TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13753 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 50139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 50139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. 1 1) nato ad [...] il Parte 1 (c.f.
17.12.1970 e res.te in Roma, ed ivi el.te dom.to in Via Francesco De Sanctis n. 15
presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale C.F. 2
nata a [...] il [...] che lo rapp.ta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo
PEC Email 1
-appellante
E
Controparte 1
-appellata contumace
E
), nella persona del CP 2 (già CP 3 - C.F. P.IVA 1
OZ (C.F. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sindaco, Rita
), in virtù di Procura Generale alle liti per atto del Notaio, dott. C.F. 3 Persona 1 di Roma, Repertorio n. 21535, Raccolta n. 11427 del 15.11.2021 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC: Em_2 Email 3 CP 3 oma.it; tel.
06.67103604)
Appellata e appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5400/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 4.3.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. Vinte le spese del giudizio di appello in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari
Conclusioni CP 2 appellata e appellante incidentale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese, - In via principale, accogliere l'appello incidentale proposto da questa Difesa
e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari, per il I ed il II grado di giudizio;
- in subordine, respingere l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari;
In via ulteriormente gradata, accogliere solo parzialmente il
-
ricorso principale, liquidando le spese di lite nella misura delle solo spese vive ovvero in misura non superiore al valore della causa ovvero, in via ulteriormente gradata, secondo i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con l'applicazione della riduzione massima prevista. Spese secondo giustizia.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di appello regolarmente notificato a CP 2 e ad Controparte_4
impugnava la sentenza n. 5400/21 emessa dal G.d.P. di
[...] Parte 1 "
Roma, nella sola parte in cui aveva compensato le spese di lite.
Deduceva l'appellante che nella sentenza N. 5400/21 (RG 3132/21) pubblicata il
04.03.2021, oggetto di gravame, il Giudice di Pace di Roma, sebbene avesse accolto la domanda proposta dal sig. Pt 1 avverso la cartella di pagamento n. 097 2014
0083754178, relativa a sanzione per violazione al C.d.S. di euro 167,85 riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex 689/81, nonché la nullità- inesistenza della cartella opposta, aveva tuttavia, inopinatamente, compensato le spese di giudizio, senza addurre alcuna motivazione.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt 1 aveva convenuto innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Roma, CP 2 el [...]
Controparte 1 proponendo opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'estratto di
,
ruolo, assumendo di essere venuto casualmente a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale n. 09720140083754178000, solo interrogando gli archivi del concessionario, giacchè NON GLI ERA MAI STATA NOTIFICATA LA
Contro
CARTELLA ESATTORIALE, né il e quindi eccependo in via preliminare la intervenuta prescrizione del credito ex art.28 lex 689/81 e dunque la nullità- inesistenza della cartella opposta, con conseguente estinzione delle somme iscritte a ruolo. CP 2 si era costituita in giudizio, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire
Contro dell'opponente, la ritualità della notifica del la carenza di legittimazione passiva
,
quanto ai vizi di notifica della cartella esattoriale, l'inammissibilità comunque dell'opposizione all'esecuzione, dovendo esperire opposizione agli atti esecutivi.
Chiedeva quindi accogliersi le eccezioni preliminari e in subordine rigettarsi la domanda con il favore delle spese.
CP 6 restava contumace.
Dalla sentenza di primo grado prodotta da parte appellante, si evince chiaramente che il G.d.P. abbia accolto la domanda, senza nulla dire però in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da CP 2 ed in assenza totale di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
Controparte_4 non si costituiva. Anche nel presente grado di giudizio invece si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a CP 2
sua volta appello incidentale, chiedendo riformarsi la sentenza impugnata, nel senso di dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di interesse di agire, così come già richiesto in primo grado, nonché impugnava la sentenza in punto spese, stante l'ovvia soccombenza dell'opponente, una volta dichiarata inammissibile l'opposizione.
