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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 25636/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cianniello, Parte_1 presso il quale domicilia in Ercolano (NA) alla via Cegnacolo 4;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Intorcia Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente turnista della quale operatore sociosanitario – esponeva di percepire, proprio in Controparte_1 virtù dell'articolazione della propria prestazione lavorativa ripartita su tre turni giornalieri, l'indennità di turno prevista dall'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1° settembre 1995 legata all'effettiva presenza in servizio.
Essa lamentava il mancato riconoscimento del riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente riprodotto nell'art. 29, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018) per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa.
Sul punto, richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte che aveva ritenuto la cumulabilità dell'indennità di turno e delle maggiorazioni di cui all'art. 9 cit. Deduceva, quindi, di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio e riportati nella tabella di cui al ricorso e, non avendo goduto del riposo compensativo, agìva in giudizio per sentir accertare il proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e per sentir conseguentemente condannare la al Controparte_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 1.911,78, come quantificato in ricorso per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022, oltre interessi, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La parte resistente costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso;
argomentava che l'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, comma 6, del CCNL 21 Maggio 2018), richiamando espressamente gli art. 20 del CCNL del 01.09.95 (riposi settimanali) e l'art. 34 del CCNL dl 07.04.99 (lavoro straordinario) ed avendo, quindi, un contenuto integrativo di tali norme, sarebbe applicabile in ogni caso di surplus di lavoro prestato dal dipendente rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto, sia al personale turnista che a quello non turnista essendo il medesimo il regime relativo alle ore lavorabili. Cont Deduceva, quindi, la che, mentre al lavoratore turnista che svolge la propria attività lavorativa anche in giorni festivi infrasettimanali è pacificamente dovuta l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, in quanto la ratio di tale indennità è quella di compensare prestazioni rese “in particolari condizioni di disagio”, invece allo stesso non può essere riconosciuto automaticamente il compenso per lavoro straordinario maggiorato di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 che presuppone l'aver prestato orario di lavoro in eccedenza rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto.
Cont La lamentava che la ricorrente non aveva assolto al proprio onere di provare i fatti costituti del diritto azionato;
aggiungeva che, in ogni caso, essa aveva goduto dei riposi compensativi oggetto dell'odierno giudizio, atteso che l'articolazione dell'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo (smonto e riposo) e concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 15.5.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
È pacifico che la ricorrente, in quanto lavoratore turnista, goda della “indennità per particolari condizioni di lavoro” prevista dall'art. 44 CCNL 1.9.1995 che, al terzo comma, prevede che “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a lire 8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Le parti controvertono sull'applicazione dell'art. 9 CCNL del 20.9.2001, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” (e riprodotto dall'art. 29 CCNL 21.5.2018) che così dispone: “. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Parte ricorrente assume dovuta la maggiorazione ex art.9 CCNL 20.9.2001 per i lavoratori turnisti o non turnisti che abbiano prestato la propria attività di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali e che non abbiano goduto del corrispondente giorno di riposo compensativo;
per i lavoratori turnisti, quindi, tale maggiorazione sarebbe cumulabile con l'indennità di cui all'art. 44 dianzi riportato.
Cont Per converso, la ostiene che l'art. 9 sarebbe applicabile al personale turnista solo nel caso in cui tale personale espleti, in via eccezionale, la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli competa in base al turno assegnato o nel caso in cui si trovi a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario e, quindi, in misura eccedente l'orario ordinario, diversamente creandosi una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La tesi attorea ha trovato conforto in numerose pronunce della Cassazione (Cass. n. 20743/23; Cass. n. 23880/22; Cass. n. 1505/21).
Appare opportuno trascrivere, ai sensi dell' art. 118 att. c.p.c. il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte nella n.23880/22 secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del
20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021 n.33126;
Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021 n.6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,
a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l.
