Sentenza 24 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2004, n. 16677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16677 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NG, VA IA ET, VA ZO, VA NT, elettivamente domiciliati in Roma, via di San Saba n. 7, presso l'avv. R. Randazzo, e rappresentati e difesi dall'avv. Mario Conigliaro, giusta delega in atti per i primi tre e procura per atto notaio Domenico Torrisi, in data 10 ottobre 1995,
per il quarto;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Plinio n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8/01 del Tribunale di Siracusa, depositata il 12 febbraio 2001 (R.G. n. 894/99). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 giugno 2004 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Nicola De Marinis per delega avv. Luigi Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza depositata il 12 febbraio 2001, ha rigettato l'appello proposto da NG SA e IA ET, NT e ZO TE nei confronti della società Poste NE avverso la decisione del 5/24 marzo 1997, con la quale il PR della stessa sede, accogliendo le opposizioni di quella società al precetto e alla successiva esecuzione intrapresa dai predetti litisconsorti, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di costoro a procedere esecutivamente in danno dell'Ente Poste NE (che, succeduto al Ministero Poste e Telecomunicazioni, si era poi trasformato nell'omonima società per azioni) per le somme eccedenti quanto dovuto dall'Ente in favore di LO TE, alla data del 23 novembre 1985.
Nell'interpretare il titolo esecutivo - la pronuncia del Tribunale di Catania in data 21 febbraio/7 marzo 1995, confermativa di quella del PR di Augusta del 20 marzo 1991 - posto a fondamento della esecuzione intrapresa dai menzionati SA e TE, aventi causa da EP TE, già dipendente della ditta LO TE, appaltatrice del servizio di recapito di corrispondenza e pacchi come dal relativo contratto stipulato con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, il Tribunale ha ritenuto che la statuizione di condanna di detta Amministrazione, in base all'art. 1676 cod. civ., in favore del lavoratore, era stata espressamente limitata alle somme dovute all'appaltatore al 23 novembre 1985 (specificate in lire 15.955.530), ancorché il vincolo solidale del Ministero fosse stato affermato in relazione all'intero credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (lire 70.805.122), e che irrilevante ai fini della determinazione delle somme dovute dal Ministero al lavoratore EP TE era l'affermazione del diritto di rivalsa del Ministero nei confronti del datore di lavoro, per le somme che avesse corrisposto al lavoratore in forza della suindicata sentenza. Il Tribunale ha considerato soltanto apparente l'antinomia fra la condanna solidale dell'Amministrazione e del datore di lavoro all'intero credito e la limitazione della responsabilità della prima alle somme dovute all'appaltatore al 23 novembre 1985, essendo ben specificato in motivazione che l'obbligazione dell'Amministrazione derivava dalla disposizione dell'art. 1676 cod. civ.. NG SA e IA ET, NT e ZO TE richiedono ora la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, formulando tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso la società Poste NE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del controricorso, notificato il 16 settembre 2003, oltre quindi il termine stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ., qui scaduto il 25 marzo 2002 (il 24 era festivo), essendo stato il ricorso notificato il 12 febbraio 2002.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2909 cod. civ. ed "erronea interpretazione e modificazione del giudicato titolo esecutivo". Critica la sentenza impugnata per avere deciso le opposizioni proposte dalla società sulla base di un'ipotizzata, ma non richiesta, domanda di accertamento del debito del Ministero committente nei confronti dell'appaltatore. Il Ministero già nel 1987 aveva corrisposto all'appaltatore la somma di lire 45.282.761, così quantificato il credito spettante allo stesso, dopo l'accantonamento della somma di lire 13.147.377 effettuato per soddisfare presunti diritti del lavoratore, di modo che non aveva alcun interesse ad una ulteriore determinazione del credito dell'appaltatore.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e assume che l'accertamento del debito dell'(allora) Ente Poste nei confronti del suo appaltatore esulava dalla pretesa dedotta in giudizio ed era stato compiuto dal giudice del merito senza che in proposito gli odierni ricorrenti avessero accettato il contraddittorio. Parti necessarie erano lavoratore, appaltatore ed appaltante, mentre il debito delle Poste era stato definito senza che al giudizio avessero partecipato tutti gli interessati. Il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, deduce che il Tribunale in sede di opposizione all'esecuzione ha proceduto alla determinazione del debito dell'Ente Poste nei confronti dell'appaltatore, senza che il medesimo ente avesse avanzato alcuna richiesta al riguardo, e tale vizio di attività aveva comportato anche quello di motivazione su un punto decisivo della controversia, che, se invece correttamente considerato e valutato, avrebbe con certezza portato il medesimo giudice a rigettare l'opposizione proposta.