Censurava la sentenza impugnata, in quanto risultava pacifico che l'opponente nel
2021, dopo aver interrogato gli archivi del concessionario, incardinava un giudizio per conseguire l'annullamento di una cartella esattoriale del 2014, ovverosia di ben 7 anni prima, a cui non aveva fatto seguito alcun altro atto di impulso della procedura esecutiva. Pertanto, riteneva che un giudizio di opposizione rispetto a una cartella esattoriale così remota nel tempo, era del tutto priva del necessario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Infatti, era plausibile ritenere che il Concessionario avesse, ex se, già rinunciato a dare ulteriore corso alla procedura della riscossione coatta;
da qui l'inutilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, che non aveva alcun valore provvedimentale.
Quanto, poi all'inammissibilità dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione sollevata mediante opposizione ex art 615 c.p.c., richiamava la Corte di cassazione che con sentenza n. 5443 del 25/02/2019 aveva affermato: "Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra richiamati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016,
Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) [...] difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva". Il suesposto principio, che si fonda, come detto, sulla assoluta improbabilità, per l'opponente, di vedersi minacciato da ulteriori atti esecutivi rispetto a crediti così remoti nel tempo, completa, evidentemente, quello della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, proprio per la carenza di interesse ad agire in virtù dell'assenza di un'effettiva attività esecutiva. In particolare, si rappresenta come l'estratto di ruolo costituisca un documento interno alla Pubblica Amministrazione, non autonomamente impugnabile. Sul punto, vige il principio statuito dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19704 del 2 ottobre 2015: "L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile. [...]
Alla luce della documentazione prodotta (estratto di ruolo) risulta che, al momento della proposizione del rimedio di cui all'art. 615/1 c.p.c., non fosse stata minacciata l'esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dalla disposizione citata
(v. tra le ultime Cass. Sez. trib. 19 marzo 2014 n. 6395). L'estratto di ruolo, in particolare, è un documento formato dal concessionario che non contiene alcuna pretesa impositiva e tale inidoneità determina la non impugnabilità dello stesso. [… ]
La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, [...] comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato".
Precisava poi che le Sezioni Unite ammettevano l'impugnazione dell'estratto di ruolo, quando fosse il primo atto con cui si veniva a conoscenza della pretesa creditoria dell'Ente impositore, ovverosia in funzione c.d. recuperatoria, ma sempre qualora sussistesse un concreto interesse all'annullamento della cartella esattoriale, quale atto di una procedura esecutiva ancora attiva e capace di costituire minaccia concreta per l'opponente. In carenza di detti presupposti, invece, la Cassazione aveva chiarito che l'opposizione era inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La causa veniva assegnata al giudice Garavaglia. Alla prima udienza del 16.12.2021, tenutasi in presenza, innanzi al GOP in sostituzione del dott. Garavaglia, compariva solo il difensore dell'appellante, il quale chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Il GOP non dichiarava la contumacia di CP_6 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2023.
Nelle more, la causa veniva assegnata a questo giudice e l'udienza del 23.1.2023, rinviata, per legittimo impedimento di questo giudice, per i medesimi incombenti ad altra udienza, successivamente rinviata, stante l'assenza per motivi di salute di questo giudice, al 7.11.2024 e rinviata al 24.3.2025 per i medesimi incombenti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con ordinanza del 29.4.2025, con assegnazione dei termini di cui al'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, innanzitutto va dichiarata la contumacia di Controparte_4
Va osservato, che la mancata notifica dell'appello incidentale al contumace, costituisce una nullità relativa, che può essere eccepita solo dalla parte interessata e non rilevata dal giudice. CP 2D'altra parte, il giudice di appello non ha mai ordinato a di notificare
l'appello incidentale al contumace, né le ha mai assegnato un termine perentorio per la notifica.
Pertanto, va dichiarato ammissibile l'appello incidentale.
L'appellante, a fronte della ribadita eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da con l'appello incidentale, ha eccepito il giudicato CP 2
implicito, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito, "implicitamente" affermando dunque l'ammissibilità dell'opposizione e dunque la sussistenza dell'interesse ad agire.
