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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2000/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2000/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto contratto d'appalto, tra:
partita i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cosenza, alla via Panebianco n. 640, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Alessia Ricioppo, con indirizzo di posta elettronica
[...] certificata elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio professionale, sito in Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 8, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.2.2023;
Appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Brogno,
1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, via N. Pizi n.1, presso e nello studio dell'avv.
Maurizio Rodinò, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, in riforma della gravata sentenza: 1) Preliminarmente, dichiarata tardiva ed inammissibile l'eccezione avversa di decadenza dell'appaltatore dalla facoltà di far valere le riserve per le ragioni sopra esposte e, comunque, disattesa la stessa perché infondata, pronunciarsi in relazione alla domanda proposta dall'appaltatore; 2) Accogliere la domanda introduttiva per le ragioni esposte nel corpo del presente atto di appello e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pt. al pagamento del complessivo importo di €. 61.584,00, oltre accessori di legge, con ogni altra statuizione e con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria voglia ritenere ammissibile la produzione documentale costituita dalla relazione del RUP sulle riserve dell'impresa e, comunque, in subordine, disporre l'acquisizione del detto documento in copia conforme, ordinandone all'
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Sempre in via istruttoria, voglia, altresì, la Corte, CP_3 ove non ritenga corretti e congrui i criteri utilizzati dall'impresa per la quantificazione degli importi delle riserve n.ri 4) e 6) ed i relativi conteggi, nominare apposito CTU perché provveda alla verifica della corretta applicazione dei criteri normativi utilizzati dall'impresa ed alla quantificazione degli importi dovuti.”.
per il procuratore dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, per tutte le ragioni spiegate in premessa da intendersi qui ripetute e trascritte, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile l'appello ex adverso proposto e comunque nel merito rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata. Col favore delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione notificato il 27.5.2015, l'associazione temporanea di imprese costituita da e ha convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_1 CP_1
Tribunale di Cosenza, l' chiedendo la Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento di euro 27.800,00, a titolo di maggiori oneri di sicurezza derivanti dalla perizia di variante approvata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nonché di euro 33.748,00, a titolo di risarcimento dei danni per maggiore onerosità e impedimenti subiti in fase esecutiva, in particolare per la presenza di materiali e personale di altra impresa su parte dell'area di cantiere, come da apposite riserve iscritte in contabilità.
L'attrice, a fondamento della domanda, ha affermato che: a) con contratto di appalto, rogato il 31.5.2006 (rep. n. 54243), l' di Castrovillari (poi confluita Controparte_4 nella le aveva affidato i lavori di Controparte_3 completamento dell'ospedale “Ferrari” di Castrovillari, per l'importo complessivo di euro 1.549.279,99, oltre euro 48.958,06 per oneri di sicurezza;
b) con delibera del
3.12.2007 (rep. n. 1389), la stazione appaltante aveva approvato una perizia di variante e suppletiva, con la quale erano state previste sia nuove tipologie di lavorazioni che l'aumento quantitativo di quelle già previste, per un valore complessivo di euro
1.900.808,14, oltre euro 323.818,75 per lavori in economia;
c) il termine originario di ultimazione dell'8.2.2010 era stato successivamente anticipato al 31.8.2009, con delibere n. 4859 del 14.11.2008 e n. 2012 del 9.6.2009 e, in forza di apposito accordo, era stato stabilito un incentivo per ogni giorno di anticipo effettivo rispetto alla data originariamente fissata;
d) i lavori erano stati completati il 31.8.2009; d) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'associazione temporanea di imprese appaltatrice aveva iscritto otto riserve nel registro di contabilità, tre delle quali (nn. 1, 2 e 3) erano state accolte, mentre le riserve n. 4 e n. 6, non definite in sede bonaria, erano confluite nel conto finale.
Premesso questo, l'attrice ha reclamato il pagamento delle somme di cui alle suddette riserve, precisando che: I) la riserva n. 4 riguardava la mancata quantificazione degli oneri aggiuntivi per la sicurezza, correlati alle maggiori lavorazioni introdotte dalla
3 perizia di variante e stimati in euro 27.800,00; II) la riserva n. 6 concerneva, invece, il risarcimento dei danni per impedimenti e rallentamenti dovuti alla presenza, all'interno dell'area di cantiere, di materiali, personale e attrezzature di altra impresa (la a.t.i. Giafra s.r.l. – Electric Service s.r.l.), che aveva operato, contemporaneamente, per la realizzazione della centrale impianti e per il completamento dei piani superiori dell'edificio ospedaliero, riducendo la disponibilità effettiva del cantiere al 60%. Tali danni, tenuto conto della interruzione dei lavori al piano seminterrato per 35 giorni, secondo l'attrice, ammontavano, nel complesso, ad euro
33.748,00, ossia: 1) euro 3.885,00 per maggiore incidenza di spese generali;
2) euro
2.975,00 per mancato utile;
3) euro 19.800,00 per il pregiudizio economico subito a causa del ritardo nella esecuzione dei lavori (quantificato nell'1% dell'importo contrattuale); 4) euro 7.880,00 per incremento dei costi per ammortamenti e noli improduttivi.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell' convenuta al Controparte_3 pagamento delle suddette somme di danaro e, in via istruttoria, di ordinare alla convenuta il deposito della relazione del r.u.p., redatta ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006 e relativa alle riserve, qualora non rilasciata a seguito di apposita richiesta della attrice;
nonché di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme dovute.
Si è costituita in giudizio l' , tramite apposita Controparte_3 comparsa, depositata in cancelleria il 15.10.2015, eccependo, in via preliminare: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), del d.lgs. 104/2010, con riferimento alla domanda risarcitoria per la maggiore onerosità (riserva n. 6); b) la decadenza dell'appaltatrice dall'azione ai sensi dell'art. 33 del d.m. 145/2000 e degli artt. 19 e 20 del contratto di appalto, per non aver proposto il giudizio entro sessanta giorni dal rigetto delle riserve, formalizzato con l'approvazione dello stato finale dei lavori.
Nel merito, l' ha contestato la tempestività e la fondatezza Controparte_3 delle riserve, rilevando che non era stato nemmeno indicato il momento della loro iscrizione e che, comunque, le circostanze allegate non giustificavano le pretese dell'attrice, poiché: I) gli asseriti maggiori oneri di sicurezza non erano dimostrati;
II)
l'eventuale presenza di materiali di terzi nel cantiere non poteva essere considerata responsabilità dell'amministrazione, potendo l'appaltatrice autonomamente provvedere
4 alla loro rimozione e, del resto, eventuali pregiudizi derivanti da fatti di altre imprese non davano luogo ad alcuna responsabilità della stazione appaltante e costituivano caso fortuito o forza maggiore.
Sotto altro profilo, l' ha contestato la quantificazione delle Controparte_3 somme richieste, ritenendo errato il criterio di calcolo applicato dall'associazione temporanea di imprese.
