bensì, al contrario, come del resto letterale, come conferma della correttezza delle segnalazioni (alla CR). In disparte il fatto che, come il primo giudice ha anche posto in evidenza senza venir censurato, i documenti successivi avrebbero potuto al più valere come motivo di annullabilità della transazione ex art. 1975 c.c., domanda mai proposta.
III.
3.6. In chiusura, la Corte osserva che, in ogni caso, un'esposizione così come ricostruita dallo stesso
(suo doc. 49) ovvero per euro 2.116.332,86, già all'evidenza giustificava/imponeva la Pt_1 segnalazione.
III.4 In ragione di tutte le considerazioni sin qui esposte, emerge l'infondatezza del primo, del secondo
e del terzo motivo di appello.
III.
5. Il quarto motivo, con cui gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui si è pronunciata sulla eccezione di giudicato di relativamente alla sentenza di fallimento, è ancora CP_1 palesemente infondato. 3 “ Egregio Signor facciamo seguito alla Sua ultima missiva del 31.03.2021, per confermare la correttezza delle segnalazioni da Pt_1 Lei contestate, così come già espresso nel nostro riscontro del 12 marzo u.s.. Pur osservando come la Sua comunicazione sia priva di elementi a sostegno delle Sue dichiarazioni, Le ribadiamo che la procede mensilmente alle rettifiche delle segnalazioni delle CP_2 posizioni a Lei riferibili, riportandole a quanto segnalato nel mese di novembre 2009. Ciò, sino all'ultima data contabile segnalata del 31 marzo 2021. La informiamo inoltre, in totale spirito collaborativo e al fine di agevolarLa, che le rettifiche visualizzate dagli Intermediari nel sistema si riferiscono ad un arco temporale di soli 36 mesi. Per poter quindi visionare la situazione effettiva delle segnalazioni – con evidenza delle cancellazioni annotate anche per i periodi antecedenti ai 36 mesi – potrà richiedere direttamente a CA d'AL l'evidenza delle segnalazioni effettuate per le posizioni di Suo interesse”. pagina 16 di 20 III.
5.1. Il fallimento della ditta individuale è stato pronunciato dal Tribunale di Velletri con Pt_1 sentenza n. 75/2014; avverso tale sentenza il ha proposto reclamo, che la Corte di Appello di Pt_1
Roma ha rigettato con sentenza n. 6630/2015; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2630 del 2018, ha respinto il ricorso ulteriormente proposto dal sicché la sentenza n. 75/2014 del Tribunale di Pt_1
Velletri, dichiarativa del Fallimento della TT Individuale è passata in giudicato4. Parte_1
III.
5.2. La doglianza, qui riproposta, afferente la pretesa condotta illecita di CP_5 segnatamente l'aver la CA provocato il fallimento attraverso il voto contrario all'ammissione del concordato preventivo, sulla base di un credito in tesi in gran parte insussistente perché frutto di fattispecie usuraria- è stata già esaminata dal Tribunale di Velletri e ritenuta irrilevante, posto che la dichiarazione di fallimento è seguita all'accertamento dell'insolvenza, che sarebbe rimasta sussistente anche in caso di eliminazione degli importi che la debitrice addebitava ai rapporti usurari.
III.
5.3. Peraltro, gli appellanti infondatamente insistono in questo motivo (pag. 20 dell'atto di appello) su quanto già, sempre infondatamente, sostenuto nel motivo precedente (pag. 16), ovvero che l'illiceità della condotta di nella vicenda del fallimento sarebbe emersa dal fatto che CP_1 successivamente, in relazione “all'intervento della CA d'AL” ravvisato nel già citato doc. 48,
stessa avrebbe “rettificato ed azzerato i sedicenti - in realtà ab origine inesistenti - crediti CP_1 illegittimamente vantati e successivamente ammessi nel concordato preventivo e nel fallimento” con la missiva di cui al doc. 51, che, come si è visto, non contiene invece alcuna rettifica ed alcun
“azzeramento” della pretesa creditoria.
III.6. È poi infondato il quinto motivo, sulla pretesa usura: al di là del fatto che il Tribunale è ad abundantiam sceso nel merito delle contestazioni -osservando che la perizia del prof. , Testimone_3 su cui le stesse venivano fondate, disegnava un quadro di usura non pattizia ma sopravvenuta, per questo ritenuta irrilevante (con richiamo a Cass. SS.UU. n. 24675/17)- e che questo capo della motivazione non è stato specificamente censurato per cui della sua correttezza non deve occuparsi la
Corte, risulta assorbente quanto dallo stesso Tribunale rilevato con riferimento al fatto che, in merito ad usura e anatocismo sui conti correnti intrattenuti dall'impresa individuale IC, alla controversia con la ha posto fine la transazione effettuata dal curatore del Fallimento. L'impossibilità per il CP_2 debitore tornato in bonis di porre in discussione la transazione effettuata dal curatore è pacifica, sulla 4 Giova anche sottolineare quanto rappresentato, senza incontrare smentita, dalla CA appellata, e cioè che ha Parte_1 incardinato successivamente due giudizi di revocazione, sostenendo la scoperta di nuovi documenti decisivi, l'uno avverso la sentenza 2630/18 della Cassazione e l'altro avverso la sentenza 6630/15 della Corte di Appello di Roma, entrambi conclusi con declaratoria di inammissibilità dalla Corte di Cassazione. pagina 17 di 20 scorta dell'insegnamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16132/2018: Il fallito tornato "in bonis" non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato danneggiato dall'attività dell'organo fallimentare).
III.
7. Il sesto motivo di appello si incentra sulla legittimazione ad agire della Il motivo è Parte_2 assolutamente generico, al limite dell'inammissibilità, limitandosi a ribadire le difese che il Tribunale, in modo argomentato, non ha condiviso. In ogni caso, il motivo è infondato per le considerazioni anticipate al paragrafo III.3.4, che si richiamano.
III.
8. Il settimo motivo di appello concerne la mancata realizzazione dell'affare , e Parte_6
l'asserita responsabilità dell'appellata ex art. 1337 c.c..
III.
8.1. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da così CP_1 chiaramente motivando: “La stessa è validamente eccepita in relazione alla mancata erogazione dei finanziamenti in relazione alle attività programmate in RI. Difetta anzitutto una specifica domanda di risarcimento;
se dovesse intendersi come ricompresa in quella genericamente svolta dall'attore, la stessa si baserebbe su accadimenti del 2009 (a tale data risalgono i documenti nn. 11 e
12, in tesi fonte di affidamento in pagina 7 di 13 ordine all'erogazione dei finanziamenti stessi). Se pure la responsabilità ex art. 1337 c.c. si prescrive nel termine di dieci anni, il termine deve intendersi decorso nel 2019: dunque non vi è spazio per responsabilità alcuna. L'interruzione della prescrizione di cui al doc. 56, essendo dell'11.5.2020, è tardiva.”.
III.8.2. Come rilevato dalla nel costituirsi, questo punto autonomo della motivazione non è stato CP_2 fatto oggetto di censura, da parte del Il motivo aggredisce la doppia motivazione, che il primo Pt_1 giudice ha reso laddove ha osservato che “a prescindere da ogni altra questione” fosse comunque in contestazione un danno non subito dal bensì della società italomontenegrina Investimenti A.D., Pt_1 che era soggetto distinto, per cui difettava la legittimazione ad agire dell'appellante. Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che qualora una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione o riforma nel merito della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sicché è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di pagina 18 di 20 impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n. 10815 e Cass.
06/07/2020, n. 13880. Di recente ancora Cass. Civ. 16204/25, non massimata). Il motivo, pertanto, inidoneo a condurre ad una riforma della sentenza impugnata, va disatteso.
III.
9. L'ottavo motivo, sulla abusiva concessione del credito, è anche insuscettibile di accoglimento, stante che non coglie, e quindi non censura con un'argomentazione pertinente, la motivazione del
Tribunale. Questo ha affermato (pag. 13 della sentenza): “Circa la responsabilità per abusiva concessione di credito, finalizzata a ottenere garanzie reali sugli immobili dell'odierno attore, ritardando il fallimento e, quindi, le ragioni della massa dei creditori, si osserva che si tratta di tipico danno rispetto al quale ricorre una legittimazione esclusiva del curatore fallimentare, proprio perché danno da intendersi a nocumento della massa dei creditori”. A fronte di tale preciso argomento, il motivo affastella innanzitutto considerazioni eterogenee, in ordine a una pretesa nullità generalizzata delle fideiussioni omnibus -ovviamente insostenibile, atteso che il ben noto provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL ha individuato un'intesa anticoncorrenziale, determinante nullità, con esclusivo riferimento ad alcune delle clausole conformi allo schema ABI, che neppure è dato sapere se fossero riprodotte nelle fideiussioni per cui è causa perché non versate in atti- ovvero l'essere stati l'usura e l'anatocismo denunciati -piuttosto che il (pacifico) stato di insolvenza- la causa del fallimento della ditta individuale. Lamenta poi che il Tribunale non abbia colto il danno subito da e in Pt_1 Per_2 ragione dell'abusiva concessione del credito, in quanto entrambi fideiussori, senza che, invero, dinanzi al Tribunale fosse stata invocata la causa di liberazione di cui all'art. 1956 c.c.. Lamentano che neppure sia stato colto dal Tribunale il profilo di danno, sempre in tesi da essi subito in qualità di fideiussori, legato alla “brutale” revoca delle linee di credito, che tuttavia appare privo di compiuta allegazione, prima ancora che di prova. Ne consegue che anche questo ultimo motivo è insuscettibile di indurre ad una riforma della sentenza impugnata.
IV. Non vi sono questioni non esaminate dal Tribunale, perché ritenute assorbite, fra quelle che gli appellanti hanno ritenuto di riproporre “ex art. 346 c.p.c.”.
V. Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
pagina 19 di 20 V.
1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (1.497.641.452,08), applicati i parametri minimi avuto riguardo al fatto che le questioni controverse sono rimaste oggettivamente contenute, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 725/24 pubblicata il 22.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate, in € 75.502,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del Controparte_1
15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AT CC RI AL
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