Attualmente, si impone una valutazione dell'interesse ad agire alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3 bis del D.L 21.10.2021 n.146, che all' art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ha determinato l'aggiunta del comma 4 bis a mente del quale:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La portata applicativa della nuova previsione di legge è stata oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.26283 del
06.09.2022 hanno chiarito: " Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti anche non tributari - poiché specifica,
-
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113,
11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione".
Dunque, è stata sancita la retroattività della norma, ovverosia l'applicabilità della sopravvenuta disciplina ai processi pendenti, anche non tributari e, pertanto, anche al caso in esame.
Vieppiù, alle considerazioni effettuate si aggiunga che il Decreto Legge in parola, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 190 del
17.10.2023, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità di cui era stata investita, affermando : "Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa
Corte; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. (...) Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)”.
Alla luce delle considerazioni effettuate, ferma l'applicabilità della citata normativa al caso in esame, in ragione dello ius superveniens, restava in capo alla parte appellante l'onere di dare prova della sussistenza di un proprio attuale interesse, ovverosia la ricorrenza di una delle condizioni di ammissibilità dell'azione diretta avverso l'estratto di ruolo.
In proposito, si rileva che l'appellante non ha depositato documentazione probante la sussistenza di una delle condizioni che, ai sensi dell'art 12 comma 4 bis del DPR
1973/602, consentono l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo: (1. pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
2. pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1- comma 1-lett.a del Reg. di cui al D.M. n.40 del 18 gennaio 2008; 3. perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione).
Priva di pregio è dunque l'eccezione mossa dall'appellante, con la quale ha dedotto la formazione del giudicato implicito, in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sul punto giova richiamare i molteplici recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448, Rv. 666744-01; Cass., Sez. 2, n. 29729 del
26/10/2023, Rv. 669211-01) con cui è stata esclusa la sussistenza di un giudicato interno implicito in casi come quello in esame.
In particolare, nell'Ordinanza n.29729/23, la Corte di Cassazione si è così espressa sul punto: "Nella fattispecie il ricorrente, che pure ha depositato memoria dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, non ha svolto alcuna allegazione in ordine all'esistenza del suo interesse ad agire nel ristretto ambito posto dalla disposizione sopravvenuta;
invece, si è limitato a sostenere l'ammissibilità della sua opposizione per l'intervenuto giudicato implicito sul punto. Però, secondo il principio posto da Cass. Sez. 3 14-2-2023 n. 4448 Rv. 666744-01, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'applicabilità della disposizione sopravvenuta ai giudizi pendenti, è necessario che sull'interesse ad agire si sia formato l'espresso giudicato interno. In effetti si deve considerare che, con riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione ad agire, la Suprema Corte ha già affermato che esso deve essere espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906
Rv. 646160-01). Lo stesso principio vale per l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-
9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l'impugnazione sulle questioni decise esplicitamente, preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all'esistenza del requisito per l'esame nel merito della domanda. Inoltre, come pure esplicitato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
26283/2022 (par. 22.1), anche nel caso in cui sussista lo specifico interesse ad agire individuato dalla disposizione sopravvenuta, la tutela riferita all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata è facoltativa, perché la disposizione non impone, ma consente di sperimentarla. Nel caso in cui l'interessato scelga di non sperimentare la tutela facoltativa, le Sezioni Unite, dopo avere evidenziato (par. 22) che gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottosi, a maggior ragione non possono mai diventare definitivi, hanno dichiarato (par. 24.1): “...nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.15345/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra le varie, n. 1558/20, n.
20694/21; n. 40763/21, cit.)". Gli stessi principi evidentemente valgono anche nella fattispecie, nella quale l'opposizione proposta è inammissibile per mancanza di interesse e potrà essere proposta, a fronte del primo atto prodromico all'esecuzione ritualmente notificato, anche facendo valere la prescrizione eventualmente maturata in ragione delle precedenti omesse notifiche. Si esclude che l'opposizione si potesse ritenere validamente proposta in causa e dovesse essere esaminata dal giudice di merito, a fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento di data 24-1-2017: anche con riguardo a tale intimazione l'opponente ha assunto, in primo luogo, il vizio della notifica, e cioè vizio deducibile esclusivamente come vizio dell'atto presupposto nell'impugnazione del primo atto prodromico dell'esecuzione del quale egli abbia avuto conoscenza legale. Le ragioni esposte impongono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 382 co.3, ultima parte, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta in mancanza dell'interesse ad agire".