L'ente convenuto si è, quindi, opposto alle istanze istruttorie dell'attrice ed ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via subordinata, la declaratoria di improponibilità o decadenza dell'azione e, in ulteriore subordine, il rigetto nel merito delle domande.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 15.6.2016, ha respinto l'istanza della attrice di esibizione della relazione del r.u.p. sulle riserve oggetto di contestazione ed ha dichiarato inammissibile, per il suo carattere esplorativo, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
La causa, quindi, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
27.11.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 516/2019 del 13.3.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: a) ha rigettato la domanda attorea, dichiarandola improponibile per intervenuta decadenza e, comunque, infondata nel merito;
b) ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice ha, preliminarmente, disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente convenuto, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, poiché le questioni oggetto del giudizio attenevano alla fase esecutiva del contratto di appalto e non a quella pubblicistica di affidamento.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda per intervenuta decadenza, sulla scorta dell'art. 33 del d.m. 145/2000, che imponeva all'appaltatore l'onere di proporre l'azione giudiziaria entro sessanta giorni dalla comunicazione della determinazione definitiva della stazione appaltante sulle riserve, o, in mancanza, dalla scadenza dei termini per la pronuncia, rilevando, quanto al caso di specie, che: a) la
5 determinazione definitiva di rigetto delle riserve era intervenuta in sede di approvazione dello stato finale dei lavori (il 29.10.2010), nel cui ambito l'amministrazione aveva respinto in modo espresso le riserve di cui ai nri. 4 e 6; b) l'atto di citazione era stato notificato soltanto nel maggio 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 33 del d.m. n. 45/2000.
Peraltro, il Tribunale ha ritenuto la domanda, comunque, infondata nel merito, per difetto di prova dei fatti costitutivi delle pretese economiche avanzate, il cui onere gravava sull'attrice e non era stato assolto con la l'iscrizione della riserva nella contabilità, rilevando che la copia della relazione del r.u.p. prodotta dall'attrice era priva di valore probatorio, poiché tardivamente e irritualmente depositata e, in ogni caso, di contenuto inidoneo a comprovare i fatti allegati e, sotto altro profilo, che la richiesta di consulenza tecnica era meramente esplorativa, in quanto volta a supplire alla mancanza di prova sui fatti costitutivi delle pretese.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.10.2019, l'associazione temporanea di imprese ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Cosenza, censurandola in relazione ai seguenti motivi: I) errato rilievo d'ufficio dell'eccezione di decadenza dell'associazione temporanea di imprese dal diritto di far valere le riserve oggetto di causa;
II) infondatezza dell'eccezione di decadenza;
III) erroneo mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione della relazione del responsabile unico del procedimento ex art. 274 (rectius, 175) del d.p.r. n. 554/1999 ed errato giudizio di mancanza di rilevanza del suddetto documento;
IV) errata valutazione di infondatezza nel merito delle riserve iscritte nella contabilità della stazione appaltante.
Con comparsa di costituzione presentata il 24.2.2020, l' Controparte_3 si è costituita in giudizio, al fine di contestare integralmente il gravame e di
[...] chiedere la conferma della sentenza del Tribunale di Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, ha affermato che: a) era infondato il primo motivo di appello, relativo alla tardività dell'eccezione di decadenza, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, trattandosi di disciplina posta a tutela dell'interesse pubblico al rispetto della contabilità e della regolarità dei lavori pubblici, cosicché, anche qualora si fosse ritenuta tardiva l'eccezione sollevata dall' , il Tribunale avrebbe, Controparte_3
6 comunque, potuto rilevarla ex officio; b) contrariamente all'assunto dell'appellante, la decisione negativa sulle riserve era stata, più volte, adottata e ribadita, essendosi l'ente già espresso in senso negativo in sede di registro di contabilità e, da ultimo, in sede di approvazione dello stato finale dei lavori del 29.10.2010; c) quanto alla mancata acquisizione della relazione del r.u.p. ed alla lamentata violazione dell'art. 210 c.p.c.,
l'ente appellato ha evidenziato che la questione era priva di rilievo, poiché, anche prescindendo dalle questioni sulla ritualità della produzione del documento che risultava essere una semplice fotocopia, priva di data e di firma, il suo contenuto non comprovava, ma, semmai, smentiva il fondamento della pretesa dell'associazione temporanea di imprese e, comunque, il Tribunale ne aveva correttamente escluso la rilevanza probatoria;
d) del tutto corretta era la decisione del Tribunale di rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto l'appaltatrice non aveva fornito alcuna prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese, sicché la consulenza richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo.
Assegnato il procedimento alla terza sezione della Corte di Appello, all'esito della prima udienza del 25.2.2020, la Corte, con ordinanza del 2.3.2020, depositata in cancelleria il
12.3.2020, disattendendo le istanze istruttorie di parte appellante, ha ritenuto la causa pronta per la decisione e ne ha disposto l'aggiornamento per la precisazione delle conclusioni.
In seguito alla soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II^ sezione civile e, quindi, è stata fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Ha presentato la comparsa conclusionale, il 2.9.2025, soltanto l'associazione temporanea di imprese ribadendo le doglianze e le conclusioni Controparte_1 articolate con l'atto introduttivo del giudizio di appello.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
7 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto: a) l'ammissibilità ed il fondamento, esclusi dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, dell'eccezione di decadenza dell'associazione temporanea di imprese, odierna appellante, dal diritto di far valere le riserve iscritte nella contabilità della stazione appaltante, su cui fonda le proprie pretese (cfr. i primi due motivi di impugnazione); b) le istanze istruttorie dell'appellante e, segnatamente, l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., volta alla acquisizione della relazione del r.u.p. sullo stato finale dei lavori ex art. 175 del d.p.r. n. 554/1999, con riferimento alle riserve oggetto di causa;
nonché di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile;
c) il fondamento o meno della pretesa di pagamento delle somme indicate nelle riserve oggetto di causa;
d) la regolamentazione delle spese di giudizio.
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la pronuncia del Tribunale, rimasta incensurata, di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata nel giudizio di primo grado dall' . Controparte_3
2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione, accennato al paragrafo n. 1 dell'atto di appello
(“Le ragioni dell'impugnativa”) ed illustrato in maniera compiuta al paragrafo n. 2
(rubricato “In relazione alla decadenza: tardività della eccezione - non rilevabilità ex officio”), l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia, erroneamente, dichiarato la decadenza dall'azione giudiziale, in mancanza di una tempestiva eccezione sollevata dall' (la quale, secondo l'appellante, si è costituita Controparte_3 tardivamente nel giudizio di primo grado) ed in assenza di un potere del giudice di rilevarla d'ufficio, trattandosi di una decadenza riferita a diritti patrimoniali disponibili della pubblica amministrazione. In particolare, evidenzia che l' Controparte_3
si è costituita nel giudizio di primo grado soltanto il 5.10.2015, a fronte
[...] dell'udienza di comparizione fissata per il 25.10.2015, oltre, quindi, il termine dei venti giorni liberi prima di tale data, previsto a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c., cosicché, sul punto, la sentenza è stata resa ultra petita.
