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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1446/2024 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], titolare della ditta individuale ON
Engineering, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Montagnese del Foro di Vibo Valentia,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nardodipace, via Barillari, n. 17,
RICORRENTE OPPONENTE
CONTRO
di Treviso, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Trento e CP_1
Trieste n. 6 – 31100 TREVISO (TV), cf. n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo P.IVA_1
Doni del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale
Trento e Trieste, 6,
RESISTENTE
E CONTRO
di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni, Fabbricato G, 18, 31100 Treviso, cf. n. , P.IVA_2 Tribunale di Treviso
rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Ardia del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 e notificato in data 24.10.2024, il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di contestare la legittimità dell'iscrizione di ipoteca n.
[...]
11320231460000080009, notificata in data 08.07.2024, disposta dall' Controparte_2
di Treviso a garanzia del credito iscritto a ruolo per contributi relativi alla gestione
[...]
artigiani, anno 2013, per un importo complessivo di € 19.593,10.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'illegittimità della pretesa creditoria sottostante, in quanto derivante da maggiori contributi per l'anno 2013 accertati a seguito di un avviso di CP_1
accertamento dell' del 2018 che contestava l'emissione di fatture per Controparte_2
operazioni inesistenti.
Evidenziava che tale avviso di accertamento era stato parzialmente annullato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Treviso nella parte in cui includeva nella base imponibile somme rinvenute sui conti correnti dei figli del ricorrente.
Sosteneva, inoltre, che se le operazioni contestate fossero oggettivamente inesistenti, come affermato dall' , non avrebbe potuto sussistere alcun maggior contributo , Controparte_2 CP_1
e che sanzioni per operazioni inesistenti non potevano considerarsi idonee a soddisfare i bisogni della famiglia ai fini dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale.
In secondo luogo, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene immobile sito in Caerano di San RC (TV), via Settembre 1944, in quanto non più di sua proprietà dal
20.12.2019, data della donazione ai figli, nonostante un iniziale errore nell'atto di donazione relativo alla riserva di usufrutto, successivamente rettificato con scrittura privata di rinuncia.
- 2 - Tribunale di Treviso
In terzo luogo, deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'unico bene immobile di sua proprietà sito in Caerano di San RC (TV), via Giacomo Matteotti, adibito ad uso abitativo e sua residenza anagrafica, non rientrante nelle categorie di lusso A/8 e A/9 ed invocava l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 che prevede il divieto di espropriazione della prima casa di abitazione del debitore.
Infine, evidenziava di aver informato gli enti resistenti circa l'impossibilità di procedere all'iscrizione ipotecaria e al pignoramento.
Si costituiva in giudizio l' di Treviso, contestando integralmente le deduzioni del ricorrente e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione all'iscrizione ipotecaria.
Nel merito, evidenziava che il debito contributivo era stato accertato con avviso di accertamento dell' divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Venezia Controparte_2
passata in giudicato.
Quanto alla validità dell'iscrizione ipotecaria, sosteneva la non opponibilità ai terzi della scrittura privata di rinuncia all'usufrutto non trascritta, la necessità di una residenza effettiva oltre che anagrafica ai fini dell'inespropriabilità, e l'opponibilità del fondo patrimoniale, trattandosi di somme dovute in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale del ricorrente e, come tale, destinata al mantenimento e alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
L' concludeva chiedendo: CP_1
"PRELIMINARMENTE: dichiararsi tardiva ogni doglianza rivolta contro gli AVA oggetto di causa,
nonché contro l'opposta iscrizione ipotecaria, per decorso del termine di quaranta giorni dal
ricevimento degli stessi;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello anche per carenza di
interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l.
- 3 - Tribunale di Treviso
21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma
1);
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non
provato;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme
di cui alle cartelle oggetto di causa.
Spese, e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi,
ovvero poste a carico del Concessionario ove l'avversa domanda venisse accolta per omissioni o
negligenze allo stesso imputabili.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinarsi al Concessionario per la riscossione la produzione in giudizio di
tutti gli atti interruttivi della prescrizione dallo stesso compiuto, delle istanze di rateazione, dei
pagamenti, delle istanze di definizione agevolata, con prova della consegna degli stessi."
Si costituiva altresì l' di Treviso, contestando la fondatezza del Controparte_2
ricorso.
Evidenziava l'iscrizione a ruolo del credito e le plurime comunicazioni inviate al debitore. CP_1
Sosteneva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche sul diritto di usufrutto, in quanto la rinuncia con scrittura privata non trascritta non sarebbe opponibile ai terzi. Affermava la non applicabilità
dell'art. 76 DPR 602/1973, stante la presenza di ulteriori immobili non adibiti ad abitazione e la mancanza di prova della residenza anagrafica nell'unità abitativa principale, oltre al superamento della soglia di credito prevista. Quanto al fondo patrimoniale, richiamava l'onere del debitore di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, operando in difetto una presunzione di inerenza.