Si ricorda inoltre che la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e che, essendo una condizione dell'azione, ha "natura dinamica”, sicché può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione e, in conseguenza, deve escludersi che in relazione ad esso, possa formarsi e opporsi il giudicato implicito, a meno che il giudice di primo grado non si sia ESPRESSO ESPLICIAMENTE
SULL'INTERESSE AD AGIRE, (cosa non avvenuta nel caso in esame), allorchè già esisteva la norma in questione ed in sede di impugnazione tale punto della decisione
NON SIA STATO OGGETTO DI ESPRESSA SPECIFIA IMPUGNAZIONE (cosa anch'essa non avvenuta nel caso in esame)
Per le ragioni espresse, considerato assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, il Tribunale di Roma dichiara l'inammissibilità dell'appello stante la carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione.
Va invece accolto l'appello incidentale e conseguentemente riformata la sentenza impugnata, nel senso che va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da
Parte_1
Tuttavia, quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e quindi sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata, ma con diversa motivazione. L'inammissibilità dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n 5400/21 emessa dal G.d.P. di Roma nonché
[...]
così provvede: sull'appello incidentale proposto da CP 2 per carenza di
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte 1
un attuale interesse ad agire;
CP 2 ed in riforma della-accoglie l'appello incidentale proposto da sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte 1
[...] ;
-compensa le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Roma 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 50139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. 1 1) nato ad [...] il Parte 1 (c.f.
17.12.1970 e res.te in Roma, ed ivi el.te dom.to in Via Francesco De Sanctis n. 15
presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso (codice fiscale C.F. 2
nata a [...] il [...] che lo rapp.ta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n. 06.32651296 nonché all'indirizzo
PEC Email 1
-appellante
E
Controparte 1
-appellata contumace
E
), nella persona del CP 2 (già CP 3 - C.F. P.IVA 1
OZ (C.F. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sindaco, Rita
), in virtù di Procura Generale alle liti per atto del Notaio, dott. C.F. 3 Persona 1 di Roma, Repertorio n. 21535, Raccolta n. 11427 del 15.11.2021 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 (PEC: Em_2 Email 3 CP 3 oma.it; tel.
06.67103604)
Appellata e appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5400/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 4.3.2021, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.mo giudice adito, in accoglimento dei motivi di appello, ed in riforma della sentenza appellata, nel merito condannare chi di dovere e/o gli appellati in via solidale al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. Vinte le spese del giudizio di appello in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari
Conclusioni CP 2 appellata e appellante incidentale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese, - In via principale, accogliere l'appello incidentale proposto da questa Difesa
e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari, per il I ed il II grado di giudizio;
- in subordine, respingere l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari;
In via ulteriormente gradata, accogliere solo parzialmente il
-
ricorso principale, liquidando le spese di lite nella misura delle solo spese vive ovvero in misura non superiore al valore della causa ovvero, in via ulteriormente gradata, secondo i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con l'applicazione della riduzione massima prevista. Spese secondo giustizia.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di appello regolarmente notificato a CP 2 e ad Controparte_4
impugnava la sentenza n. 5400/21 emessa dal G.d.P. di
[...] Parte 1 "
Roma, nella sola parte in cui aveva compensato le spese di lite.
Deduceva l'appellante che nella sentenza N. 5400/21 (RG 3132/21) pubblicata il
04.03.2021, oggetto di gravame, il Giudice di Pace di Roma, sebbene avesse accolto la domanda proposta dal sig. Pt 1 avverso la cartella di pagamento n. 097 2014
0083754178, relativa a sanzione per violazione al C.d.S. di euro 167,85 riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 lex 689/81, nonché la nullità- inesistenza della cartella opposta, aveva tuttavia, inopinatamente, compensato le spese di giudizio, senza addurre alcuna motivazione.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt 1 aveva convenuto innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Roma, CP 2 el [...]