8 Con il secondo motivo, illustrato in maniera specifica al paragrafo n. 3 dell'atto di appello, rubricato “In relazione alla decadenza: insussistenza”, l'appellante censura l'interpretazione data dal Tribunale alle norme regolanti il termine decadenziale di sessanta giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/2000, rilevando che la decadenza decorre solo dalla determinazione definitiva della pubblica amministrazione sulle riserve o, in caso di inerzia, dal decorso dei novanta giorni successivi all'istanza notificata dall'appaltatore per ottenere tale pronuncia, mentre, nel caso di specie, nessuna determinazione definitiva era intervenuta da parte della stazione appaltante, poiché il parere espresso dal direttore dei lavori in calce allo stato finale dei lavori non poteva valere quale manifestazione di volontà negoziale dell'amministrazione, per come desumibile dall'art. 274 (rectius, art. 173) del d.P.R. 554/1999, a norma del quale il direttore dei lavori deve trasmettere gli atti al responsabile unico del procedimento per la relazione sulle riserve da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione, da effettuarsi a seguito del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Con il terzo motivo di impugnazione (cfr. il paragrafo n. 4, rubricato “Sulla relazione riservata dal R.U.P. ex art. 274 d.p.r. n. 554/99”), l'appellante censura il rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza di ordine di esibizione della relazione riservata del r.u.p. sulle riserve, ritenuta, erroneamente, irrilevante, evidenziando come tale documento era stato ritualmente richiesto con raccomandata del 29.4.2015, ai sensi della legge n. 241/1990, e che l' , omettendo di riscontrare la richiesta, aveva impedito Controparte_3 all'impresa di acquisirlo nei termini processuali, salvo produrlo in copia informale e non disconosciuta dall'ente appellato.
L'appellante, in particolare, evidenzia, da un lato, la rilevanza di tale relazione, sia poiché idonea a dimostrare che la determinazione del direttore dei lavori non era definitiva, sia perché consentiva la prova dei fatti di causa;
dall'altro, l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., della sua produzione, anche ove ritenuta tardiva, poiché non era stato possibile produrlo prima, cosicché, in definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto.
Con un quarto motivo, illustrato al paragrafo n. 5 dell'atto di appello, rubricato “Sul diritto dell'appaltatore alla pretesa dei maggiori compensi.”, l'appellante censura l'affermazione del Tribunale, secondo cui non era stata fornita prova dei fatti costitutivi delle pretese economiche, sostenendo che, al contrario, tale prova era desumibile dalla
9 documentazione prodotta e dalla relazione del r.u.p., che confermava la sussistenza delle circostanze addotte a fondamento delle riserve.
In particolare, quanto alla riserva n. 4, l'appellante sottolinea che la perizia di variante aveva comportato un incremento qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e l'ampliamento dell'area di cantiere, con conseguente necessità di aggiornare gli oneri per la sicurezza obbligatori per legge, per come previsto dall'art. 7, comma 5°, del d.p.r. n.
222/2003, cosicché, secondo il suo convincimento, costituisce un errore imputabile alla stazione appaltante l'omessa previsione di tali costi, di cui l'amministrazione doveva rispondere, previa loro quantificazione secondo i criteri di cui all'art. 7 citato oppure tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Con riguardo alla riserva n. 6, l'appellante sostiene che la presenza del personale e dei materiali dell'associazione temporanea di imprese Giafra – Electric Service s.r.l. nel medesimo cantiere ha comportato la parziale indisponibilità delle aree ed un rallentamento delle lavorazioni per almeno trentacinque giorni, con conseguente danno per spese generali, mancato utile, ammortamenti e noli improduttivi.
Sul punto ha, quindi, richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare e mantenere il cantiere libero da persone e cose per tutta la durata dell'appalto, rispondendo dei danni derivanti dall'inadempimento, per la cui quantificazione il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio ovvero valorizzare, anche sul punto, la già citata relazione del r.u.p., da cui si evinceva la conferma la sussistenza di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario e la presenza di interferenze di altre imprese nel cantiere.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
In effetti, la costituzione nel giudizio di primo grado in giudizio dell'
[...]
è tempestiva, essendo avvenuta il 5.10.2015, ossia l'ultimo giorno Controparte_3 utile, poiché la citazione era per il 25.10.2015.
In effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto deve avvenire entro il termine di 20 giorni prima della data fissata nell'atto di citazione. Tuttavia, contrariamente al convincimento dell'appellante, non si tratta di giorni liberi, con la conseguenza che non deve calcolarsi il giorno iniziale, ossia quello della citazione, ma deve computarsi il ventesimo giorno a ritroso, a partire dal giorno precedente alla data indicata nella citazione (ossia, nel caso in esame, dal
24.10.2015).
10 Il secondo motivo d'impugnazione è, invece, fondato, non potendosi considerare le determinazioni del direttore dei lavori in ordine alle riserve iscritte in contabilità dall'associazione temporanea di imprese, rese in calce allo “stato finale dei lavori”, alla stregua di decisioni definitive della stazione appaltante sulle riserve stesse, con conseguente esclusione della decadenza di cui agli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/2000
(“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”).
L'art. 32 citato prescrive che le riserve e le pretese dell'appaltatore, che, come nel caso in esame, non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata, ai sensi dell'articolo 204 del d.p.r. n. 554/1999 (primo comma) e che qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge n. 109/1994, senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza alla stazione appaltante che, in tal caso, deve pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
L'art. 33 dispone che l'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento (in caso di mancanza di procedura per l'accordo bonario, come nella fattispecie) della determinazione prevista dai commi 1° e 2° dell'art. 32 oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1° e 2°.
Premesso questo, nel caso in esame, il termine di cui all'art. 33 citato non è decorso, in quanto, contrariamente all'assunto del Tribunale, non vi è stata alcuna determinazione definitiva della stazione appaltante né istanza dell'appaltatore volta a provocarla (la quale ultima non è soggetta a termine perentorio).
In relazione al primo profilo (assenza di determinazione definitiva sulle riserve della stazione appaltante), deve tenersi conto della disciplina di cui agli artt. 173, 174, 175,
187 e ss. e 204 del d.p.r. n. 554/1999 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”), applicabile alla fattispecie, da cui si evince, in sintesi, che: 1) compilato il conto finale dei lavori, il direttore dei lavori trasmette al responsabile unico del procedimento una relazione, contenente, tra le altre indicazioni, quella relativa alle riserve iscritte nella contabilità (v., in particolare, l'art. 173, comma 2°, lettera “f”); 2) il responsabile unico del procedimento, a sua volta, ove le
11 riserve siano state confermate dall'appaltatore (v. art. 174 “reclami dell'appaltatore sul conto finale”), redige una relazione riservata, con cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto, come nel caso in esame, l'accordo bonario (v. art. 175 “Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale”) che trasmette all'organo incaricato del collaudo (v. art. 190, comma 1°), il quale comprende, a norma dell'art. 187, comma 1°, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se, come nella fattispecie, iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento;
3) terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, tra cui le proprie relazioni ed il certificato di collaudo, restituendo al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti (v. art. 204, commi 1° e 2°); 5) la stazione appaltante, infine, adotta i provvedimenti amministrativi, tra cui quelli concernenti il riconoscimento o meno delle pretese dell'appaltatore (v. art. 204, comma 3°).
Deve escludersi, pertanto, che la mera determinazione negativa del direttore dei lavori in ordine alle pretese oggetto delle riserve, espressa nello stato finale dei lavori (v. annotazione del 5.11.2010) o nella successiva relazione ex art. 173 del d.p.r. n. 554/1999, valga quale determinazione negativa della stazione appaltante, trattandosi di un mero parere, di cui il responsabile unico del procedimento deve tenere conto nel redigere la sua relazione da trasmettere all'organo collaudatore che, a sua volta, una volta effettuato il collaudo, restituisce gli atti al r.u.p., il quale, infine, li trasmette alla stazione appaltante che è competente per la decisione sulle riserve.
