Articolo 4 della Legge 7 marzo 2001, n. 51
Articolo 3Articolo 5
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29 marzo 2001
Art. 4. (Limiti di operativita' e decadenza dai benefici) 1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese. 2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui eta' risalga ad oltre venti anni.
Entrata in vigore il 29 marzo 2001
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