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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6343/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
IA ON CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Camastra (AG) in Via Leopardi C.F._1
n.16, presso lo studio dell'Avv. Cascià Nancy (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa, P.IVA_1 frazione di Cassibile, Via Mazzarò 1/2/4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione
Sovietica n. 6/C, presso lo studio dell'Avv. CRO GIUSEPPE (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in
Siracusa, Corso Gelone n. 106, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale Con ordinanza del 20.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 04.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
Giudizio dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_1
”, in persona del rappresentante legale p.t., nonché
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la loro condanna al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro occorso in data
09/09/2011 intorno alle ore 23,00, allorquando mentre partecipava ad un torneo all'interno della struttura alberghiera gestita dalla società convenuta ove si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia, a causa della notevole vischiosità del campetto da gioco, scivolava, andando a scontrarsi con un altro giocatore riportando “frattura orizzontale composta del terzo medio-distale della diafisi femorale” con prognosi di gg. 30 come da documentazione medica in atti.
Istauratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
14.03.2019, la ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., contestando nel merito la domande avanzate dall'attore siccome improponibili, inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendo, nella specie, alcuna responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ex art. 2051 c.c... In subordine, ha chiesto in caso di condanna della
Compagnia convenuta, dichiararsi l'obbligo di garantire e tenere Controparte_3 indenne la stessa di quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore dell'attore.
In particolare, la società convenuta ha eccepito come nel caso "de quo", non si rilevava alcuna condotta colposa o dolosa da parte della società convenuta nella custodia del bene, nè si rileva alcun nesso di causalità tra il danno subito dall'attore e la cosa, cioè il campo di calcio. L'asserito danno subito dall'attore, infatti, non è dipeso dallo stato di manutenzione del campo di calcetto, o da altri fattori dipendenti dallo stesso e/o da fatto colposo o doloso della società che ne gestiva e gestisce la manutenzione, ma da cause del tutto estranee alla sfera di controllo del custode, come l'elevata umidità presente la sera in cui il signor decise di giocare, che aveva reso il terreno del Pt_1 campo particolarmente scivoloso.
Sosteneva pertanto come l'asserito danno subito dall'attore, quindi, è imputabile esclusivamente al comportamento imprudente del medesimo, il quale, pur potendo prevedere, con l'ordinaria diligenza, una situazione di potenziale pericolo, si è volontariamente esposto al rischio che il danno si verificasse.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2019, si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, principalmente, il rigetto della
[...] domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso prevalente dell'attore con conseguente limitazione del quantum risarcitorio ai danni dimostrati e provati. Sosteneva, in particolare, la compagnia assicurativa convenuta che la domanda fosse manifestamente infondata, oltreché smentita dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore nell'immediatezza dei fatti, in quanto affermava di essersi procurato una frattura alla tibia a causa di uno scontro di gioco. Ad ogni modo, contestava l'esistenza di qualsiasi insidia nel campo di calcio ove era stata disputata la partita, occasione del sinistro de quo, ed eccepiva il concorso di colpa prevalente dell'attore nella causazione dell'evento dannoso.
Istruita la causa, mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della CTU medico - legale, a seguito delle precisazione delle conclusioni delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c depositate in luogo dell'udienza del 04.10.2024 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesso quanto sopra, la presente controversia può essere sussunta nel disposto dell'art. 2051c.c
A tal riguardo, va detto che, quanto alla responsabilità da cose in custodia, la stessa ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023). La custodia, quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità, deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella
“disponibilità immediata sulla cosa”, come disponibilità di fatto. La disposizione invocata, pertanto, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni. Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
6651 del 09/03/2020).
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, il compendio istruttorio ha permesso di accertare come in data 09.09.2011 allorchè l'attore partecipava ad un torneo di calcetto organizzato dalla struttura alberghiera “
[...]
“ dove si trovava a trascorrere le vacanze, scivolava a causa della Controparte_1 vischiosità del campetto da gioco in erba sintentica, rovinando a terra, riportando danni fisici che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O di Avola, che riscontravano: “ frattura orizzontale e composta del terzo medio-distale della diafisi femorale ”, come da copiosa documentazione medica versata al fascicolo di parte.
Ad ulteriore conferma dell'an della pretesa, giova evidenziare come l' esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 dinamica del sinistro descritto in citazione. Inoltre la teste ha confermato che il Testimone_2 tappeto erboso del campetto dove si disputava il torneo che era in erba sintetica, era bagnato e scivoloso a causa dell'elevata umidità tant'è che la stessa è scivolata mentre si apprestava ad avvicinarsi all'attore.
