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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1097/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello NO Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
LU BERENGAN, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , (C.F. C.F._3 Controparte_3
), in qualità di erede di C.F._4 Persona_1 Pt_2
(C.F. ), in qualità di erede di
[...] C.F._5 Per_2
(C.F. ) in qualità di erede di Parte_3 C.F._6 Per_2
e (C.F. ) in qualità di erede di
[...] Parte_4 C.F._7
tutti assistiti e difesi dall'Avv. RICCARDO RUFFINI Per_2
Convenuti in riassunzione
E (C.F. ), in qualità di erede di Controparte_4 C.F._8 Per_2
(C.F. ), in qualità di erede di
[...] Parte_5 C.F._9
(C.F. , in qualità Per_2 Controparte_5 C.F._10
di erede di , già erede di e (C.F. Persona_3 Per_2 Controparte_6
), in qualità di erede di , già erede di C.F._11 Persona_3 Per_2
tutti assistiti e difesi dall'Avv. LUIGI POTENZA
Convenuti in riassunzione
E
, in qualità di erede di già erede di , CP_7 Persona_4 Persona_1
, in qualità di erede di già erede di Controparte_8 Persona_4 Per_1
, in qualità di erede di
[...] CP_9 Per_2 [...]
, in qualità di erede di , in Parte_6 Per_2 Controparte_1
qualità di erede di , in qualità di erede di Per_2 Controparte_2 Per_2
, già erede di e tra questi
[...] Controparte_10 Per_2 [...]
, tutti contumaci CP_11
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI per : Parte_7
“visto il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Genova
n. 2610/2011, confermate dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 985/2017, favorevoli al signor nel rapporto con le signore e Parte_1 Per_2
, condannare le medesime (e/o loro aventi causa), in Parte_8
solido fra loro, al pagamento, in favore dell'esponente, delle spese (giudiziali e tecniche) di entrambi i gradi di merito del giudizio;
-visto l'esito del giudizio di legittimità (ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 18.5.2023, pubblicata in data 31.7.2023, all'esito del giudizio R.G. num. 6431/2018 - num. sez. 1915/2023, num. racc. gen. 23210/2023 -), condannare le signore e Per_2 Parte_8
(e/o loro aventi causa), in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'esponente,
[...] delle spese del relativo al (terzo) grado di giudizio;
-con condanna di tutti i convenuti
(e/o loro aventi causa), in solido fra loro, alla restituzione in favore dell'esponente di quanto dal medesimo versato, in favore di tutte le controparti, per il primo grado (euro
11.672,96), per il secondo grado di giudizio (euro 10.110,07), per ctu (euro 2.496,66)
e ctp (euro 1.872,00) e così per un totale di euro 21.783,03 (di cui euro 200,00 per registrazione) per spese giudiziali ed euro 4.368,66 per spese tecniche, e complessivamente di euro 26.151,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari (anche) della presente fase di riassunzione (nei confronti di chi di ragione), come da note spese già allegate.”;
per , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e :
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
“In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la mancata riassunzione del presente procedimento nel termine dei tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c., e conseguentemente dichiarare l'estinzione del medesimo;
2) In via principale e nel merito, Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 18.05.2023, pubblicata in data 31.07.2023, all'esito del giudizio R.G. num 6431/2018 (num. Sez. 1915/2023, num. Racc. gen. 23210/2023) la sussistenza, tra il Sig. e gli eredi delle Sigg.re e Parte_1 Persona_1
, con riferimento alla vertenza de qua, di una soccombenza reciproca, in Per_2
ogni caso prevalentemente a carico del Sig. conseguentemente Parte_1
rioperando il riparto delle spese processuali dell'intero giudizio. 3) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.”
per , , e Controparte_4 Parte_5 Controparte_5
: Controparte_6
“in via preliminare: a) previa cancellazione della causa dal ruolo, dichiarare la estinzione del giudizio;
nel merito: b) rigettare le domande proposte da
[...]
con l'atto di citazione in riassunzione;
in ogni caso e comunque: c) Parte_1 condannare, al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre Parte_1
rimborso spese forfettario, iva e caap.”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_7
dinanzi al Tribunale di Genova Controparte_2 Controparte_1 [...]
(al quale è succeduto in corso di causa ) e CP_12 Persona_1 Per_2
per vedere accertata la sua esclusiva proprietà sulla passerella pedonale e carrabile formante corpo unico con lo slargo compreso tra la strada Provinciale SS 333 – Via O.
Bianchi in Uscio (GE) e gli immobili contrassegnati con i civv. 7 e 7A (f.11, part.71, sub.8), sulla porzione di area scoperta (posto auto) formante corpo unico con la passerella - quale slargo prospiciente al lato sud-est dell'abitazione dell'attore (f.11, part.71, sub.17) -, sul distacco con locali annessi posti al secondo piano sottostrada
(incorporati sotto la passerella con slargo) e pure per veder accertata la sua comproprietà sul passaggio condominiale che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali sottostanti alla passerella;
quanto precede, contestualmente domandando la condanna degli occupanti al rilascio dei beni.
Deduceva, in particolare, come la sua qualità di pieno proprietario Parte_7
della passerella e del posto auto gli derivasse dall'atto di compravendita definitivo stipulato in data 10.11.2005 con e e che gli Controparte_1 Controparte_2
ulteriori beni dovessero invece intendersi parti comuni con e Parte_9 Per_2
[...]
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute le quali, preliminarmente eccependo la tardiva stipulazione del contratto di compravendita definitivo menzionato dall'attore
– stante il termine fissato nel preliminare al 30.0.2005 -, rilevavano da un lato, la proprietà esclusiva di e sulla passerella oggetto Controparte_2 Controparte_1
di causa e, dall'altro, la proprietà esclusiva di e sui locali Persona_1 Per_2
tecnici sottostanti e ciò in forza dell'atto divisionale in data 3.7.1965. Istruita la causa attraverso le prove documentali e mediante licenziamento di CTU, con sentenza n.2610 del 27.6.2011 il Tribunale di Genova dichiarava innanzitutto la passerella e la porzione di area scoperta formante corpo unico con la predetta passerella di proprietà esclusiva di , condannando per l'effetto e Parte_7 Per_2
al rilascio dei beni. Il Giudice di primo grado, inoltre, accertata la Persona_1
comproprietà della corte e dei locali tecnici tra l'attore e , Controparte_12
contestualmente condannava i convenuti a reimmettere nel possesso Parte_7
di tali beni oggetto di comproprietà indivisa. In via consequenziale il Tribunale poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponevano appello Controparte_1 [...]
e le quali, con il primo motivo contestavano CP_2 Per_2 Persona_1
l'erronea valutazione della documentazione in atti, ritenendo non assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai fini della prova della proprietà esclusiva sulla passerella e sul posto auto. Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducevano l'errore del primo giudice per non aver evidenziato che con ricorso in riassunzione Parte_1
aveva abbandonato la domanda di risarcimento dei danni. Con il terzo motivo, le appellanti di dolevano della mancata pronuncia sulle domande nuove avanzate dall'attore in comparsa conclusionale e volte ad accertare la proprietà esclusiva sul passaggio che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali CP_13
sottostanti alla passerella.
