TRIB
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.10.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3275 /2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1
Del Sarto , per procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.22 ha dedotto: Parte_1 di essere stato bracciante agricolo dal 1985 e coltivatore diretto dal 1993 a tutt'oggi; di essere titolare di azienda agricola e di provvedere alla coltivazione di terreni di proprietà dell'estensione complessiva di circa 3.000 mq. destinati alla coltivazione di fiori in serra (quasi esclusivamente gerbere); il ricorrente provvedeva ad acquistare le piante di gerbere a “mezza coltura” da accrescere o da far fiorire;
l'istante, inoltre, nell'eseguire le attività di piantagione di semina e raccolta delle patate e degli ortaggi, nonchè per la pulizia dei terreni, era costretto continuamente a chinarsi, ad assumere posture incongrue, a movimentare carichi molto pesanti;
inoltre, l'utilizzo continuo delle macchine agricole costringeva il rachide del ricorrente a costanti sollecitazioni;
in seguito al lavoro prestato, quantomeno per 200 giorni all'anno, il ricorrente aveva contratto la patologia di cui alla RM rachide lombare allegata;
in data 5.10.2021 denunciava all' la natura professionale della malattia descritta CP_1 con postumi quantificati in misura del 9 %; l in data 18.12.2021 comunicava CP_1 la reiezione della domanda per assenza del nesso causale;
avverso detto provvedimento in data 22.12.2021 proponeva opposizione;
l' , in data CP_1 11.5.2022, confermava il precedente provvedimento. Ha, quindi, rilevato che l'attività lavorativa esercitata dal Sig. permetteva di convalidare un nesso Parte_1 concausale efficiente e determinante nello sviluppo della patologia in diagnosi:
“Sindrome algico disfunzionale a carico del rachide lombare”. Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 9 %;
2- per l'effetto condannare l' al CP_1 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale , nella misura ritenuta dalla CTU , con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l' convenuto al pagamento CP_1 delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” Si è costituito in giudizio l'istituto convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante ha deciso la causa.
La domanda va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte, di natura dirimente. Invero, espletata la consulenza tecnica, il medico incaricato, specialista in medicina legale, ha escluso la natura professionale della patologia da cui il ricorrente risulta affetto.
Nello specifico, ha affermato :
“Ebbene, alla luce di tutto quanto precede non risulta pertanto possibile raggiungere una ragionevole certezza scientifica in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo oggetto di ricorso e l'insorgenza della spondiloartrosi lombare denunciata dal sig. . In conclusione, poiché lo stato attuale Parte_1 delle conoscenze sulla risposta del corpo umano ai fattori di rischio nell'ambito della lavorazione svolta da parte ricorrente risulta limitato agli arti superiori e considerato, altresì, che molteplici fattori di natura fisica, fisiologica e psicofisica di natura extra lavorativa sono in grado di determinare l'artrosi della colonna vertebrale, non è quindi possibile stabilire nel caso in trattazione, in termini di ragionevole certezza, un nesso etiologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la documentata patologia degenerativa rachidea a livello del tratto lombare. Relativamente, invece, al concetto di probabilità qualificata è d'uopo sottolineare quanto riportato nella circolare Direzione Centrale Prestazioni Sovrintendenza Medica Generale prot.n.7876/bis del 16 febbraio 2006 - “Criteri da seguire CP_1 per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate” – che così recita: “Nesso di causalità: Una volta accertata, nei termini sopraindicati, la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'etiopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. L'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia. Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch'essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;
se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia”. Alla luce di quanto sostenuto nella riportata Circolare, l'infermità denunciata dal sig. Parte_1
, e strumentalmente accertata, NON è pertanto da porsi neanche in
[...] termini di probabilità qualificata in relazione causale con le mansioni dallo stesso svolte nei periodi indicati in ricorso”. Inoltre i CTU all'esito dei puntuali rilievi della difesa dell' istante, ha precisato:
“In via preliminare va chiarito che il criterio dell'equivalenza delle cause si applica in caso di malattia tabellata. Viceversa, è il ricorrente a dover dimostrare che ci sia un congruo nesso di causa tra rischio dedotto e malattia che si ritiene essere di origine professionale e che la manualistica di legge non prevede. Dei rischi indicati da parte ricorrente, le posture incongrue non rientrano tra quelli tabellate, a differenza di quelli connessi con la movimentazione dei carichi e l'utilizzo di macchine con vibrazioni trasmesse al corpo intero che sono previsti nelle tabelle vigenti. Per entrambi i rischi, però, vi è un fondamentale parametro cronologico, definito dall'espressione “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico” che non si riscontra nel caso del sig. , soggetto allo stato di anni 69 (e Parte_1 all'epoca della denuncia di malattia professionale di anni 66). Egli infatti: - ha prestato la propria attività lavorativa per 156 giorni/annui negli ultimi 20 anni e, quindi, con una discontinuazione del rischio denunciato;