L' così concludeva: Controparte_2
"i. accertare e dichiarare la carenza di fondamento dei motivi di opposizione spiegati dalla ditta
individuale ON Engineering di;
Parte_1
- 4 - Tribunale di Treviso
ii. disattendere e rigettare le conclusioni precisate dalla ditta individuale Controparte_3
nel ricorso introduttivo del presente procedimento;
[...]
iii. in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuto il fondamento delle
recriminazioni della ditta individuale ricorrente, accogliere le domande esclusivamente nei limiti
della giurisdizione ordinaria e della competenza per materia del giudice dl lavoro;
iv. con vittoria di compenso professionale."
L'udienza fissata al 13.02.2025 per la discussione veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle proprie note, il ricorrente ribadiva le precedenti difese, contestando la decadenza del credito per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi del D. Lgs 26.02.1999, art. 25. Disconosceva gli atti CP_1
depositati dai resistenti per presunte irregolarità e produzione di documenti relativi ad altro procedimento. Richiamava le deduzioni dell' e dell' circa l'inesistenza CP_1 Controparte_2
delle operazioni sottostanti le fatture, da cui deduceva la mancanza di obbligazioni contributive e la pendenza di un procedimento penale. Contestava, infine, la nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria per omessa individuazione del diritto ipotecato (originariamente indicato come diritto di proprietà) e la non sanabilità in corso di giudizio, ribadendo la mancanza di proprietà e di usufrutto in capo al ricorrente nonché l'esistenza del fondo patrimoniale.
Le parti resistenti, nelle rispettive note, si riportavano integralmente alle difese ed eccezioni già
formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi,
ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
- 5 - Tribunale di Treviso
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi
dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o
dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi
del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla
notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo
legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento
della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti
al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1)
ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio
di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di
esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché
alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in
questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia
già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in
funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la
omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito
- 6 - Tribunale di Treviso
relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione
recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito del 09.11.2019 n. 413 2019 00026482 42 000 relativo ai contributi ricalcolati sulla scorta dell'accertamento dell' n. CP_1 Controparte_2
T6X01FI03215 notificato il 18.12.2018 e iscritti a ruolo in data 8.11.2019 (cfr. doc.4) risulta essere stato regolarmente notificato a in data 26.12.2019. Parte_1
Dalla mancata impugnazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati, deriva l'irretrattabilità
delle pretese creditorie ivi portate, con conseguente rigetto della opposizione in parte qua: le censure avanzate da parte ricorrente, attinenti essenzialmente all'asserita erroneità della base di calcolo preso a riferimento per la rideterminazione dell'obbligazione contributiva e all'asserita impossibilità logica della coesistenza di questa con l'accertamento della natura fittizia o dell'inesistenza delle operazioni economiche finalizzate alla riduzione dell'imponibile fiscale (al pari dell'ulteriore contestazione circa il decorso del termine prescrizionale in epoca anteriore all'iscrizione a ruolo) sono dunque irrimediabilmente tardive perché proposte ben oltre il termine di
40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito.
Per quel che concerne le contestazioni attoree in merito alla legittimità e all'efficacia dell'iscrizione ipotecaria contestata, si rileva come la giurisprudenza di legittimità sia univoca e consolidata nel ritenere che l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 Dpr n. 602/1973) sia ammissibile anche sui beni che il debitore abbia conferito nel fondo patrimoniale, ove non ricorrano (congiuntamente) le condizioni indicate dall'articolo 170 cc, secondo cui: “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non
può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia".
In sostanza, l'iscrizione è pienamente legittima quando il credito vantato sia comunque correlato ad attività poste in essere dal debitore in chiave strumentale ai bisogni della famiglia e quando il
- 7 - Tribunale di Treviso
debitore non dimostri che il creditore fosse consapevole dell'estraneità dell'obbligazione assunta a detti bisogni.
In ogni caso, grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, “ma anche
della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto
riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il
detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza” (v. Cass. n. 25010/2021).
Quanto all'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, si deve richiamare il consolidato principio di diritto (cfr. Corte di Cassazione n. 5385/13) per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 8991/03, 12998/06). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass.
5684/06; in senso conforme anche, Cass., Sez, Trib., 2009, n. 15862/09; n. 11230703).
