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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 492/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 492/2020, promossa con atto di citazione notificato in data
9 giugno 2020
OGGETTO: d a azione revocatoria
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 ordinaria difeso dal procuratore domiciliatario Avv. TO Peschiulli del Foro di 102002 Bergamo, con studio in Canonica D'Adda alla via Matteotti n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
(incorporante Controparte_1 Controparte_2
che, a sua volta, aveva incorporato il
[...] Controparte_3
, (C.F. con l'Avv. Massimo Iolita del Foro di
[...] P.IVA_1
, presso il cui studio veniva eletto domicilio in via Malta 7/C CP_3 CP_3
- torre Kennedy, in forza della procura alle liti a mergine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
e contro
( , con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_4 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la sua mandataria
[...]
( , con sede legale in Milano, Via Controparte_5 P.IVA_3 Valtellina nn. 15 / 17, e per essa la sua mandataria
[...]
( , con sede legale in Milano, Via Controparte_6 P.IVA_4
Valtellina nn. 15 / 17, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fioretti, del Foro di
Roma come da procura speciale allegata all'atto di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliata presso il difensore in Milano, via Larga n.
19
APPELLATA
e contro
; E_
e , questi ultimi in persona dei Controparte_8 CP_9
genitori esercenti la responsabilità genitoriale E_
e AR
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis e respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dalla convenuta a in quanto infondata, così giudicare CP_10
(A.) -IN VIA ISTRUTTORIA preliminare
si chiede l'ammissione delle prove orali richieste con memoria ex art. 183
VI° comma n. 2 c.p.c. in primo grado e non accolte: INTERROGATORIO
FORMALE del sig. e della sig.a in ordine ai CP AR
seguenti capitoli:
1.)- “E' vero che alla fine di giugno 2016 il sig. , a fronte CP
del proprio mancato pagamento a favore del sig. della Parte_1 somma di € 200.000,00 (cioè delle prime due delle quattro rate concordate con scrittura transattiva del 15.11.2013 che si mostra –doc.9) proponeva a quest'ultimo la cessione della propria abitazione di Arzago d'Adda, via
Vivaldi n. 5, avente pari valore, oltre al pagamento delle ulteriori due rate (pari ad € 100.000,00 cadauna) nei due anni successivi ?”
2.)- “E' vero che nella occasione indicata nel capitolo precedente e, successivamente, anche in sede di rogito notarile ( in data 05.08.2015 presso lo studio del Notaio Dr. ) il sig. Persona_1 CP
confermava al sig. l'accoglimento della richiesta di mutuo Parte_1 da parte della per € 50.000,00, finalizzata all'acquisto Parte_3
di nuove attrezzature della propria società ?” Controparte_11
3.)- “E' vero che il sig. nell'occasione del Natale 2015 ha Parte_1
chiesto alla nuora la disponibilità ad acconsentire la AR
donazione della abitazione di Arzago D'Adda, via Vivaldi 5, ai propri nipoti
ed , con diritto di abitazione alla stessa madre di questi CP_8 CP_9
ultimi?”
4.)- “E' vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, il sig. Pt_1
rendeva noto alla sig.a che il proprio intendimento
[...] AR
era quello di garantire ai propri nipoti un bene, così da pareggiare la donazione che lo stesso sig. aveva fatto all'altro figlio Parte_1
TO in data 15.11.2011 ?”
(B.)- NEL MERITO,
In via principale
in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia 696/2020, depositata il 04.04.2020, notificata il 12.05.2020, nella causa avente
R.G.20571/2016, respingere le domande svolte dalla
[...]
(già Controparte_12 Controparte_3
e dalla (e per essa la sua mandataria
[...] Controparte_4 [...]
quale mandataria di Controparte_6 [...]
nei confronti del sig. in quanto Controparte_5 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutte le motivazioni dedotte in atti.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, per entrambe le fasi, con richiesta di distrazione a favore del difensore ex art. 93
c.p.c. che, a tal fine, dichiara di aver anticipato le spese e non incassato i compensi.
Della banca appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa ed ulteriore domanda disattesa,
rigettare l'appello proposto da perché destituito di Parte_1
fondamento.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze dell'appellante
Dell'appellata Controparte_4
Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte, rigettate le istanze istruttorie riproposte in appello perché inammissibili:
- respingere integralmente l'appello in quanto inammissibile ex artt. 342
c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituito di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 696/2020
pubblicata il 04.04.2020 dal Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (successivamente fusosi per Controparte_3
incorporazione in , proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis CP_12
c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Brescia, nei confronti di E_
e (questi ultimi due
[...] Parte_1 Controparte_8 CP_9
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP
e per di sentire dichiarare l'inefficacia, nei
[...] AR propri riguardi, dell'atto di compravendita, datato 5.8.2015, trascritto in data
6.8.2015 in Bergamo per mezzo del quale aveva E_ venduto al padre verso il corrispettivo di € 200.000,00, la Parte_1 piena proprietà dell'immobile in Arzago d'Adda (BG) ivi indicato, nonché dell'atto, datato 11.1.2016, trascritto in data 15.1.2016 in Bergamo per mezzo del quale aveva donato la proprietà del medesimo immobile Parte_1
ai nipoti (figli di e , E_ Controparte_8 CP_9
concedendo il diritto di abitazione vitalizio al figlio E_
[...]
deduceva che in data anteriore al CP_12 E_
compimento dei menzionati atti dispositivi, si era costituito fideiussore il 25 giugno 2014 a garanzia dell'esposizione debitoria della Controparte_11
di cui era socio e amministratore unico, nei confronti di CP_12
fideiussione poi estesa a 350.000,00 euro il successivo 26 novembre 2014, e che la società era stata dichiarata fallita nel corso dell'anno 2016.
