TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 144/2025, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari alla via Parte_1 C.F._1
Stintino, n. 2 presso e nello studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 ) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nata in [...] il 7 Parte_1
ottobre 1963, ivi residente, CF e nato in [...] C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 7 il 24 luglio 1960, ivi residente a[...], CF: , trascritto nei C.F._3
registri dello Stato civile del Comune di Sassari con atto n° 156, Parte I, Anno 1989, mandando al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il resistente a corrispondere alla coniuge un assegno divorzile di € 600,00 mensili, sussistendone i presupposti di Legge;
3) Dichiarare tenuto il resistente a contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora indipendente dal punto di vista economico con la somma di € 500,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel suo esclusivo interesse;
4) Disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, coabitando con il figlio
, non ancora economicamente indipendente;
Per_1
5) Con vittoria di spese e compensi professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA ove dovuta e
C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto».
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti in Sassari il 16.9.1989, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sassari per l'anno 1989, atto n. 156, parte I.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: (a Sassari il 30.11.1991) e Persona_2
(a Sassari il 26.2.2000), ha dedotto che con sentenza n. 690/2023 (R.G. n. 1407/2020) il Persona_3
Tribunale di Sassari aveva pronunciato (nella contumacia del resistente) la separazione dei coniugi stabilendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne CP_1 Per_1 non economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione alla coniuge dell'importo mensile di
€ 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, nonché l'obbligo di versare alla moglie € 100,00 al mese a titolo di mantenimento.
Ha allegato che la separazione tra i coniugi, da allora ad oggi, si era protratta ininterrottamente, che il tempo trascorso rendeva impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i medesimi e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per la richiesta declaratoria di domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 7 Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato di essere disoccupata nonché invalida al 100%, che percepiva una pensione in ragione della invalidità riconosciuta, che aveva aver sempre svolto le mansioni di casalinga, occupandosi della gestione familiare a tempo pieno, rinunciando anche ad aspettative di lavoro, proprio per seguire in modo adeguato coniuge e figli, mentre per contro il resistente era responsabile della produzione della Sechi s.r.l., società che si occupa della produzione e della vendita di dolciumi a Sassari e percepiva uno stipendio di € 1.300,00 mensili circa, al netto di un pignoramento di Equitalia.
All'udienza del 10.6.2025, la ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore, ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che vive in un immobile di sua proprietà, sito a Sassari, via
Fratelli Catoni, n. 16/A, insieme a suo figlio , che ha 25 anni e sta concludendo gli Persona_4 studi universitari in Scienze politiche (l'altro figlio, vive e lavora, invece, in Australia). Persona_5
Ha precisato che percepisce una pensione di invalidità pari a € 300,00 mensili (somma così rideterminata dal febbraio scorso in ragione di una diminuzione della percentuale di invalidità riconosciutale: in precedenza le venivano corrisposti € 1.000,00 al mese), ribadendo di non aver mai lavorato successivamente al matrimonio, ma precisando di aver aiutato il marito in pasticceria per un certo tempo e di aver poi sospeso questa attività per via di problemi di salute, dedicandosi in via esclusiva alla cura della famiglia.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il resistente benché ritualmente citato non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
Deve quindi darsi atto della ricorrenza delle condizioni di fatto fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie deve accogliersi la domanda spiegata dalla ricorrente in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Infatti, la ratio giustificatrice della disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. è di carattere protettivo nei confronti dei figli, nel senso che essa è condizionata solamente all'interesse di questi ultimi, con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare non può prescindere dall'affidamento dei figli minori (e, in caso di affidamento condiviso, dal collocamento prevalente o esclusivo di essi presso uno pagina 3 di 7 dei genitori) o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 18603/2021; Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 32231/2018).
Pertanto, la casa coniugale sita in Sassari, via Fratelli Catoni, n. 16/A (peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente) viene assegnata alla ricorrente , in quanto convivente con il figlio Pt_1 Per_1 maggiore d'età non economicamente autosufficiente.
In merito, invece, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, occorre sottolineare che secondo la giurisprudenza, se da un lato, l'obbligo del mantenimento dei figli da parte dei genitori non si protrae sine die, dall'altro, tale principio trova il suo limite logico e naturale nel fatto che i figli debbano essere messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, ovvero abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo di studio sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa (v. tre le altre: Cassazione civile sez. I, 14/08/2020; Cass. civ., sez. VI,
22 luglio 2019, n. 19696; Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2014, n.1585).
In applicazione di tali princìpi, rilevato che il figlio della coppia, è maggiorenne Persona_3
(venticinquenne) ma non economicamente indipendente ed è impegnato nella conclusione degli studi universitari e tenuto conto, altresì, delle esigenze di un ragazzo della sua età, si stima equo prevedere a carico del resistente (basandosi -in difetto della rappresentazione delle sue condizioni reddituali, conseguente alla sua mancata costituzione in giudizio- sulle allegazioni della coniuge e tenuto conto dell'importo del mantenimento previsto nella sentenza di separazione) un contributo al mantenimento pari ad € 450,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della con modalità concordate, a decorrere dal mese successivo alla Pt_1
pubblicazione della presente sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.