Controparte 1 proponendo opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'estratto di
,
ruolo, assumendo di essere venuto casualmente a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale n. 09720140083754178000, solo interrogando gli archivi del concessionario, giacchè NON GLI ERA MAI STATA NOTIFICATA LA
Contro
CARTELLA ESATTORIALE, né il e quindi eccependo in via preliminare la intervenuta prescrizione del credito ex art.28 lex 689/81 e dunque la nullità- inesistenza della cartella opposta, con conseguente estinzione delle somme iscritte a ruolo. CP 2 si era costituita in giudizio, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire
Contro dell'opponente, la ritualità della notifica del la carenza di legittimazione passiva
,
quanto ai vizi di notifica della cartella esattoriale, l'inammissibilità comunque dell'opposizione all'esecuzione, dovendo esperire opposizione agli atti esecutivi.
Chiedeva quindi accogliersi le eccezioni preliminari e in subordine rigettarsi la domanda con il favore delle spese.
CP 6 restava contumace.
Dalla sentenza di primo grado prodotta da parte appellante, si evince chiaramente che il G.d.P. abbia accolto la domanda, senza nulla dire però in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da CP 2 ed in assenza totale di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
Controparte_4 non si costituiva. Anche nel presente grado di giudizio invece si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a CP 2
sua volta appello incidentale, chiedendo riformarsi la sentenza impugnata, nel senso di dichiarare l'opposizione inammissibile per carenza di interesse di agire, così come già richiesto in primo grado, nonché impugnava la sentenza in punto spese, stante l'ovvia soccombenza dell'opponente, una volta dichiarata inammissibile l'opposizione.
Censurava la sentenza impugnata, in quanto risultava pacifico che l'opponente nel
2021, dopo aver interrogato gli archivi del concessionario, incardinava un giudizio per conseguire l'annullamento di una cartella esattoriale del 2014, ovverosia di ben 7 anni prima, a cui non aveva fatto seguito alcun altro atto di impulso della procedura esecutiva. Pertanto, riteneva che un giudizio di opposizione rispetto a una cartella esattoriale così remota nel tempo, era del tutto priva del necessario di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Infatti, era plausibile ritenere che il Concessionario avesse, ex se, già rinunciato a dare ulteriore corso alla procedura della riscossione coatta;
da qui l'inutilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, che non aveva alcun valore provvedimentale.
Quanto, poi all'inammissibilità dell'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione sollevata mediante opposizione ex art 615 c.p.c., richiamava la Corte di cassazione che con sentenza n. 5443 del 25/02/2019 aveva affermato: "Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra richiamati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016,
Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) [...] difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva". Il suesposto principio, che si fonda, come detto, sulla assoluta improbabilità, per l'opponente, di vedersi minacciato da ulteriori atti esecutivi rispetto a crediti così remoti nel tempo, completa, evidentemente, quello della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, proprio per la carenza di interesse ad agire in virtù dell'assenza di un'effettiva attività esecutiva. In particolare, si rappresenta come l'estratto di ruolo costituisca un documento interno alla Pubblica Amministrazione, non autonomamente impugnabile. Sul punto, vige il principio statuito dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19704 del 2 ottobre 2015: "L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile. [...]
Alla luce della documentazione prodotta (estratto di ruolo) risulta che, al momento della proposizione del rimedio di cui all'art. 615/1 c.p.c., non fosse stata minacciata l'esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dalla disposizione citata
(v. tra le ultime Cass. Sez. trib. 19 marzo 2014 n. 6395). L'estratto di ruolo, in particolare, è un documento formato dal concessionario che non contiene alcuna pretesa impositiva e tale inidoneità determina la non impugnabilità dello stesso. [… ]
La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, [...] comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato".