Rappresentava che il Tribunale di Brescia, con decreto n. 2379/2016, aveva ingiunto al fideiussore di pagare alla banca E_
l'importo capitale di € 325.209,58, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Esponeva, quindi, che il 5 agosto 2015, aveva E_
venduto l'unico immobile di sua proprietà al padre e che Parte_1 quest'ultimo, l'11 gennaio 2016, aveva donato il diritto di abitazione al figlio e la proprietà ai nipoti ed . CP_8 CP_9
Ciò posto, l'istituto di credito rappresentava che il credito era sorto in epoca anteriore rispetto agli atti revocandi e che vi erano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Si costituiva unicamente mentre Parte_1 E_
e non si costituivano e venivano
[...] CP_9 Controparte_8
dichiarati contumaci.
eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza della Parte_1 Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
Rappresentava che, “negli anni 2010/2011, a seguito di un dissidio familiare che ha portato all'uscita del sig. e del figlio dalla Parte_1 CP
società di famiglia, il padre aveva ritenuto di dover sostenere economicamente il predetto figlio, unico proprio “alleato”; tale sostegno era avvenuto mutuando al figlio rilevanti importi, direttamente o indirettamente, mediante il pagamento dei debiti che quest'ultimo aveva creato con la propria società ' a socio unico';”. Controparte_11
Affermava di aver smesso di supportare e sostenere economicamente il figlio a partire dal 14 aprile 2012, a fronte di rapporti già “incrinati CP
proprio in ragione delle scelte gestionali nella predetta società”, in occasione “della notifica al sig. da parte della Guardia di Parte_1
Finanza, Compagnia di Treviglio, di un “processo verbale di contestazione” relativo alla movimentazione di € 820.000,00 (cioè il corrispettivo della liquidazione a favore del sig. delle proprie quote della Parte_1
società di famiglia e Terlizzi s.r.l.); il sig. , infatti, CP_13 Parte_1
aveva affidato tale somma al figlio che, in accordo col padre, CP
l'aveva suddivisa accreditandone la metà sul proprio conto corrente n.
22276 presso la BCC di Treviglio e Geradadda e, per l'altra metà, depositandola nella cassetta di sicurezza allo stesso intestata presso il predetto Istituto, assegnando comunque al sig. la delega al Parte_1
suo utilizzo. Con l'occasione di tale contestazione, però, il sig. Pt_1
aveva potuto verificare che la somma depositata nella cassetta di
[...]
sicurezza era stata prelevata dal figlio, senza sua autorizzazione”.
Esponeva, altresì, che solo il 15 novembre 2013 padre e figlio avevano posto fine alla controversia giudiziaria che li aveva contrapposti, con una transazione (doc. 9), che prevedeva l'obbligo in capo a di CP
versare al padre la somma di 400.000,00 euro, divisa in quattro rate Pt_1
annuali ed eguali.
Rappresentava che non aveva adempiuto al predetto obbligo CP per le prime due rate, risultando debitore di 200.000 euro e che pertanto, padre e figlio avevano convenuto che il figlio E_ vendesse a il diritto di proprietà dell'immobile di Arzago Parte_1
(BG), ad un prezzo pari all'importo del debito maturato da CP
in ragione dell'accordo transattivo del 15 novembre 2013.
[...]
Il convenuto eccepiva, quindi, la non revocabilità dell'atto Parte_1
di vendita dell'immobile, in quanto costituente adempimento di un debito scaduto.
Dopo che il Tribunale ebbe disposto il mutamento del rito e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, si costituiva e per essa Controparte_4
quale mandataria nella sua qualità di Controparte_5
cessionaria del credito, vantati da CP_12
Il Tribunale, all'udienza del 4.11.2019, tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 696/2020, depositata il 4 aprile 2020, il Tribunale di
Brescia accoglieva le domande, così dichiarando nei confronti di CP_12
e di l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato
[...] Controparte_4
in data 5 agosto 2015 tra e , E_ Parte_1 nonché dell'atto di donazione stipulato in data l'11 gennaio 2016 da Pt_1
in favore di , e
[...] Controparte_8 CP_9 E_
[...]
Il Tribunale rigettava, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
Nel merito, riconosceva la fondatezza delle domande attoree, in quanto era documentato, e in ogni caso pacifico, che il Tribunale di Brescia, con decreto n. 2379/2016 decr. ing. del 13.4.2016, avesse ingiunto a E_
di pagare alla banca l'importo di € 325.209,58, oltre interessi e spese.
[...]
Chiariva che non era necessario che l'attore risultasse titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato, ma fosse sufficiente che potesse vantare “una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”.
In secondo luogo, riteneva che l'atto di disposizione dell'agosto 2015
“avrebbe espresso una sicura potenzialità pregiudizievole anche se, diversamente da quanto accaduto, il prezzo pattuito fosse stato effettivamente corrisposto (essendo il danaro bene occultabile per eccellenza). Sennonché, come anticipato, nel caso di specie la stessa parte convenuta ha ammesso di non aver versato il corrispettivo pattuito, ciò che in sé connota di gravità ulteriore il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del venditore”.
Riteneva, inoltre, non condivisibile l'assunto di parte convenuta a mente del quale l'atto in questione “non sarebbe revocabile poiché posto in essere dal venditore-debitore in adempimento di un preesistente debito di natura transattiva nei confronti del compratore-creditore, posto che in ogni caso si sarebbe trattato di un pagamento “anomalo” non rientrante nell'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 2901, c. III, c.c.”.
In terzo luogo, il Tribunale concludeva che “quanto al requisito dell'eventus
(o meglio, periculum) damni risulta invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, il Tribunale riteneva “documentalmente dimostrato che la fideiussione rilasciata da parte di in favore di così come i E_ CP_12 successivi atti di “ampliamento” recano una data anteriore (25.6.2014,
2.7.2014, 26.11.2014) a quella dell'atto di compravendita (5.8.2015): ne discende che l'indagine relativa all'elemento soggettivo dev'essere al riguardo condotta nella prospettiva della “semplice” scientia damni e non già in quella, più complessa, della dolosa preordinazione”. Secondo il
Tribunale occorreva, quindi, valutare (in una prospettiva anche presuntiva…) se al momento del compimento dell'atto in capo a
[...]