Quanto alla domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile spiegata dalla ricorrente, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., Sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice pagina 4 di 7 dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018,
Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento -da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5, c. 6 della legge sul divorzio, «al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata [...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro» (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5, c. 6 della legge n.
898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa- compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
pagina 5 di 7 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, il Collegio osserva che parte ricorrente gode di risorse minime (percepisce un trattamento pensionistico mensile pari a circa € 300,00 in ragione della invalidità che le è stata riconosciuta, mentre il ricorrente -basandosi sulle allegazioni della coniuge, in difetto della rappresentazione delle condizioni reddituali del resistente, conseguente alla sua mancata costituzione in giudizio- percepirebbe uno stipendio di almeno € 1.300,00 al mese), non ha titoli di specializzazione (possiede la licenza media) e le sue esperienze professionali si sono concentrate in passato esclusivamente nel lavoro non retribuito presso la pasticceria ove lavora il marito.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente non abbia possibilità effettive di reperire un'occupazione stabile tenuto conto delle condizioni dell'attuale mercato del lavoro dipendente o autonomo, dell'età (63 anni), dell'invalidità riconosciuta e della crisi occupazionale.
Si osserva inoltre che durante il matrimonio (35 anni) la ricorrente si è occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli, così permettendo al coniuge di dedicare tutte le proprie risorse nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo e congruo, tenuto conto di tutti i parametri sopra illustrati, e valorizzando la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, determinare in euro 250,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della Sotgia a titolo di assegno divorzile, quale CP_1
contributo minimo indispensabile a condurre una vita dignitosa, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da versarsi con le stesse modalità di cui sopra a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari il 16.9.1989, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 1989, atto n. 156, parte I tra
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
; C.F._3
pagina 6 di 7 - assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Sassari, via Fratelli Catoni, n. Parte_1
16/A;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, quale Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente la somma di € 450,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con modalità concordate, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo secondo protocollo
CNF, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, con modalità concordate, presso il domicilio della ricorrente a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 3 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 144/2025, avente per oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari alla via Parte_1 C.F._1
Stintino, n. 2 presso e nello studio dell'avv. Giulia Garau (C.F.: ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1 ) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nata in [...] il 7 Parte_1
ottobre 1963, ivi residente, CF e nato in [...] C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 7 il 24 luglio 1960, ivi residente a[...], CF: , trascritto nei C.F._3
registri dello Stato civile del Comune di Sassari con atto n° 156, Parte I, Anno 1989, mandando al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione dell'emananda Sentenza;
2) Dichiarare tenuto il resistente a corrispondere alla coniuge un assegno divorzile di € 600,00 mensili, sussistendone i presupposti di Legge;
3) Dichiarare tenuto il resistente a contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora indipendente dal punto di vista economico con la somma di € 500,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel suo esclusivo interesse;
4) Disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, coabitando con il figlio
, non ancora economicamente indipendente;
Per_1
5) Con vittoria di spese e compensi professionali, del presente giudizio, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA ove dovuta e
C.P.A. come per legge, e tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1-bis del D.M. cit., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto».
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile contratto tra le parti in Sassari il 16.9.1989, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sassari per l'anno 1989, atto n. 156, parte I.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: (a Sassari il 30.11.1991) e Persona_2
(a Sassari il 26.2.2000), ha dedotto che con sentenza n. 690/2023 (R.G. n. 1407/2020) il Persona_3
Tribunale di Sassari aveva pronunciato (nella contumacia del resistente) la separazione dei coniugi stabilendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne CP_1 Per_1 non economicamente autosufficiente, mediante la corresponsione alla coniuge dell'importo mensile di
€ 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF, nonché l'obbligo di versare alla moglie € 100,00 al mese a titolo di mantenimento.
Ha allegato che la separazione tra i coniugi, da allora ad oggi, si era protratta ininterrottamente, che il tempo trascorso rendeva impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i medesimi e che, pertanto, ricorrevano i presupposti per la richiesta declaratoria di domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 7 Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato di essere disoccupata nonché invalida al 100%, che percepiva una pensione in ragione della invalidità riconosciuta, che aveva aver sempre svolto le mansioni di casalinga, occupandosi della gestione familiare a tempo pieno, rinunciando anche ad aspettative di lavoro, proprio per seguire in modo adeguato coniuge e figli, mentre per contro il resistente era responsabile della produzione della Sechi s.r.l., società che si occupa della produzione e della vendita di dolciumi a Sassari e percepiva uno stipendio di € 1.300,00 mensili circa, al netto di un pignoramento di Equitalia.