Il teste ha inoltre confermato che l'attore , dopo essere scivolato, andò a scontrarsi Tes_1 contro un altro giocatore che, in quel momento, era fermo sul campo.
Dette testimonianze, appaiono connotate da chiarezza, logicità e intrinseca coerenza e, pertanto, credibili poiché, oltre a risultare provenienti da soggetti presenti sui luoghi al momento del sinistro, risultano certamente conformi alle ulteriori risultanze istruttorie, oltreché in grado di resistere alla tesi invocata dalle difese dei convenuti, relativa alla carenza di diligenza in capo al danneggiato,
Altamente improbabile, infatti, appare l'ipotesi invocata dai convenuti, ossia la caduta dell'attore del tutto indipendenti dalle condizione del tappetto erboso sintetico dove si è disputata la partita di calcetto.
Dunque deve ritenersi provata la responsabilità ex art 2051 c.c. della struttura alberghiera convenuta per aver omesso, quale custode del campetto dove si è disputata il torneo di calcetto, di adottare tutte quelle misure idonee ad impedire l'occorso sinistro. Infatti la stessa avrebbe dovuto vietare il disputarsi della partita a quell'ora tarda della giornata, in ragione delle condizioni del campo da gioco che si presentava scivoloso a causa dell'elevato tasso di umdità, o quantomeno adottare misure e accorgimenti tali da scongiurare il pericolo di cadute. L'attore dunque ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e le lesione dallo stesso subite in seguito alla caduta sul campo di calcetto.
Viceversa a fronte dell'oggettiva situazione di pericolosità dei luoghi, la società non ha dato prova di una condotta, da parte dell'attore, imprevedibile o inconsueta, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la caduta e il reso scivoloso dall'elevata umidità. Pt_2
Va chiarito, inoltre, che non può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale alla dichiarazione rilasciata dall'attore dopo i fatti, ai fini dell'apertura del sinistro presso la compagnia di assicurazione. Ed infatti, dal tenore letterale della suddetta dichiarazione, non emerge la confessione di fatti sfavorevoli a sé che possa assurgere alla valenza probatoria di cui all'art. 2735 c.c., in quanto l'attore si limita a dichiarare di essersi infortunato a causa di uno “...scontro di gioco...”, utilizzando, quindi, un'espressione che non costituisce una descrizione analitica delle modalità con cui è avvenuto il sinistro, ma lascia ampi margini di discrezionalità alla ricostruzione del fatto storico.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria comprovanti gli esiti del sinistro,
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, Dott. Persona_1 seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente. Il CTU, nella relazione depositata in data 28.10.2022, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunato, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato lesioni residuate quali “esiti di trauma contusivo-distorsivo caviglia dx con Frattura orizzontale composta del terzo medio-distale della diafisi tibiale. Gli esiti residuati sono ormai stabilizzati e non si ritiene siano suscettibili di miglioramento o aggravamento. Le lesioni riportate hanno necessitato di un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 50 (cinquanta), un periodo di invalidità temporanea al 50% di giorni 40 (quaranta), e un periodo di invalidità al 25% di giorni
25 (venticinque). Gli esiti permanenti in correlazione causale con l'evento per cui è causa determinano una compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto concretizzando un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 4% (quattro per cento) secondo la voce di cui alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica. Le spese sostenute risultano di euro
122,16.”
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguati e comunque ritenuti dalla Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dell' attore al tempo del fatto (43 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue: €
6.535,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 4% , ed € 8.768,75 a titolo di invalidità temporanea di cui € 5.750,00 per 50 giorni di invalidità temporanea assoluta, €2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 718,75 per 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo è pertanto pari ad € 15.303,75, già rivalutato, oltre interessi legali dalla sentenza. Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €122,16, e ritenute congrue, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non si ritiene di dover procedere a personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo gli ordinari criteri tabellari posto che l'attore non ha allegato o dato prova di pregiudizi peculiari, differenti da quelli che, secondo l'id quod plerumque accidit conseguono alla tipologia delle lesioni riportate dall'attore, avuto riguardo all'età al momento del sinistro. La personalizzazione non costituisce, in sostanza, un mero automatismo ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, consegue alla ricorrenza di specifiche circostanze del caso concreto che vanno allegate e provate da chi l'invoca, risolvendosi altrimenti in una mera duplicazione risarcitoria (cfr. sul punto tra le altre, Cass. Civ. 14364/2019; Cass. Civ. 7513/2018).
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €15.303,75, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di
€122,16, oltre rivalutazione dall'esborso, ed interessi legali dalla sentenza.