, in primo luogo, ricorresse l'elemento della scientia E_
damni”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, “non seriamente sostenibile che CP
, socio unico e amministratore unico della società Carol
[...]
Gasket S.r.l., oltreché suo fideiussore, all'atto di cedere (senza corrispettivo, circostanza in sé già rilevante) il proprio intero patrimonio immobiliare non fosse consapevole del carattere pregiudizievole” e che, “in secondo luogo, lo stretto legame parentale corrente fra compratore e venditore
(rispettivamente padre e figlio), la circostanza (indicata dallo stesso convenuto per cui gli stessi usavano cooperare CP
intensamente nello svolgimento degli affari, la qualità soggettiva del compratore (si trattava di un signore ultrasettantenne), la circostanza per cui il venditore abbia continuato a risiedere nell'immobile venduto e quella per cui pochi mesi dopo la compravendita il compratore abbia provveduto a ri-donare (con una curiosa scissione fra proprietà e diritto di abitazione)
l'immobile al figlio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18034) inducono
a ritenere che anche fosse consapevole del carattere Parte_1 pregiudizievole dell'atto”.
Il Tribunale chiariva che l'inefficacia dell'atto di compravendita del 5 agosto
2015 era “destinata peraltro ad estendersi sino a travolgere anche l'atto di donazione datato 11.1.2016 per mezzo del quale, come è noto, Pt_1
ha donato al figlio il diritto di abitazione ed ai nipoti la proprietà
[...]
dell'immobile in questione” poiché “l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. stabilisce un ombrello protettivo soltanto in favore dei sub-acquisti di buona fede a titolo oneroso, rimanendo invece quelli a titolo gratuito esposti agli affetti del vittorioso esperimento dell'actio pauliana”.
Proponeva appello affidandosi a tre motivi. Parte_1
Con separate comparse di risposta, si costituivano Controparte_2
che chiedeva il rigetto dell'appello e , che, oltre a chiedere
[...] CP_4 il rigetto dell'appello, ne chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità ai sensi degli artt. art. 342 e 348 bis c.p.c..
All'udienza del 9 dicembre 2020, la Corte rilevava che con l'atto di citazione non erano stati citati , E_ T_
, , questi ultimi in
[...] Controparte_8 CP_9
persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP
e e ritenuti “litisconsorti necessari in quanto
[...] AR
contraenti degli atti di cui è stata dichiarata la inefficacia nonchè parti in primo grado”, ordinava “La integrazione a cura di parte appellante del contraddittorio nei confronti di E_
, questi ultimi in AR Controparte_8 CP_9
persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP
e entro il termine del 15 gennaio 2021”,
[...] AR
rinviando la causa all'udienza del 12 maggio 2021.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte dichiarata la contumacia di , E_ AR
, , e rinviava la causa alla udienza Controparte_8 CP_9
del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la “inadeguata e contraddittoria motivazione” in ordine alla prova della sussistenza del credito e dell'eventus damni. Rappresenta che per quanto concerne il decreto ingiuntivo “non è noto
l'acquisto o meno di una definitiva efficacia esecutiva, solo l'esistenza di un ordine monitorio di pagamento con possibilità di opposizione”; mentre, le fideiussioni sottoscritte da non proverebbero alcunché. CP
Quanto alla prova dell'eventus damni rappresenta che la banca non ha provato l'ammissione del proprio credito nella procedura concorsuale della società originaria debitrice.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 2901, c. 3, c.c. per aver il Tribunale revocato l'adempimento di un debito scaduto, “ampiamente dimostrato per via documentale (con data certa)”.
Con il terzo motivo, censura il capo di sentenza in cui è stata accertata la prova del consilium fraudis in capo al terzo, acquirente a titolo oneroso del bene immobile, dal momento che “sarebbe comunque necessaria la prova di una sua “conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (consilium fraudis)”.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art
342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata dal CP_4
momento che l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017) che ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Va premesso che il credito vantato dal , a tutela Controparte_3
del quale ha agito ex art. 2901 c.c., nei confronti della per Controparte_11
complessivi 323.209,58 euro è rimasto pacificamente insoluto;
tale credito era garantito dalla fideiussione prestata da in E_
data 25 giugno 2014 fino alla concorrenza di 150.00,00 euro ed estesa in data
26 novembre 2014 sino a 350.000,00 euro. È provato altresì che il Tribunale di Brescia aveva dichiarato fallita la con la sentenza Controparte_11
64/2016 del 15 marzo 2016. Fin dal ricorso monitorio RG n. 6256/2016 dell'8 aprile 2016, con il quale la banca aveva domandato al Tribunale di Brescia di ingiungere a la predetta somma di 323.209,58, euro, la CP
banca aveva dedotto che il fideiussore aveva già alienato al CP padre l'immobile di cui era proprietario in data 5 agosto Parte_1
2015.
Come correttamente affermato dal Tribunale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, sufficiente l'attore vanti una ragione di credito “ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa
e che possa valutarsi come probabile così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”
(cfr. Cass. n. 4212/2020; Cass. n. 11755/2018).
Il credito del derivava dalla incontestata Controparte_3
estensione della fideiussione prestata da fino E_
alla concorrenza di 350.000,00 euro, con la conseguenza che la banca aveva
“una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile […]” e, nel caso di specie, “il requisito in questione appare senz'altro sussitente”, come correttamente affermato dal Tribunale. Il pertanto, non doveva provare né l'irrevocabilità del decreto CP_3
ingiuntivo n. 2379/2016 del Tribunale di Brescia né l'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare della Controparte_11
L'appellante non ha, inoltre, specificamente il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha accertato l'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione del 5 agosto 2015.
Inoltre, la censura dell'appellante secondo cui le fideiussioni rilasciate da non proverebbero alcunché e, a maggior ragione, la certezza CP
del credito, è infondata, in quanto irrilevante ai fini del decidere;
ed infatti,come già osservato l'azione di cui all'art. 2901 c.c., non richiede affatto la certezza del credito a tutela del quale si agisce.
