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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2388/2023 depositato il 11/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ZA - Piazza Municipio 87100 ZA CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Municipio 87100 ZA CS
UN S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202270731658981990416101 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Avv. Difensore_1 presso il cui Studio in Indirizzo_1 Area di Rossano in Corigliano Rossano (CS), ha eletto domicilio , ha proposto impugnativa avverso la Comunicazione preventiva di
Iscrizione di fermo amministrativo n.202270731658981990416101 del 06/12/2022, notificato in data
10/01/2023, in relazione all'ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 del 14/03/2022 emesso da UN SP per conto del Comune di ZA, notificato in data 17/08/2022 per omesso/ parziale versamento dell'imposta municipale unica (IMU),relativamente all'anno 2014,per l'importo di
€ 27.280,00,impugnata con ricorso pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria con R.G.R. n.
5950/2022
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario UN SP.
Ha preliminarmente esposto in punto di fatto che i terreni sottoposti ad imposizione , dallo stesso coltivati in quanto coltivatore diretto, ricadono pienamente in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 Legge n.
984/1977 e con circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, e sono di fatto destinati da diversi anni alla coltivazione agricola ed allo svolgimento di attività intese nel senso civilistico previsto dall'art.2135
c.c.
Ha , ancora , esposto che per anni pregressi, 2008 , 2009 e 2010 il Comune ha provveduto a sgravi totali dell'imposta.
Ha depositato il decreto di questa Corte di cessata materia del contendere , emesso a seguito di impugnazione relativa ai predetti anni di imposta .
Ha citato, altresì , giurisprudenza di legittimità sul punto di merito sopra esposto .
In diritto ha sostenuto ed eccepito la nullità ed illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per difetto di valido titolo per la sua iscrizione .
Ha rilevato che il titolo in base al quale il preavviso è stato notificato è ancora sub judice, avendolo impugnato e per l'effetto il preavviso deve ritenersi privo di titolo in quanto non è credito certo liquido ed esigibile .
Ha concluso , previa sospensione dell'esecuzione , per la nullità/illegittimità dell'atto impugnato, per assoluta carenza dei presupposti di legge .
Il Comune di ZA e UN SP si sono regolarmente costituti in giudizio .
Entrambi hanno contestato il ricorso e ne hanno chiesto il rigetto e /o la sua inammissibilità.
Il Comune di ZA ha chiesto la riunione di questo ricorso con quello avente ad oggetto la impugnativa della Ingiunzione di pagamento , titolo del Preavviso di fermo amministrativo, di cui al R.G.R. n. 5950/2022. Ha depositato, altresì, copia dell' atto prodromico relativo alla imposta in questione , non impugnato , l'Avviso di Accertamento n. 9417 del 09/12/2019 .
Nel corso del giudizio ha depositato la sentenza n.5038 /2024 del 21.6.2024 , depositata il 27.6.2024 con la quale questa Corte – Sez.
3 - ha rigettato il ricorso n. 5950/2022 proposto dal ricorrente avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 relativa all'imposta Imu 2014, titolo del
Preavviso di fermo .
Ha depositato, altresì , la Sentenza n. 6806 del 20.9.2024 di questa Corte -Sez.
8- di rigetto di ricorso proposto dallo stesso ricorrente per gli anni di imposta 2017, 2018 , 2019, 2020.
UN SP ha insistito sulla legittimità del Preavviso , facendo altresì, ed anch'essa , riferimento alla
Sentenza n. 5038 /2024 .
Il procedimento veniva trattato in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Va preliminarmente osservato che il credito impositivo sottostante al Preavviso di fermo amministrativo é rappresentato dall'Avviso di Accertamento per omessa/parziale versamento IMU anno 2014, portante il n.
9417 del 09/12/2019 , non opposto e pertanto divenuto definitivo .
Sulla scorta di tale definitività dell'atto , UN SP ha emesso e notificato la Ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 del 14/03/2022 , titolo sottostante al Preavviso di fermo impugnato.
La Ingiunzione dl qua é stata oggetto della sentenza di questa Corte n.5038 /2024 del 21.6.2024 , depositata il 27.6.2024 .
La Sentenza ha rigettato il ricorso confermando la legittimità della Ingiunzione impugnata .
La medesima sentenza ha , altresì, dichiarato che , e cosi testualmente , “Per come risultante dalla documentazione prodotta dalla resistente Comune di ZA l'atto impugnato è stato preceduto all'avviso di accertamento IMU anno 2014, n. 9417 del 09/12/2019 regolarmente notificato in data 07/03/2020, da
UN S.p.a, e non impugnato.
Ne consegue che il Preavviso di fermo impugnato é legittimo , fondato sul credito definitivo . E' “cero, liquido ed esibile”.
La questione di merito posta dal ricorrente é inammissibile , attesa la definitivita dell'atto presupposto, l'Avviso di Accertamento non impugnato .
