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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001493042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: 1 CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1 S.R.L.
“Acclarata la fondatezza dei motivi esposti, dichiarare:
1) la nullità della intimazione di pagamento n. 07320259001493042/000 portante la cartella di pagamento n. 07320110003452471000 avente ad oggetto Diritto annuale Camera di Commercio di Novara anno 2006 data per notificata il 18.12.2011, per intervenuta prescrizione del diritto sottostante;
2) che la Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'amm.re p.t., nulla deve ad Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù della intimazione di pagamento n. 07320259001493042/000 portante la cartella di pagamento n. 07320110003452471000 avente ad oggetto Diritto annuale Camera di Commercio di Novara anno 2006 data per notificata il 18.12.2011, per intervenuta prescrizione del diritto sottostante. Vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“Per quanto riguarda le doglianze in ricorso, accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-riscossione, perché conforme alle norme di legge, dichiarare la legittimità degli atti opposti e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, la Ricorrente_1 S.r.l., corr. in Novara, impugnava l'intimazione di pagamento, notificatole in data 25.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Novara, avente ad oggetto la cartella di pagamento afferente a diritti camerali relativi all'anno 2006, notificata il 18.12.2011.
La contribuente, invocato il regime prescrizionale quinquennale dei diritti oggetto di riscossione, eccepiva l'intervenuta prescrizione sia dei diritti camerali, che delle sanzioni e interessi. Dunque, chiedeva dichiararsi la declaratoria di prescrizione del credito, con rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, che la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi degli artt.
26 DPR n. 602/73 e 60 DPR n. 600/73 in data 18.12.2011.
2 In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali e i diritti camerali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi, consistiti nel preavviso di fermo amministrativo del 27.11.2014 e del successivo avviso di intimazione di pagamento ricevuto in data 25.2.2025, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19 e di quella stabilita dal D.L. n. 16/14.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite. Con memoria datata 9.1.2026 la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo nelle proprie difese.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, per cui, all'esito della discussione, la ricorrente - quale unica parte presente - si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni sopra trascritte.
Il giudice ha deciso come da dispositivo di cui ha dato immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di
3 quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti camerali – oggetto della cartella afferente all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2021 n. 14244; Cass.
13.12.2023 n. 34890; Cass. 21.7.2022 n. 22897), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina
4 unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto
5 generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento.
A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr., Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n.
7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica della cartella di pagamento in data 18.12.2011, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione precedente all'atto impugnato – del preavviso di fermo amministrativo che è stato notificato, nel rispetto delle formalità dei soggetti irreperibili, in data 27.11.2014. Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica della cartella e del successivo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione
(preavviso di fermo amministrativo notificato il 27.11.2014), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale, si è senz'altro verificata la prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione e dei relativi accessori, in quanto maturata già in data 27.11.2019.
Infatti, rimane del tutto inconferente il richiamo da parte dell'Ufficio ai regimi di sospensione ex lege della prescrizione, in quanto è superfluo quello stabilito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/13), siccome precedente all'atto interruttivo del preavviso di fermo amministrativo, mentre è irrilevante quello dovuto alla legislazione emergenziale per il COVID-19 poiché si era già perfezionato l'effetto prescrizionale estintivo alcuni mesi prima dell'inizio della sospensione avente decorrenza dal giorno 8.3.2020.
Ne discende che il ricorso va accolto, essendosi estinta ogni pretesa creditoria nei confronti della ricorrente con riferimento ai diritti oggetto dell'atto impugnato. Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del modesto valore del contenzioso, della effettiva attività
6 espletata e della sua concreta ridotta complessità - vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
FR EZ
7
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001493042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: 1 CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1 S.R.L.