Quanto all'eventus damni derivante dall'atto di disposizione, il Tribunale ha correttamente affermato che il “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multis, Cass. Civ., Sez.
III, 19.7.2018, n. 19207). Tale statuizione del Tribunale non è stata specificamente impugnata dall'appellante.
Ciò posto, il primo motivo d'appello va rigettato.
Accertati l'eventus damni, l'onerosità dell'atto di disposizione impugnato e l'anteriorità del sorgere credito, occorre accertare che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, come richiesto dall'art. 2901 c.c.
poteva certamente prevedere che la fideiussione da lui CP prestata sarebbe stata escussa, atteso lo stato di grave dissesto economico in cui versava la società di cui era unico socio, poi dichiarata CP_11 fallita. Era anche a conoscenza del fatto che all'atto di cedere (senza corrispettivo) il proprio intero patrimonio immobiliare, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
La consapevolezza dell'appellante del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore, va desunta non solo dal rapporto parentale che lega Pt_1
a ma anche dal fatto che lo stesso
[...] CP Parte_1
ha ammesso che, fin dal 14 aprile 2012, data della notifica del “processo verbale di contestazione” di cui si è detto, sapeva delle difficoltà economiche del figlio querelandolo dapprima per appropriazione CP
indebita (procedimento archiviato ex art. 649 c.p.), e iniziando poi una
“tesissima querelle giudiziaria”, composta con un atto di transazione i cui obblighi economici non erano stati, peraltro, onorati dal figlio. Infine, come sottolineato dal Tribunale, la circostanza per cui il venditore abbia continuato a risiedere nell'immobile venduto e quella per cui pochi mesi dopo la compravendita il compratore abbia provveduto a ri-donare (con una curiosa scissione fra proprietà e diritto di abitazione) l'immobile al figlio
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18034) inducono a ritenere che anche
fosse consapevole del carattere pregiudizievole dell'atto”. Parte_1
Pertanto, anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto all'eccezione formulata dall'appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., la Corte ritiene che l'adempimento del debito di 200.000 euro da parte di sia avvenuto, per stessa ammissione di E_
e come evincibile dalla documentazione dimessa in atti, con Parte_1
una datio in solutum, che è un mezzo di pagamento anormale ed elemento forte a riprova della strumentalità dell'atto finalizzato alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Giova, a questo riguardo, ricordare che “una compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo
a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 13227 del 14.05.2024).
Nel caso di specie, e E_ Parte_1
convenivano con scrittura del 5 agosto 2015, quindi nella medesima data dell'atto di compravendita, “a parziale deroga della pattuizione relativa alle modalità di pagamento del prezzo di compravendita, così come convenute nel contratto di alienazione dell'immobile sopra descritto, le parti concordano che il sig. non provveda ad E_
incassare l'assegno da € 200.000,00 ricevuto oggi a tale titolo e che tale titolo debba ritenersi compensato con il debito che lo stesso sig.
[...]
ha oggi maturato con il sig. in ragione E_ Parte_1
del parziale inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto il
15.11.2013, richiamato in premessa”. Al punto 3 della predetta scrittura convenivano che “il sig. si impegna a consentire al sig. Parte_1
il godimento a titolo di comodato della E_
abitazione oggi compravenduta, ivi compresi gli arredi che le parti riconoscono di proprietà del sig. ”. Parte_1
Inoltre, come evincibile dall'atto notarile di compravendita, la parte venditrice ha rinunciato all'ipoteca legale (art. 3 dell'atto di compravendita allegato al fascicolo di primo grado).
L'anomalia dell'operazione immobiliare esaminata ne dimostra la strumentalità rispetto allo scopo perseguito dalle parti di sottrarre al creditore appellato l'unico bene immobile di E_
Ciò, tra l'altro, esclude che sia stata provata la strumentalità della cessione dell'immobile rispetto all'esigenza di estinguere il debito scaduto, nel senso che tale atto rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. Cass. sez. III civ., ord. 31941/2023).
Alla luce di quanto espresso, il secondo motivo d'appello e infondato e, pertanto, va rigettato.
Infine, la Corte conviene con il Tribunale che, quanto all'atto di donazione datato 11 gennaio 2016, per mezzo del quale ha donato a Parte_1
il diritto di abitazione e ai nipoti (figli di ) la CP CP proprietà dell'immobile acquisita il 5 agosto precedente dallo stesso venditore l'inefficacia dell'atto di compravendita del 5 CP
agosto 2015 era destinata peraltro ad estendersi sino a travolgere anche
l'atto di donazione datato 11.1.2016 per mezzo del quale, come è noto,
ha donato al figlio il diritto di abitazione ed ai nipoti la Parte_1 proprietà dell'immobile in questione” poiché “l'ultimo comma dell'art. 2901
c.c. stabilisce un ombrello protettivo soltanto in favore dei sub-acquisti di buona fede a titolo oneroso, rimanendo invece quelli a titolo gratuito esposti agli affetti del vittorioso esperimento dell'actio pauliana. Del resto, alla luce di quanto ricostruito, i due atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sono sussumibili all'interno di un'unica operazione di diminuzione della garanzia patrimoniale di pur senza privare lo E_
stesso del godimento e della fruizione del bene immobile di cui aveva ceduto il diritto di proprietà, con il primo atto del 5 agosto 2015.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle società appellate, come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 260.001-520.000 euro, determinato ai sensi dell'art. 5 comma
1 DM 55/14, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto richiesto in nota spese da
[...]
CP_14
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 696/2020 del Tribunale di Brescia, depositata il 4 aprile 2020;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_14
spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.550,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase di trattazione,
€ 7.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
Condanna a rifondere a (e per essa la Parte_1 Controparte_4
sua mandataria quale mandataria Controparte_6
di le spese di lite del grado che si Controparte_5 liquidano in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 492/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 492/2020, promossa con atto di citazione notificato in data
9 giugno 2020
OGGETTO: d a azione revocatoria
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 ordinaria difeso dal procuratore domiciliatario Avv. TO Peschiulli del Foro di 102002 Bergamo, con studio in Canonica D'Adda alla via Matteotti n. 9, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
(incorporante Controparte_1 Controparte_2
che, a sua volta, aveva incorporato il
[...] Controparte_3
, (C.F. con l'Avv. Massimo Iolita del Foro di
[...] P.IVA_1
, presso il cui studio veniva eletto domicilio in via Malta 7/C CP_3 CP_3
- torre Kennedy, in forza della procura alle liti a mergine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
e contro
( , con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_4 P.IVA_2
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa la sua mandataria
[...]