Pertanto, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può
ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, “fermo restando che essa non può dirsi sussistente
per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi
accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il
potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate
da interessi meramente speculativi” (v. Cass. n. 3738/2015).
Trattandosi, nel caso di specie, di debiti previdenziali conseguenti all'accertamento del mancato versamento dei tributi dovuti all'Erario in base all'attività d'impresa dell'opponente, gli stessi
- 8 - Tribunale di Treviso
devono essere considerati come comunque inerenti ai bisogni della famiglia del che ne ha Pt_1
tratto, ancorché indirettamente, un tutt'altro che indifferente vantaggio economico.
In terzo luogo, quanto alla doglianza attorea circa il difetto di titolarità del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Caerano di San RC (TV), via Settembre 1944, identificati catastalmente al
NCEU di detto comune al Foglio 5, particella 1435, subalterno 3 e subalterno 23 e donati con atto pubblico di donazione del 20.12.2019 ai figli , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
deve evidenziarsi come la rinuncia unilaterale al suddetto diritto reale non possa in alcun modo essere opposta ai terzi, per non essere stato il relativo negozio regolarmente trascritto nei registri immobiliari ai fini e per gli effetti propri della pubblicità dichiarativa.
Da ultimo, si deve altresì osservare che nessuna norma stabilisce il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa del contribuente in stato di morosità; tale divieto sussiste solo con riferimento all'espropriazione immobiliare in quanto è previsto dall'art. 76 del D.P.R. del 29.09.1973 n. 602.
Peraltro, nel caso di specie il credito complessivo di cui è Controparte_4
incaricata del recupero supera ampiamente la soglia di legge degli € 120.000,00 prevista dall'articolo 76, comma 1, lettera b), del D.P.R. 602/1973, atteso che l'ipoteca del 13.6.2024 (r.g.
22417 / r.p. 3266) risulta iscritta per un importo in linea capitale di € 240.950,37.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna , C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 26.10.1949 alla rifusione in favore delle resistenti di Treviso, in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Trento e Trieste n. 6 – 31100
TREVISO (TV), cf. n. e di Treviso, in P.IVA_1 Controparte_2
- 9 - Tribunale di Treviso
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni,
Fabbricato G, 18, 31100 Treviso, cf. n. 13756881002, delle spese di costituzione in giudizio,
che si liquidano per ciascuna in € 5.391,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Treviso, 15/03/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1446/2024 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], titolare della ditta individuale ON
Engineering, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Montagnese del Foro di Vibo Valentia,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nardodipace, via Barillari, n. 17,
RICORRENTE OPPONENTE
CONTRO
di Treviso, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Trento e CP_1
Trieste n. 6 – 31100 TREVISO (TV), cf. n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo P.IVA_1
Doni del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale
Trento e Trieste, 6,
RESISTENTE
E CONTRO
di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni, Fabbricato G, 18, 31100 Treviso, cf. n. , P.IVA_2 Tribunale di Treviso
rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Ardia del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cardinale G. Sanfelice n. 8,
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 e notificato in data 24.10.2024, il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di contestare la legittimità dell'iscrizione di ipoteca n.
[...]
11320231460000080009, notificata in data 08.07.2024, disposta dall' Controparte_2
di Treviso a garanzia del credito iscritto a ruolo per contributi relativi alla gestione
[...]
artigiani, anno 2013, per un importo complessivo di € 19.593,10.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'illegittimità della pretesa creditoria sottostante, in quanto derivante da maggiori contributi per l'anno 2013 accertati a seguito di un avviso di CP_1
accertamento dell' del 2018 che contestava l'emissione di fatture per Controparte_2
operazioni inesistenti.
Evidenziava che tale avviso di accertamento era stato parzialmente annullato dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Treviso nella parte in cui includeva nella base imponibile somme rinvenute sui conti correnti dei figli del ricorrente.
Sosteneva, inoltre, che se le operazioni contestate fossero oggettivamente inesistenti, come affermato dall' , non avrebbe potuto sussistere alcun maggior contributo , Controparte_2 CP_1
e che sanzioni per operazioni inesistenti non potevano considerarsi idonee a soddisfare i bisogni della famiglia ai fini dell'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale.
In secondo luogo, il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene immobile sito in Caerano di San RC (TV), via Settembre 1944, in quanto non più di sua proprietà dal
20.12.2019, data della donazione ai figli, nonostante un iniziale errore nell'atto di donazione relativo alla riserva di usufrutto, successivamente rettificato con scrittura privata di rinuncia.