“Acclarata la fondatezza dei motivi esposti, dichiarare:
1) la nullità della intimazione di pagamento n. 07320259001493042/000 portante la cartella di pagamento n. 07320110003452471000 avente ad oggetto Diritto annuale Camera di Commercio di Novara anno 2006 data per notificata il 18.12.2011, per intervenuta prescrizione del diritto sottostante;
2) che la Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'amm.re p.t., nulla deve ad Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù della intimazione di pagamento n. 07320259001493042/000 portante la cartella di pagamento n. 07320110003452471000 avente ad oggetto Diritto annuale Camera di Commercio di Novara anno 2006 data per notificata il 18.12.2011, per intervenuta prescrizione del diritto sottostante. Vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“Per quanto riguarda le doglianze in ricorso, accertato come legittimo l'operato di Agenzia delle entrate-riscossione, perché conforme alle norme di legge, dichiarare la legittimità degli atti opposti e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, spese che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso per via telematica, la Ricorrente_1 S.r.l., corr. in Novara, impugnava l'intimazione di pagamento, notificatole in data 25.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Novara, avente ad oggetto la cartella di pagamento afferente a diritti camerali relativi all'anno 2006, notificata il 18.12.2011.
La contribuente, invocato il regime prescrizionale quinquennale dei diritti oggetto di riscossione, eccepiva l'intervenuta prescrizione sia dei diritti camerali, che delle sanzioni e interessi. Dunque, chiedeva dichiararsi la declaratoria di prescrizione del credito, con rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, anzi tutto, dava atto, come da documentazione allegata, che la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi degli artt.
26 DPR n. 602/73 e 60 DPR n. 600/73 in data 18.12.2011.
2 In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali e i diritti camerali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi, consistiti nel preavviso di fermo amministrativo del 27.11.2014 e del successivo avviso di intimazione di pagamento ricevuto in data 25.2.2025, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19 e di quella stabilita dal D.L. n. 16/14.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite. Con memoria datata 9.1.2026 la ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Ufficio, insistendo nelle proprie difese.
A seguito di espressa richiesta, la trattazione della causa è avvenuta in pubblica udienza, per cui, all'esito della discussione, la ricorrente - quale unica parte presente - si è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni sopra trascritte.
Il giudice ha deciso come da dispositivo di cui ha dato immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di
3 quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.
Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c.. Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, i diritti camerali – oggetto della cartella afferente all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in cinque anni (cfr., ex multis, Cass. 25.5.2021 n. 14244; Cass.
13.12.2023 n. 34890; Cass. 21.7.2022 n. 22897), così come analogo termine si applica per sanzioni e interessi.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina
4 unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto
5 generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento.
A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr., Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n.
7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
Tanto premesso, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato, oltre alla regolare notifica della cartella di pagamento in data 18.12.2011, l'emissione – come successivo atto interruttivo della prescrizione precedente all'atto impugnato – del preavviso di fermo amministrativo che è stato notificato, nel rispetto delle formalità dei soggetti irreperibili, in data 27.11.2014. Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica della cartella e del successivo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione
(preavviso di fermo amministrativo notificato il 27.11.2014), nonché allo specifico regime prescrizionale quinquennale, si è senz'altro verificata la prescrizione per i crediti di imposta oggetto della riscossione e dei relativi accessori, in quanto maturata già in data 27.11.2019.
Infatti, rimane del tutto inconferente il richiamo da parte dell'Ufficio ai regimi di sospensione ex lege della prescrizione, in quanto è superfluo quello stabilito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/13), siccome precedente all'atto interruttivo del preavviso di fermo amministrativo, mentre è irrilevante quello dovuto alla legislazione emergenziale per il COVID-19 poiché si era già perfezionato l'effetto prescrizionale estintivo alcuni mesi prima dell'inizio della sospensione avente decorrenza dal giorno 8.3.2020.
Ne discende che il ricorso va accolto, essendosi estinta ogni pretesa creditoria nei confronti della ricorrente con riferimento ai diritti oggetto dell'atto impugnato. Avuto riguardo all'esito del giudizio e secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite – con liquidazione come in dispositivo, sulla base del modesto valore del contenzioso, della effettiva attività
6 espletata e della sua concreta ridotta complessità - vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
FR EZ
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