ha svolto, secondo le argomentazioni formulate dal procuratore legale di parte ricorrente, due tipologie di attività i cui rischi non possono sommarsi nella loro valenza causativa, in quanto se coesistenti non possono rientrare nell'ambito del richiamato concetto dello svolgimento “abituale e sistematico”. A titolo di esempio: se un soggetto solleva pesi in maniera continuativa durante il turno lavorativo e senza ausili efficaci, non può invocare, contestualmente, il rischio connesso con l'impiego di mezzi meccanici utili alla loro più agevole movimentazione. In ogni caso, le due attività se effettivamente svolte con continuità da un soggetto prossimo ai 70 anni (e comunque di anni 66 al momento della denuncia) non possono essere definite come sistematiche. In conclusione, le argomentazioni critiche proposte dal procuratore legale di parte ricorrente nel riportato elaborato non contengono congrui spunti medico legali per modificare la valutazione espressa in bozza e pertanto le deduzioni proposte nell'elaborato provvisorio trasmesso alle parti in data 22/08/2024...” Le conclusioni del consulente, fondate su argomentazioni scientifiche e ampiamente motivate sulla base della documentazione in atti sono condivise dal Tribunale.
Pertanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, la presenza di fattore di rischio non
è di per sé solo sufficiente ad accertare il nesso di causa con la singola malattia professionale. Esso può servire ad indicare una mera potenzialità, ai fini della causalità generale ovvero ad indicare l'idoneità, la capacità a provocare malattie professionali, ma non può servire alla causalità individuale ovvero ad individuare il nesso che lega una attività precisa ad un singolo evento lesivo, che va invece ricostruito secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Soprattutto quando si tratti di malattia multifattoriale e vi è prova dell'esistenza di fattori causali alternativi o di confondimento rispetto a quello professionale (Cass.civ. sez.lav. 21 aprile 2016, n. 8078. 3 Cass. civ. sez. lav. 24 novembre 2015 n. 23951).
Conclusivamente, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure della difesa dell'istanza si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In definitiva la domanda va rigettata. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 08.10.24
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.10.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3275 /2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1
Del Sarto , per procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.22 ha dedotto: Parte_1 di essere stato bracciante agricolo dal 1985 e coltivatore diretto dal 1993 a tutt'oggi; di essere titolare di azienda agricola e di provvedere alla coltivazione di terreni di proprietà dell'estensione complessiva di circa 3.000 mq. destinati alla coltivazione di fiori in serra (quasi esclusivamente gerbere); il ricorrente provvedeva ad acquistare le piante di gerbere a “mezza coltura” da accrescere o da far fiorire;
l'istante, inoltre, nell'eseguire le attività di piantagione di semina e raccolta delle patate e degli ortaggi, nonchè per la pulizia dei terreni, era costretto continuamente a chinarsi, ad assumere posture incongrue, a movimentare carichi molto pesanti;
inoltre, l'utilizzo continuo delle macchine agricole costringeva il rachide del ricorrente a costanti sollecitazioni;
in seguito al lavoro prestato, quantomeno per 200 giorni all'anno, il ricorrente aveva contratto la patologia di cui alla RM rachide lombare allegata;
in data 5.10.2021 denunciava all' la natura professionale della malattia descritta CP_1 con postumi quantificati in misura del 9 %; l in data 18.12.2021 comunicava CP_1 la reiezione della domanda per assenza del nesso causale;
avverso detto provvedimento in data 22.12.2021 proponeva opposizione;
l' , in data CP_1 11.5.2022, confermava il precedente provvedimento. Ha, quindi, rilevato che l'attività lavorativa esercitata dal Sig. permetteva di convalidare un nesso Parte_1 concausale efficiente e determinante nello sviluppo della patologia in diagnosi:
“Sindrome algico disfunzionale a carico del rachide lombare”. Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 9 %;
2- per l'effetto condannare l' al CP_1 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale , nella misura ritenuta dalla CTU , con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l' convenuto al pagamento CP_1 delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” Si è costituito in giudizio l'istituto convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante ha deciso la causa.
La domanda va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte, di natura dirimente. Invero, espletata la consulenza tecnica, il medico incaricato, specialista in medicina legale, ha escluso la natura professionale della patologia da cui il ricorrente risulta affetto.