Ne consegue, in ultima analisi, che, in assenza di prova di determinazione della stazione appaltante o della attivazione dei poteri sollecitatori di cui all'art. 32 del d.m. n.
145/2000, non sussistono i presupposti per ritenere decorsi i termini di cui all'art. 33 del d.m. n. 145/2000.
Il terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della richiesta di emanazione di un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la relazione riservata del responsabile unico del procedimento, in ordine alle riserve n. 4 e n. 6, oggetto di controversia, è fondato, giacché l'associazione temporanea di imprese ha dimostrato di avere tempestivamente, ossia prima del giudizio, richiesto all'ente
12 contenuto il rilascio di copia tale relazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro (cfr. la lettera raccomandata spedita il 29.4.2015 e ricevuta il 12.5.2015).
D'altra parte, si tratta di documento certamente rilevante, poiché concernente le valutazioni di tale responsabile unico del procedimento in ordine alle circostanze poste e fondamento delle riserve di cui si tratta.
Peraltro, avvenuta la produzione di copia del documento suddetto in allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., per quanto privo di data e sottoscrizione, ma non contestato nel suo contenuto e nella sua corrispondenza all'originale da parte dell' , esime la Corte dall'emettere l'ordine di Controparte_3 esibizione invocato, dovendosi ritenere che la coppia prodotta, per quanto informale, corrisponda al contenuto del documento originale. Peraltro, come ci si accinge ad illustrare, si tratta di documento non decisivo per fondare le pretese dell'appellante.
Il quarto motivo di appello, concernente il merito delle pretese indicate nelle riserve di cui si tratta, invece, non è fondato.
Con riguardo alla riserva n. 4, concernente del riconoscimento delle somme corrispondenti ai maggiori oneri per la sicurezza, in conseguenza dei nuovi o più ampi lavori oggetto della perizia di variante, la pretesa dell'associazione temporanea di imprese non è giustificata, per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che l'associazione temporanea di imprese, sottoscrivendo l'atto di affidamento dell'incarico (“sottomissione”) del 25.5.2008, ha accettato l'ampliamento dei lavori ed il relativo importo del compenso previsto (tanto che ha sollevato la riserva soltanto il 23.6.2008), cosicché ha, implicitamente, rinunciato con tale sottoscrizione a far valere diritti a tale titolo, tanto più, in considerazione del disposto del 4° comma dell'art. 7 del d.p.r. n. 222/2003 (“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”), a norma del quale i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori.
In secondo luogo, l'appellante non ha fornito alcuna prova di avere sostenuto maggiori spese per oneri di sicurezza, rispetto a quelle già impiegate per l'esecuzione dei lavori originari, non potendosi trarre dall'ampliamento dei lavori medesimi, connesso alla perizia di variante, la prova di avere sopportato ulteriori spese per oneri di sicurezza;
né ha allegato e fornito elementi concreti che consentano la quantificazione di tali supposti maggiori costi.
13 Sotto questo profilo, deve evidenziarsi, in primo luogo, che dalla stessa relazione riservata del responsabile nel procedimento sullo stato finale, prodotta in copia informale dall'appellante, emerge una divergenza di opinioni, al riguardo, tra il direttore di lavori
(che ha escluso che l'impresa appaltatrice avesse dovuto sopportare maggiori costi per gli oneri di sicurezza) ed il responsabile unico del procedimento (che ha ritenuto, peraltro presuntivamente, tali maggiori costi), senza, tuttavia, che siano stati acquisiti al processo elementi concreti per ritenere che siano state sopportate maggiori spese per la sicurezza, in dipendenza dei lavori di cui alla perizia di variante.
In secondo luogo, contrariamente all'assunto dell'appellante, anche volendo ipotizzare qualche maggiore costo per la sicurezza, non è possibile desumerlo dai criteri di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 222/2003 che richiama, a tal fine, il contenuto specifico del Piano di sicurezza e di coordinamento o, in mancanza, il contenuto di singole e specifiche voci, a corpo o a misura.
L'associazione temporanea di imprese appellante, infatti, non ha allegato né, tanto meno dimostrato, il contenuto del Piano di sicurezza, la sua eventuale modifica o integrazione in dipendenza della perizia di variante, né le singole voci che avrebbero dovuto essere poste a fondamento del calcolo dei maggiori costi. In assenza di tali elementi, una eventuale consulenza tecnica d'ufficio sarebbe da considerarsi eminentemente esplorativa e di supplenza a preciso onere di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice.
Con riferimento, poi, alla riserva n. 6, concernente il presunto pregiudizio causato dalla presenza nel cantiere di altra impresa (la , deve Controparte_5 rilevarsi la carenza di prova in ordine tale pregiudizio, dato che non risulta indicato in maniera circostanziata in quale modo concreto e con quali specifiche circostanze la suddetta impresa abbia determinato un effettivo intralcio e rallentamento delle attività dell'associazione temporanea di imprese con conseguenti Controparte_1 maggiore costi e minori utili. Tale difetto di allegazione preclude ogni possibilità di positivo esame della domanda.
Nessuna prova, ad ogni modo, né di natura orale né documentale, è stata data per comprovare tali circostanze, risultando del tutto insufficienti, a tal fine, le considerazioni,
- peraltro, fondate su ipotesi astratte o, al più, su valutazioni di tipo puramente logico e deduttivo, alquanto generiche ed essenzialmente soggettive, in quanto tali, di ridotta valenza dimostrativa - del responsabile unico del procedimento nella relazione riservata sullo stato finale, il quale, divergendo, ancora una volta, dalla determinazione del
14 direttore dei lavori, ha ritenuto di poter ricavare la prova di un effettivo rallentamento delle attività della odierna appellante dalla mera presenza nel cantiere di altra associazione temporanea di imprese.
In effetti, il r.u.p. si è limitato ad affermare, in maniera sostanzialmente apodittica, che le lavorazioni di tale impresa in prossimità dell'ingresso principale al cantiere dell'
[...]
e con strutture interrate attraversanti l'ingresso stesso, nonché la CP_6 realizzazione delle scale antincendio abbiano “certamente causato un anomalo svolgimento dei lavori per generali condizioni di disagio operativo ed organizzativo del lavoro”, senza, peraltro, specificare con quale modalità ed in quelle circostanze concrete tale presenza ampia comportato un effettivo rallentamento delle attività dell'odierna appellante né, tanto meno, perché esso fosse quantificabile in 35 giorni di ritardo.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni e le argomentazioni sopra illustrate, quanto alle decisioni di merito, esclude, in assenza di un motivo specifico di censura sul punto, la riforma della pronuncia sulla regolamentazione delle spese, effettuata dal Tribunale.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui alla tariffa forense (d.m. n.
55/2014, modificato con d.m. n. 147/2022), del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00) e della concreta attività difensiva svolta
(l hanno svolto attività difensiva minima nella fase di CP_3 Controparte_3 decisione, limitandosi a precisare le conclusioni;
con conseguente applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle di trattazione e di decisione).
Le spese possono liquidarsi, pertanto, in complessivi euro 9.603,00 (euro 2.977,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 2.552,00 per la fase decisoria).
Stante la pronuncia di rigetto dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
15 Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 516/2019, del 13.3.2019,
[...] pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti dell' liquidandole in complessivi euro Controparte_3
9.603,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
16
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2000/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2000/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto contratto d'appalto, tra:
partita i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cosenza, alla via Panebianco n. 640, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Alessia Ricioppo, con indirizzo di posta elettronica
[...] certificata elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio professionale, sito in Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 8, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.2.2023;
Appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Brogno,
1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, via N. Pizi n.1, presso e nello studio dell'avv.
