Art. 4. (Limiti di operativita' e decadenza dai benefici) 1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese. 2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui eta' risalga ad oltre venti anni.
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29 marzo 2001
29 marzo 2001
Commentario • 1
- 1. Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 23 gennaio 2006
Art. 1. Finalità 1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della …
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