Nello specifico, ha affermato :
“Ebbene, alla luce di tutto quanto precede non risulta pertanto possibile raggiungere una ragionevole certezza scientifica in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo oggetto di ricorso e l'insorgenza della spondiloartrosi lombare denunciata dal sig. . In conclusione, poiché lo stato attuale Parte_1 delle conoscenze sulla risposta del corpo umano ai fattori di rischio nell'ambito della lavorazione svolta da parte ricorrente risulta limitato agli arti superiori e considerato, altresì, che molteplici fattori di natura fisica, fisiologica e psicofisica di natura extra lavorativa sono in grado di determinare l'artrosi della colonna vertebrale, non è quindi possibile stabilire nel caso in trattazione, in termini di ragionevole certezza, un nesso etiologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la documentata patologia degenerativa rachidea a livello del tratto lombare. Relativamente, invece, al concetto di probabilità qualificata è d'uopo sottolineare quanto riportato nella circolare Direzione Centrale Prestazioni Sovrintendenza Medica Generale prot.n.7876/bis del 16 febbraio 2006 - “Criteri da seguire CP_1 per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate” – che così recita: “Nesso di causalità: Una volta accertata, nei termini sopraindicati, la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'etiopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. L'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., che, in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia. Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest'ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch'essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative;
se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch'essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest'ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l'esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l'evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia”. Alla luce di quanto sostenuto nella riportata Circolare, l'infermità denunciata dal sig. Parte_1
, e strumentalmente accertata, NON è pertanto da porsi neanche in
[...] termini di probabilità qualificata in relazione causale con le mansioni dallo stesso svolte nei periodi indicati in ricorso”. Inoltre i CTU all'esito dei puntuali rilievi della difesa dell' istante, ha precisato:
“In via preliminare va chiarito che il criterio dell'equivalenza delle cause si applica in caso di malattia tabellata. Viceversa, è il ricorrente a dover dimostrare che ci sia un congruo nesso di causa tra rischio dedotto e malattia che si ritiene essere di origine professionale e che la manualistica di legge non prevede. Dei rischi indicati da parte ricorrente, le posture incongrue non rientrano tra quelli tabellate, a differenza di quelli connessi con la movimentazione dei carichi e l'utilizzo di macchine con vibrazioni trasmesse al corpo intero che sono previsti nelle tabelle vigenti. Per entrambi i rischi, però, vi è un fondamentale parametro cronologico, definito dall'espressione “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico” che non si riscontra nel caso del sig. , soggetto allo stato di anni 69 (e Parte_1 all'epoca della denuncia di malattia professionale di anni 66). Egli infatti: - ha prestato la propria attività lavorativa per 156 giorni/annui negli ultimi 20 anni e, quindi, con una discontinuazione del rischio denunciato;
ha svolto, secondo le argomentazioni formulate dal procuratore legale di parte ricorrente, due tipologie di attività i cui rischi non possono sommarsi nella loro valenza causativa, in quanto se coesistenti non possono rientrare nell'ambito del richiamato concetto dello svolgimento “abituale e sistematico”. A titolo di esempio: se un soggetto solleva pesi in maniera continuativa durante il turno lavorativo e senza ausili efficaci, non può invocare, contestualmente, il rischio connesso con l'impiego di mezzi meccanici utili alla loro più agevole movimentazione. In ogni caso, le due attività se effettivamente svolte con continuità da un soggetto prossimo ai 70 anni (e comunque di anni 66 al momento della denuncia) non possono essere definite come sistematiche. In conclusione, le argomentazioni critiche proposte dal procuratore legale di parte ricorrente nel riportato elaborato non contengono congrui spunti medico legali per modificare la valutazione espressa in bozza e pertanto le deduzioni proposte nell'elaborato provvisorio trasmesso alle parti in data 22/08/2024...” Le conclusioni del consulente, fondate su argomentazioni scientifiche e ampiamente motivate sulla base della documentazione in atti sono condivise dal Tribunale.
Pertanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, la presenza di fattore di rischio non
è di per sé solo sufficiente ad accertare il nesso di causa con la singola malattia professionale. Esso può servire ad indicare una mera potenzialità, ai fini della causalità generale ovvero ad indicare l'idoneità, la capacità a provocare malattie professionali, ma non può servire alla causalità individuale ovvero ad individuare il nesso che lega una attività precisa ad un singolo evento lesivo, che va invece ricostruito secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Soprattutto quando si tratti di malattia multifattoriale e vi è prova dell'esistenza di fattori causali alternativi o di confondimento rispetto a quello professionale (Cass.civ. sez.lav. 21 aprile 2016, n. 8078. 3 Cass. civ. sez. lav. 24 novembre 2015 n. 23951).
Conclusivamente, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure della difesa dell'istanza si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In definitiva la domanda va rigettata. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc. Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 08.10.24
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè