Ordinanza 21 gennaio 2021
Massime • 1
Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato.
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- 1. FALLIMENTO DEL TERZO DATORE: il creditore non può avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivoAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
- 2. FALLIMENTO TERZO DATORE DI IPOTECA: il creditore non insinuato ha diritto all’attribuzione delle rendite ex art. 41 TUB, comma 3Avv. Marco Eduardo Acampora · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 luglio 2021
ISSN 2385-1376 Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. VI Pres. Scaldaferri, Rel. Vella con l'ordinanza n. 1067 del 21 gennaio 2021. Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: In senso contrario FALLIMENTO DEL TERZO DATORE: IL TITOLARE DI DIRITTI D'IPOTECA, NON CREDITORE, DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE IL CURATORE DEVE INVIARE L'AVVISO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/01/2021, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ECO IMPIANTI SRL;
- intimato -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vela. Civile Ord. Sez. 6 Num. 1067 Anno 2021 Presidente: SCALDAFERRI ANDREA Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 21/01/2021 Rilevato che: 1. il Tribunale di Cassino ha rigettato il reclamo ex art. 26 1.fall. proposto dalla Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento Eco Impianti s.r.l. ha respinto la sua richiesta di attribuzione, ai sensi dell'art. 41, co. 3, t.u.b., delle rendite maturate sull'immobile concesso in locazione dalla curatela fallimentare, per non essersi la Banca, creditore fondiario, insinuata al passivo fallimentare;
1.1. la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 ss.
1.fall., sostenendo la non applicabilità del procedimento di accertamento del passivo fallimentare — anche con riguardo all'attribuzione delle rendite dell'immobile, ex art. 41, comma 3, t.u.b. — al creditore ipotecario quando il fallito sia terzo datore di ipoteca;
3. il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte affermato che «i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 Lfall, non risultando neanche tra i destinatati dell'avviso de/curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, Ifall.» (Cass. 18790/2019; conf. Cass. 12816/2019, 18082/2018, 27504/2017, 2540/2016; contra Cass. 2657/2019, rimasta isolata); Ric. 2019 n. 08732 sez. M1 - ud. 21-10-2020 -2- 4. tale conclusione vale per tutte le ragioni creditorie fatte valere dal creditore ipotecario, ivi comprese le rendite dell'immobile ipotecato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) il curatore fallimentare deve versare alla banca titolare di credito fondiario, «dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato» (Cass. 26520/2011), anche in forza dell'estensione -effetti del pignoramento ai frutti della cosa pignorata, ex art. 2912 c.c. e dell'estensione della prelazione ai frutti civili prodotti dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. 11025/2013); 5. l'ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/10/2020 Il Presidente