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5
% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36
a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui Pt_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre
l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3.al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o con la maggiorazione di cui all'art. 9 (riprodotto nell'art 29 CCNL 21.5.2018) del C.C.N.L di categoria discende, quindi, dalla diversità ontologica dei due trattamenti: l'art. 9 attiene al regime dell'orario che per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, si riduce nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. La norma, infatti, riconosce principalmente il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
L'art. 44 si riferisce, invece, al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Va, inoltre, osservato che il trattamento economico di cui all'art. 9 si applica pacificamente al personale non turnista e ciò è sufficiente ad escludere che detto personale abbia un trattamento Cont deteriore rispetto al personale turnista, come, invece, sostenuto dalla per accreditare la propria tesi;
d'altra parte, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
Alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla Suprema Corte in plurimi autorevoli precedenti – cui il sottoscritto giudice presta convinta adesione anche nel rispetto della funzione nomofilattica della Cassazione – deve affermarsi l'insussistenza sul piano logico di qualunque incompatibilità fra i due istituti.
Cont Assume, inoltre, l' che nella fattispecie concreta il diritto non potrebbe essere riconosciuto non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Il rilievo è infondato.
La ha agìto per far valere l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di cui all'art. 9 Parte_1
CCNL 20.9.2021 a mente del quale:” L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”;
Nel caso di obbligazioni alternative – come è quella disciplinata dall'art. 9 cit. – il mancato esercizio della facoltà di scelta da parte del lavoratore-creditore comporta ex art. 1287 c.c. solo la decadenza del lavoratore dalla facoltà di scelta che, passa, quindi, al debitore-datore di lavoro senza che il diritto neppure possa ritenersi rinunciato.
La norma contrattuale prevede il termine di 30 giorni per l'esercizio della facoltà di scelta da parte del creditore-lavoratore; non avendo quest'ultimo esercitato la scelta, l'obbligazione prevista a carico del datore di lavoro non si estingue, ma passerà a quest'ultimo la scelta della modalità di adempimento.
Nel caso di specie, la lavoratrice ha denunciato l'inadempimento del datore di lavoro.
Ne consegue che, in applicazione dei criteri generali in materia di riparto dell'onere probatorio, incombe sul creditore-lavoratore che eccepisca l'inadempimento del debitore-datore solo provare il titolo su cui fonda la pretesa azionata ed allegare l'inadempimento di controparte;
spetta, invece, al datore-debitore di provare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Ebbene, la ricorrente ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto, cioè la sussistenza del rapporto di lavoro e lo svolgimento della prestazione nei giorni festivi infrasettimanali indicati (circostanza quest'ultima non contestata e comunque documentalmente provata).
Cont La – dopo aver contestato l'an del diritto azionato – ha, invero, eccepito il fatto estintivo dell'avvenuta fruizione dei giorni di riposo compensativo dei festivi infrasettimanali lavorati.
In particolare, la resistente ha dedotto che nello specifico caso concreto, la ricorrente avrebbe goduto dei riposi compensativi – anche in misura superiore a quelli dovuti – poiché non avendo essa esercitato nel termine prescritto la scelta tra la fruizione di un riposo compensativo e la corresponsione Cont della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL 20.9.2021 tale scelta sarebbe passata alla lla luce del Cont disposto di cui all'art. 1287 c.c.; la vrebbe, quindi, esercitato tale scelta predisponendo i turni in modo da assicurare il godimento del riposo compensativo, in modo che al giorno festivo infrasettimanale lavorato erano sempre seguiti, mese per mese, un giorno di smonto ed un giorno di riposo.
La difesa è infondata.
I riposi riconosciuti al lavoratore non possono in alcun modo ricollegarsi allo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali perché:
Cont In primo luogo, la stessa ha negato che, in via generale, possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate;
ne consegue che i riposi compensativi riconosciuti non possono che avere una diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento delle disposizioni contrattuali in esame;
Cont In secondo luogo, la on ha operato, nella concreta fattispecie, alcun collegamento tra il singolo giorno festivo infrasettimanale lavorato ed il riposo compensativo ad esso teoricamente collegato, né ha mai manifestato l'intenzione di voler esercitare quella scelta da cui era decaduto il lavoratore e neppure di averla esercitata decorso il termine di 30 giorni spettante al lavoratore;
In terzo luogo, anche alla luce di quanto dianzi esposto, i riposi compensativi concessi sono legati alla normale (benché particolare) articolazione della prestazione lavorativa: l'orario di lavoro, infatti, si articola nella sequenza mattina, pomeriggio, notte e smonto ed implica che questo ultima faccia parte integrante dell'orario (essendo il giorno di smonto un giorno lavorativo), sicché ad esso segue (l'unico) giorno di riposo che è qualificabile come riposo settimanale.