( , con sede legale in Milano, Via Controparte_5 P.IVA_3 Valtellina nn. 15 / 17, e per essa la sua mandataria
[...]
( , con sede legale in Milano, Via Controparte_6 P.IVA_4
Valtellina nn. 15 / 17, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fioretti, del Foro di
Roma come da procura speciale allegata all'atto di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliata presso il difensore in Milano, via Larga n.
19
APPELLATA
e contro
; E_
e , questi ultimi in persona dei Controparte_8 CP_9
genitori esercenti la responsabilità genitoriale E_
e AR
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis e respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dalla convenuta a in quanto infondata, così giudicare CP_10
(A.) -IN VIA ISTRUTTORIA preliminare
si chiede l'ammissione delle prove orali richieste con memoria ex art. 183
VI° comma n. 2 c.p.c. in primo grado e non accolte: INTERROGATORIO
FORMALE del sig. e della sig.a in ordine ai CP AR
seguenti capitoli:
1.)- “E' vero che alla fine di giugno 2016 il sig. , a fronte CP
del proprio mancato pagamento a favore del sig. della Parte_1 somma di € 200.000,00 (cioè delle prime due delle quattro rate concordate con scrittura transattiva del 15.11.2013 che si mostra –doc.9) proponeva a quest'ultimo la cessione della propria abitazione di Arzago d'Adda, via
Vivaldi n. 5, avente pari valore, oltre al pagamento delle ulteriori due rate (pari ad € 100.000,00 cadauna) nei due anni successivi ?”
2.)- “E' vero che nella occasione indicata nel capitolo precedente e, successivamente, anche in sede di rogito notarile ( in data 05.08.2015 presso lo studio del Notaio Dr. ) il sig. Persona_1 CP
confermava al sig. l'accoglimento della richiesta di mutuo Parte_1 da parte della per € 50.000,00, finalizzata all'acquisto Parte_3
di nuove attrezzature della propria società ?” Controparte_11
3.)- “E' vero che il sig. nell'occasione del Natale 2015 ha Parte_1
chiesto alla nuora la disponibilità ad acconsentire la AR
donazione della abitazione di Arzago D'Adda, via Vivaldi 5, ai propri nipoti
ed , con diritto di abitazione alla stessa madre di questi CP_8 CP_9
ultimi?”
4.)- “E' vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, il sig. Pt_1
rendeva noto alla sig.a che il proprio intendimento
[...] AR
era quello di garantire ai propri nipoti un bene, così da pareggiare la donazione che lo stesso sig. aveva fatto all'altro figlio Parte_1
TO in data 15.11.2011 ?”
(B.)- NEL MERITO,
In via principale
in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia 696/2020, depositata il 04.04.2020, notificata il 12.05.2020, nella causa avente
R.G.20571/2016, respingere le domande svolte dalla
[...]
(già Controparte_12 Controparte_3
e dalla (e per essa la sua mandataria
[...] Controparte_4 [...]
quale mandataria di Controparte_6 [...]
nei confronti del sig. in quanto Controparte_5 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutte le motivazioni dedotte in atti.
In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, per entrambe le fasi, con richiesta di distrazione a favore del difensore ex art. 93
c.p.c. che, a tal fine, dichiara di aver anticipato le spese e non incassato i compensi.
Della banca appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa ed ulteriore domanda disattesa,
rigettare l'appello proposto da perché destituito di Parte_1
fondamento.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze dell'appellante
Dell'appellata Controparte_4
Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte, rigettate le istanze istruttorie riproposte in appello perché inammissibili:
- respingere integralmente l'appello in quanto inammissibile ex artt. 342
c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituito di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 696/2020
pubblicata il 04.04.2020 dal Tribunale di Brescia. Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (successivamente fusosi per Controparte_3
incorporazione in , proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis CP_12
c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Brescia, nei confronti di E_
e (questi ultimi due
[...] Parte_1 Controparte_8 CP_9
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP
e per di sentire dichiarare l'inefficacia, nei
[...] AR propri riguardi, dell'atto di compravendita, datato 5.8.2015, trascritto in data
6.8.2015 in Bergamo per mezzo del quale aveva E_ venduto al padre verso il corrispettivo di € 200.000,00, la Parte_1 piena proprietà dell'immobile in Arzago d'Adda (BG) ivi indicato, nonché dell'atto, datato 11.1.2016, trascritto in data 15.1.2016 in Bergamo per mezzo del quale aveva donato la proprietà del medesimo immobile Parte_1
ai nipoti (figli di e , E_ Controparte_8 CP_9
concedendo il diritto di abitazione vitalizio al figlio E_
[...]
deduceva che in data anteriore al CP_12 E_
compimento dei menzionati atti dispositivi, si era costituito fideiussore il 25 giugno 2014 a garanzia dell'esposizione debitoria della Controparte_11
di cui era socio e amministratore unico, nei confronti di CP_12
fideiussione poi estesa a 350.000,00 euro il successivo 26 novembre 2014, e che la società era stata dichiarata fallita nel corso dell'anno 2016.
Rappresentava che il Tribunale di Brescia, con decreto n. 2379/2016, aveva ingiunto al fideiussore di pagare alla banca E_
l'importo capitale di € 325.209,58, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Esponeva, quindi, che il 5 agosto 2015, aveva E_
venduto l'unico immobile di sua proprietà al padre e che Parte_1 quest'ultimo, l'11 gennaio 2016, aveva donato il diritto di abitazione al figlio e la proprietà ai nipoti ed . CP_8 CP_9
Ciò posto, l'istituto di credito rappresentava che il credito era sorto in epoca anteriore rispetto agli atti revocandi e che vi erano tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Si costituiva unicamente mentre Parte_1 E_
e non si costituivano e venivano
[...] CP_9 Controparte_8
dichiarati contumaci.
eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza della Parte_1 Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Brescia nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
Rappresentava che, “negli anni 2010/2011, a seguito di un dissidio familiare che ha portato all'uscita del sig. e del figlio dalla Parte_1 CP
società di famiglia, il padre aveva ritenuto di dover sostenere economicamente il predetto figlio, unico proprio “alleato”; tale sostegno era avvenuto mutuando al figlio rilevanti importi, direttamente o indirettamente, mediante il pagamento dei debiti che quest'ultimo aveva creato con la propria società ' a socio unico';”. Controparte_11
Affermava di aver smesso di supportare e sostenere economicamente il figlio a partire dal 14 aprile 2012, a fronte di rapporti già “incrinati CP
proprio in ragione delle scelte gestionali nella predetta società”, in occasione “della notifica al sig. da parte della Guardia di Parte_1
Finanza, Compagnia di Treviglio, di un “processo verbale di contestazione” relativo alla movimentazione di € 820.000,00 (cioè il corrispettivo della liquidazione a favore del sig. delle proprie quote della Parte_1
società di famiglia e Terlizzi s.r.l.); il sig. , infatti, CP_13 Parte_1
aveva affidato tale somma al figlio che, in accordo col padre, CP
l'aveva suddivisa accreditandone la metà sul proprio conto corrente n.
22276 presso la BCC di Treviglio e Geradadda e, per l'altra metà, depositandola nella cassetta di sicurezza allo stesso intestata presso il predetto Istituto, assegnando comunque al sig. la delega al Parte_1
suo utilizzo. Con l'occasione di tale contestazione, però, il sig. Pt_1
aveva potuto verificare che la somma depositata nella cassetta di
[...]
sicurezza era stata prelevata dal figlio, senza sua autorizzazione”.
Esponeva, altresì, che solo il 15 novembre 2013 padre e figlio avevano posto fine alla controversia giudiziaria che li aveva contrapposti, con una transazione (doc. 9), che prevedeva l'obbligo in capo a di CP
versare al padre la somma di 400.000,00 euro, divisa in quattro rate Pt_1
annuali ed eguali.
Rappresentava che non aveva adempiuto al predetto obbligo CP per le prime due rate, risultando debitore di 200.000 euro e che pertanto, padre e figlio avevano convenuto che il figlio E_ vendesse a il diritto di proprietà dell'immobile di Arzago Parte_1
(BG), ad un prezzo pari all'importo del debito maturato da CP
in ragione dell'accordo transattivo del 15 novembre 2013.
[...]
Il convenuto eccepiva, quindi, la non revocabilità dell'atto Parte_1
di vendita dell'immobile, in quanto costituente adempimento di un debito scaduto.
Dopo che il Tribunale ebbe disposto il mutamento del rito e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, si costituiva e per essa Controparte_4
quale mandataria nella sua qualità di Controparte_5
cessionaria del credito, vantati da CP_12
Il Tribunale, all'udienza del 4.11.2019, tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 696/2020, depositata il 4 aprile 2020, il Tribunale di
Brescia accoglieva le domande, così dichiarando nei confronti di CP_12
e di l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato
[...] Controparte_4
in data 5 agosto 2015 tra e , E_ Parte_1 nonché dell'atto di donazione stipulato in data l'11 gennaio 2016 da Pt_1
in favore di , e
[...] Controparte_8 CP_9 E_
[...]
Il Tribunale rigettava, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
Nel merito, riconosceva la fondatezza delle domande attoree, in quanto era documentato, e in ogni caso pacifico, che il Tribunale di Brescia, con decreto n. 2379/2016 decr. ing. del 13.4.2016, avesse ingiunto a E_
di pagare alla banca l'importo di € 325.209,58, oltre interessi e spese.
[...]
Chiariva che non era necessario che l'attore risultasse titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato, ma fosse sufficiente che potesse vantare “una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”.
In secondo luogo, riteneva che l'atto di disposizione dell'agosto 2015
“avrebbe espresso una sicura potenzialità pregiudizievole anche se, diversamente da quanto accaduto, il prezzo pattuito fosse stato effettivamente corrisposto (essendo il danaro bene occultabile per eccellenza). Sennonché, come anticipato, nel caso di specie la stessa parte convenuta ha ammesso di non aver versato il corrispettivo pattuito, ciò che in sé connota di gravità ulteriore il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del venditore”.
Riteneva, inoltre, non condivisibile l'assunto di parte convenuta a mente del quale l'atto in questione “non sarebbe revocabile poiché posto in essere dal venditore-debitore in adempimento di un preesistente debito di natura transattiva nei confronti del compratore-creditore, posto che in ogni caso si sarebbe trattato di un pagamento “anomalo” non rientrante nell'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 2901, c. III, c.c.”.
In terzo luogo, il Tribunale concludeva che “quanto al requisito dell'eventus
(o meglio, periculum) damni risulta invece consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, il Tribunale riteneva “documentalmente dimostrato che la fideiussione rilasciata da parte di in favore di così come i E_ CP_12 successivi atti di “ampliamento” recano una data anteriore (25.6.2014,
2.7.2014, 26.11.2014) a quella dell'atto di compravendita (5.8.2015): ne discende che l'indagine relativa all'elemento soggettivo dev'essere al riguardo condotta nella prospettiva della “semplice” scientia damni e non già in quella, più complessa, della dolosa preordinazione”. Secondo il
Tribunale occorreva, quindi, valutare (in una prospettiva anche presuntiva…) se al momento del compimento dell'atto in capo a
[...]
, in primo luogo, ricorresse l'elemento della scientia E_
damni”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, “non seriamente sostenibile che CP
, socio unico e amministratore unico della società Carol
[...]
