CASS
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2024, n. 42358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42358 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GR OS NA Miccoli - Presidente - - MA RE ON NA MA IA CA IO NC - Relatore - - OSria DA Sent. n. sez. 1873/2024 UP - 10/10/2024 R.G.N. 11928/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ND IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO NC;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Gaspare Sturzo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato BE TA che, nell’interesse dell’imputato, ha esposto i motivi di impugnazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42358 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/10/2024 2 1. Con sentenza del 20 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da IN UN, in parziale riforma della pronuncia in data 5 maggio 2015 del Tribunale di Santa MA Capua Vetere, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione, che lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (quale amministratore e poi liquidatore della AN SS s.r.l.). L’imputato era stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto: - in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, il vizio della motivazione per travisamento della prova sulla sussistenza del dolo;
nonché l’«inesistenza di elementi certi sui quali fondare la sussistenza del reato» e la carenza della motivazione rispetto a quanto prospettato con i motivi di appello (ivi compresi i motivi nuovi); - con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo si è rappresentato che: la dichiarazione di fallimento è stata determinata da debiti erariali e i principali accertamenti da parte della Guardia di finanza sono stati precedenti alla dichiarazione di fallimento;
e, a fronte delle doglianze prospettate avverso la sentenza di primo grado (che, peraltro, aveva escluso la sussistenza di condotte distrattive), il Giudice del gravame ha ritenuto di dover motivare solo sulla volontà del UN di non consentire la ricostruzione dell’effettiva situazione economica della società fallita, tuttavia lasciando permanere il dubbio sull’esistenza, all’epoca della verifica fiscale cui essa è stata sottoposta, «della documentazione e della sua rilevanza»; con riferimento alla sussistenza del prescritto dolo specifico, si sarebbe affermato in maniera congetturale e illogica – e travisando la prova – che il UN avrebbe posto in essere il fatto per favorire la AR s.r.l. (in ragione delle sue cointeressenza in tale società) quantunque quest’ultima fosse fallita (tanto che il curatore non intrapreso alcuna azione verso la stessa AR perché incapiente, come esposto nella sentenza di primo grado); oltre ad aver trascurato che l’imputato è nato nel 1939, non sarebbero stati esaminati e valutati i nuovi e decisivi elementi probatori e, in particolare, non si sarebbe considerato il documento (proveniente dall’Agenzia delle entrate) di cui si è chiesta l’acquisizione con i motivi nuovi di appello (unitamente all’allegata relazione della Guardia di 3 finanza del 30 settembre 2010) da cui si trarrebbe che la AN SS non aveva più operato dalla fine del 2003 – inizio del 2004 ed era stata posta in liquidazione del 2005 e i suoi fornitori e dipendenti erano stati tutti soddisfatti;
e che la conservazione e la consegna alla Guardia di finanza della documentazione contabile era in contrasto con la sussistenza del dolo. 2.2. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte distrettuale non sarebbe compiutamente giustificata per il tramite del riferimento alla gravità del fatto (essendo stata esclusa la distrazione e risultando il pagamento di fornitori e dipendenti, oltre che il ridimensionamento del debito erariale) e, anzi, sarebbe in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto pure che il ricorrente ha un’età superiore a ottanta anni. 3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmetto a questa Sezione all’esito dell’udienza del 25 giugno 2024, per cui il difensore aveva presentato memoria a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, quantunque la Corte distrettuale, dopo aver esposto gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta c.d. specifica, abbia fatto riferimento in maniera non chiara all’incompleta e confusa tenuta della contabilità che non avrebbe consentito la ricostruzione dell’effettiva situazione economica della società (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), il medesimo Giudice di appello ha dato conto, espressamente condividendola (cfr. p. 3 ss.), della ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale ed ha rimarcato come nella specie consti che la documentazione contabile non sia mai stata messa a disposizione della curatela e che in sede di verifica fiscale siano stati ostesi alla Guardia di finanza solo il bilancio del 2003 e il registro IVA acquisti del 2004; rispetto a tale assunto il ricorso muovo censure del tutto generiche e inidonee a costituire una compiuta critica della motivazione del provvedimento impugnato. Con riguardo, poi, all’elemento soggettivo la motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 7) deve ritenersi non manifestamente illogica e congrua (non essendo stato denunciato un travisamento sul punto): difatti, la Corte di appello ha ravvisato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale (per l’omessa tenuta di essa) evidenziando come il UN – che aveva cointeressenze 4 nella AR s.r.l., unico cliente della AN SS s.r.l., la cui insolvenza ha determinato il fallimento della stessa fallita (dati tutti non oggetto di censura per il tramite del ricorso) – abbia creato «confusione tra i distinti comparti societari» al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio: tale non è minato, nella sua logicità, dal fatto che – come esposto dalla difesa – la AR fosse già fallita quando è stato dichiarato il fallimento della AN SS s.r.l. perché il ricorso è generico (poiché non specifica quando avrebbe avuto luogo il fallimento della AR rispetto all’omessa tenuta della contabilità della fallita) e, lungi dal denunciare ritualmente il travisamento della prova, ha perorato una distinta lettura della vicenda (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); né su tale piano argomentativo può incidere il dedotto soddisfacimento dei creditori privati (che dovrebbe trarsi dal documento allegato ai motivi nuovi di appello), la cui decisività sulla tenuta della motivazione è stata assunta in maniera del tutto assertiva. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che il ricorso contiene molteplici (ulteriori, rispetto a quanto già rilevato) allegazioni in fatto, non consentite in questa sede di legittimità. Infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile poiché anche sul punto ha inteso censurare la decisione della Corte distrettuale per il tramite di allegazioni in fatto, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, per vero pure mediante deduzioni assertive. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente IO NC GR OS NA Miccoli