Vale per tutte , Cass. civ., Sez. V, 25/05/2018, n. 13138
“ In tema di contenzioso tributario, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge , possono essere fatti valere solo vizi del preavviso e non gia quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti , che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi”. Non si rappresentano vizi propri del Preavviso di fermo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e competenza di lite che liquida in €. 780,00 a favore di ciascuna parte resistente , oltre Iva e Cap e rimborso forfetario al 15% per UN SP ed accessori di legge se dovuti per il Comune di ZA .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2388/2023 depositato il 11/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ZA - Piazza Municipio 87100 ZA CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Municipio 87100 ZA CS
UN S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202270731658981990416101 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Avv. Difensore_1 presso il cui Studio in Indirizzo_1 Area di Rossano in Corigliano Rossano (CS), ha eletto domicilio , ha proposto impugnativa avverso la Comunicazione preventiva di
Iscrizione di fermo amministrativo n.202270731658981990416101 del 06/12/2022, notificato in data
10/01/2023, in relazione all'ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 del 14/03/2022 emesso da UN SP per conto del Comune di ZA, notificato in data 17/08/2022 per omesso/ parziale versamento dell'imposta municipale unica (IMU),relativamente all'anno 2014,per l'importo di
€ 27.280,00,impugnata con ricorso pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria con R.G.R. n.
5950/2022
Ha convenuto in giudizio il Comune ed il Concessionario UN SP.
Ha preliminarmente esposto in punto di fatto che i terreni sottoposti ad imposizione , dallo stesso coltivati in quanto coltivatore diretto, ricadono pienamente in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 Legge n.
984/1977 e con circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, e sono di fatto destinati da diversi anni alla coltivazione agricola ed allo svolgimento di attività intese nel senso civilistico previsto dall'art.2135
c.c.
Ha , ancora , esposto che per anni pregressi, 2008 , 2009 e 2010 il Comune ha provveduto a sgravi totali dell'imposta.
Ha depositato il decreto di questa Corte di cessata materia del contendere , emesso a seguito di impugnazione relativa ai predetti anni di imposta .
Ha citato, altresì , giurisprudenza di legittimità sul punto di merito sopra esposto .
In diritto ha sostenuto ed eccepito la nullità ed illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per difetto di valido titolo per la sua iscrizione .
Ha rilevato che il titolo in base al quale il preavviso è stato notificato è ancora sub judice, avendolo impugnato e per l'effetto il preavviso deve ritenersi privo di titolo in quanto non è credito certo liquido ed esigibile .
Ha concluso , previa sospensione dell'esecuzione , per la nullità/illegittimità dell'atto impugnato, per assoluta carenza dei presupposti di legge .
Il Comune di ZA e UN SP si sono regolarmente costituti in giudizio .
Entrambi hanno contestato il ricorso e ne hanno chiesto il rigetto e /o la sua inammissibilità.
Il Comune di ZA ha chiesto la riunione di questo ricorso con quello avente ad oggetto la impugnativa della Ingiunzione di pagamento , titolo del Preavviso di fermo amministrativo, di cui al R.G.R. n. 5950/2022. Ha depositato, altresì, copia dell' atto prodromico relativo alla imposta in questione , non impugnato , l'Avviso di Accertamento n. 9417 del 09/12/2019 .
Nel corso del giudizio ha depositato la sentenza n.5038 /2024 del 21.6.2024 , depositata il 27.6.2024 con la quale questa Corte – Sez.
3 - ha rigettato il ricorso n. 5950/2022 proposto dal ricorrente avverso l'Ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 relativa all'imposta Imu 2014, titolo del
Preavviso di fermo .
Ha depositato, altresì , la Sentenza n. 6806 del 20.9.2024 di questa Corte -Sez.
8- di rigetto di ricorso proposto dallo stesso ricorrente per gli anni di imposta 2017, 2018 , 2019, 2020.
UN SP ha insistito sulla legittimità del Preavviso , facendo altresì, ed anch'essa , riferimento alla
Sentenza n. 5038 /2024 .
Il procedimento veniva trattato in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Va preliminarmente osservato che il credito impositivo sottostante al Preavviso di fermo amministrativo é rappresentato dall'Avviso di Accertamento per omessa/parziale versamento IMU anno 2014, portante il n.
9417 del 09/12/2019 , non opposto e pertanto divenuto definitivo .
Sulla scorta di tale definitività dell'atto , UN SP ha emesso e notificato la Ingiunzione di pagamento n. 202270731466781932861949 del 14/03/2022 , titolo sottostante al Preavviso di fermo impugnato.
La Ingiunzione dl qua é stata oggetto della sentenza di questa Corte n.5038 /2024 del 21.6.2024 , depositata il 27.6.2024 .
La Sentenza ha rigettato il ricorso confermando la legittimità della Ingiunzione impugnata .
La medesima sentenza ha , altresì, dichiarato che , e cosi testualmente , “Per come risultante dalla documentazione prodotta dalla resistente Comune di ZA l'atto impugnato è stato preceduto all'avviso di accertamento IMU anno 2014, n. 9417 del 09/12/2019 regolarmente notificato in data 07/03/2020, da
UN S.p.a, e non impugnato.
Ne consegue che il Preavviso di fermo impugnato é legittimo , fondato sul credito definitivo . E' “cero, liquido ed esibile”.
La questione di merito posta dal ricorrente é inammissibile , attesa la definitivita dell'atto presupposto, l'Avviso di Accertamento non impugnato .
Vale per tutte , Cass. civ., Sez. V, 25/05/2018, n. 13138
“ In tema di contenzioso tributario, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge , possono essere fatti valere solo vizi del preavviso e non gia quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti , che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi”. Non si rappresentano vizi propri del Preavviso di fermo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e competenza di lite che liquida in €. 780,00 a favore di ciascuna parte resistente , oltre Iva e Cap e rimborso forfetario al 15% per UN SP ed accessori di legge se dovuti per il Comune di ZA .