Decreto cautelare 10 luglio 2025
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 28/11/2025, n. 21456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21456 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7946 del 2025, proposto da
LI AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento della revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/126172, atto emesso il 17 maggio 2025 dalla Prefettura di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che le parti, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 4154/2025 con cui è stato ordinato il riesame del provvedimento impugnato, “in attesa dell’acquisizione a cura del ricorrente della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa….”, sono state convocate il 05/08/2025 presso l’ufficio procedente e che risulta essere stato stipulato il contratto di soggiorno, necessario per la richiesta del relativo permesso di soggiorno;
ritenuto di dichiarare pertanto la cessazione della materia del contendere, come rappresentato da parte ricorrente all’odierna camera di consiglio, in quanto la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta ma di compensare comunque le spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, in ragione della produzione postuma di un documento necessario per la conclusione positivo del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VE | IE NG |
IL SEGRETARIO