udita la relazione svolta dal Consigliere IO NC;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Gaspare Sturzo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, nonché l'avvocato BE TA che, nell’interesse dell’imputato, ha esposto i motivi di impugnazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42358 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 10/10/2024 2 1. Con sentenza del 20 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da IN UN, in parziale riforma della pronuncia in data 5 maggio 2015 del Tribunale di Santa MA Capua Vetere, ha rideterminato le pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione, che lo aveva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (quale amministratore e poi liquidatore della AN SS s.r.l.). L’imputato era stato assolto in primo grado, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto: - in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, il vizio della motivazione per travisamento della prova sulla sussistenza del dolo;
nonché l’«inesistenza di elementi certi sui quali fondare la sussistenza del reato» e la carenza della motivazione rispetto a quanto prospettato con i motivi di appello (ivi compresi i motivi nuovi); - con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo si è rappresentato che: la dichiarazione di fallimento è stata determinata da debiti erariali e i principali accertamenti da parte della Guardia di finanza sono stati precedenti alla dichiarazione di fallimento;
e, a fronte delle doglianze prospettate avverso la sentenza di primo grado (che, peraltro, aveva escluso la sussistenza di condotte distrattive), il Giudice del gravame ha ritenuto di dover motivare solo sulla volontà del UN di non consentire la ricostruzione dell’effettiva situazione economica della società fallita, tuttavia lasciando permanere il dubbio sull’esistenza, all’epoca della verifica fiscale cui essa è stata sottoposta, «della documentazione e della sua rilevanza»; con riferimento alla sussistenza del prescritto dolo specifico, si sarebbe affermato in maniera congetturale e illogica – e travisando la prova – che il UN avrebbe posto in essere il fatto per favorire la AR s.r.l. (in ragione delle sue cointeressenza in tale società) quantunque quest’ultima fosse fallita (tanto che il curatore non intrapreso alcuna azione verso la stessa AR perché incapiente, come esposto nella sentenza di primo grado); oltre ad aver trascurato che l’imputato è nato nel 1939, non sarebbero stati esaminati e valutati i nuovi e decisivi elementi probatori e, in particolare, non si sarebbe considerato il documento (proveniente dall’Agenzia delle entrate) di cui si è chiesta l’acquisizione con i motivi nuovi di appello (unitamente all’allegata relazione della Guardia di 3 finanza del 30 settembre 2010) da cui si trarrebbe che la AN SS non aveva più operato dalla fine del 2003 – inizio del 2004 ed era stata posta in liquidazione del 2005 e i suoi fornitori e dipendenti erano stati tutti soddisfatti;
e che la conservazione e la consegna alla Guardia di finanza della documentazione contabile era in contrasto con la sussistenza del dolo. 2.2. Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la decisione della Corte distrettuale non sarebbe compiutamente giustificata per il tramite del riferimento alla gravità del fatto (essendo stata esclusa la distrazione e risultando il pagamento di fornitori e dipendenti, oltre che il ridimensionamento del debito erariale) e, anzi, sarebbe in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto pure che il ricorrente ha un’età superiore a ottanta anni. 3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmetto a questa Sezione all’esito dell’udienza del 25 giugno 2024, per cui il difensore aveva presentato memoria a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, quantunque la Corte distrettuale, dopo aver esposto gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta c.d. specifica, abbia fatto riferimento in maniera non chiara all’incompleta e confusa tenuta della contabilità che non avrebbe consentito la ricostruzione dell’effettiva situazione economica della società (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), il medesimo Giudice di appello ha dato conto, espressamente condividendola (cfr. p. 3 ss.), della ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale ed ha rimarcato come nella specie consti che la documentazione contabile non sia mai stata messa a disposizione della curatela e che in sede di verifica fiscale siano stati ostesi alla Guardia di finanza solo il bilancio del 2003 e il registro IVA acquisti del 2004; rispetto a tale assunto il ricorso muovo censure del tutto generiche e inidonee a costituire una compiuta critica della motivazione del provvedimento impugnato. Con riguardo, poi, all’elemento soggettivo la motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 7) deve ritenersi non manifestamente illogica e congrua (non essendo stato denunciato un travisamento sul punto): difatti, la Corte di appello ha ravvisato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale (per l’omessa tenuta di essa) evidenziando come il UN – che aveva cointeressenze 4 nella AR s.r.l., unico cliente della AN SS s.r.l., la cui insolvenza ha determinato il fallimento della stessa fallita (dati tutti non oggetto di censura per il tramite del ricorso) – abbia creato «confusione tra i distinti comparti societari» al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio: tale non è minato, nella sua logicità, dal fatto che – come esposto dalla difesa – la AR fosse già fallita quando è stato dichiarato il fallimento della AN SS s.r.l. perché il ricorso è generico (poiché non specifica quando avrebbe avuto luogo il fallimento della AR rispetto all’omessa tenuta della contabilità della fallita) e, lungi dal denunciare ritualmente il travisamento della prova, ha perorato una distinta lettura della vicenda (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); né su tale piano argomentativo può incidere il dedotto soddisfacimento dei creditori privati (che dovrebbe trarsi dal documento allegato ai motivi nuovi di appello), la cui decisività sulla tenuta della motivazione è stata assunta in maniera del tutto assertiva. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che il ricorso contiene molteplici (ulteriori, rispetto a quanto già rilevato) allegazioni in fatto, non consentite in questa sede di legittimità. Infine, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile poiché anche sul punto ha inteso censurare la decisione della Corte distrettuale per il tramite di allegazioni in fatto, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito qui non consentito, per vero pure mediante deduzioni assertive. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente IO NC GR OS NA Miccoli