Si costituiva in giudizio che, riproponendo le difese svolte nel Parte_7
giudizio di primo grado domandava rigettarsi l'appello svolto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la pronuncia impugnata. Contestualmente, parte appellata chiedeva ordinarsi all'Agenzia delle Entrate/Conservatore di procedere alle opportune trascrizioni immobiliari e di regolamentare a proprio vantaggio le spese di lite.
Con sentenza n.985/2017 del 23.5.2017 la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado rigettando la domanda di volta ad accertare la di lui proprietà sulla Parte_7
passerella compresa tra via O. Bianchi e gli immobili contraddistinti ai civili 7 e 7A, nonché sullo slargo ad essa collegato;
quanto precede, confermando nel resto la sentenza oggetto di impugnazione. Il giudice di secondo grado, inoltre, poneva definitivamente a carico dell'appellato le spese di lite di primo e di secondo grado, oltre che le spese di CTU.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione articolando Parte_1
cinque motivi di doglianza e, in via pregiudiziale, deducendo l'intervenuta formazione del giudicato su quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Maggiormente in dettagli, con il primo motivo di ricorso lamentava Parte_1
l'omesso esame delle risultanze della CTU e la violazione (nonché la falsa applicazione) dell'art. 18 l.765/67 e dell'art. 26, c.5 l.47/85, non essendo stato riconosciuto il rapporto pertinenziale tra l'appartamento/il box e la passerella con il relativo slargo. Inoltre, il ricorrente deduceva la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, potendosi ricavare dal contratto preliminare stipulato in data 5.8.2005 come oggetto dell'accordo traslativo fosse anche la passerella.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava l'omessa valutazione da parte della
Corte d'Appello di documenti decisivi, quali la licenza edilizia n.10/72 rilasciata dal
Comune di Uscio in data 6.5.1972, nella quale era stato ordinato al suo dante causa di realizzare apposito spazio da adibire a parcheggio.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva l'erronea interpretazione del Parte_1
contratto definitivo di compravendita (e del connesso preliminare), della denuncia di variazione del 3.11.2005 ed in tutti gli atti prodromici da parte del Giudice di secondo grado, potendosi da tali atti ricavare l'intenzione del ricorrente di acquistare l'area abitativa unitamente alla pertinenziale piazzola necessaria a consentire le manovre in uscita. Con il quarto motivo l'appellante contestava alla Corte d'Appello di aver errato nel ritenere abbandonata la domanda risarcitoria, essendo stata tempestivamente formulata in sede di ricorso in riassunzione succedaneo all'interruzione del processo.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, contestava l'erronea Parte_1
ripartizione, da parte della Corte d'Appello di Genova, delle spese di lite, avendo questa condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese di CTU, in favore di tutti e quattro gli appellanti nonostante e risultassero soccombenti nei suoi confronti. Per_2 Persona_1
Avverso il ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso
[...]
e CP_2 Controparte_1 Per_2
Con ordinanza n.23210/2023 pubblicata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione, rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata da poiché infondata, accoglieva il Parte_1
solo quinto motivo di appello confermando nel resto la sentenza di secondo grado.
Formulava, quindi, il seguente principio di diritto: “Va, conseguentemente, disposta, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione, procederà a una nuova regolamentazione e liquidazione delle spese del doppio grado di merito, distinguendo il rapporto processuale fra il e le da quello fra lo stesso Pt_1 CP_2
e le ”. Pt_1 Parte_10
Con atto di citazione in riassunzione notificato a Controparte_1 [...]
e personalmente agli eredi di medio tempore CP_2 Per_2 Persona_1
deceduta ( oltre che e quali eredi Controparte_3 Controparte_8 CP_7
di erede di ), domandava alla Corte Persona_4 Persona_1 Parte_1
d'Appello di Genova di uniformarsi al principio espresso dalla Corte di Cassazione, correttamente provvedendo al riparto delle spese di lite tenuto conto del giudicato formatosi sulla statuizione del giudice di secondo grado. Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali, pregiudizialmente eccepivano la tardività della riassunzione da cui
[...]
discenderebbe l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. e la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di deceduta in Per_2
data 11.2.2021 e, quindi, in pendenza del giudizio di cassazione;
quanto precede, altresì istando per l'estromissione dal giudizio di e in Controparte_1 Controparte_2
quanto vittoriose nei confronti di . Parte_1
Nel merito, e – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
cumulativamente - chiedevano procedersi al riparto delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tenendo conto della soccombenza dell'attore in riassunzione verso e e della sostanziale reciproca Controparte_1 Controparte_2
soccombenza dei medesimo verso le altre parti in causa. Quanto, invece, al riparto delle spese processuali nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio, le convenute in riassunzione domandavano tenersi altresì conto dell'esito del terzo grado di giudizio, accertando in definitiva la soccombenza reciproca ma prevalente di . Parte_1
Con ordinanza in data 12.6.2023, il Presidente relatore, preso atto dell'intervenuto decesso di e del mancato perfezionamento della notifica a , Per_2 CP_7
disponeva notificarsi personalmente agli eredi della convenuta in riassunzione l'atto introduttivo unitamente all'ordinanza, nonché procedersi a rinnovo della notifica a
. CP_7
Dopo aver adempiuto all'ordine impartito e aver notificato quanto sopra anche agli eredi di (già erede di , e Persona_3 Per_2 Controparte_5 CP_6
, poiché anch'essa medio tempore deceduta, si costituivano in giudizio in data
[...]