Gasket S.r.l., oltreché suo fideiussore, all'atto di cedere (senza corrispettivo, circostanza in sé già rilevante) il proprio intero patrimonio immobiliare non fosse consapevole del carattere pregiudizievole” e che, “in secondo luogo, lo stretto legame parentale corrente fra compratore e venditore
(rispettivamente padre e figlio), la circostanza (indicata dallo stesso convenuto per cui gli stessi usavano cooperare CP
intensamente nello svolgimento degli affari, la qualità soggettiva del compratore (si trattava di un signore ultrasettantenne), la circostanza per cui il venditore abbia continuato a risiedere nell'immobile venduto e quella per cui pochi mesi dopo la compravendita il compratore abbia provveduto a ri-donare (con una curiosa scissione fra proprietà e diritto di abitazione)
l'immobile al figlio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18034) inducono
a ritenere che anche fosse consapevole del carattere Parte_1 pregiudizievole dell'atto”.
Il Tribunale chiariva che l'inefficacia dell'atto di compravendita del 5 agosto
2015 era “destinata peraltro ad estendersi sino a travolgere anche l'atto di donazione datato 11.1.2016 per mezzo del quale, come è noto, Pt_1
ha donato al figlio il diritto di abitazione ed ai nipoti la proprietà
[...]
dell'immobile in questione” poiché “l'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. stabilisce un ombrello protettivo soltanto in favore dei sub-acquisti di buona fede a titolo oneroso, rimanendo invece quelli a titolo gratuito esposti agli affetti del vittorioso esperimento dell'actio pauliana”.
Proponeva appello affidandosi a tre motivi. Parte_1
Con separate comparse di risposta, si costituivano Controparte_2
che chiedeva il rigetto dell'appello e , che, oltre a chiedere
[...] CP_4 il rigetto dell'appello, ne chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità ai sensi degli artt. art. 342 e 348 bis c.p.c..
All'udienza del 9 dicembre 2020, la Corte rilevava che con l'atto di citazione non erano stati citati , E_ T_
, , questi ultimi in
[...] Controparte_8 CP_9
persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP
e e ritenuti “litisconsorti necessari in quanto
[...] AR
contraenti degli atti di cui è stata dichiarata la inefficacia nonchè parti in primo grado”, ordinava “La integrazione a cura di parte appellante del contraddittorio nei confronti di E_
, questi ultimi in AR Controparte_8 CP_9
persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale CP
e entro il termine del 15 gennaio 2021”,
[...] AR
rinviando la causa all'udienza del 12 maggio 2021.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte dichiarata la contumacia di , E_ AR
, , e rinviava la causa alla udienza Controparte_8 CP_9
del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la “inadeguata e contraddittoria motivazione” in ordine alla prova della sussistenza del credito e dell'eventus damni. Rappresenta che per quanto concerne il decreto ingiuntivo “non è noto
l'acquisto o meno di una definitiva efficacia esecutiva, solo l'esistenza di un ordine monitorio di pagamento con possibilità di opposizione”; mentre, le fideiussioni sottoscritte da non proverebbero alcunché. CP
Quanto alla prova dell'eventus damni rappresenta che la banca non ha provato l'ammissione del proprio credito nella procedura concorsuale della società originaria debitrice.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 2901, c. 3, c.c. per aver il Tribunale revocato l'adempimento di un debito scaduto, “ampiamente dimostrato per via documentale (con data certa)”.
Con il terzo motivo, censura il capo di sentenza in cui è stata accertata la prova del consilium fraudis in capo al terzo, acquirente a titolo oneroso del bene immobile, dal momento che “sarebbe comunque necessaria la prova di una sua “conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (consilium fraudis)”.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art
342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata dal CP_4
momento che l'atto introduttivo contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017) che ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Va premesso che il credito vantato dal , a tutela Controparte_3
del quale ha agito ex art. 2901 c.c., nei confronti della per Controparte_11
complessivi 323.209,58 euro è rimasto pacificamente insoluto;
tale credito era garantito dalla fideiussione prestata da in E_
data 25 giugno 2014 fino alla concorrenza di 150.00,00 euro ed estesa in data
26 novembre 2014 sino a 350.000,00 euro. È provato altresì che il Tribunale di Brescia aveva dichiarato fallita la con la sentenza Controparte_11
64/2016 del 15 marzo 2016. Fin dal ricorso monitorio RG n. 6256/2016 dell'8 aprile 2016, con il quale la banca aveva domandato al Tribunale di Brescia di ingiungere a la predetta somma di 323.209,58, euro, la CP
banca aveva dedotto che il fideiussore aveva già alienato al CP padre l'immobile di cui era proprietario in data 5 agosto Parte_1
2015.
Come correttamente affermato dal Tribunale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, sufficiente l'attore vanti una ragione di credito “ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa
e che possa valutarsi come probabile così come argomentato dall'inciso di cui all'art. 2901 c.c. anche se il credito è soggetto a condizione o a termine”
(cfr. Cass. n. 4212/2020; Cass. n. 11755/2018).
Il credito del derivava dalla incontestata Controparte_3
estensione della fideiussione prestata da fino E_
alla concorrenza di 350.000,00 euro, con la conseguenza che la banca aveva
“una ragione di credito ovverosia anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile […]” e, nel caso di specie, “il requisito in questione appare senz'altro sussitente”, come correttamente affermato dal Tribunale. Il pertanto, non doveva provare né l'irrevocabilità del decreto CP_3
ingiuntivo n. 2379/2016 del Tribunale di Brescia né l'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare della Controparte_11
L'appellante non ha, inoltre, specificamente il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha accertato l'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto di disposizione del 5 agosto 2015.
Inoltre, la censura dell'appellante secondo cui le fideiussioni rilasciate da non proverebbero alcunché e, a maggior ragione, la certezza CP
del credito, è infondata, in quanto irrilevante ai fini del decidere;
ed infatti,come già osservato l'azione di cui all'art. 2901 c.c., non richiede affatto la certezza del credito a tutela del quale si agisce.