- 2 - Tribunale di Treviso
In terzo luogo, deduceva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'unico bene immobile di sua proprietà sito in Caerano di San RC (TV), via Giacomo Matteotti, adibito ad uso abitativo e sua residenza anagrafica, non rientrante nelle categorie di lusso A/8 e A/9 ed invocava l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 che prevede il divieto di espropriazione della prima casa di abitazione del debitore.
Infine, evidenziava di aver informato gli enti resistenti circa l'impossibilità di procedere all'iscrizione ipotecaria e al pignoramento.
Si costituiva in giudizio l' di Treviso, contestando integralmente le deduzioni del ricorrente e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione all'iscrizione ipotecaria.
Nel merito, evidenziava che il debito contributivo era stato accertato con avviso di accertamento dell' divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Venezia Controparte_2
passata in giudicato.
Quanto alla validità dell'iscrizione ipotecaria, sosteneva la non opponibilità ai terzi della scrittura privata di rinuncia all'usufrutto non trascritta, la necessità di una residenza effettiva oltre che anagrafica ai fini dell'inespropriabilità, e l'opponibilità del fondo patrimoniale, trattandosi di somme dovute in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale del ricorrente e, come tale, destinata al mantenimento e alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
L' concludeva chiedendo: CP_1
"PRELIMINARMENTE: dichiararsi tardiva ogni doglianza rivolta contro gli AVA oggetto di causa,
nonché contro l'opposta iscrizione ipotecaria, per decorso del termine di quaranta giorni dal
ricevimento degli stessi;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello anche per carenza di
interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l.
- 3 - Tribunale di Treviso
21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma
1);
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non
provato;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme
di cui alle cartelle oggetto di causa.
Spese, e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi,
ovvero poste a carico del Concessionario ove l'avversa domanda venisse accolta per omissioni o
negligenze allo stesso imputabili.
IN VIA ISTRUTTORIA: ordinarsi al Concessionario per la riscossione la produzione in giudizio di
tutti gli atti interruttivi della prescrizione dallo stesso compiuto, delle istanze di rateazione, dei
pagamenti, delle istanze di definizione agevolata, con prova della consegna degli stessi."
Si costituiva altresì l' di Treviso, contestando la fondatezza del Controparte_2
ricorso.
Evidenziava l'iscrizione a ruolo del credito e le plurime comunicazioni inviate al debitore. CP_1
Sosteneva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche sul diritto di usufrutto, in quanto la rinuncia con scrittura privata non trascritta non sarebbe opponibile ai terzi. Affermava la non applicabilità
dell'art. 76 DPR 602/1973, stante la presenza di ulteriori immobili non adibiti ad abitazione e la mancanza di prova della residenza anagrafica nell'unità abitativa principale, oltre al superamento della soglia di credito prevista. Quanto al fondo patrimoniale, richiamava l'onere del debitore di provare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, operando in difetto una presunzione di inerenza.
L' così concludeva: Controparte_2
"i. accertare e dichiarare la carenza di fondamento dei motivi di opposizione spiegati dalla ditta
individuale ON Engineering di;
Parte_1
- 4 - Tribunale di Treviso
ii. disattendere e rigettare le conclusioni precisate dalla ditta individuale Controparte_3
nel ricorso introduttivo del presente procedimento;
[...]
iii. in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuto il fondamento delle
recriminazioni della ditta individuale ricorrente, accogliere le domande esclusivamente nei limiti
della giurisdizione ordinaria e della competenza per materia del giudice dl lavoro;
iv. con vittoria di compenso professionale."
L'udienza fissata al 13.02.2025 per la discussione veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle proprie note, il ricorrente ribadiva le precedenti difese, contestando la decadenza del credito per tardiva iscrizione a ruolo ai sensi del D. Lgs 26.02.1999, art. 25. Disconosceva gli atti CP_1
depositati dai resistenti per presunte irregolarità e produzione di documenti relativi ad altro procedimento. Richiamava le deduzioni dell' e dell' circa l'inesistenza CP_1 Controparte_2
delle operazioni sottostanti le fatture, da cui deduceva la mancanza di obbligazioni contributive e la pendenza di un procedimento penale. Contestava, infine, la nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria per omessa individuazione del diritto ipotecato (originariamente indicato come diritto di proprietà) e la non sanabilità in corso di giudizio, ribadendo la mancanza di proprietà e di usufrutto in capo al ricorrente nonché l'esistenza del fondo patrimoniale.
Le parti resistenti, nelle rispettive note, si riportavano integralmente alle difese ed eccezioni già
formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per la ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi,
ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
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“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi
dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o
dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi
del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla
notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art.
