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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 951 del 2024, e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO ANGELO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente - Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria Conclusioni: come in atti. Svolgimento del processo Con ricorso del 28.3.24 adiva il Tribunale di Agrigento in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro esponendo, in punto di fatto, di avere prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola la Rifiorita soc. coop. agricola nell'anno 2019. Allegava di aver ricevuto dall' provvedimento di disconoscimento Protocollo CP_1
.0100.05/10/2023.0274821 per il periodo dall'1.9.2019 al 30.12.2019, CP_1 notificato a mezzo raccomandata a/r del 13.10.2023, a seguito di emanazione del Verbale Ispettivo n. 2022004673/DL del 26.1.2023. CP_1
Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo avverso il disconoscimento, rigettato dal 5.12.22. Pt_2
Chiedeva quindi di “1) Ritenere e dichiarare che ha lavorato Parte_1 come bracciante agricolo alle dipendenze della “Rifiorita” per l'anno 2019 per giorni 102; 2) conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima, revocandole con qualsiasi statuizione la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “La Rifiorita Società Cooperativa Agricola”, Protocollo 0100.05/10/2023.0274821 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 13.10.2023 ed CP_1 il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202023, per il periodo dall'1.9.2019 al 30.12.2019 3) per l'effetto, ritenere
1 e dichiarare che il aveva diritto, per i suddetti periodi, ad essere iscritto Pt_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giorni ed a percepire la relativa indennità di disoccupazione, malattia ed assegni familiari”. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' , chiedendo, nel merito, il CP_1 rigetto del ricorso per infondatezza. La causa istruita documentalmente e mediante escussione dei testi Tes_1
e (ud. 19.11.24) veniva decisa all'esito del deposito
[...] Testimone_2 di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.9.25. Motivi della decisione Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n. 7845/2003). Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve, poi, precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può
2 ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all'Istituto. A fronte di tale ricostruzione fattuale, che ha comportato il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente, sono stati escussi i testi e Testimone_1
(ud. 19.11.24) Testimone_2
Dalle dichiarazioni rese emergono elementi univoci circa l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa agricola alle dipendenze della cooperativa “La Rifiorita” nel periodo oggetto di disconoscimento. Il teste , anch'egli disconosciuto con il medesimo verbale Testimone_3 ispettivo, ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente nel triennio 2017- 2020, specificando che l'attività si svolgeva nelle contrade Torre di Gaffe, Celona e , con coltivazioni di meloni, zucchine, carciofi e peperoni. Ha riferito che Per_1
l'orario era compreso tra le ore 7.00 e le ore 15.00, con pausa pranzo, e che il ricorrente svolgeva mansioni tipiche del bracciante agricolo, quali la sistemazione delle piante e della plastica dei tunnel. Ha inoltre affermato di averlo visto lavorare continuativamente da maggio sino a fine anno, “tutti i giorni” sotto la direzione del responsabile dei campi mentre Persona_2 Persona_3 si limitava a presenze saltuarie. Analoghe risultano le dichiarazioni di e ricorrente in analogo Testimone_2 giudizio pendente dinanzi questo Tribunale. Il teste ha ricordato la presenza del ricorrente presso i campi della Rifiorita nel periodo 2017-2020, confermando che lo vedeva frequentemente intento a coltivare zucchine e peperoni e a pulire i tunnel, sebbene talvolta assegnato a contrade o tunnel diversi. Ha precisato che le giornate lavorative si svolgevano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.30/15.00, con pausa pranzo, e che la direzione inizialmente era impartita da
, in seguito sostituito da “fratello di mia Persona_3 Persona_2 moglie”.
Per quanto riguarda il contenuto delle deposizioni, si rileva una formulazione generica, l'assenza di dettagli puntuali circa l'organizzazione del lavoro, e l'impossibilità di circoscrivere con precisione i periodi in cui il ricorrente avrebbe effettivamente lavorato.
3 I fatti riferiti appaiono vaghi, ripetitivi rispetto a informazioni di dominio comune, e non emergono elementi significativi sul contenuto, sulla durata o sulla specificità delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente;
le dichiarazioni rese sono prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro proprio del ricorrente, poiché astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili relative agli addetti ad attività di raccolta della frutta. Oltretutto, le propalazioni risultano soggettivamente sospette, intrinsecamente deboli e prive di effettivi riscontri oggettivi, tali da non superare il vaglio critico richiesto al fine di infirmare la fondatezza delle risultanze amministrative, le quali restano pertanto prevalenti nella ricostruzione del fatto storico.
Sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva, occorre evidenziare che ambo i testi risultano parti in procedimenti analoghi contro l' per disconoscimento di CP_1 giornate agricole e che tra gli stessi intercorrono legami familiari con soggetti già coinvolti nella gestione della cooperativa. Tali circostanze incidono negativamente sulla loro attendibilità, ponendo seri dubbi sulla genuinità della deposizione. A tal proposito il teste , pur avendo dichiarato di avere lavorato Testimone_4 per più anni presso la cooperativa “La Rifiorita”, ha ricordato con precisione soltanto i nominativi dei propri familiari e del ricorrente, mentre non è stato in grado di indicare altri colleghi se non in maniera vaga e generica (ha riferito di
“un certo di cui non ricordo il nome”) mostrando dunque una memoria Tes_5 selettiva limitata ai soggetti a lui legati da rapporti familiari o di prossimità. Inoltre, il nominativo del ricorrente è stato rammentato dal teste ES soltanto dopo sollecitazione del Giudice, circostanza che attenua l'affidabilità soggettiva della sua testimonianza e che lascia emergere una tendenza a rafforzare il narrato in funzione del giudizio. Invero, ha dichiarato: “ora che il Giudice me lo nomina mi ricordo di ES
, mi sembra avesse 35 o 40 anni nel periodo in cui abbiamo Parte_1 lavorato insieme. A Palma di Montechiaro ci conosciamo quasi tutti, quindi se lo incontro per strada lo riconosco”. Si noti che il ricorrente, nato nel 1994, nel periodo oggetto di disconoscimento aveva 25 anni.
In tutta evidenza, le deposizioni rese non appaiono idonee a fondare un convincimento univoco in ordine alla reale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, mancando tanto la prova rigorosa della prestazione quanto quella della sua continuità e riconducibilità all'assetto organizzativo aziendale. Né possono, ex se, ritenersi sufficienti a provare il rapporto le produzioni documentali della parte ricorrente (unilav, buste paga, certificazioni, etc.). Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono
4 funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di assunzioni simulate. È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000). Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Alla luce dell'istruttoria documentale e dichiarazioni rese, della scarsa precisione e coerenza delle deposizioni, non si ritiene raggiunta, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., la prova dello svolgimento effettivo di attività lavorativa agricola da parte del ricorrente presso l'azienda agricola la Rifiorita. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese sono poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 1312,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 5.200 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 1.312,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute. Così deciso in Agrigento, 10/09/2025 Il Giudice Gemma Di Stefano
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