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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22714/2024
Oggi 11 dicembre 2025, ore 15.15 innanzi al Giudice dott.ssa MA D'AM, sono comparsi: per 'avv. RUGGERO LOPIZZO e l'avv. ANNA GAIO;
Parte_1 per le parti convenute nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Gaio insiste perché la venga dichiarata improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
in subordine insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA D'AM
all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22714/2024 promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro c.f. CP_1 C.F._2
, c.f. Parte_2 C.F._3
PARTI CONVENUTE IN OPPOSIZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 5959/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4 novembre 2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a in solido con e in ragione della sua CP_1 Parte_2 qualità di garante, l'importo di € 13.122,29, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione, spese di riscaldamento e spese accessorie non pagati da Parte_2
A sostegno della sua pretesa ha dedotto di non aver mai assunto alcuna obbligazione di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione concluso dalle signore e CP_1
eccependo altresì come il contratto di locazione posto a fondamento della richiesta di Pt_2 ingiunzione non risultasse da lui sottoscritto. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 opposto.
Le signore e sebbene ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituite e sono CP_1 Pt_2 state dichiarate contumaci.
Con ordinanza emessa in data 4 aprile 2025 il giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha fissato nuova udienza nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 5 comma primo bis d.lgs. 28/2010.
All'udienza odierna parte ricorrente in opposizione, dato atto che le convenute non avevano istaurato la procedura di mediazione, ha chiesto che la domanda introdotta con decreto ingiuntivo venisse dichiarata improcedibile.
*********
L'art. 5 bis d.lgs. 28/2010 recita: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate
e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato richiesto da la quale ha allegato di essere CP_1 creditrice di canoni di locazione e spese accessorie. Non vi è dubbio, dunque, che la controversia per cui è causa rientra tra quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 28/2010 atteso che trattasi di materia locatizia. In applicazione dell'art. 5 bis sopra richiamato, dunque, sarebbe stato onere di introdurre la procedura di mediazione. La CP_1 stessa, tuttavia, non ha provveduto a ciò con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Esse vengono CP_1 liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), valori prossimi ai minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio, nei seguenti importi:
• fase di studio € 600
• fase introduttiva € 389
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 851
pagina 3 di 4 e, dunque, in totale € 2.680, oltre € 118,50 per contributo unificato ed € 27 per marca da bollo, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese vengono invece compensate nei confronti di atteso che nei suoi confronti Parte_2 non sono state proposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti di Parte_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
• revoca nei confronti di l decreto ingiuntivo n. 5959/2024 (RG. 18376/2024) Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino in data 4 novembre 2024;
• condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.680 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. nonché € 118,50 per contributo unificato ed € 27 per marca da bollo, oltre successive occorrende;
• compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA D'AM
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22714/2024
Oggi 11 dicembre 2025, ore 15.15 innanzi al Giudice dott.ssa MA D'AM, sono comparsi: per 'avv. RUGGERO LOPIZZO e l'avv. ANNA GAIO;
Parte_1 per le parti convenute nessuno compare.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Gaio insiste perché la venga dichiarata improcedibile la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo;
in subordine insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA D'AM
all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22714/2024 promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro c.f. CP_1 C.F._2
, c.f. Parte_2 C.F._3
PARTI CONVENUTE IN OPPOSIZIONE CONTUMACI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 5959/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4 novembre 2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a in solido con e in ragione della sua CP_1 Parte_2 qualità di garante, l'importo di € 13.122,29, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione, spese di riscaldamento e spese accessorie non pagati da Parte_2
A sostegno della sua pretesa ha dedotto di non aver mai assunto alcuna obbligazione di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione concluso dalle signore e CP_1
eccependo altresì come il contratto di locazione posto a fondamento della richiesta di Pt_2 ingiunzione non risultasse da lui sottoscritto. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 opposto.
Le signore e sebbene ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituite e sono CP_1 Pt_2 state dichiarate contumaci.
Con ordinanza emessa in data 4 aprile 2025 il giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha fissato nuova udienza nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 5 comma primo bis d.lgs. 28/2010.
All'udienza odierna parte ricorrente in opposizione, dato atto che le convenute non avevano istaurato la procedura di mediazione, ha chiesto che la domanda introdotta con decreto ingiuntivo venisse dichiarata improcedibile.
*********
L'art. 5 bis d.lgs. 28/2010 recita: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate
e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato richiesto da la quale ha allegato di essere CP_1 creditrice di canoni di locazione e spese accessorie. Non vi è dubbio, dunque, che la controversia per cui è causa rientra tra quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 28/2010 atteso che trattasi di materia locatizia. In applicazione dell'art. 5 bis sopra richiamato, dunque, sarebbe stato onere di introdurre la procedura di mediazione. La CP_1 stessa, tuttavia, non ha provveduto a ciò con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Esse vengono CP_1 liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), valori prossimi ai minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio, nei seguenti importi:
• fase di studio € 600
• fase introduttiva € 389
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 851
pagina 3 di 4 e, dunque, in totale € 2.680, oltre € 118,50 per contributo unificato ed € 27 per marca da bollo, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese vengono invece compensate nei confronti di atteso che nei suoi confronti Parte_2 non sono state proposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta nei confronti di Parte_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto
• revoca nei confronti di l decreto ingiuntivo n. 5959/2024 (RG. 18376/2024) Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino in data 4 novembre 2024;
• condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
2.680 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. nonché € 118,50 per contributo unificato ed € 27 per marca da bollo, oltre successive occorrende;
• compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 Parte_2
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[...]
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA D'AM
pagina 4 di 4