Precisava poi che le Sezioni Unite ammettevano l'impugnazione dell'estratto di ruolo, quando fosse il primo atto con cui si veniva a conoscenza della pretesa creditoria dell'Ente impositore, ovverosia in funzione c.d. recuperatoria, ma sempre qualora sussistesse un concreto interesse all'annullamento della cartella esattoriale, quale atto di una procedura esecutiva ancora attiva e capace di costituire minaccia concreta per l'opponente. In carenza di detti presupposti, invece, la Cassazione aveva chiarito che l'opposizione era inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La causa veniva assegnata al giudice Garavaglia. Alla prima udienza del 16.12.2021, tenutasi in presenza, innanzi al GOP in sostituzione del dott. Garavaglia, compariva solo il difensore dell'appellante, il quale chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Il GOP non dichiarava la contumacia di CP_6 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2023.
Nelle more, la causa veniva assegnata a questo giudice e l'udienza del 23.1.2023, rinviata, per legittimo impedimento di questo giudice, per i medesimi incombenti ad altra udienza, successivamente rinviata, stante l'assenza per motivi di salute di questo giudice, al 7.11.2024 e rinviata al 24.3.2025 per i medesimi incombenti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con ordinanza del 29.4.2025, con assegnazione dei termini di cui al'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, innanzitutto va dichiarata la contumacia di Controparte_4
Va osservato, che la mancata notifica dell'appello incidentale al contumace, costituisce una nullità relativa, che può essere eccepita solo dalla parte interessata e non rilevata dal giudice. CP 2D'altra parte, il giudice di appello non ha mai ordinato a di notificare
l'appello incidentale al contumace, né le ha mai assegnato un termine perentorio per la notifica.
Pertanto, va dichiarato ammissibile l'appello incidentale.
L'appellante, a fronte della ribadita eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da con l'appello incidentale, ha eccepito il giudicato CP 2
implicito, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito, "implicitamente" affermando dunque l'ammissibilità dell'opposizione e dunque la sussistenza dell'interesse ad agire.
Attualmente, si impone una valutazione dell'interesse ad agire alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3 bis del D.L 21.10.2021 n.146, che all' art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ha determinato l'aggiunta del comma 4 bis a mente del quale:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La portata applicativa della nuova previsione di legge è stata oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.26283 del
06.09.2022 hanno chiarito: " Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti anche non tributari - poiché specifica,
-
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113,
11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione".
Dunque, è stata sancita la retroattività della norma, ovverosia l'applicabilità della sopravvenuta disciplina ai processi pendenti, anche non tributari e, pertanto, anche al caso in esame.
Vieppiù, alle considerazioni effettuate si aggiunga che il Decreto Legge in parola, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 190 del
17.10.2023, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità di cui era stata investita, affermando : "Il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa
Corte; tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. (...) Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021)”.
Alla luce delle considerazioni effettuate, ferma l'applicabilità della citata normativa al caso in esame, in ragione dello ius superveniens, restava in capo alla parte appellante l'onere di dare prova della sussistenza di un proprio attuale interesse, ovverosia la ricorrenza di una delle condizioni di ammissibilità dell'azione diretta avverso l'estratto di ruolo.
In proposito, si rileva che l'appellante non ha depositato documentazione probante la sussistenza di una delle condizioni che, ai sensi dell'art 12 comma 4 bis del DPR
1973/602, consentono l'impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo: (1. pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
2. pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1- comma 1-lett.a del Reg. di cui al D.M. n.40 del 18 gennaio 2008; 3. perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione).
Priva di pregio è dunque l'eccezione mossa dall'appellante, con la quale ha dedotto la formazione del giudicato implicito, in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Sul punto giova richiamare i molteplici recenti arresti della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448, Rv. 666744-01; Cass., Sez. 2, n. 29729 del
26/10/2023, Rv. 669211-01) con cui è stata esclusa la sussistenza di un giudicato interno implicito in casi come quello in esame.