615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo
legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento
della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti
al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1)
ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio
di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di
esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché
alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in
questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia
già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in
funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la
omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito
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relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione
recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito del 09.11.2019 n. 413 2019 00026482 42 000 relativo ai contributi ricalcolati sulla scorta dell'accertamento dell' n. CP_1 Controparte_2
T6X01FI03215 notificato il 18.12.2018 e iscritti a ruolo in data 8.11.2019 (cfr. doc.4) risulta essere stato regolarmente notificato a in data 26.12.2019. Parte_1
Dalla mancata impugnazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati, deriva l'irretrattabilità
delle pretese creditorie ivi portate, con conseguente rigetto della opposizione in parte qua: le censure avanzate da parte ricorrente, attinenti essenzialmente all'asserita erroneità della base di calcolo preso a riferimento per la rideterminazione dell'obbligazione contributiva e all'asserita impossibilità logica della coesistenza di questa con l'accertamento della natura fittizia o dell'inesistenza delle operazioni economiche finalizzate alla riduzione dell'imponibile fiscale (al pari dell'ulteriore contestazione circa il decorso del termine prescrizionale in epoca anteriore all'iscrizione a ruolo) sono dunque irrimediabilmente tardive perché proposte ben oltre il termine di
40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito.
Per quel che concerne le contestazioni attoree in merito alla legittimità e all'efficacia dell'iscrizione ipotecaria contestata, si rileva come la giurisprudenza di legittimità sia univoca e consolidata nel ritenere che l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 Dpr n. 602/1973) sia ammissibile anche sui beni che il debitore abbia conferito nel fondo patrimoniale, ove non ricorrano (congiuntamente) le condizioni indicate dall'articolo 170 cc, secondo cui: “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non
può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia".
In sostanza, l'iscrizione è pienamente legittima quando il credito vantato sia comunque correlato ad attività poste in essere dal debitore in chiave strumentale ai bisogni della famiglia e quando il
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debitore non dimostri che il creditore fosse consapevole dell'estraneità dell'obbligazione assunta a detti bisogni.
In ogni caso, grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, “ma anche
della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto
riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il
detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza” (v. Cass. n. 25010/2021).
Quanto all'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, si deve richiamare il consolidato principio di diritto (cfr. Corte di Cassazione n. 5385/13) per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 8991/03, 12998/06). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass.
5684/06; in senso conforme anche, Cass., Sez, Trib., 2009, n. 15862/09; n. 11230703).
Pertanto, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può
ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, “fermo restando che essa non può dirsi sussistente
per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi
accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il
potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate
da interessi meramente speculativi” (v. Cass. n. 3738/2015).
Trattandosi, nel caso di specie, di debiti previdenziali conseguenti all'accertamento del mancato versamento dei tributi dovuti all'Erario in base all'attività d'impresa dell'opponente, gli stessi
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devono essere considerati come comunque inerenti ai bisogni della famiglia del che ne ha Pt_1
tratto, ancorché indirettamente, un tutt'altro che indifferente vantaggio economico.
In terzo luogo, quanto alla doglianza attorea circa il difetto di titolarità del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Caerano di San RC (TV), via Settembre 1944, identificati catastalmente al
NCEU di detto comune al Foglio 5, particella 1435, subalterno 3 e subalterno 23 e donati con atto pubblico di donazione del 20.12.2019 ai figli , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
deve evidenziarsi come la rinuncia unilaterale al suddetto diritto reale non possa in alcun modo essere opposta ai terzi, per non essere stato il relativo negozio regolarmente trascritto nei registri immobiliari ai fini e per gli effetti propri della pubblicità dichiarativa.
Da ultimo, si deve altresì osservare che nessuna norma stabilisce il divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa del contribuente in stato di morosità; tale divieto sussiste solo con riferimento all'espropriazione immobiliare in quanto è previsto dall'art. 76 del D.P.R. del 29.09.1973 n. 602.
Peraltro, nel caso di specie il credito complessivo di cui è Controparte_4
incaricata del recupero supera ampiamente la soglia di legge degli € 120.000,00 prevista dall'articolo 76, comma 1, lettera b), del D.P.R. 602/1973, atteso che l'ipoteca del 13.6.2024 (r.g.
22417 / r.p. 3266) risulta iscritta per un importo in linea capitale di € 240.950,37.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna , C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 26.10.1949 alla rifusione in favore delle resistenti di Treviso, in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Trento e Trieste n. 6 – 31100
TREVISO (TV), cf. n. e di Treviso, in P.IVA_1 Controparte_2
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persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni,
Fabbricato G, 18, 31100 Treviso, cf. n. 13756881002, delle spese di costituzione in giudizio,
che si liquidano per ciascuna in € 5.391,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Treviso, 15/03/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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