5.11.2024 (erede , e Parte_5 Per_2 Controparte_5 [...]
i quali chiedevano procedersi al riparto delle spese processuali come da CP_4
disposizione della Corte di Cassazione;
quanto precede, considerando che Per_2
non è risultata totalmente soccombente nei confronti di e che Parte_1
quest'ultimo non ha visto accogliere alcuna domanda nei confronti di . Persona_1 Con comparsa in riassunzione del 19.11.2024 si costituivano anche Parte_4
(erede , (erede , e (erede Per_2 Parte_3 Per_2 Parte_2
i quali, facendo proprie le eccezioni preliminari e le difese svolte da Per_2 [...]
e , le richiamavano CP_1 Controparte_2 Controparte_3
integralmente.
Si costituiva, infine, anche (erede , già erede di Controparte_6 Persona_3 Per_2
con comparsa del 6.12.2024, anch'esso riportandosi integralmente alle difese
[...]
svolte nella presente fase di giudizio da , e Parte_5 Controparte_5 [...]
CP_4
Seguiva ordinanza in data 27.11.2024 con la quale, dandosi atto dell'impossibilità di accertare l'avvenuto perfezionamento tempestivo delle notifiche disposte dal
Presidente relatore il 12.6.2023 in favore di , e Parte_6 CP_7 CP_9
veniva chiesto procedersi al loro deposito. Adempiuto l'ordine impartito, con
[...]
successiva ordinanza in data 13.12.2024 veniva disposto l'ulteriore rinnovo delle notifiche a , , , Parte_6 CP_7 CP_9 Controparte_1 [...]
e ordine al quale ancora una volta si Controparte_2 CP_10 Parte_1
uniformava provvedendo, in particolare, ad effettuare la notifica collettivamente ed impersonalmente agli eredi di deceduta in data 28.11.2024 e pure a CP_10
, individuato quale erede della stessa. Controparte_11
Infine, con provvedimento in data 19.11.2025 reso a seguito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate tempestivamente dalle parti, il Presidente relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*
Prima di affrontare il merito del giudizio devono essere analizzate le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute in riassunzioni e, considerate nel loro complesso, volte a veder dichiarata l'estinzione del processo per tardiva riassunzione e per omessa corretta instaurazione del litisconsorzio processuale mediante notificazione del ricorso a tutti i legittimati passivi (anche per effetto di successione a titolo universale di , e poi di Persona_1 Per_2 Persona_4 [...] e ), nonché volte ad ottenere la previa estromissione dal giudizio Per_3 CP_10
di e Controparte_1 Controparte_2
Tanto premesso, priva di fondamento deve innanzitutto ritenersi l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio dinanzi all'intestata Corte d'Appello. Al riguardo, il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione avvenuta il 31.7.2023, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., risulta pienamente rispettato, avendo notificato la citazione in riassunzione a Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_1 CP_7 CP_7 Parte_11 Controparte_3
in data 29.11.2023, quindi entro la data del 1.12.2023. Indipendentemente Per_2
dall'avvenuto perfezionamento di tali notifiche per i destinatari, quindi, la riassunzione deve senz'altro ritenersi tempestiva (vds. Cass. sez. II, 25.8.2025, n.23816: “…La notificazione si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui questi ha compiuto le formalità a suo carico, come la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l'esito negativo della notificazione causato da errore o inerzia dell'ufficiale giudiziario stesso…”).
Quanto alla dedotta tardività della notifica a e a di cui Parte_6 CP_7
è stata disposta la riassunzione, anche detta eccezione deve essere disattesa.
Invero, sebbene , , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
pongano a fondamento della predetta eccezione da un lato, l'avvenuto
[...]
perfezionamento delle notifiche solamente in data 2.2.2025 per ed in data CP_7
5.2.2025 per , dunque fuori dal termine perentorio indicato con Parte_6
ordinanza del 13.12.2024 per la data del 31.1.2025, e dall'altro, alla negligenza del notificante per aver avviato l'iter notificatorio in prossimità della scadenza del termine, nessuna delle due deduzioni risulta fondata.
Chiarita, innanzitutto, la non applicabilità al processo di rinotificazione in senso stretto dei principi richiamati dai convenuti mediante riferimento all'ordinanza n.9541/23 della II sezione della Cassazione poiché relativi alla sola ripresa della notificazione ove questa non possa perfezionarsi per errore del notificante, dirimente si presenta, in ogni caso, l'accertata tempestività della rinotificazione. A questo riguardo, se da un lato ha osservato il termine del 31.1.2025 provvedendo ad eseguire gli Parte_1
adempimenti sul medesimo gravanti il 20.1.2025 per ed il Parte_6
22.1.2025 per dall'altro, merita osservare come anche la precedente CP_7
notificazione disposta fosse andata a buon fine per l'attore in riassunzione;
quanto precede, avendo notificato ai due convenuti gli atti del processo entro Parte_1
il termine indicato con ordinanza del 12.6.2024 (termine fissato al 30.6.2024), ovvero in data 28.6.2024.
Sempre in via preliminare, deve poi essere rigettata l'istanza di estromissione dalla presente fase processuale di e Controparte_1 Controparte_2
Premesso, in materia, come l'estromissione richiesta muova dalla asserita etraneità delle istanti alle statuizioni che verranno rese all'esito del presente giudizio, tale conclusione deve escludersi non solo per effetto del necessario litisconsorzio processuale che caratterizza il processo di rinvio (vds. Cass. Sez. lav. Ord. 3.3.2025,
n.5555: “…Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge…”) ma anche, e soprattutto, in considerazione dell'evidente potenzialità del decisum di esplicare immediati effetti nella sfera giuridica di e di Controparte_1 Controparte_2
quantomeno per effetto della loro partecipazione al giudizio di legittimità ed a quello in corso.