Maurizio Rodinò, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, in riforma della gravata sentenza: 1) Preliminarmente, dichiarata tardiva ed inammissibile l'eccezione avversa di decadenza dell'appaltatore dalla facoltà di far valere le riserve per le ragioni sopra esposte e, comunque, disattesa la stessa perché infondata, pronunciarsi in relazione alla domanda proposta dall'appaltatore; 2) Accogliere la domanda introduttiva per le ragioni esposte nel corpo del presente atto di appello e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pt. al pagamento del complessivo importo di €. 61.584,00, oltre accessori di legge, con ogni altra statuizione e con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria voglia ritenere ammissibile la produzione documentale costituita dalla relazione del RUP sulle riserve dell'impresa e, comunque, in subordine, disporre l'acquisizione del detto documento in copia conforme, ordinandone all'
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. Sempre in via istruttoria, voglia, altresì, la Corte, CP_3 ove non ritenga corretti e congrui i criteri utilizzati dall'impresa per la quantificazione degli importi delle riserve n.ri 4) e 6) ed i relativi conteggi, nominare apposito CTU perché provveda alla verifica della corretta applicazione dei criteri normativi utilizzati dall'impresa ed alla quantificazione degli importi dovuti.”.
per il procuratore dell'appellata : “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, per tutte le ragioni spiegate in premessa da intendersi qui ripetute e trascritte, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile l'appello ex adverso proposto e comunque nel merito rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata. Col favore delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione notificato il 27.5.2015, l'associazione temporanea di imprese costituita da e ha convenuto in giudizio, innanzi al Controparte_1 CP_1
Tribunale di Cosenza, l' chiedendo la Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento di euro 27.800,00, a titolo di maggiori oneri di sicurezza derivanti dalla perizia di variante approvata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nonché di euro 33.748,00, a titolo di risarcimento dei danni per maggiore onerosità e impedimenti subiti in fase esecutiva, in particolare per la presenza di materiali e personale di altra impresa su parte dell'area di cantiere, come da apposite riserve iscritte in contabilità.
L'attrice, a fondamento della domanda, ha affermato che: a) con contratto di appalto, rogato il 31.5.2006 (rep. n. 54243), l' di Castrovillari (poi confluita Controparte_4 nella le aveva affidato i lavori di Controparte_3 completamento dell'ospedale “Ferrari” di Castrovillari, per l'importo complessivo di euro 1.549.279,99, oltre euro 48.958,06 per oneri di sicurezza;
b) con delibera del
3.12.2007 (rep. n. 1389), la stazione appaltante aveva approvato una perizia di variante e suppletiva, con la quale erano state previste sia nuove tipologie di lavorazioni che l'aumento quantitativo di quelle già previste, per un valore complessivo di euro
1.900.808,14, oltre euro 323.818,75 per lavori in economia;
c) il termine originario di ultimazione dell'8.2.2010 era stato successivamente anticipato al 31.8.2009, con delibere n. 4859 del 14.11.2008 e n. 2012 del 9.6.2009 e, in forza di apposito accordo, era stato stabilito un incentivo per ogni giorno di anticipo effettivo rispetto alla data originariamente fissata;
d) i lavori erano stati completati il 31.8.2009; d) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'associazione temporanea di imprese appaltatrice aveva iscritto otto riserve nel registro di contabilità, tre delle quali (nn. 1, 2 e 3) erano state accolte, mentre le riserve n. 4 e n. 6, non definite in sede bonaria, erano confluite nel conto finale.
Premesso questo, l'attrice ha reclamato il pagamento delle somme di cui alle suddette riserve, precisando che: I) la riserva n. 4 riguardava la mancata quantificazione degli oneri aggiuntivi per la sicurezza, correlati alle maggiori lavorazioni introdotte dalla
3 perizia di variante e stimati in euro 27.800,00; II) la riserva n. 6 concerneva, invece, il risarcimento dei danni per impedimenti e rallentamenti dovuti alla presenza, all'interno dell'area di cantiere, di materiali, personale e attrezzature di altra impresa (la a.t.i. Giafra s.r.l. – Electric Service s.r.l.), che aveva operato, contemporaneamente, per la realizzazione della centrale impianti e per il completamento dei piani superiori dell'edificio ospedaliero, riducendo la disponibilità effettiva del cantiere al 60%. Tali danni, tenuto conto della interruzione dei lavori al piano seminterrato per 35 giorni, secondo l'attrice, ammontavano, nel complesso, ad euro
33.748,00, ossia: 1) euro 3.885,00 per maggiore incidenza di spese generali;
2) euro
2.975,00 per mancato utile;
3) euro 19.800,00 per il pregiudizio economico subito a causa del ritardo nella esecuzione dei lavori (quantificato nell'1% dell'importo contrattuale); 4) euro 7.880,00 per incremento dei costi per ammortamenti e noli improduttivi.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell' convenuta al Controparte_3 pagamento delle suddette somme di danaro e, in via istruttoria, di ordinare alla convenuta il deposito della relazione del r.u.p., redatta ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006 e relativa alle riserve, qualora non rilasciata a seguito di apposita richiesta della attrice;
nonché di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme dovute.
Si è costituita in giudizio l' , tramite apposita Controparte_3 comparsa, depositata in cancelleria il 15.10.2015, eccependo, in via preliminare: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), del d.lgs. 104/2010, con riferimento alla domanda risarcitoria per la maggiore onerosità (riserva n. 6); b) la decadenza dell'appaltatrice dall'azione ai sensi dell'art. 33 del d.m. 145/2000 e degli artt. 19 e 20 del contratto di appalto, per non aver proposto il giudizio entro sessanta giorni dal rigetto delle riserve, formalizzato con l'approvazione dello stato finale dei lavori.
Nel merito, l' ha contestato la tempestività e la fondatezza Controparte_3 delle riserve, rilevando che non era stato nemmeno indicato il momento della loro iscrizione e che, comunque, le circostanze allegate non giustificavano le pretese dell'attrice, poiché: I) gli asseriti maggiori oneri di sicurezza non erano dimostrati;
II)
l'eventuale presenza di materiali di terzi nel cantiere non poteva essere considerata responsabilità dell'amministrazione, potendo l'appaltatrice autonomamente provvedere
4 alla loro rimozione e, del resto, eventuali pregiudizi derivanti da fatti di altre imprese non davano luogo ad alcuna responsabilità della stazione appaltante e costituivano caso fortuito o forza maggiore.
Sotto altro profilo, l' ha contestato la quantificazione delle Controparte_3 somme richieste, ritenendo errato il criterio di calcolo applicato dall'associazione temporanea di imprese.
L'ente convenuto si è, quindi, opposto alle istanze istruttorie dell'attrice ed ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
in via subordinata, la declaratoria di improponibilità o decadenza dell'azione e, in ulteriore subordine, il rigetto nel merito delle domande.
