Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.749 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 749 2023 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Sinigaglia Cristian,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Rovigo, Via Bonatti 11b
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso come da mandato in atti CP_1 C.F._1 dall'Avv. Sichirollo Alessandra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Rovigo, Via Bonatti n. 11/B 45100
CREMA NICOLA ( ) e C.F._2 CP_2
( ), rappresentati e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti Chiara C.F._3
Zaramella e Morena Rosina, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Ospedaletto Euganeo (PD), Via Roma Ovest 47.
1
in atti, dagli avv.ti Avv. Sara Parravicini e Stefano Fratucello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Montagnana (PD), Via Villia, n.5
CONVENUTI APPELLATI
Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 201/2023 dell'8.3.2023,
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, e in totale riforma dell'impugnata Sentenza N. 201/2023 - RG. 2623/2020 pronunciata dal Tribunale di Rovigo, in persona dell'Ill.mo Signor Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega in data
8 marzo 2023 e pubblicata in pari data, - accertare e dichiarare l'appellante titolare del diritto di credito per il quale si è agito in causa: - accertare e dichiarare non prescritto il diritto di credito dell'appellante nei confronti degli appellati e, per l'effetto:
- confermarsi il Decreto Ingiuntivo N. 875/2020 R.G. 1914/2020, per i motivi sopra esposti, respingendosi integralmente le richieste di parte appellata nei confronti della società
[...]
In ogni caso: - Spese e compensi di causa Parte_1
integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: - Ammettersi le istanze istruttorie formulate nelle memorie di primo grado, da intendersi come integralmente trascritte, con riserva di ogni altra istanza istruttoria nei termini di legge”.
Conclusioni parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita ogni CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: rigettare l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Rovigo, G.U. Dr. Pier Francesco Bazzega,
n. 201/2023 del 09.03.2023 con vittoria di spese e compenso di giudizio”
Conclusioni parte appellata : “Nel merito;
respingere l'appello Parte_3
proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, avverso la sentenza n. 201/2023 del tribunale di
Rovigo, con conferma della sentenza del primo grado di giudizio.
In via istruttoria ci si oppone alle avverse richieste di ammissione in quanto: l'avversario ha rinunciato alle istanze istruttorie già nel primo grado di giudizio non avendo fatto alcuna precisazione in tal senso nell'udienza ex art. 281 sexies cpc e comunque in quanto le prove si appalesano irrilevanti e inammissibili per i motivi già esposti in comparsa di risposta. Spese e competenze del grado integralmente rifuse”.
Conclusioni parte appellata : Parte_2
2 “Nel merito in via principale: Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza di primo grado e quindi revocarsi e dichiararsi nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_2 alla in persona
[...] Parte_4
del legale rappr. pro tempore ad alcun titolo, in accoglimento di tutte le eccezioni, difese e domande esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta 26.5.2023, ivi comprese le domande ed eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346 C.p.c. In ogni caso: Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi. In via istruttoria: Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dell'appellante da ritenersi rinunciate perché non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado nonché inammissibili”.
FATTO
1.Il Giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Rovigo in data 1.10.2020 emetteva il decreto ingiuntivo n. 875/2020 (R.G. n.
1914/2020) con il quale si ingiungeva a e Parte_2 CP_1 CP_2
Nicola Crema, in qualità di eredi di il pagamento, in solido tra di loro, della somma Persona_1 complessiva di € 29.113,14, oltre interessi moratori e spese, portata dalla sommatoria delle fatture nn.
327, 445, e 1253 del 2009, al netto di quanto già versato a titolo di acconto ed imputato ai debiti più vecchi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti per l'agricoltura ivi descritti a favore di in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale. Persona_1
Il Tribunale, adito da distinti atti di citazione di opposizione successivamente riuniti, accoglieva la preliminare eccezione di prescrizione del credito spiegata tempestivamente dagli opponenti, non riteneva le missive prodotte agli atti (datate rispettivamente 27.9.2010, 22.2.2011 e 17.12.2012) aventi effetto interruttivo, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la mancata prescrizione del proprio diritto creditorio per reiterata interruzione del termine decennale con messa in mora dei debitori, l'errata interpretazione e valutazione soggettiva del contenuto delle raccomandate AR inviate dall'appellante ai debitori con sollecito ad adempiere, violazione ed errata applicazione degli artt. 2119 e 2934 c.c. ed art. 477 c.p.c.
2.2. Quale secondo motivo di impugnazione viene dedotta la mancata prescrizione del diritto creditorio dell'appellante per reiterata interruzione del termine decennale con messa in mora del
3 debitore , l'errata interpretazione e valutazione soggettiva del contenuto delle CP_3 raccomandate a.r. inviate dall'appellante ai debitori con sollecito ad adempiere, violazione ed errata applicazione degli artt. 2119 e 2934 c.c. ed art. 477 c.p.c.
2.3. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea omessa ammissione delle istanze istruttorie richieste con grave danno processuale per la società creditrice, in particolare con riferimento al chiesto ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da parte degli opponenti, delle scritture contabili autentiche della azienda agricola relative agli anni 2004-2009. Persona_1
2.4. Quale quarto motivo di appello si rileva l'omessa concessione termini comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.5. Quale quinto motivo di doglianza viene dedotta l'errata pronuncia di condanna alle spese, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sia perché emesso in contrasto con la Giurisprudenza maggioritaria in tema di prescrizione sia poiché le parti opponenti, sebbene costituite separatamente a mezzo del proprio difensore, dovevano essere considerate un unico centro di interessi.