Tutto quanto sopra premesso e passando ad affrontare il merito, all'esito del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, preso atto della condanna di Parte_1
(appellato) a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte e quattro le appellanti costituite a mezzo di un unico difensore, ha rilevato l'erronea ripartizione delle spese. Muovendo, in particolare, dalla definitiva riforma delle sole domande svolte da e da , la Suprema Corte ha evidenziato Controparte_1 Controparte_2
la presenza di due differenti centri di interessi, i quali dovevano condurre il Giudice di secondo grado a differenziare le posizioni dei convenuti;
quanto precede tenendo in specifica considerazione che , all'esito del giudizio di merito, risulta Parte_1
vittorioso nei confronti di e di Persona_1 Per_2
E' pertanto sulla scorta dell'enunciato principio e, pertanto, della necessità di regolamentazione unitaria delle spese anche tenuto conto dell'esito della fase di legittimità (vds. Cass. sez. III, ord. 21.6.2025, n.16645: “…Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato…”), che questa Corte ritiene oggi di dover definitivamente regolamentare le spese processuali tenendo innanzitutto conto della soccombenza di nei Parte_1
confronti di e di in tutti i gradi di giudizio, non Controparte_1 Controparte_2
essendo stata ribaltata la pronuncia di secondo grado dal punto di vista del merito ed avendo le stesse partecipato al giudizio di legittimità ed al presente procedimento quali parti necessarie di un procedimento inscindibile dal punto di vista processuale.
La posizione di e di , dunque, fonda la condanna Controparte_1 Controparte_2
di al pagamento delle spese processuali da questi sostenute in tutti e Parte_1
quattro i gradi di giudizio;
spese che meritano di essere liquidate, quanto ai primi due gradi, tenendo conto della quantificazione già operata dal primo giudice (nella misura dimidiata, stante la costituzione unitaria delle parti) e, quando agli ultimi due gradi, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità ma nei minimi, stante il tenore delle difese svolte e la difficoltà minima delle questioni trattate.
Sulla scorta di tale regola di giudizio, pertanto, deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
nella misura di € 4.450,00 complessivi per il primo grado di giudizio, nella misura di € 3.536,50 complessivi (oltre al 50% degli accessori di legge e delle spese generali stante la costituzione congiunta con gli ulteriori appellanti) per il secondo grado di giudizio, nella misura di € 2.757,00, oltre accessori di legge e spese generali per il giudizio di legittimità e nella misura di € 4.996,00 oltre accessori di legge e spese generali per il presente grado di giudizio.
Quanto, invece, alla posizione di (rectius , Persona_1 Controparte_3
e ) e di (rectius CP_7 Controparte_8 Per_2 Controparte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e quali eredi di , CP_9 Controparte_5 Controparte_6 Persona_3
eredi tra cui ), merita osservare come dal punto di vista CP_10 Controparte_11
del merito possa riconoscersi come la loro soccombenza nei confronti di
[...]
non sia piena. Invero, se da un lato la pretesa da quest'ultimo svolta in primo Parte_1
grado è stata solo parzialmente accolta stante l'accertata comproprietà dei beni oggetto di causa con e tale esito è stato confermato in sede di appello, Persona_1
dall'altro, solamente ha partecipato attivamente al giudizio di legittimità, Per_2
per poi (a mezzo dei suoi eredi) prendere parte al giudizio di rinvio unitamente agli eredi sollevando eccezioni preliminari risultate infondate. Per_1
È quindi in considerazione del complessivo esito del giudizio che deve riconoscersi la soccombenza reciproca di tutte le parti subentrate a e a Persona_1 Per_2
con conseguente compensazione delle spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio tra queste e . Parte_1
Quanto al riparto delle spese di CTU, considerato quanto sopra, le stesse devono essere poste a carico di nella misura di 3/4 ed a carico degli eredi di Parte_1 Per_1
e di - solidalmente tra loro - nella restante misura di 1/4.
[...] Per_2
Avuto, infine, riguardo al coordinamento dell'odierna statuizione con quando in precedenza disposto in punto spese, tenuto conto della complessiva rideterminazione delle spese processuali operata in questa sede e considerata anche l'eclettica partecipazione dei convenuti alla presente fase di giudizio, poiché avvenuta per mezzo di due difensori rappresentanti interessi di fatto differenziati all'interno della causa, deve disporsi che le somme già versate da a titolo di spese dei primi Parte_1
due gradi di giudizio siano restituite – salvo compensazione sulla base dell'odierna statuizione – in via solidale da tutte le parti convenute. Le spese già liquidate non risultano, infatti, oggetto di contestazione da parte dei convenuti.
Da ultimo, considerata l'impossibilità di rivolger una condanna collettivamente agli eredi di (vds. Cass. sez. II, sent. 18.5.2022, n.15995: “…In caso di Per_2
interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso
i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti…”), questa
Corte non può che considerare il solo quale erede di Controparte_11 Per_2
come indicato dall'attore in riassunzione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- AN , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, (in qualità di eredi di ), CP_7 Controparte_8 Persona_1 [...]
, , , CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 CP_9 Controparte_5 CP_6
, , e (in
[...] Controparte_11 Controparte_1 Controparte_2
qualità di eredi di a restituire a quanto dallo stesso Per_2 Parte_1
corrisposto a titolo di spese di lite e di CTU per effetto della sentenza n. n.985/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data 23.5.2017, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- AN a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo CP_2
grado, in euro 4.450,00 omnicomprensivi, quanto al grado di appello in euro
3.536,50 omnicomprensivi, quanto al giudizio di Cassazione in euro 2.757,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio in euro 4.996,00 per compensi oltre, per tutti i gradi di giudizio, contributo unificato (se versato), spese generali e accessori di legge;
- Compensa integralmente tra da un lato e Parte_1 Controparte_3
, , (in qualità di eredi di ),
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_1
, , Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2
Parte_3 Parte_4 CP_9 Controparte_5
, , e Controparte_6 Controparte_11 Controparte_1 Controparte_2
(in qualità di eredi di dall'altro, le spese di lite di tutti e quattro i Per_2
gradi di giudizio;
- Pone definitivamente a carico a carico di nella misura di 3/4 ed Parte_1
a carico di , , (in qualità di Controparte_3 CP_7 Controparte_8
eredi di , , Persona_1 Controparte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_9
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11 [...]
e (in qualità di eredi di , CP_1 Controparte_2 Per_2
solidalmente tra loro, nella restante misura di 1/4 le spese di CTU.
Genova, 9/12/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello NO
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Altea Deandreis.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1097/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello NO Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
LU BERENGAN, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , (C.F. C.F._3 Controparte_3
), in qualità di erede di C.F._4 Persona_1 Pt_2
(C.F. ), in qualità di erede di
[...] C.F._5 Per_2
(C.F. ) in qualità di erede di Parte_3 C.F._6 Per_2
e (C.F. ) in qualità di erede di
[...] Parte_4 C.F._7
tutti assistiti e difesi dall'Avv. RICCARDO RUFFINI Per_2
Convenuti in riassunzione
E (C.F. ), in qualità di erede di Controparte_4 C.F._8 Per_2
(C.F. ), in qualità di erede di
[...] Parte_5 C.F._9
(C.F. , in qualità Per_2 Controparte_5 C.F._10
di erede di , già erede di e (C.F. Persona_3 Per_2 Controparte_6
), in qualità di erede di , già erede di C.F._11 Persona_3 Per_2
tutti assistiti e difesi dall'Avv. LUIGI POTENZA
Convenuti in riassunzione
E
, in qualità di erede di già erede di , CP_7 Persona_4 Persona_1
, in qualità di erede di già erede di Controparte_8 Persona_4 Per_1
, in qualità di erede di
[...] CP_9 Per_2 [...]
, in qualità di erede di , in Parte_6 Per_2 Controparte_1
qualità di erede di , in qualità di erede di Per_2 Controparte_2 Per_2
, già erede di e tra questi
[...] Controparte_10 Per_2 [...]
, tutti contumaci CP_11
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI per : Parte_7
“visto il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Genova
n. 2610/2011, confermate dalla sentenza della Corte di Appello di Genova n. 985/2017, favorevoli al signor nel rapporto con le signore e Parte_1 Per_2
, condannare le medesime (e/o loro aventi causa), in Parte_8
solido fra loro, al pagamento, in favore dell'esponente, delle spese (giudiziali e tecniche) di entrambi i gradi di merito del giudizio;
-visto l'esito del giudizio di legittimità (ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 18.5.2023, pubblicata in data 31.7.2023, all'esito del giudizio R.G. num. 6431/2018 - num. sez. 1915/2023, num. racc. gen. 23210/2023 -), condannare le signore e Per_2 Parte_8
(e/o loro aventi causa), in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'esponente,
[...] delle spese del relativo al (terzo) grado di giudizio;
-con condanna di tutti i convenuti
(e/o loro aventi causa), in solido fra loro, alla restituzione in favore dell'esponente di quanto dal medesimo versato, in favore di tutte le controparti, per il primo grado (euro
11.672,96), per il secondo grado di giudizio (euro 10.110,07), per ctu (euro 2.496,66)
e ctp (euro 1.872,00) e così per un totale di euro 21.783,03 (di cui euro 200,00 per registrazione) per spese giudiziali ed euro 4.368,66 per spese tecniche, e complessivamente di euro 26.151,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari (anche) della presente fase di riassunzione (nei confronti di chi di ragione), come da note spese già allegate.”;
per , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e :
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
“In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare la mancata riassunzione del presente procedimento nel termine dei tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c., e conseguentemente dichiarare l'estinzione del medesimo;
2) In via principale e nel merito, Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 18.05.2023, pubblicata in data 31.07.2023, all'esito del giudizio R.G. num 6431/2018 (num. Sez. 1915/2023, num. Racc. gen. 23210/2023) la sussistenza, tra il Sig. e gli eredi delle Sigg.re e Parte_1 Persona_1
, con riferimento alla vertenza de qua, di una soccombenza reciproca, in Per_2
ogni caso prevalentemente a carico del Sig. conseguentemente Parte_1
rioperando il riparto delle spese processuali dell'intero giudizio. 3) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.”
per , , e Controparte_4 Parte_5 Controparte_5
: Controparte_6
“in via preliminare: a) previa cancellazione della causa dal ruolo, dichiarare la estinzione del giudizio;
nel merito: b) rigettare le domande proposte da
[...]
con l'atto di citazione in riassunzione;
in ogni caso e comunque: c) Parte_1 condannare, al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre Parte_1
rimborso spese forfettario, iva e caap.”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_7
dinanzi al Tribunale di Genova Controparte_2 Controparte_1 [...]
(al quale è succeduto in corso di causa ) e CP_12 Persona_1 Per_2
per vedere accertata la sua esclusiva proprietà sulla passerella pedonale e carrabile formante corpo unico con lo slargo compreso tra la strada Provinciale SS 333 – Via O.
Bianchi in Uscio (GE) e gli immobili contrassegnati con i civv. 7 e 7A (f.11, part.71, sub.8), sulla porzione di area scoperta (posto auto) formante corpo unico con la passerella - quale slargo prospiciente al lato sud-est dell'abitazione dell'attore (f.11, part.71, sub.17) -, sul distacco con locali annessi posti al secondo piano sottostrada
(incorporati sotto la passerella con slargo) e pure per veder accertata la sua comproprietà sul passaggio condominiale che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali sottostanti alla passerella;
quanto precede, contestualmente domandando la condanna degli occupanti al rilascio dei beni.
Deduceva, in particolare, come la sua qualità di pieno proprietario Parte_7
della passerella e del posto auto gli derivasse dall'atto di compravendita definitivo stipulato in data 10.11.2005 con e e che gli Controparte_1 Controparte_2
ulteriori beni dovessero invece intendersi parti comuni con e Parte_9 Per_2
[...]
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute le quali, preliminarmente eccependo la tardiva stipulazione del contratto di compravendita definitivo menzionato dall'attore
– stante il termine fissato nel preliminare al 30.0.2005 -, rilevavano da un lato, la proprietà esclusiva di e sulla passerella oggetto Controparte_2 Controparte_1
di causa e, dall'altro, la proprietà esclusiva di e sui locali Persona_1 Per_2
tecnici sottostanti e ciò in forza dell'atto divisionale in data 3.7.1965. Istruita la causa attraverso le prove documentali e mediante licenziamento di CTU, con sentenza n.2610 del 27.6.2011 il Tribunale di Genova dichiarava innanzitutto la passerella e la porzione di area scoperta formante corpo unico con la predetta passerella di proprietà esclusiva di , condannando per l'effetto e Parte_7 Per_2
al rilascio dei beni. Il Giudice di primo grado, inoltre, accertata la Persona_1
comproprietà della corte e dei locali tecnici tra l'attore e , Controparte_12
contestualmente condannava i convenuti a reimmettere nel possesso Parte_7
di tali beni oggetto di comproprietà indivisa. In via consequenziale il Tribunale poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza interponevano appello Controparte_1 [...]
e le quali, con il primo motivo contestavano CP_2 Per_2 Persona_1
l'erronea valutazione della documentazione in atti, ritenendo non assolto l'onere della prova gravante sull'attore ai fini della prova della proprietà esclusiva sulla passerella e sul posto auto. Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducevano l'errore del primo giudice per non aver evidenziato che con ricorso in riassunzione Parte_1
aveva abbandonato la domanda di risarcimento dei danni. Con il terzo motivo, le appellanti di dolevano della mancata pronuncia sulle domande nuove avanzate dall'attore in comparsa conclusionale e volte ad accertare la proprietà esclusiva sul passaggio che porta alle utenze gas/enel e sul distacco con locali CP_13
sottostanti alla passerella.
Si costituiva in giudizio che, riproponendo le difese svolte nel Parte_7
giudizio di primo grado domandava rigettarsi l'appello svolto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la pronuncia impugnata. Contestualmente, parte appellata chiedeva ordinarsi all'Agenzia delle Entrate/Conservatore di procedere alle opportune trascrizioni immobiliari e di regolamentare a proprio vantaggio le spese di lite.
Con sentenza n.985/2017 del 23.5.2017 la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado rigettando la domanda di volta ad accertare la di lui proprietà sulla Parte_7
passerella compresa tra via O. Bianchi e gli immobili contraddistinti ai civili 7 e 7A, nonché sullo slargo ad essa collegato;
quanto precede, confermando nel resto la sentenza oggetto di impugnazione. Il giudice di secondo grado, inoltre, poneva definitivamente a carico dell'appellato le spese di lite di primo e di secondo grado, oltre che le spese di CTU.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione articolando Parte_1
cinque motivi di doglianza e, in via pregiudiziale, deducendo l'intervenuta formazione del giudicato su quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Maggiormente in dettagli, con il primo motivo di ricorso lamentava Parte_1
l'omesso esame delle risultanze della CTU e la violazione (nonché la falsa applicazione) dell'art. 18 l.765/67 e dell'art. 26, c.5 l.47/85, non essendo stato riconosciuto il rapporto pertinenziale tra l'appartamento/il box e la passerella con il relativo slargo. Inoltre, il ricorrente deduceva la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, potendosi ricavare dal contratto preliminare stipulato in data 5.8.2005 come oggetto dell'accordo traslativo fosse anche la passerella.
Con il secondo motivo il ricorrente contestava l'omessa valutazione da parte della
Corte d'Appello di documenti decisivi, quali la licenza edilizia n.10/72 rilasciata dal
Comune di Uscio in data 6.5.1972, nella quale era stato ordinato al suo dante causa di realizzare apposito spazio da adibire a parcheggio.
Con il terzo motivo di ricorso, deduceva l'erronea interpretazione del Parte_1
contratto definitivo di compravendita (e del connesso preliminare), della denuncia di variazione del 3.11.2005 ed in tutti gli atti prodromici da parte del Giudice di secondo grado, potendosi da tali atti ricavare l'intenzione del ricorrente di acquistare l'area abitativa unitamente alla pertinenziale piazzola necessaria a consentire le manovre in uscita. Con il quarto motivo l'appellante contestava alla Corte d'Appello di aver errato nel ritenere abbandonata la domanda risarcitoria, essendo stata tempestivamente formulata in sede di ricorso in riassunzione succedaneo all'interruzione del processo.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, contestava l'erronea Parte_1
ripartizione, da parte della Corte d'Appello di Genova, delle spese di lite, avendo questa condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese di CTU, in favore di tutti e quattro gli appellanti nonostante e risultassero soccombenti nei suoi confronti. Per_2 Persona_1
Avverso il ricorso per cassazione hanno resistito con controricorso
[...]
e CP_2 Controparte_1 Per_2
Con ordinanza n.23210/2023 pubblicata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione, rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata da poiché infondata, accoglieva il Parte_1
solo quinto motivo di appello confermando nel resto la sentenza di secondo grado.
Formulava, quindi, il seguente principio di diritto: “Va, conseguentemente, disposta, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione, procederà a una nuova regolamentazione e liquidazione delle spese del doppio grado di merito, distinguendo il rapporto processuale fra il e le da quello fra lo stesso Pt_1 CP_2
e le ”. Pt_1 Parte_10
Con atto di citazione in riassunzione notificato a Controparte_1 [...]
e personalmente agli eredi di medio tempore CP_2 Per_2 Persona_1
deceduta ( oltre che e quali eredi Controparte_3 Controparte_8 CP_7
di erede di ), domandava alla Corte Persona_4 Persona_1 Parte_1
d'Appello di Genova di uniformarsi al principio espresso dalla Corte di Cassazione, correttamente provvedendo al riparto delle spese di lite tenuto conto del giudicato formatosi sulla statuizione del giudice di secondo grado. Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
i quali, pregiudizialmente eccepivano la tardività della riassunzione da cui
[...]
discenderebbe l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. e la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di deceduta in Per_2
data 11.2.2021 e, quindi, in pendenza del giudizio di cassazione;
quanto precede, altresì istando per l'estromissione dal giudizio di e in Controparte_1 Controparte_2
quanto vittoriose nei confronti di . Parte_1
Nel merito, e – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
cumulativamente - chiedevano procedersi al riparto delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio tenendo conto della soccombenza dell'attore in riassunzione verso e e della sostanziale reciproca Controparte_1 Controparte_2
soccombenza dei medesimo verso le altre parti in causa. Quanto, invece, al riparto delle spese processuali nel giudizio di legittimità e nel giudizio di rinvio, le convenute in riassunzione domandavano tenersi altresì conto dell'esito del terzo grado di giudizio, accertando in definitiva la soccombenza reciproca ma prevalente di . Parte_1
Con ordinanza in data 12.6.2023, il Presidente relatore, preso atto dell'intervenuto decesso di e del mancato perfezionamento della notifica a , Per_2 CP_7
disponeva notificarsi personalmente agli eredi della convenuta in riassunzione l'atto introduttivo unitamente all'ordinanza, nonché procedersi a rinnovo della notifica a
. CP_7
Dopo aver adempiuto all'ordine impartito e aver notificato quanto sopra anche agli eredi di (già erede di , e Persona_3 Per_2 Controparte_5 CP_6
, poiché anch'essa medio tempore deceduta, si costituivano in giudizio in data
[...]