A fronte della prova del diritto azionato da parte della lavoratrice, il datore di lavoro non ha provato il proprio adempimento non avendo effetto solutorio il godimento dei riposi riconosciuti poiché questi ultimi non sono connessi alla prestazione lavorativa resa nella giornata lavorativa festiva infrasettimanale né riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale fin qui richiamata.
In punto di fatto, le puntuali allegazioni del ricorrente in merito alle festività lavorate nel periodo da aprile 2020 ad agosto 2023 non sono state analiticamente contestate e trovano riscontro nei prospetti di rilevazione delle presenze e, pertanto, la domanda va integralmente accolta.
In ordine al quantum della pretesa, possono recepirsi i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto Cont svolti correttamente ed in assenza di qualunque contestazione alcuna da parte della esistente.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva … è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n.6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorre, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
Cont La va, pertanto, condannata al pagamento di euro 2.412,48 a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali dal 25 aprile 2020 al 15 agosto 2023, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità delle questioni trattate, Cont vanno poste carico della occombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa svolta nei giorni Cont festivi infrasettimanali da gennaio 2020 ad agosto 2023 e, per l'effetto, condanna la l pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.412,48 oltre interessi legali;
Cont
-condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.320,00, oltre euro 49,00 per C.U. ed oltre spese generali, Iva e CPA, con attribuzione.
Napoli, 15/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 25636/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cianniello, Parte_1 presso il quale domicilia in Ercolano (NA) alla via Cegnacolo 4;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Intorcia Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente turnista della quale operatore sociosanitario – esponeva di percepire, proprio in Controparte_1 virtù dell'articolazione della propria prestazione lavorativa ripartita su tre turni giornalieri, l'indennità di turno prevista dall'art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità 1° settembre 1995 legata all'effettiva presenza in servizio.
Essa lamentava il mancato riconoscimento del riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente riprodotto nell'art. 29, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018) per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa.
Sul punto, richiamava la recente giurisprudenza della Suprema Corte che aveva ritenuto la cumulabilità dell'indennità di turno e delle maggiorazioni di cui all'art. 9 cit. Deduceva, quindi, di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio e riportati nella tabella di cui al ricorso e, non avendo goduto del riposo compensativo, agìva in giudizio per sentir accertare il proprio diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e per sentir conseguentemente condannare la al Controparte_1 pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 1.911,78, come quantificato in ricorso per il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2022, oltre interessi, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La parte resistente costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso;
argomentava che l'art. 9 CCNL 20 settembre 2001 (successivamente art. 29, comma 6, del CCNL 21 Maggio 2018), richiamando espressamente gli art. 20 del CCNL del 01.09.95 (riposi settimanali) e l'art. 34 del CCNL dl 07.04.99 (lavoro straordinario) ed avendo, quindi, un contenuto integrativo di tali norme, sarebbe applicabile in ogni caso di surplus di lavoro prestato dal dipendente rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto, sia al personale turnista che a quello non turnista essendo il medesimo il regime relativo alle ore lavorabili. Cont Deduceva, quindi, la che, mentre al lavoratore turnista che svolge la propria attività lavorativa anche in giorni festivi infrasettimanali è pacificamente dovuta l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, in quanto la ratio di tale indennità è quella di compensare prestazioni rese “in particolari condizioni di disagio”, invece allo stesso non può essere riconosciuto automaticamente il compenso per lavoro straordinario maggiorato di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 che presuppone l'aver prestato orario di lavoro in eccedenza rispetto a quello ordinario contrattualmente previsto.