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” non va scrutinata atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la domanda formulata originariamente nell'atto di citazione si presume abbandonata se non viene riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avuto riguardo alla complessiva condotta processuale tenuta dalla parte (Cass. Civ., sez. II, n. 9465/2004).
La convenuta ” ha Controparte_1 chiesto di essere manlevato dall'assicuratore “ ” . Controparte_2
Risulta agli atti la polizza assicurativa n. 29237228 stipulata dalla convenuta
[...]
” per eventi del tipo di quelli oggetto di causa Controparte_1
(vedi all. fasc. ). Alcuna contestazione è stata mossa dalla a Controparte_2 Controparte_4 sull'operatività della polizza nella fattispecie in esame, limitandosi l'Assicurazioni a contestare la fondatezza della domanda attorea. La società convenuta dovrà pertanto essere tenuta indenne dalla
, di quanto dovrà corrispondere all'attore in conseguenza del sinistro oggetto di Controparte_2 causa– ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018,
Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020). Va pertanto accolta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata di tutto quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa, anche in relazione alle spese di lite. Diversamente, non ricorrono i presupposti per disporre la domanda di condanna diretta richiesta dall'attrice nei confronti dell'assicurazione del convenuto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attrice, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della società convenuta. Anche per esse la , dovrà tenere indenne il Controparte_2 proprio assicurato. Compensa le spese di lite tra convenuto e non Controparte_5 essendosi questa opposta alla domanda di manleva dal primo avanzata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa I° Sezione Civile, in persona del Giudice onorario, Dott.ssa
IA ON CO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, disattesa;
- accerta la responsabilità del convenuto Controparte_1
” per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto lo condanna al
[...] pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 15.303,75, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 122,16, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se dovute per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
- dichiara la compagnia obbligata a tenere indenne la convenuta propria Controparte_2 assicurata di ogni somma che detta parte dovrà pagare all'attore, in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di CTU;
- compensa le spese tra convenuto e la Compagnia di Assicurazioni Controparte_2
Così deciso in Catania dalla I ° Sezione Civile del Tribunale di Siracusa il giorno 22/12/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa IA ON CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6343/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
IA ON CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Camastra (AG) in Via Leopardi C.F._1
n.16, presso lo studio dell'Avv. Cascià Nancy (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa, P.IVA_1 frazione di Cassibile, Via Mazzarò 1/2/4, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione
Sovietica n. 6/C, presso lo studio dell'Avv. CRO GIUSEPPE (C.F. , che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata in
Siracusa, Corso Gelone n. 106, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Trigilio (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale Con ordinanza del 20.05.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 04.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, , ha convenuto in Parte_1
Giudizio dinanzi a questo Tribunale, la Controparte_1
”, in persona del rappresentante legale p.t., nonché
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la loro condanna al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro occorso in data
09/09/2011 intorno alle ore 23,00, allorquando mentre partecipava ad un torneo all'interno della struttura alberghiera gestita dalla società convenuta ove si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia, a causa della notevole vischiosità del campetto da gioco, scivolava, andando a scontrarsi con un altro giocatore riportando “frattura orizzontale composta del terzo medio-distale della diafisi femorale” con prognosi di gg. 30 come da documentazione medica in atti.
Istauratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
14.03.2019, la ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., contestando nel merito la domande avanzate dall'attore siccome improponibili, inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendo, nella specie, alcuna responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ex art. 2051 c.c... In subordine, ha chiesto in caso di condanna della
Compagnia convenuta, dichiararsi l'obbligo di garantire e tenere Controparte_3 indenne la stessa di quanto fosse eventualmente condannata a pagare in favore dell'attore.
In particolare, la società convenuta ha eccepito come nel caso "de quo", non si rilevava alcuna condotta colposa o dolosa da parte della società convenuta nella custodia del bene, nè si rileva alcun nesso di causalità tra il danno subito dall'attore e la cosa, cioè il campo di calcio. L'asserito danno subito dall'attore, infatti, non è dipeso dallo stato di manutenzione del campo di calcetto, o da altri fattori dipendenti dallo stesso e/o da fatto colposo o doloso della società che ne gestiva e gestisce la manutenzione, ma da cause del tutto estranee alla sfera di controllo del custode, come l'elevata umidità presente la sera in cui il signor decise di giocare, che aveva reso il terreno del Pt_1 campo particolarmente scivoloso.
Sosteneva pertanto come l'asserito danno subito dall'attore, quindi, è imputabile esclusivamente al comportamento imprudente del medesimo, il quale, pur potendo prevedere, con l'ordinaria diligenza, una situazione di potenziale pericolo, si è volontariamente esposto al rischio che il danno si verificasse.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2019, si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, principalmente, il rigetto della
[...] domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso prevalente dell'attore con conseguente limitazione del quantum risarcitorio ai danni dimostrati e provati. Sosteneva, in particolare, la compagnia assicurativa convenuta che la domanda fosse manifestamente infondata, oltreché smentita dalle stesse dichiarazioni rese dall'attore nell'immediatezza dei fatti, in quanto affermava di essersi procurato una frattura alla tibia a causa di uno scontro di gioco. Ad ogni modo, contestava l'esistenza di qualsiasi insidia nel campo di calcio ove era stata disputata la partita, occasione del sinistro de quo, ed eccepiva il concorso di colpa prevalente dell'attore nella causazione dell'evento dannoso.
Istruita la causa, mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della CTU medico - legale, a seguito delle precisazione delle conclusioni delle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c depositate in luogo dell'udienza del 04.10.2024 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesso quanto sopra, la presente controversia può essere sussunta nel disposto dell'art. 2051c.c
A tal riguardo, va detto che, quanto alla responsabilità da cose in custodia, la stessa ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023). La custodia, quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità, deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella
“disponibilità immediata sulla cosa”, come disponibilità di fatto. La disposizione invocata, pertanto, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni. Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
6651 del 09/03/2020).
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, il compendio istruttorio ha permesso di accertare come in data 09.09.2011 allorchè l'attore partecipava ad un torneo di calcetto organizzato dalla struttura alberghiera “
[...]
“ dove si trovava a trascorrere le vacanze, scivolava a causa della Controparte_1 vischiosità del campetto da gioco in erba sintentica, rovinando a terra, riportando danni fisici che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O di Avola, che riscontravano: “ frattura orizzontale e composta del terzo medio-distale della diafisi femorale ”, come da copiosa documentazione medica versata al fascicolo di parte.
Ad ulteriore conferma dell'an della pretesa, giova evidenziare come l' esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 dinamica del sinistro descritto in citazione. Inoltre la teste ha confermato che il Testimone_2 tappeto erboso del campetto dove si disputava il torneo che era in erba sintetica, era bagnato e scivoloso a causa dell'elevata umidità tant'è che la stessa è scivolata mentre si apprestava ad avvicinarsi all'attore.
Il teste ha inoltre confermato che l'attore , dopo essere scivolato, andò a scontrarsi Tes_1 contro un altro giocatore che, in quel momento, era fermo sul campo.
Dette testimonianze, appaiono connotate da chiarezza, logicità e intrinseca coerenza e, pertanto, credibili poiché, oltre a risultare provenienti da soggetti presenti sui luoghi al momento del sinistro, risultano certamente conformi alle ulteriori risultanze istruttorie, oltreché in grado di resistere alla tesi invocata dalle difese dei convenuti, relativa alla carenza di diligenza in capo al danneggiato,
Altamente improbabile, infatti, appare l'ipotesi invocata dai convenuti, ossia la caduta dell'attore del tutto indipendenti dalle condizione del tappetto erboso sintetico dove si è disputata la partita di calcetto.
Dunque deve ritenersi provata la responsabilità ex art 2051 c.c. della struttura alberghiera convenuta per aver omesso, quale custode del campetto dove si è disputata il torneo di calcetto, di adottare tutte quelle misure idonee ad impedire l'occorso sinistro. Infatti la stessa avrebbe dovuto vietare il disputarsi della partita a quell'ora tarda della giornata, in ragione delle condizioni del campo da gioco che si presentava scivoloso a causa dell'elevato tasso di umdità, o quantomeno adottare misure e accorgimenti tali da scongiurare il pericolo di cadute. L'attore dunque ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e le lesione dallo stesso subite in seguito alla caduta sul campo di calcetto.