In particolare, nell'Ordinanza n.29729/23, la Corte di Cassazione si è così espressa sul punto: "Nella fattispecie il ricorrente, che pure ha depositato memoria dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, non ha svolto alcuna allegazione in ordine all'esistenza del suo interesse ad agire nel ristretto ambito posto dalla disposizione sopravvenuta;
invece, si è limitato a sostenere l'ammissibilità della sua opposizione per l'intervenuto giudicato implicito sul punto. Però, secondo il principio posto da Cass. Sez. 3 14-2-2023 n. 4448 Rv. 666744-01, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'applicabilità della disposizione sopravvenuta ai giudizi pendenti, è necessario che sull'interesse ad agire si sia formato l'espresso giudicato interno. In effetti si deve considerare che, con riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione ad agire, la Suprema Corte ha già affermato che esso deve essere espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906
Rv. 646160-01). Lo stesso principio vale per l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-
9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l'impugnazione sulle questioni decise esplicitamente, preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all'esistenza del requisito per l'esame nel merito della domanda. Inoltre, come pure esplicitato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
26283/2022 (par. 22.1), anche nel caso in cui sussista lo specifico interesse ad agire individuato dalla disposizione sopravvenuta, la tutela riferita all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata è facoltativa, perché la disposizione non impone, ma consente di sperimentarla. Nel caso in cui l'interessato scelga di non sperimentare la tutela facoltativa, le Sezioni Unite, dopo avere evidenziato (par. 22) che gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottosi, a maggior ragione non possono mai diventare definitivi, hanno dichiarato (par. 24.1): “...nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.15345/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra le varie, n. 1558/20, n.
20694/21; n. 40763/21, cit.)". Gli stessi principi evidentemente valgono anche nella fattispecie, nella quale l'opposizione proposta è inammissibile per mancanza di interesse e potrà essere proposta, a fronte del primo atto prodromico all'esecuzione ritualmente notificato, anche facendo valere la prescrizione eventualmente maturata in ragione delle precedenti omesse notifiche. Si esclude che l'opposizione si potesse ritenere validamente proposta in causa e dovesse essere esaminata dal giudice di merito, a fronte della notificazione dell'intimazione di pagamento di data 24-1-2017: anche con riguardo a tale intimazione l'opponente ha assunto, in primo luogo, il vizio della notifica, e cioè vizio deducibile esclusivamente come vizio dell'atto presupposto nell'impugnazione del primo atto prodromico dell'esecuzione del quale egli abbia avuto conoscenza legale. Le ragioni esposte impongono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 382 co.3, ultima parte, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta in mancanza dell'interesse ad agire".
Si ricorda inoltre che la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e che, essendo una condizione dell'azione, ha "natura dinamica”, sicché può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione e, in conseguenza, deve escludersi che in relazione ad esso, possa formarsi e opporsi il giudicato implicito, a meno che il giudice di primo grado non si sia ESPRESSO ESPLICIAMENTE
SULL'INTERESSE AD AGIRE, (cosa non avvenuta nel caso in esame), allorchè già esisteva la norma in questione ed in sede di impugnazione tale punto della decisione
NON SIA STATO OGGETTO DI ESPRESSA SPECIFIA IMPUGNAZIONE (cosa anch'essa non avvenuta nel caso in esame)
Per le ragioni espresse, considerato assorbito dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo e ogni altra eccezione, il Tribunale di Roma dichiara l'inammissibilità dell'appello stante la carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione.
Va invece accolto l'appello incidentale e conseguentemente riformata la sentenza impugnata, nel senso che va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da
Parte_1
Tuttavia, quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e quindi sul punto la sentenza impugnata deve essere confermata, ma con diversa motivazione. L'inammissibilità dell'appello principale comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n 5400/21 emessa dal G.d.P. di Roma nonché
[...]
così provvede: sull'appello incidentale proposto da CP 2 per carenza di
-dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte 1
un attuale interesse ad agire;
CP 2 ed in riforma della-accoglie l'appello incidentale proposto da sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte 1
[...] ;
-compensa le spese di lite in entrambi i gradi di giudizio;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Roma 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco