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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 2097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2097 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico D'Alessandro C.F._3
e DE US, giusta procura in atti ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe,
Avv. Alessandra Molfese e Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto di prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato, aventi scadenza al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2018/2019 ( ), 2017/2018 e 2018/2019 ( ) e Parte_1 Parte_2
2019/2020 ( ). In relazione alle suddette annualità, i ricorrenti lamentano non Pt_3 aver potuto fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015, ed hanno pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a CP_1
corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici (in particolare, di “mettere a disposizione della ricorrente Parte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la complessiva somma di
[...]
Euro 500,00 pari a Euro 500,00 annui per 1 anno di servizio”, di “mettere a disposizione del ricorrente la Carta del Docente o altro titolo Parte_2
equipollente per la complessiva somma di Euro 1.000,00 pari a Euro 500,00 annui per 2 anni di servizio”, e di “mettere a disposizione del ricorrente la Parte_3
Carta del Docente o altro titolo equipollente per la complessiva somma di Euro
500,00 pari a Euro 500,00”).
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso nel CP_1
merito, eccependo, comunque, l'inammissibilità della pretesa di trasformare la carta elettronica in erogazione in danaro e la decadenza dalla possibilità di richiedere gli
“arretrati” per un periodo superiore a due anni.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'udienza del 15.05.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa,
personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta
dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie,
i ricorrenti abbiano provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici indicati in premessa (2018/2019 la ricorrente;
2017/2018 e 2018/2019 il ricorrente;
Parte_1 Parte_2
2019/2020 il ricorrente ), in forza di contratti a tempo determinato aventi Pt_3
scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
I ricorrenti, inoltre, hanno dimostrato di essere ancora interni “al sistema delle docenze scolastiche”.
In particolare, la ricorrente risulta essere stata immessa in ruolo con Parte_1
decorrenza giuridica dal 1.09.2021 (v. contratto a tempo determinato allegato alle note di trattazione scritta da ultimo depositate), mentre i ricorrenti e Pt_3 Parte_2
hanno sottoscritto due ulteriori contratti a termine per l'anno scolastico in corso
(2024/2025), aventi entrambi scadenza il 30.06.2025 (anch'essi allegati alle medesime note).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che i ricorrenti non abbiano allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Va inoltre disattesa l'eccezione di “decadenza” sollevata dal in relazione al CP_1 fatto che “la normativa di riferimento consente ai docenti di ruolo di utilizzare la
“carta” solo entro due anni dall'assegnazione”, posto che, come già osservato dalla
Cassazione, la decadenza non può operare per fatto del creditore;
dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto accertato dal giudice era sorto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente in relazione alle annualità rispettivamente rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come i ricorrenti non possano conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione ai ricorrenti della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'a.s.
2018/2019, per l'importo nominale di € 500,00;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_2 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. Parte_3
1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'a.s. 2019/2020, per l'importo nominale di € 500,00;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire ai ricorrenti il suddetto beneficio;
CP_1
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1
ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Tivoli, 30/06/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2097 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico D'Alessandro C.F._3
e DE US, giusta procura in atti ricorrente e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...]
rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe,
Avv. Alessandra Molfese e Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto di prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato, aventi scadenza al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2018/2019 ( ), 2017/2018 e 2018/2019 ( ) e Parte_1 Parte_2
2019/2020 ( ). In relazione alle suddette annualità, i ricorrenti lamentano non Pt_3 aver potuto fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015, ed hanno pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a CP_1
corrispondergli, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici (in particolare, di “mettere a disposizione della ricorrente Parte_1
la Carta del Docente o altro titolo equipollente per la complessiva somma di
[...]
Euro 500,00 pari a Euro 500,00 annui per 1 anno di servizio”, di “mettere a disposizione del ricorrente la Carta del Docente o altro titolo Parte_2
equipollente per la complessiva somma di Euro 1.000,00 pari a Euro 500,00 annui per 2 anni di servizio”, e di “mettere a disposizione del ricorrente la Parte_3
Carta del Docente o altro titolo equipollente per la complessiva somma di Euro
500,00 pari a Euro 500,00”).
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso nel CP_1
merito, eccependo, comunque, l'inammissibilità della pretesa di trasformare la carta elettronica in erogazione in danaro e la decadenza dalla possibilità di richiedere gli
“arretrati” per un periodo superiore a due anni.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'udienza del 15.05.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa,
personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2
revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta
dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie,
i ricorrenti abbiano provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici indicati in premessa (2018/2019 la ricorrente;
2017/2018 e 2018/2019 il ricorrente;
Parte_1 Parte_2
2019/2020 il ricorrente ), in forza di contratti a tempo determinato aventi Pt_3
scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno).
I ricorrenti, inoltre, hanno dimostrato di essere ancora interni “al sistema delle docenze scolastiche”.
In particolare, la ricorrente risulta essere stata immessa in ruolo con Parte_1
decorrenza giuridica dal 1.09.2021 (v. contratto a tempo determinato allegato alle note di trattazione scritta da ultimo depositate), mentre i ricorrenti e Pt_3 Parte_2
hanno sottoscritto due ulteriori contratti a termine per l'anno scolastico in corso
(2024/2025), aventi entrambi scadenza il 30.06.2025 (anch'essi allegati alle medesime note).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che i ricorrenti non abbiano allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Va inoltre disattesa l'eccezione di “decadenza” sollevata dal in relazione al CP_1 fatto che “la normativa di riferimento consente ai docenti di ruolo di utilizzare la
“carta” solo entro due anni dall'assegnazione”, posto che, come già osservato dalla
Cassazione, la decadenza non può operare per fatto del creditore;
dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto accertato dal giudice era sorto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente in relazione alle annualità rispettivamente rivendicate, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come i ricorrenti non possano conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione ai ricorrenti della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi alla luce della serialità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'a.s.
2018/2019, per l'importo nominale di € 500,00;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_2 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. Parte_3
1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'a.s. 2019/2020, per l'importo nominale di € 500,00;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire ai ricorrenti il suddetto beneficio;
CP_1
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1
ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Tivoli, 30/06/2025
Il Giudice
RG Busoli