I tre motivi devono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, tutti e tre riferendosi, ancorché sotto angolazioni diverse, alla determinazione del debito delle Poste NE nei confronti dell'appaltatore del servizio di recapito corrispondenza e pacchi, alla cui dipendenze aveva prestato l'attività lavorativa il dante causa degli odierni ricorrenti. Essi sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione della sentenza passata in giudicato, costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione è l'interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto, il quale è censurabile in sede di legittimità solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto (cfr. Cass. 4 aprile 2001 n. 4978, Cass. 27 novembre 2001 n. 14986, Cass. 5 settembre 2002 n. 12901, Cass. 25 marzo 2003 n. 4382). Orbene, la sentenza impugnata ha interpretato la portata e il significato del titolo esecutivo azionato (la pronuncia del Tribunale di Catania in data 21 febbraio/7 marzo 1995) sulla base del dispositivo, non solo secondo il significato delle parole che lo compongono, ma tenendo conto anche della motivazione della pronuncia giudiziale, che di questa, come è noto, costituisce il presupposto logico-giuridico. Ed ha evidenziato come la condanna solidale dei due convenuti, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il datore di lavoro TE LO, al pagamento dell'intero credito del lavoratore, nei confronti del Ministero era però limitata all'ammontare dei crediti vantati dalla ditta TE LO alla data del 23 novembre 1985, spiegando anche la ragione di quella che poteva sembrare un'antinomia del comando giudiziale: la sentenza di condanna aveva fatto applicazione dell'art. 1676 cod. civ., disposizione in base alla quale il lavoratore EP TE aveva agito nei confronti del Ministero committente per i lavori a LO TE, di cui il lavoratore era dipendente. Detta norma stabilisce, è opportuno sottolinearlo, che coloro i quali hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'appaltatore nell'esecuzione di un'opera e nella prestazione di un servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al tempo in cui essi propongono la domanda. Il giudice dell'opposizione ha inoltre rimarcato, ai fini dell'interpretazione del titolo esecutivo, anche la ratio emergente dal solo dispositivo della sentenza del PR (poi integralmente confermata in appello dal Tribunale di Catania con la pronuncia posto a base dell'azione esecutiva), ove la condanna del Ministero era logicamente specificata e limitata al credito della ditta TE LO alla data del ricorso proposto dal lavoratore per conseguire le sue spettanze. Non ricorrono dunque ne' errori giuridici ne' vizi di motivazione nell'interpretazione del titolo esecutivo, e del resto i ricorrenti, pur enunciando vizi di motivazione nell'ultimo motivo del ricorso qui proposto non indicano quali le lacune del ragionamento del giudice dell'opposizione, e piuttosto incentrano le critiche svolte nei tre motivi sull'asserito errore della determinazione del debito del Ministero nei confronti dell'appaltatore e delle violazioni del principio del contraddittorio e di ultrapetizione. Queste censure, però, una volta accertato che la determinazione dell'obbligazione del Ministero committente era già contenuta nel titolo esecutivo, inficiando piuttosto la sua formazione, dovevano essere fatti valere in sede di cognizione.
Il ricorso va dunque rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, le quali, data l'inammissibilità del controricorso, devono essere liquidate, come da dispositivo, soltanto per quelle inerenti alla discussione orale, a cui ha partecipato il difensore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9,00 oltre ad euro 1.000,00= (mille/00) per onorari e oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p..
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2004