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 15.6.2016, ha respinto l'istanza della attrice di esibizione della relazione del r.u.p. sulle riserve oggetto di contestazione ed ha dichiarato inammissibile, per il suo carattere esplorativo, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
La causa, quindi, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
27.11.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 516/2019 del 13.3.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: a) ha rigettato la domanda attorea, dichiarandola improponibile per intervenuta decadenza e, comunque, infondata nel merito;
b) ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice ha, preliminarmente, disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente convenuto, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, poiché le questioni oggetto del giudizio attenevano alla fase esecutiva del contratto di appalto e non a quella pubblicistica di affidamento.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto improponibile la domanda per intervenuta decadenza, sulla scorta dell'art. 33 del d.m. 145/2000, che imponeva all'appaltatore l'onere di proporre l'azione giudiziaria entro sessanta giorni dalla comunicazione della determinazione definitiva della stazione appaltante sulle riserve, o, in mancanza, dalla scadenza dei termini per la pronuncia, rilevando, quanto al caso di specie, che: a) la
5 determinazione definitiva di rigetto delle riserve era intervenuta in sede di approvazione dello stato finale dei lavori (il 29.10.2010), nel cui ambito l'amministrazione aveva respinto in modo espresso le riserve di cui ai nri. 4 e 6; b) l'atto di citazione era stato notificato soltanto nel maggio 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 33 del d.m. n. 45/2000.
Peraltro, il Tribunale ha ritenuto la domanda, comunque, infondata nel merito, per difetto di prova dei fatti costitutivi delle pretese economiche avanzate, il cui onere gravava sull'attrice e non era stato assolto con la l'iscrizione della riserva nella contabilità, rilevando che la copia della relazione del r.u.p. prodotta dall'attrice era priva di valore probatorio, poiché tardivamente e irritualmente depositata e, in ogni caso, di contenuto inidoneo a comprovare i fatti allegati e, sotto altro profilo, che la richiesta di consulenza tecnica era meramente esplorativa, in quanto volta a supplire alla mancanza di prova sui fatti costitutivi delle pretese.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.10.2019, l'associazione temporanea di imprese ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Cosenza, censurandola in relazione ai seguenti motivi: I) errato rilievo d'ufficio dell'eccezione di decadenza dell'associazione temporanea di imprese dal diritto di far valere le riserve oggetto di causa;
II) infondatezza dell'eccezione di decadenza;
III) erroneo mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione della relazione del responsabile unico del procedimento ex art. 274 (rectius, 175) del d.p.r. n. 554/1999 ed errato giudizio di mancanza di rilevanza del suddetto documento;
IV) errata valutazione di infondatezza nel merito delle riserve iscritte nella contabilità della stazione appaltante.
Con comparsa di costituzione presentata il 24.2.2020, l' Controparte_3 si è costituita in giudizio, al fine di contestare integralmente il gravame e di
[...] chiedere la conferma della sentenza del Tribunale di Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, ha affermato che: a) era infondato il primo motivo di appello, relativo alla tardività dell'eccezione di decadenza, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, trattandosi di disciplina posta a tutela dell'interesse pubblico al rispetto della contabilità e della regolarità dei lavori pubblici, cosicché, anche qualora si fosse ritenuta tardiva l'eccezione sollevata dall' , il Tribunale avrebbe, Controparte_3
6 comunque, potuto rilevarla ex officio; b) contrariamente all'assunto dell'appellante, la decisione negativa sulle riserve era stata, più volte, adottata e ribadita, essendosi l'ente già espresso in senso negativo in sede di registro di contabilità e, da ultimo, in sede di approvazione dello stato finale dei lavori del 29.10.2010; c) quanto alla mancata acquisizione della relazione del r.u.p. ed alla lamentata violazione dell'art. 210 c.p.c.,
l'ente appellato ha evidenziato che la questione era priva di rilievo, poiché, anche prescindendo dalle questioni sulla ritualità della produzione del documento che risultava essere una semplice fotocopia, priva di data e di firma, il suo contenuto non comprovava, ma, semmai, smentiva il fondamento della pretesa dell'associazione temporanea di imprese e, comunque, il Tribunale ne aveva correttamente escluso la rilevanza probatoria;
d) del tutto corretta era la decisione del Tribunale di rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto l'appaltatrice non aveva fornito alcuna prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese, sicché la consulenza richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo.
Assegnato il procedimento alla terza sezione della Corte di Appello, all'esito della prima udienza del 25.2.2020, la Corte, con ordinanza del 2.3.2020, depositata in cancelleria il
12.3.2020, disattendendo le istanze istruttorie di parte appellante, ha ritenuto la causa pronta per la decisione e ne ha disposto l'aggiornamento per la precisazione delle conclusioni.
In seguito alla soppressione della III^ sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II^ sezione civile e, quindi, è stata fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Ha presentato la comparsa conclusionale, il 2.9.2025, soltanto l'associazione temporanea di imprese ribadendo le doglianze e le conclusioni Controparte_1 articolate con l'atto introduttivo del giudizio di appello.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
7 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dall'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio, ha ad oggetto: a) l'ammissibilità ed il fondamento, esclusi dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante, dell'eccezione di decadenza dell'associazione temporanea di imprese, odierna appellante, dal diritto di far valere le riserve iscritte nella contabilità della stazione appaltante, su cui fonda le proprie pretese (cfr. i primi due motivi di impugnazione); b) le istanze istruttorie dell'appellante e, segnatamente, l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., volta alla acquisizione della relazione del r.u.p. sullo stato finale dei lavori ex art. 175 del d.p.r. n. 554/1999, con riferimento alle riserve oggetto di causa;
nonché di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile;
c) il fondamento o meno della pretesa di pagamento delle somme indicate nelle riserve oggetto di causa;
d) la regolamentazione delle spese di giudizio.
Non è oggetto del giudizio di appello, invece, la pronuncia del Tribunale, rimasta incensurata, di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata nel giudizio di primo grado dall' . Controparte_3
2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione, accennato al paragrafo n. 1 dell'atto di appello
(“Le ragioni dell'impugnativa”) ed illustrato in maniera compiuta al paragrafo n. 2
(rubricato “In relazione alla decadenza: tardività della eccezione - non rilevabilità ex officio”), l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale abbia, erroneamente, dichiarato la decadenza dall'azione giudiziale, in mancanza di una tempestiva eccezione sollevata dall' (la quale, secondo l'appellante, si è costituita Controparte_3 tardivamente nel giudizio di primo grado) ed in assenza di un potere del giudice di rilevarla d'ufficio, trattandosi di una decadenza riferita a diritti patrimoniali disponibili della pubblica amministrazione. In particolare, evidenzia che l' Controparte_3
si è costituita nel giudizio di primo grado soltanto il 5.10.2015, a fronte
[...] dell'udienza di comparizione fissata per il 25.10.2015, oltre, quindi, il termine dei venti giorni liberi prima di tale data, previsto a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c., cosicché, sul punto, la sentenza è stata resa ultra petita.
8 Con il secondo motivo, illustrato in maniera specifica al paragrafo n. 3 dell'atto di appello, rubricato “In relazione alla decadenza: insussistenza”, l'appellante censura l'interpretazione data dal Tribunale alle norme regolanti il termine decadenziale di sessanta giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/2000, rilevando che la decadenza decorre solo dalla determinazione definitiva della pubblica amministrazione sulle riserve o, in caso di inerzia, dal decorso dei novanta giorni successivi all'istanza notificata dall'appaltatore per ottenere tale pronuncia, mentre, nel caso di specie, nessuna determinazione definitiva era intervenuta da parte della stazione appaltante, poiché il parere espresso dal direttore dei lavori in calce allo stato finale dei lavori non poteva valere quale manifestazione di volontà negoziale dell'amministrazione, per come desumibile dall'art. 274 (rectius, art. 173) del d.P.R. 554/1999, a norma del quale il direttore dei lavori deve trasmettere gli atti al responsabile unico del procedimento per la relazione sulle riserve da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione, da effettuarsi a seguito del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Con il terzo motivo di impugnazione (cfr. il paragrafo n. 4, rubricato “Sulla relazione riservata dal R.U.P. ex art. 274 d.p.r. n. 554/99”), l'appellante censura il rigetto, da parte del Tribunale, dell'istanza di ordine di esibizione della relazione riservata del r.u.p. sulle riserve, ritenuta, erroneamente, irrilevante, evidenziando come tale documento era stato ritualmente richiesto con raccomandata del 29.4.2015, ai sensi della legge n. 241/1990, e che l' , omettendo di riscontrare la richiesta, aveva impedito Controparte_3 all'impresa di acquisirlo nei termini processuali, salvo produrlo in copia informale e non disconosciuta dall'ente appellato.
L'appellante, in particolare, evidenzia, da un lato, la rilevanza di tale relazione, sia poiché idonea a dimostrare che la determinazione del direttore dei lavori non era definitiva, sia perché consentiva la prova dei fatti di causa;
dall'altro, l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., della sua produzione, anche ove ritenuta tardiva, poiché non era stato possibile produrlo prima, cosicché, in definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto.
Con un quarto motivo, illustrato al paragrafo n. 5 dell'atto di appello, rubricato “Sul diritto dell'appaltatore alla pretesa dei maggiori compensi.”, l'appellante censura l'affermazione del Tribunale, secondo cui non era stata fornita prova dei fatti costitutivi delle pretese economiche, sostenendo che, al contrario, tale prova era desumibile dalla
9 documentazione prodotta e dalla relazione del r.u.p., che confermava la sussistenza delle circostanze addotte a fondamento delle riserve.
In particolare, quanto alla riserva n. 4, l'appellante sottolinea che la perizia di variante aveva comportato un incremento qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e l'ampliamento dell'area di cantiere, con conseguente necessità di aggiornare gli oneri per la sicurezza obbligatori per legge, per come previsto dall'art. 7, comma 5°, del d.p.r. n.
222/2003, cosicché, secondo il suo convincimento, costituisce un errore imputabile alla stazione appaltante l'omessa previsione di tali costi, di cui l'amministrazione doveva rispondere, previa loro quantificazione secondo i criteri di cui all'art. 7 citato oppure tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Con riguardo alla riserva n. 6, l'appellante sostiene che la presenza del personale e dei materiali dell'associazione temporanea di imprese Giafra – Electric Service s.r.l. nel medesimo cantiere ha comportato la parziale indisponibilità delle aree ed un rallentamento delle lavorazioni per almeno trentacinque giorni, con conseguente danno per spese generali, mancato utile, ammortamenti e noli improduttivi.
Sul punto ha, quindi, richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare e mantenere il cantiere libero da persone e cose per tutta la durata dell'appalto, rispondendo dei danni derivanti dall'inadempimento, per la cui quantificazione il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio ovvero valorizzare, anche sul punto, la già citata relazione del r.u.p., da cui si evinceva la conferma la sussistenza di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario e la presenza di interferenze di altre imprese nel cantiere.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
In effetti, la costituzione nel giudizio di primo grado in giudizio dell'
[...]
è tempestiva, essendo avvenuta il 5.10.2015, ossia l'ultimo giorno Controparte_3 utile, poiché la citazione era per il 25.10.2015.
In effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto deve avvenire entro il termine di 20 giorni prima della data fissata nell'atto di citazione. Tuttavia, contrariamente al convincimento dell'appellante, non si tratta di giorni liberi, con la conseguenza che non deve calcolarsi il giorno iniziale, ossia quello della citazione, ma deve computarsi il ventesimo giorno a ritroso, a partire dal giorno precedente alla data indicata nella citazione (ossia, nel caso in esame, dal
24.10.2015).
10 Il secondo motivo d'impugnazione è, invece, fondato, non potendosi considerare le determinazioni del direttore dei lavori in ordine alle riserve iscritte in contabilità dall'associazione temporanea di imprese, rese in calce allo “stato finale dei lavori”, alla stregua di decisioni definitive della stazione appaltante sulle riserve stesse, con conseguente esclusione della decadenza di cui agli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/2000
(“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”).
L'art. 32 citato prescrive che le riserve e le pretese dell'appaltatore, che, come nel caso in esame, non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata, ai sensi dell'articolo 204 del d.p.r. n. 554/1999 (primo comma) e che qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge n. 109/1994, senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza alla stazione appaltante che, in tal caso, deve pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
L'art. 33 dispone che l'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento (in caso di mancanza di procedura per l'accordo bonario, come nella fattispecie) della determinazione prevista dai commi 1° e 2° dell'art. 32 oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1° e 2°.
Premesso questo, nel caso in esame, il termine di cui all'art. 33 citato non è decorso, in quanto, contrariamente all'assunto del Tribunale, non vi è stata alcuna determinazione definitiva della stazione appaltante né istanza dell'appaltatore volta a provocarla (la quale ultima non è soggetta a termine perentorio).
In relazione al primo profilo (assenza di determinazione definitiva sulle riserve della stazione appaltante), deve tenersi conto della disciplina di cui agli artt. 173, 174, 175,
187 e ss. e 204 del d.p.r. n. 554/1999 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”), applicabile alla fattispecie, da cui si evince, in sintesi, che: 1) compilato il conto finale dei lavori, il direttore dei lavori trasmette al responsabile unico del procedimento una relazione, contenente, tra le altre indicazioni, quella relativa alle riserve iscritte nella contabilità (v., in particolare, l'art. 173, comma 2°, lettera “f”); 2) il responsabile unico del procedimento, a sua volta, ove le
11 riserve siano state confermate dall'appaltatore (v. art. 174 “reclami dell'appaltatore sul conto finale”), redige una relazione riservata, con cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto, come nel caso in esame, l'accordo bonario (v. art. 175 “Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale”) che trasmette all'organo incaricato del collaudo (v. art. 190, comma 1°), il quale comprende, a norma dell'art. 187, comma 1°, anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se, come nella fattispecie, iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento;
3) terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, tra cui le proprie relazioni ed il certificato di collaudo, restituendo al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti (v. art. 204, commi 1° e 2°); 5) la stazione appaltante, infine, adotta i provvedimenti amministrativi, tra cui quelli concernenti il riconoscimento o meno delle pretese dell'appaltatore (v. art. 204, comma 3°).
Deve escludersi, pertanto, che la mera determinazione negativa del direttore dei lavori in ordine alle pretese oggetto delle riserve, espressa nello stato finale dei lavori (v. annotazione del 5.11.2010) o nella successiva relazione ex art. 173 del d.p.r. n. 554/1999, valga quale determinazione negativa della stazione appaltante, trattandosi di un mero parere, di cui il responsabile unico del procedimento deve tenere conto nel redigere la sua relazione da trasmettere all'organo collaudatore che, a sua volta, una volta effettuato il collaudo, restituisce gli atti al r.u.p., il quale, infine, li trasmette alla stazione appaltante che è competente per la decisione sulle riserve.