5.11.2024 (erede , e Parte_5 Per_2 Controparte_5 [...]
i quali chiedevano procedersi al riparto delle spese processuali come da CP_4
disposizione della Corte di Cassazione;
quanto precede, considerando che Per_2
non è risultata totalmente soccombente nei confronti di e che Parte_1
quest'ultimo non ha visto accogliere alcuna domanda nei confronti di . Persona_1 Con comparsa in riassunzione del 19.11.2024 si costituivano anche Parte_4
(erede , (erede , e (erede Per_2 Parte_3 Per_2 Parte_2
i quali, facendo proprie le eccezioni preliminari e le difese svolte da Per_2 [...]
e , le richiamavano CP_1 Controparte_2 Controparte_3
integralmente.
Si costituiva, infine, anche (erede , già erede di Controparte_6 Persona_3 Per_2
con comparsa del 6.12.2024, anch'esso riportandosi integralmente alle difese
[...]
svolte nella presente fase di giudizio da , e Parte_5 Controparte_5 [...]
CP_4
Seguiva ordinanza in data 27.11.2024 con la quale, dandosi atto dell'impossibilità di accertare l'avvenuto perfezionamento tempestivo delle notifiche disposte dal
Presidente relatore il 12.6.2023 in favore di , e Parte_6 CP_7 CP_9
veniva chiesto procedersi al loro deposito. Adempiuto l'ordine impartito, con
[...]
successiva ordinanza in data 13.12.2024 veniva disposto l'ulteriore rinnovo delle notifiche a , , , Parte_6 CP_7 CP_9 Controparte_1 [...]
e ordine al quale ancora una volta si Controparte_2 CP_10 Parte_1
uniformava provvedendo, in particolare, ad effettuare la notifica collettivamente ed impersonalmente agli eredi di deceduta in data 28.11.2024 e pure a CP_10
, individuato quale erede della stessa. Controparte_11
Infine, con provvedimento in data 19.11.2025 reso a seguito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate tempestivamente dalle parti, il Presidente relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
*
Prima di affrontare il merito del giudizio devono essere analizzate le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute in riassunzioni e, considerate nel loro complesso, volte a veder dichiarata l'estinzione del processo per tardiva riassunzione e per omessa corretta instaurazione del litisconsorzio processuale mediante notificazione del ricorso a tutti i legittimati passivi (anche per effetto di successione a titolo universale di , e poi di Persona_1 Per_2 Persona_4 [...] e ), nonché volte ad ottenere la previa estromissione dal giudizio Per_3 CP_10
di e Controparte_1 Controparte_2
Tanto premesso, priva di fondamento deve innanzitutto ritenersi l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio dinanzi all'intestata Corte d'Appello. Al riguardo, il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione avvenuta il 31.7.2023, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., risulta pienamente rispettato, avendo notificato la citazione in riassunzione a Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e CP_1 CP_7 CP_7 Parte_11 Controparte_3
in data 29.11.2023, quindi entro la data del 1.12.2023. Indipendentemente Per_2
dall'avvenuto perfezionamento di tali notifiche per i destinatari, quindi, la riassunzione deve senz'altro ritenersi tempestiva (vds. Cass. sez. II, 25.8.2025, n.23816: “…La notificazione si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui questi ha compiuto le formalità a suo carico, come la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l'esito negativo della notificazione causato da errore o inerzia dell'ufficiale giudiziario stesso…”).
Quanto alla dedotta tardività della notifica a e a di cui Parte_6 CP_7
è stata disposta la riassunzione, anche detta eccezione deve essere disattesa.
Invero, sebbene , , e Parte_5 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
pongano a fondamento della predetta eccezione da un lato, l'avvenuto
[...]
perfezionamento delle notifiche solamente in data 2.2.2025 per ed in data CP_7
5.2.2025 per , dunque fuori dal termine perentorio indicato con Parte_6
ordinanza del 13.12.2024 per la data del 31.1.2025, e dall'altro, alla negligenza del notificante per aver avviato l'iter notificatorio in prossimità della scadenza del termine, nessuna delle due deduzioni risulta fondata.
Chiarita, innanzitutto, la non applicabilità al processo di rinotificazione in senso stretto dei principi richiamati dai convenuti mediante riferimento all'ordinanza n.9541/23 della II sezione della Cassazione poiché relativi alla sola ripresa della notificazione ove questa non possa perfezionarsi per errore del notificante, dirimente si presenta, in ogni caso, l'accertata tempestività della rinotificazione. A questo riguardo, se da un lato ha osservato il termine del 31.1.2025 provvedendo ad eseguire gli Parte_1
adempimenti sul medesimo gravanti il 20.1.2025 per ed il Parte_6
22.1.2025 per dall'altro, merita osservare come anche la precedente CP_7
notificazione disposta fosse andata a buon fine per l'attore in riassunzione;
quanto precede, avendo notificato ai due convenuti gli atti del processo entro Parte_1
il termine indicato con ordinanza del 12.6.2024 (termine fissato al 30.6.2024), ovvero in data 28.6.2024.
Sempre in via preliminare, deve poi essere rigettata l'istanza di estromissione dalla presente fase processuale di e Controparte_1 Controparte_2
Premesso, in materia, come l'estromissione richiesta muova dalla asserita etraneità delle istanti alle statuizioni che verranno rese all'esito del presente giudizio, tale conclusione deve escludersi non solo per effetto del necessario litisconsorzio processuale che caratterizza il processo di rinvio (vds. Cass. Sez. lav. Ord. 3.3.2025,
n.5555: “…Il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti vennero pronunciate la decisione di cassazione e quella cassata ed è tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di esse nel termine di legge…”) ma anche, e soprattutto, in considerazione dell'evidente potenzialità del decisum di esplicare immediati effetti nella sfera giuridica di e di Controparte_1 Controparte_2
quantomeno per effetto della loro partecipazione al giudizio di legittimità ed a quello in corso.