Cont La lamentava che la ricorrente non aveva assolto al proprio onere di provare i fatti costituti del diritto azionato;
aggiungeva che, in ogni caso, essa aveva goduto dei riposi compensativi oggetto dell'odierno giudizio, atteso che l'articolazione dell'orario di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo (smonto e riposo) e concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza del 15.5.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
È pacifico che la ricorrente, in quanto lavoratore turnista, goda della “indennità per particolari condizioni di lavoro” prevista dall'art. 44 CCNL 1.9.1995 che, al terzo comma, prevede che “Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a lire 8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Le parti controvertono sull'applicazione dell'art. 9 CCNL del 20.9.2001, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” (e riprodotto dall'art. 29 CCNL 21.5.2018) che così dispone: “. 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Parte ricorrente assume dovuta la maggiorazione ex art.9 CCNL 20.9.2001 per i lavoratori turnisti o non turnisti che abbiano prestato la propria attività di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali e che non abbiano goduto del corrispondente giorno di riposo compensativo;
per i lavoratori turnisti, quindi, tale maggiorazione sarebbe cumulabile con l'indennità di cui all'art. 44 dianzi riportato.
Cont Per converso, la ostiene che l'art. 9 sarebbe applicabile al personale turnista solo nel caso in cui tale personale espleti, in via eccezionale, la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli competa in base al turno assegnato o nel caso in cui si trovi a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario e, quindi, in misura eccedente l'orario ordinario, diversamente creandosi una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La tesi attorea ha trovato conforto in numerose pronunce della Cassazione (Cass. n. 20743/23; Cass. n. 23880/22; Cass. n. 1505/21).
Appare opportuno trascrivere, ai sensi dell' art. 118 att. c.p.c. il percorso motivazionale seguito dalla Suprema Corte nella n.23880/22 secondo cui “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del
20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021 n.33126;
Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021 n.6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n.260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,
a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l.
7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per
156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5
% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare,
l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36
a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui Pt_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre
l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3.al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o con la maggiorazione di cui all'art. 9 (riprodotto nell'art 29 CCNL 21.5.2018) del C.C.N.L di categoria discende, quindi, dalla diversità ontologica dei due trattamenti: l'art. 9 attiene al regime dell'orario che per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, si riduce nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. La norma, infatti, riconosce principalmente il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
L'art. 44 si riferisce, invece, al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Va, inoltre, osservato che il trattamento economico di cui all'art. 9 si applica pacificamente al personale non turnista e ciò è sufficiente ad escludere che detto personale abbia un trattamento Cont deteriore rispetto al personale turnista, come, invece, sostenuto dalla per accreditare la propria tesi;
d'altra parte, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
Alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla Suprema Corte in plurimi autorevoli precedenti – cui il sottoscritto giudice presta convinta adesione anche nel rispetto della funzione nomofilattica della Cassazione – deve affermarsi l'insussistenza sul piano logico di qualunque incompatibilità fra i due istituti.
Cont Assume, inoltre, l' che nella fattispecie concreta il diritto non potrebbe essere riconosciuto non avendo la ricorrente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Il rilievo è infondato.
La ha agìto per far valere l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di cui all'art. 9 Parte_1
CCNL 20.9.2021 a mente del quale:” L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”;
Nel caso di obbligazioni alternative – come è quella disciplinata dall'art. 9 cit. – il mancato esercizio della facoltà di scelta da parte del lavoratore-creditore comporta ex art. 1287 c.c. solo la decadenza del lavoratore dalla facoltà di scelta che, passa, quindi, al debitore-datore di lavoro senza che il diritto neppure possa ritenersi rinunciato.
La norma contrattuale prevede il termine di 30 giorni per l'esercizio della facoltà di scelta da parte del creditore-lavoratore; non avendo quest'ultimo esercitato la scelta, l'obbligazione prevista a carico del datore di lavoro non si estingue, ma passerà a quest'ultimo la scelta della modalità di adempimento.
Nel caso di specie, la lavoratrice ha denunciato l'inadempimento del datore di lavoro.