Viceversa a fronte dell'oggettiva situazione di pericolosità dei luoghi, la società non ha dato prova di una condotta, da parte dell'attore, imprevedibile o inconsueta, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la caduta e il reso scivoloso dall'elevata umidità. Pt_2
Va chiarito, inoltre, che non può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale alla dichiarazione rilasciata dall'attore dopo i fatti, ai fini dell'apertura del sinistro presso la compagnia di assicurazione. Ed infatti, dal tenore letterale della suddetta dichiarazione, non emerge la confessione di fatti sfavorevoli a sé che possa assurgere alla valenza probatoria di cui all'art. 2735 c.c., in quanto l'attore si limita a dichiarare di essersi infortunato a causa di uno “...scontro di gioco...”, utilizzando, quindi, un'espressione che non costituisce una descrizione analitica delle modalità con cui è avvenuto il sinistro, ma lascia ampi margini di discrezionalità alla ricostruzione del fatto storico.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria comprovanti gli esiti del sinistro,
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, Dott. Persona_1 seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente. Il CTU, nella relazione depositata in data 28.10.2022, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunato, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato lesioni residuate quali “esiti di trauma contusivo-distorsivo caviglia dx con Frattura orizzontale composta del terzo medio-distale della diafisi tibiale. Gli esiti residuati sono ormai stabilizzati e non si ritiene siano suscettibili di miglioramento o aggravamento. Le lesioni riportate hanno necessitato di un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 50 (cinquanta), un periodo di invalidità temporanea al 50% di giorni 40 (quaranta), e un periodo di invalidità al 25% di giorni
25 (venticinque). Gli esiti permanenti in correlazione causale con l'evento per cui è causa determinano una compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto concretizzando un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 4% (quattro per cento) secondo la voce di cui alla Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica. Le spese sostenute risultano di euro
122,16.”
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene, pertanto, questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguati e comunque ritenuti dalla Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dell' attore al tempo del fatto (43 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue: €
6.535,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 4% , ed € 8.768,75 a titolo di invalidità temporanea di cui € 5.750,00 per 50 giorni di invalidità temporanea assoluta, €2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 718,75 per 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
L'importo complessivo è pertanto pari ad € 15.303,75, già rivalutato, oltre interessi legali dalla sentenza. Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €122,16, e ritenute congrue, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non si ritiene di dover procedere a personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo gli ordinari criteri tabellari posto che l'attore non ha allegato o dato prova di pregiudizi peculiari, differenti da quelli che, secondo l'id quod plerumque accidit conseguono alla tipologia delle lesioni riportate dall'attore, avuto riguardo all'età al momento del sinistro. La personalizzazione non costituisce, in sostanza, un mero automatismo ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, consegue alla ricorrenza di specifiche circostanze del caso concreto che vanno allegate e provate da chi l'invoca, risolvendosi altrimenti in una mera duplicazione risarcitoria (cfr. sul punto tra le altre, Cass. Civ. 14364/2019; Cass. Civ. 7513/2018).
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €15.303,75, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di
€122,16, oltre rivalutazione dall'esborso, ed interessi legali dalla sentenza.
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” non va scrutinata atteso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la domanda formulata originariamente nell'atto di citazione si presume abbandonata se non viene riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avuto riguardo alla complessiva condotta processuale tenuta dalla parte (Cass. Civ., sez. II, n. 9465/2004).
La convenuta ” ha Controparte_1 chiesto di essere manlevato dall'assicuratore “ ” . Controparte_2
Risulta agli atti la polizza assicurativa n. 29237228 stipulata dalla convenuta
[...]
” per eventi del tipo di quelli oggetto di causa Controparte_1
(vedi all. fasc. ). Alcuna contestazione è stata mossa dalla a Controparte_2 Controparte_4 sull'operatività della polizza nella fattispecie in esame, limitandosi l'Assicurazioni a contestare la fondatezza della domanda attorea. La società convenuta dovrà pertanto essere tenuta indenne dalla
, di quanto dovrà corrispondere all'attore in conseguenza del sinistro oggetto di Controparte_2 causa– ivi incluse le spese giudiziali liquidate in favore della parte vittoriosa, le quali costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (Cass. 10595/2018,
Cass. civ., sez. VI, n.18076/2020). Va pertanto accolta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevata di tutto quanto dovrà corrispondere all'attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa, anche in relazione alle spese di lite. Diversamente, non ricorrono i presupposti per disporre la domanda di condanna diretta richiesta dall'attrice nei confronti dell'assicurazione del convenuto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attrice, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della società convenuta. Anche per esse la , dovrà tenere indenne il Controparte_2 proprio assicurato. Compensa le spese di lite tra convenuto e non Controparte_5 essendosi questa opposta alla domanda di manleva dal primo avanzata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa I° Sezione Civile, in persona del Giudice onorario, Dott.ssa
IA ON CO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, disattesa;
- accerta la responsabilità del convenuto Controparte_1
” per il sinistro oggetto di causa e per l'effetto lo condanna al
[...] pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 15.303,75, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 122,16, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se dovute per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
- dichiara la compagnia obbligata a tenere indenne la convenuta propria Controparte_2 assicurata di ogni somma che detta parte dovrà pagare all'attore, in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali e di CTU;
- compensa le spese tra convenuto e la Compagnia di Assicurazioni Controparte_2
Così deciso in Catania dalla I ° Sezione Civile del Tribunale di Siracusa il giorno 22/12/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa IA ON CO