Tutto quanto sopra premesso e passando ad affrontare il merito, all'esito del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, preso atto della condanna di Parte_1
(appellato) a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte e quattro le appellanti costituite a mezzo di un unico difensore, ha rilevato l'erronea ripartizione delle spese. Muovendo, in particolare, dalla definitiva riforma delle sole domande svolte da e da , la Suprema Corte ha evidenziato Controparte_1 Controparte_2
la presenza di due differenti centri di interessi, i quali dovevano condurre il Giudice di secondo grado a differenziare le posizioni dei convenuti;
quanto precede tenendo in specifica considerazione che , all'esito del giudizio di merito, risulta Parte_1
vittorioso nei confronti di e di Persona_1 Per_2
E' pertanto sulla scorta dell'enunciato principio e, pertanto, della necessità di regolamentazione unitaria delle spese anche tenuto conto dell'esito della fase di legittimità (vds. Cass. sez. III, ord. 21.6.2025, n.16645: “…Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato…”), che questa Corte ritiene oggi di dover definitivamente regolamentare le spese processuali tenendo innanzitutto conto della soccombenza di nei Parte_1
confronti di e di in tutti i gradi di giudizio, non Controparte_1 Controparte_2
essendo stata ribaltata la pronuncia di secondo grado dal punto di vista del merito ed avendo le stesse partecipato al giudizio di legittimità ed al presente procedimento quali parti necessarie di un procedimento inscindibile dal punto di vista processuale.
La posizione di e di , dunque, fonda la condanna Controparte_1 Controparte_2
di al pagamento delle spese processuali da questi sostenute in tutti e Parte_1
quattro i gradi di giudizio;
spese che meritano di essere liquidate, quanto ai primi due gradi, tenendo conto della quantificazione già operata dal primo giudice (nella misura dimidiata, stante la costituzione unitaria delle parti) e, quando agli ultimi due gradi, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia di bassa complessità ma nei minimi, stante il tenore delle difese svolte e la difficoltà minima delle questioni trattate.
Sulla scorta di tale regola di giudizio, pertanto, deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
nella misura di € 4.450,00 complessivi per il primo grado di giudizio, nella misura di € 3.536,50 complessivi (oltre al 50% degli accessori di legge e delle spese generali stante la costituzione congiunta con gli ulteriori appellanti) per il secondo grado di giudizio, nella misura di € 2.757,00, oltre accessori di legge e spese generali per il giudizio di legittimità e nella misura di € 4.996,00 oltre accessori di legge e spese generali per il presente grado di giudizio.
Quanto, invece, alla posizione di (rectius , Persona_1 Controparte_3
e ) e di (rectius CP_7 Controparte_8 Per_2 Controparte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e quali eredi di , CP_9 Controparte_5 Controparte_6 Persona_3
eredi tra cui ), merita osservare come dal punto di vista CP_10 Controparte_11
del merito possa riconoscersi come la loro soccombenza nei confronti di
[...]
non sia piena. Invero, se da un lato la pretesa da quest'ultimo svolta in primo Parte_1
grado è stata solo parzialmente accolta stante l'accertata comproprietà dei beni oggetto di causa con e tale esito è stato confermato in sede di appello, Persona_1
dall'altro, solamente ha partecipato attivamente al giudizio di legittimità, Per_2
per poi (a mezzo dei suoi eredi) prendere parte al giudizio di rinvio unitamente agli eredi sollevando eccezioni preliminari risultate infondate. Per_1
È quindi in considerazione del complessivo esito del giudizio che deve riconoscersi la soccombenza reciproca di tutte le parti subentrate a e a Persona_1 Per_2
con conseguente compensazione delle spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio tra queste e . Parte_1
Quanto al riparto delle spese di CTU, considerato quanto sopra, le stesse devono essere poste a carico di nella misura di 3/4 ed a carico degli eredi di Parte_1 Per_1
e di - solidalmente tra loro - nella restante misura di 1/4.
[...] Per_2
Avuto, infine, riguardo al coordinamento dell'odierna statuizione con quando in precedenza disposto in punto spese, tenuto conto della complessiva rideterminazione delle spese processuali operata in questa sede e considerata anche l'eclettica partecipazione dei convenuti alla presente fase di giudizio, poiché avvenuta per mezzo di due difensori rappresentanti interessi di fatto differenziati all'interno della causa, deve disporsi che le somme già versate da a titolo di spese dei primi Parte_1
due gradi di giudizio siano restituite – salvo compensazione sulla base dell'odierna statuizione – in via solidale da tutte le parti convenute. Le spese già liquidate non risultano, infatti, oggetto di contestazione da parte dei convenuti.
Da ultimo, considerata l'impossibilità di rivolger una condanna collettivamente agli eredi di (vds. Cass. sez. II, sent. 18.5.2022, n.15995: “…In caso di Per_2
interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso
i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti…”), questa
Corte non può che considerare il solo quale erede di Controparte_11 Per_2
come indicato dall'attore in riassunzione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- AN , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, (in qualità di eredi di ), CP_7 Controparte_8 Persona_1 [...]
, , , CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 CP_9 Controparte_5 CP_6
, , e (in
[...] Controparte_11 Controparte_1 Controparte_2
qualità di eredi di a restituire a quanto dallo stesso Per_2 Parte_1
corrisposto a titolo di spese di lite e di CTU per effetto della sentenza n. n.985/2017 pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova in data 23.5.2017, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- AN a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo CP_2
grado, in euro 4.450,00 omnicomprensivi, quanto al grado di appello in euro
3.536,50 omnicomprensivi, quanto al giudizio di Cassazione in euro 2.757,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio in euro 4.996,00 per compensi oltre, per tutti i gradi di giudizio, contributo unificato (se versato), spese generali e accessori di legge;
- Compensa integralmente tra da un lato e Parte_1 Controparte_3
, , (in qualità di eredi di ),
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_1
, , Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2
Parte_3 Parte_4 CP_9 Controparte_5
, , e Controparte_6 Controparte_11 Controparte_1 Controparte_2
(in qualità di eredi di dall'altro, le spese di lite di tutti e quattro i Per_2
gradi di giudizio;
- Pone definitivamente a carico a carico di nella misura di 3/4 ed Parte_1
a carico di , , (in qualità di Controparte_3 CP_7 Controparte_8
eredi di , , Persona_1 Controparte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_9
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_11 [...]
e (in qualità di eredi di , CP_1 Controparte_2 Per_2
solidalmente tra loro, nella restante misura di 1/4 le spese di CTU.
Genova, 9/12/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello NO
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Altea Deandreis.