Ne consegue che, in applicazione dei criteri generali in materia di riparto dell'onere probatorio, incombe sul creditore-lavoratore che eccepisca l'inadempimento del debitore-datore solo provare il titolo su cui fonda la pretesa azionata ed allegare l'inadempimento di controparte;
spetta, invece, al datore-debitore di provare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Ebbene, la ricorrente ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto, cioè la sussistenza del rapporto di lavoro e lo svolgimento della prestazione nei giorni festivi infrasettimanali indicati (circostanza quest'ultima non contestata e comunque documentalmente provata).
Cont La – dopo aver contestato l'an del diritto azionato – ha, invero, eccepito il fatto estintivo dell'avvenuta fruizione dei giorni di riposo compensativo dei festivi infrasettimanali lavorati.
In particolare, la resistente ha dedotto che nello specifico caso concreto, la ricorrente avrebbe goduto dei riposi compensativi – anche in misura superiore a quelli dovuti – poiché non avendo essa esercitato nel termine prescritto la scelta tra la fruizione di un riposo compensativo e la corresponsione Cont della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL 20.9.2021 tale scelta sarebbe passata alla lla luce del Cont disposto di cui all'art. 1287 c.c.; la vrebbe, quindi, esercitato tale scelta predisponendo i turni in modo da assicurare il godimento del riposo compensativo, in modo che al giorno festivo infrasettimanale lavorato erano sempre seguiti, mese per mese, un giorno di smonto ed un giorno di riposo.
La difesa è infondata.
I riposi riconosciuti al lavoratore non possono in alcun modo ricollegarsi allo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali perché:
Cont In primo luogo, la stessa ha negato che, in via generale, possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate;
ne consegue che i riposi compensativi riconosciuti non possono che avere una diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento delle disposizioni contrattuali in esame;
Cont In secondo luogo, la on ha operato, nella concreta fattispecie, alcun collegamento tra il singolo giorno festivo infrasettimanale lavorato ed il riposo compensativo ad esso teoricamente collegato, né ha mai manifestato l'intenzione di voler esercitare quella scelta da cui era decaduto il lavoratore e neppure di averla esercitata decorso il termine di 30 giorni spettante al lavoratore;
In terzo luogo, anche alla luce di quanto dianzi esposto, i riposi compensativi concessi sono legati alla normale (benché particolare) articolazione della prestazione lavorativa: l'orario di lavoro, infatti, si articola nella sequenza mattina, pomeriggio, notte e smonto ed implica che questo ultima faccia parte integrante dell'orario (essendo il giorno di smonto un giorno lavorativo), sicché ad esso segue (l'unico) giorno di riposo che è qualificabile come riposo settimanale.
A fronte della prova del diritto azionato da parte della lavoratrice, il datore di lavoro non ha provato il proprio adempimento non avendo effetto solutorio il godimento dei riposi riconosciuti poiché questi ultimi non sono connessi alla prestazione lavorativa resa nella giornata lavorativa festiva infrasettimanale né riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale fin qui richiamata.
In punto di fatto, le puntuali allegazioni del ricorrente in merito alle festività lavorate nel periodo da aprile 2020 ad agosto 2023 non sono state analiticamente contestate e trovano riscontro nei prospetti di rilevazione delle presenze e, pertanto, la domanda va integralmente accolta.
In ordine al quantum della pretesa, possono recepirsi i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto Cont svolti correttamente ed in assenza di qualunque contestazione alcuna da parte della esistente.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva … è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n.6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorre, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
Cont La va, pertanto, condannata al pagamento di euro 2.412,48 a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali dal 25 aprile 2020 al 15 agosto 2023, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità delle questioni trattate, Cont vanno poste carico della occombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa svolta nei giorni Cont festivi infrasettimanali da gennaio 2020 ad agosto 2023 e, per l'effetto, condanna la l pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.412,48 oltre interessi legali;
Cont
-condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.320,00, oltre euro 49,00 per C.U. ed oltre spese generali, Iva e CPA, con attribuzione.
Napoli, 15/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella