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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] - Nova Iguaçu - Brasile;
Parte_1 Persona_1
nato il [...] Rio de Janeiro – Brasile;
nato il
[...] Persona_2
26.05.2001 - Rio de Janeiro - Brasile;
nata il [...] Curitiba - Brasil;
Persona_3
nata il [...] – Rio de Janeiro - Brasile in proprio ed in qualità di esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale – unitamente a nato il [...] a [...] – Persona_4
Brasile - della minore nata il [...] a [...] - Brasile;
Persona_5 [...]
nata il [...] a [...] - Brasile tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Vicenzo CP_1
Carosi, presso il cui studio domiciliano, giusta procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_6
nato il [...] a [...] con ed emigrato in
[...] Controparte_3
Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che capostipite italiano, è padre di Persona_6
, (figlio) nato il [...] a [...] con Per_7 Persona_8
a sua volta padre di: (nipote) nata il [...] a [...]
[...] Persona_9
(Brasile) sposata nel 1963 con a sua volta madre di: , Parte_1 Parte_1
(bisnipote) nato il [...] a [...]çu (Brasile) sposato con Persona_10 [...]
, a sua volta padre di: , (trisnipote) nato il 1° settembre Pt_1 Persona_1
1997 a Rio Janeiro (Brasile) e di , (trisnipote), nato il 26 maggio Persona_2
2001 a Rio Janeiro (Brasile).
Ancora capostipite italiano, è padre di (figlia) nata il 28 Persona_6 Persona_11
gennaio 1936 a Rio de Janeiro (Brasile) sposata nel 1958 con a sua volta Persona_12
madre di: (nipote) nata il [...] a [...]. Persona_3
Infine, il capostipite italiano, è altresì padre di (figlio) nato Persona_6 Persona_13
il 31 maggio 1937 a Rio de Janeiro (Brasile) sposato nel 1983 con a sua volta Controparte_4 padre di: (nipote) nata il [...] a [...] madre di Parte_2 [...]
, (bisnipote) nata il [...] a [...] e infine di Persona_5 [...]
(nipote) nata il [...] a [...]. CP_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso i Parte_3
di Rio De Janeiro e di San OL (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sui siti web
[...]
istituzionale dei Consolati al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Nessuno si costituiva nell'interesse del . Controparte_2
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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2 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del regolarmente chiamato in Controparte_2
giudizio giusta documentazione depositata in atti.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AO (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_6
odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
3 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online dei Consolati Generali d'Italia di San
OL e di Rio De Janeiro (Brasile) - territorialmente competenti per le rispettive residenze -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La sostanziale mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_2
questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
4 La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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