All'udienza del 10.6.2025, la ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore, ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che vive in un immobile di sua proprietà, sito a Sassari, via
Fratelli Catoni, n. 16/A, insieme a suo figlio , che ha 25 anni e sta concludendo gli Persona_4 studi universitari in Scienze politiche (l'altro figlio, vive e lavora, invece, in Australia). Persona_5
Ha precisato che percepisce una pensione di invalidità pari a € 300,00 mensili (somma così rideterminata dal febbraio scorso in ragione di una diminuzione della percentuale di invalidità riconosciutale: in precedenza le venivano corrisposti € 1.000,00 al mese), ribadendo di non aver mai lavorato successivamente al matrimonio, ma precisando di aver aiutato il marito in pasticceria per un certo tempo e di aver poi sospeso questa attività per via di problemi di salute, dedicandosi in via esclusiva alla cura della famiglia.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il resistente benché ritualmente citato non si è costituito nel presente Controparte_1
giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
Deve quindi darsi atto della ricorrenza delle condizioni di fatto fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie deve accogliersi la domanda spiegata dalla ricorrente in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Infatti, la ratio giustificatrice della disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. è di carattere protettivo nei confronti dei figli, nel senso che essa è condizionata solamente all'interesse di questi ultimi, con la conseguenza che l'assegnazione della casa familiare non può prescindere dall'affidamento dei figli minori (e, in caso di affidamento condiviso, dal collocamento prevalente o esclusivo di essi presso uno pagina 3 di 7 dei genitori) o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 18603/2021; Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 32231/2018).
Pertanto, la casa coniugale sita in Sassari, via Fratelli Catoni, n. 16/A (peraltro di esclusiva proprietà della ricorrente) viene assegnata alla ricorrente , in quanto convivente con il figlio Pt_1 Per_1 maggiore d'età non economicamente autosufficiente.
In merito, invece, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimo, occorre sottolineare che secondo la giurisprudenza, se da un lato, l'obbligo del mantenimento dei figli da parte dei genitori non si protrae sine die, dall'altro, tale principio trova il suo limite logico e naturale nel fatto che i figli debbano essere messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, ovvero abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo di studio sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa (v. tre le altre: Cassazione civile sez. I, 14/08/2020; Cass. civ., sez. VI,
22 luglio 2019, n. 19696; Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2014, n.1585).
In applicazione di tali princìpi, rilevato che il figlio della coppia, è maggiorenne Persona_3
(venticinquenne) ma non economicamente indipendente ed è impegnato nella conclusione degli studi universitari e tenuto conto, altresì, delle esigenze di un ragazzo della sua età, si stima equo prevedere a carico del resistente (basandosi -in difetto della rappresentazione delle sue condizioni reddituali, conseguente alla sua mancata costituzione in giudizio- sulle allegazioni della coniuge e tenuto conto dell'importo del mantenimento previsto nella sentenza di separazione) un contributo al mantenimento pari ad € 450,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della con modalità concordate, a decorrere dal mese successivo alla Pt_1
pubblicazione della presente sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.
Quanto alla domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile spiegata dalla ricorrente, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., Sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice pagina 4 di 7 dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018,
Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento -da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5, c. 6 della legge sul divorzio, «al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata [...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro» (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5, c. 6 della legge n.
898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa- compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
pagina 5 di 7 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, il Collegio osserva che parte ricorrente gode di risorse minime (percepisce un trattamento pensionistico mensile pari a circa € 300,00 in ragione della invalidità che le è stata riconosciuta, mentre il ricorrente -basandosi sulle allegazioni della coniuge, in difetto della rappresentazione delle condizioni reddituali del resistente, conseguente alla sua mancata costituzione in giudizio- percepirebbe uno stipendio di almeno € 1.300,00 al mese), non ha titoli di specializzazione (possiede la licenza media) e le sue esperienze professionali si sono concentrate in passato esclusivamente nel lavoro non retribuito presso la pasticceria ove lavora il marito.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente non abbia possibilità effettive di reperire un'occupazione stabile tenuto conto delle condizioni dell'attuale mercato del lavoro dipendente o autonomo, dell'età (63 anni), dell'invalidità riconosciuta e della crisi occupazionale.
Si osserva inoltre che durante il matrimonio (35 anni) la ricorrente si è occupata in via esclusiva della cura della casa e dei figli, così permettendo al coniuge di dedicare tutte le proprie risorse nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio equo e congruo, tenuto conto di tutti i parametri sopra illustrati, e valorizzando la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, determinare in euro 250,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della Sotgia a titolo di assegno divorzile, quale CP_1
contributo minimo indispensabile a condurre una vita dignitosa, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da versarsi con le stesse modalità di cui sopra a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari il 16.9.1989, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 1989, atto n. 156, parte I tra
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
; C.F._3
pagina 6 di 7 - assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Sassari, via Fratelli Catoni, n. Parte_1
16/A;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, quale Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente la somma di € 450,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, con modalità concordate, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo secondo protocollo
CNF, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, con modalità concordate, presso il domicilio della ricorrente a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 3 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7