Ne consegue, in ultima analisi, che, in assenza di prova di determinazione della stazione appaltante o della attivazione dei poteri sollecitatori di cui all'art. 32 del d.m. n.
145/2000, non sussistono i presupposti per ritenere decorsi i termini di cui all'art. 33 del d.m. n. 145/2000.
Il terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della richiesta di emanazione di un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la relazione riservata del responsabile unico del procedimento, in ordine alle riserve n. 4 e n. 6, oggetto di controversia, è fondato, giacché l'associazione temporanea di imprese ha dimostrato di avere tempestivamente, ossia prima del giudizio, richiesto all'ente
12 contenuto il rilascio di copia tale relazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro (cfr. la lettera raccomandata spedita il 29.4.2015 e ricevuta il 12.5.2015).
D'altra parte, si tratta di documento certamente rilevante, poiché concernente le valutazioni di tale responsabile unico del procedimento in ordine alle circostanze poste e fondamento delle riserve di cui si tratta.
Peraltro, avvenuta la produzione di copia del documento suddetto in allegato alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., per quanto privo di data e sottoscrizione, ma non contestato nel suo contenuto e nella sua corrispondenza all'originale da parte dell' , esime la Corte dall'emettere l'ordine di Controparte_3 esibizione invocato, dovendosi ritenere che la coppia prodotta, per quanto informale, corrisponda al contenuto del documento originale. Peraltro, come ci si accinge ad illustrare, si tratta di documento non decisivo per fondare le pretese dell'appellante.
Il quarto motivo di appello, concernente il merito delle pretese indicate nelle riserve di cui si tratta, invece, non è fondato.
Con riguardo alla riserva n. 4, concernente del riconoscimento delle somme corrispondenti ai maggiori oneri per la sicurezza, in conseguenza dei nuovi o più ampi lavori oggetto della perizia di variante, la pretesa dell'associazione temporanea di imprese non è giustificata, per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che l'associazione temporanea di imprese, sottoscrivendo l'atto di affidamento dell'incarico (“sottomissione”) del 25.5.2008, ha accettato l'ampliamento dei lavori ed il relativo importo del compenso previsto (tanto che ha sollevato la riserva soltanto il 23.6.2008), cosicché ha, implicitamente, rinunciato con tale sottoscrizione a far valere diritti a tale titolo, tanto più, in considerazione del disposto del 4° comma dell'art. 7 del d.p.r. n. 222/2003 (“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”), a norma del quale i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori.
In secondo luogo, l'appellante non ha fornito alcuna prova di avere sostenuto maggiori spese per oneri di sicurezza, rispetto a quelle già impiegate per l'esecuzione dei lavori originari, non potendosi trarre dall'ampliamento dei lavori medesimi, connesso alla perizia di variante, la prova di avere sopportato ulteriori spese per oneri di sicurezza;
né ha allegato e fornito elementi concreti che consentano la quantificazione di tali supposti maggiori costi.
13 Sotto questo profilo, deve evidenziarsi, in primo luogo, che dalla stessa relazione riservata del responsabile nel procedimento sullo stato finale, prodotta in copia informale dall'appellante, emerge una divergenza di opinioni, al riguardo, tra il direttore di lavori
(che ha escluso che l'impresa appaltatrice avesse dovuto sopportare maggiori costi per gli oneri di sicurezza) ed il responsabile unico del procedimento (che ha ritenuto, peraltro presuntivamente, tali maggiori costi), senza, tuttavia, che siano stati acquisiti al processo elementi concreti per ritenere che siano state sopportate maggiori spese per la sicurezza, in dipendenza dei lavori di cui alla perizia di variante.
In secondo luogo, contrariamente all'assunto dell'appellante, anche volendo ipotizzare qualche maggiore costo per la sicurezza, non è possibile desumerlo dai criteri di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 222/2003 che richiama, a tal fine, il contenuto specifico del Piano di sicurezza e di coordinamento o, in mancanza, il contenuto di singole e specifiche voci, a corpo o a misura.
L'associazione temporanea di imprese appellante, infatti, non ha allegato né, tanto meno dimostrato, il contenuto del Piano di sicurezza, la sua eventuale modifica o integrazione in dipendenza della perizia di variante, né le singole voci che avrebbero dovuto essere poste a fondamento del calcolo dei maggiori costi. In assenza di tali elementi, una eventuale consulenza tecnica d'ufficio sarebbe da considerarsi eminentemente esplorativa e di supplenza a preciso onere di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice.
Con riferimento, poi, alla riserva n. 6, concernente il presunto pregiudizio causato dalla presenza nel cantiere di altra impresa (la , deve Controparte_5 rilevarsi la carenza di prova in ordine tale pregiudizio, dato che non risulta indicato in maniera circostanziata in quale modo concreto e con quali specifiche circostanze la suddetta impresa abbia determinato un effettivo intralcio e rallentamento delle attività dell'associazione temporanea di imprese con conseguenti Controparte_1 maggiore costi e minori utili. Tale difetto di allegazione preclude ogni possibilità di positivo esame della domanda.
Nessuna prova, ad ogni modo, né di natura orale né documentale, è stata data per comprovare tali circostanze, risultando del tutto insufficienti, a tal fine, le considerazioni,
- peraltro, fondate su ipotesi astratte o, al più, su valutazioni di tipo puramente logico e deduttivo, alquanto generiche ed essenzialmente soggettive, in quanto tali, di ridotta valenza dimostrativa - del responsabile unico del procedimento nella relazione riservata sullo stato finale, il quale, divergendo, ancora una volta, dalla determinazione del
14 direttore dei lavori, ha ritenuto di poter ricavare la prova di un effettivo rallentamento delle attività della odierna appellante dalla mera presenza nel cantiere di altra associazione temporanea di imprese.
In effetti, il r.u.p. si è limitato ad affermare, in maniera sostanzialmente apodittica, che le lavorazioni di tale impresa in prossimità dell'ingresso principale al cantiere dell'
[...]
e con strutture interrate attraversanti l'ingresso stesso, nonché la CP_6 realizzazione delle scale antincendio abbiano “certamente causato un anomalo svolgimento dei lavori per generali condizioni di disagio operativo ed organizzativo del lavoro”, senza, peraltro, specificare con quale modalità ed in quelle circostanze concrete tale presenza ampia comportato un effettivo rallentamento delle attività dell'odierna appellante né, tanto meno, perché esso fosse quantificabile in 35 giorni di ritardo.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni e le argomentazioni sopra illustrate, quanto alle decisioni di merito, esclude, in assenza di un motivo specifico di censura sul punto, la riforma della pronuncia sulla regolamentazione delle spese, effettuata dal Tribunale.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui alla tariffa forense (d.m. n.
55/2014, modificato con d.m. n. 147/2022), del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00) e della concreta attività difensiva svolta
(l hanno svolto attività difensiva minima nella fase di CP_3 Controparte_3 decisione, limitandosi a precisare le conclusioni;
con conseguente applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle di trattazione e di decisione).
Le spese possono liquidarsi, pertanto, in complessivi euro 9.603,00 (euro 2.977,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 2.552,00 per la fase decisoria).
Stante la pronuncia di rigetto dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
15 Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 516/2019, del 13.3.2019,
[...] pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti dell' liquidandole in complessivi euro Controparte_3
9.603,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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