Quanto all'eventus damni derivante dall'atto di disposizione, il Tribunale ha correttamente affermato che il “presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multis, Cass. Civ., Sez.
III, 19.7.2018, n. 19207). Tale statuizione del Tribunale non è stata specificamente impugnata dall'appellante.
Ciò posto, il primo motivo d'appello va rigettato.
Accertati l'eventus damni, l'onerosità dell'atto di disposizione impugnato e l'anteriorità del sorgere credito, occorre accertare che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio, come richiesto dall'art. 2901 c.c.
poteva certamente prevedere che la fideiussione da lui CP prestata sarebbe stata escussa, atteso lo stato di grave dissesto economico in cui versava la società di cui era unico socio, poi dichiarata CP_11 fallita. Era anche a conoscenza del fatto che all'atto di cedere (senza corrispettivo) il proprio intero patrimonio immobiliare, avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
La consapevolezza dell'appellante del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore, va desunta non solo dal rapporto parentale che lega Pt_1
a ma anche dal fatto che lo stesso
[...] CP Parte_1
ha ammesso che, fin dal 14 aprile 2012, data della notifica del “processo verbale di contestazione” di cui si è detto, sapeva delle difficoltà economiche del figlio querelandolo dapprima per appropriazione CP
indebita (procedimento archiviato ex art. 649 c.p.), e iniziando poi una
“tesissima querelle giudiziaria”, composta con un atto di transazione i cui obblighi economici non erano stati, peraltro, onorati dal figlio. Infine, come sottolineato dal Tribunale, la circostanza per cui il venditore abbia continuato a risiedere nell'immobile venduto e quella per cui pochi mesi dopo la compravendita il compratore abbia provveduto a ri-donare (con una curiosa scissione fra proprietà e diritto di abitazione) l'immobile al figlio
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18034) inducono a ritenere che anche
fosse consapevole del carattere pregiudizievole dell'atto”. Parte_1
Pertanto, anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Quanto all'eccezione formulata dall'appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., la Corte ritiene che l'adempimento del debito di 200.000 euro da parte di sia avvenuto, per stessa ammissione di E_
e come evincibile dalla documentazione dimessa in atti, con Parte_1
una datio in solutum, che è un mezzo di pagamento anormale ed elemento forte a riprova della strumentalità dell'atto finalizzato alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica.
Giova, a questo riguardo, ricordare che “una compravendita comportante una datio in solutum, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo
a compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 13227 del 14.05.2024).
Nel caso di specie, e E_ Parte_1
convenivano con scrittura del 5 agosto 2015, quindi nella medesima data dell'atto di compravendita, “a parziale deroga della pattuizione relativa alle modalità di pagamento del prezzo di compravendita, così come convenute nel contratto di alienazione dell'immobile sopra descritto, le parti concordano che il sig. non provveda ad E_
incassare l'assegno da € 200.000,00 ricevuto oggi a tale titolo e che tale titolo debba ritenersi compensato con il debito che lo stesso sig.
[...]
ha oggi maturato con il sig. in ragione E_ Parte_1
del parziale inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto il
15.11.2013, richiamato in premessa”. Al punto 3 della predetta scrittura convenivano che “il sig. si impegna a consentire al sig. Parte_1
il godimento a titolo di comodato della E_
abitazione oggi compravenduta, ivi compresi gli arredi che le parti riconoscono di proprietà del sig. ”. Parte_1
Inoltre, come evincibile dall'atto notarile di compravendita, la parte venditrice ha rinunciato all'ipoteca legale (art. 3 dell'atto di compravendita allegato al fascicolo di primo grado).
L'anomalia dell'operazione immobiliare esaminata ne dimostra la strumentalità rispetto allo scopo perseguito dalle parti di sottrarre al creditore appellato l'unico bene immobile di E_
Ciò, tra l'altro, esclude che sia stata provata la strumentalità della cessione dell'immobile rispetto all'esigenza di estinguere il debito scaduto, nel senso che tale atto rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. Cass. sez. III civ., ord. 31941/2023).
Alla luce di quanto espresso, il secondo motivo d'appello e infondato e, pertanto, va rigettato.
Infine, la Corte conviene con il Tribunale che, quanto all'atto di donazione datato 11 gennaio 2016, per mezzo del quale ha donato a Parte_1
il diritto di abitazione e ai nipoti (figli di ) la CP CP proprietà dell'immobile acquisita il 5 agosto precedente dallo stesso venditore l'inefficacia dell'atto di compravendita del 5 CP
agosto 2015 era destinata peraltro ad estendersi sino a travolgere anche
l'atto di donazione datato 11.1.2016 per mezzo del quale, come è noto,
ha donato al figlio il diritto di abitazione ed ai nipoti la Parte_1 proprietà dell'immobile in questione” poiché “l'ultimo comma dell'art. 2901
c.c. stabilisce un ombrello protettivo soltanto in favore dei sub-acquisti di buona fede a titolo oneroso, rimanendo invece quelli a titolo gratuito esposti agli affetti del vittorioso esperimento dell'actio pauliana. Del resto, alla luce di quanto ricostruito, i due atti di disposizione oggetto dell'azione revocatoria sono sussumibili all'interno di un'unica operazione di diminuzione della garanzia patrimoniale di pur senza privare lo E_
stesso del godimento e della fruizione del bene immobile di cui aveva ceduto il diritto di proprietà, con il primo atto del 5 agosto 2015.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle società appellate, come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 260.001-520.000 euro, determinato ai sensi dell'art. 5 comma
1 DM 55/14, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto richiesto in nota spese da
[...]
CP_14
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002 del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 696/2020 del Tribunale di Brescia, depositata il 4 aprile 2020;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_14
spese di lite del presente grado che si liquidano in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.550,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase di trattazione,
€ 7.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
Condanna a rifondere a (e per essa la Parte_1 Controparte_4
sua mandataria quale mandataria Controparte_6
di le spese di lite del grado che si Controparte_5 liquidano in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
. Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Magnoli