3. Si sono costituite tutte le parti appellate, le quali hanno concluso per il rigetto del gravame proposto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.10.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4. Deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione relativa alla mancata concessione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. essendo la causa di primo grado stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ratione temporis in vigore, emessa all'esito di discussione orale avvenuta all'udienza del 9.3.2023 nel corso della quale le parti hanno previamente precisato le conclusioni e non hanno chiesto la trattazione scritta o mista ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
4.1.Nel merito l'appello è infondato, così rigettati i primi due motivi di censura, delibati congiuntamente.
4.1. Il caso di specie afferisce a credito maturato nel 2009 nei confronti , quale Persona_1
titolare della omonima ditta individuale, deceduto il 22.10.2009 (cfr. certificato di morte allegato dall'opponente sub doc. 3), e che, come correttamente statuito dal Tribunale, Parte_2
i tre “solleciti di pagamento” del 27.9.2010, 22.2.2011 e 17.12.2012, sub doc. 3 di parte opposta, risultavano inviati impersonalmente agli “eredi , all'indirizzo di “via Ca Morosini Persona_1
7 -35040 Sant'Urbano (PD)” indirizzo che non corrispondeva alla residenza anagrafica del de cuius
che risultava essere in Sant'Urbano (PD) “Via Valle n. 3”, come da certificato Persona_1
storico di residenza allegato (doc. 3 opponente . CP_1
4 4.2. Orbene, a prescindere dalle doglianze relative al contenuto delle missive citate, rileva la Corte come non potessero applicarsi le norme afferenti la modalità di notifica degli atti processuali alla parte deceduta, di cui agli artt. 303, c.2, e 477, c.2, c.p.c. (notifica impersonale agli eredi se effettuata entro l'anno dalla morte presso l'ultimo domicilio del defunto), ma, trattandosi di comunicazioni asseritamente aventi valore di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., le predette dovevano in ogni caso essere inviate a ciascuno degli eredi, previa loro individuazione.
4.3.Invero il certificato di morte non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo ad un soggetto, in mancanza di uno stato di famiglia (nel caso di successione legittima) o di un testamento
(nel caso di successione testamentaria) trattandosi di certificazione che dimostra l'avvenuto decesso d'una persona, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi il de cuius abbia lasciato, né se i vocati alla successione abbiano accettato l'eredità" (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 04/12/2019, n. 31695).
4.4. Dalla denuncia di successione del 22.11.2009 agli atti (doc. n. 6 fascicolo di primo grado
[...]
) emerge come gli eredi di fossero esclusivamente gli odierni appellati CP_1 Persona_1 [...]
, e Nicola, ma non anche e , i quali ultimi CP_1 Parte_2 CP_2 CP_4 CP_3
hanno ricevuto rispettivamente le raccomandate A/R contenenti i solleciti del 27.9.2010 e 22.2.2011, mentre della terza missiva del 17.12.2012 non risulta alcuna prova di spedizione e ricezione.
4.5.Ciò solo basterebbe per affermare la mancata efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c. per essere le missive state indirizzate impersonalmente agli eredi anziché a ciascun coerede, nonché Per_1
ricevute da soggetti diversi dagli eredi.
4.5. Pertanto il primo atto avente astrattamente valore interruttivo della prescrizione deve essere individuato nella diffida spedita al coerede in data 30.1.2020, ricevuta da quest'ultimo CP_1
in data 11.2.2020, vale a dire ampiamente oltre il termine decennale di prescrizione decorrente dal
2009.
4.6. Destituita di fondamento è altresì la doglianza afferente il profilo contenutistico - soggettivo e oggettivo - delle missive, avendo il tribunale fatto buon governo dei principi enucleati dalla
Giurisprudenza di legittimità, in omaggio alla quale le semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento del debitore non producono l'efficacia suddetta poiché, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve essere redatto in forma scritta che, sebbene non postuli l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, deve tuttavia contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa precisa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo;
Cass. Civ. nn.
24913/2022;15140/2021;15714/2018;18546/2020;5104/2006).
5 4.8. Il Collegio osserva che in ogni caso il tenore dei solleciti di cui al doc. n. 3 citati era talmente generico da non individuare né il soggetto obbligato, né un credito specifico né conteneva la richiesta di adempimento.
4.9. Il diritto di credito dell'appellante si è pertanto prescritto anteriormente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
4.10. Deve essere rigettato altresì il quinto motivo di censura afferente la condanna alle spese di lite, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., essendo state rigettate le domande di parte opposta e risultate vittoriose le parti opponenti, ciascuna assistita e costituita da un proprio difensore in quanto, nel caso di specie, gli opponenti in primo grado non sono succeduti ad un'originaria unica parte processuale, ma sono stati individualmente evocati in giudizio sin dall'introduzione del ricorso monitorio.
4.11. Invero la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che: “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime è consentita… non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. …la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (Cass. civ. Ord. 27.3.2023 n. 8561).
4.12. Infine la compensazione invocata dall'appellante potrebbe essere giustificata solo dalla presenza di uno dei presupposti di cui all'art. 92 C.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), assolutamente assenti nella fattispecie per cui è causa.
4.13. Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
4.14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per ciascuna parte vittoriosa - secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., per i giudizi innanzi alla Corte
D'Appello (scaglione da €26.001 ad €52.000, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) -, in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 201/2023 dell'8.3.2023;
2. condanna parte appellante Parte_5
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
[...] Parte_2
delle spese di lite, liquidate in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di , delle spese
[...] CP_1 di lite, liquidate in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. condanna parte appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di e Crema
[...] CP_2
Nicola, delle spese di lite, liquidate in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
5. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
6. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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