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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Matteo Mion Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Pietro Di Giacinto Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “accertata e dichiarata la responsabilità, perlomeno maggioritaria, del convenuto nella determinazione del fatto lesivo per cui è causa, condannare lo stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'odierna attrice nella misura che risulterà dall'istruttoria o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice”;
- PER IL CONVENUTO: “in via principale dichiarare l'esclusiva responsabilità di Parte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, rigettare integralmente la domanda attrice, sicché del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi che codesto Tribunale ritenesse sussistente un concorso di colpa, limitare nella misura massima possibile la percentuale di responsabilità del considerata la condotta posta in essere dalle parti e che Controparte_1 parte attrice è stata multata per non aver attraversato sulle strisce pedonali, ubicate a pochi metri dal luogo dell'occorso. Ferma restando la contestazione sulla quantificazione del danno, così come operata dal
1 CTU. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ovvero compensazione delle stesse, in caso di accertato concorso di colpa”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali Controparte_1 ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 11/12/2016, alle ore 12:05 circa, in Roseto degli Abruzzi l'attrice, dopo aver compiuto l'attraversamento della carreggiata di via Nazionale, era intenta a camminare in direzione sud, lungo il margine destro della detta via allorquando, giunta in corrispondenza del bar “Grappolo d'Oro” (n. civico 623), era stata investita e scaraventata sul guard-rail dal convenuto, il quale stava procedendo nella medesima direzione alla guida del proprio velocipede, marca Pinarello, a velocità sostenuta;
- che dei danni alla stessa occorsi doveva ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il CP_1
- che, in particolare, ella aveva riportato gravissime lesioni facciali, tali da necessitare di intervento chirurgico e foriere di postumi permanenti;
- che, oltre al danno biologico, ella aveva inoltre diritto alla refusione del danno morale e di quello esistenziale, anche in ragione del considerevole reliquato psicologico;
- che, sul piano del pregiudizio patrimoniale, la stessa, di professione casalinga, aveva dovuto affidarsi ad ausilio esterno, sostenendone i relativi costi;
che, inoltre, aveva sostenuto costose spese mediche.
I-2. Con comparsa di risposta del 25/09/2018 si è tardivamente costituito il CP_1 concludendo nei termini esposti in epigrafe. ha, a sua volta, allegato e dedotto: Controparte_1
- che, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'attrice, si era visto improvvisamente e imprevedibilmente sbarrare la strada dalla che, attraversando la carreggiata Parte_1 in modo repentino, non si era avveduta, colpevolmente, del sopraggiungere del velocipede, determinando inevitabilmente l'impatto, nulla potendo fare lo stesso per impedirlo;
- che, in ogni caso, sarebbe stato oggettivamente difficoltoso ipotizzare l'attraversamento dell'attrice, “poiché il lato opposto della carreggiata, rispetto al punto di collisione, era interessato sia da autovetture in sosta, sia da una lunga fila di auto – formatasi medio tempore – sempre in direzione Per opposta al senso di marcia del impedendo, dette circostanze, di avvistare preventivamente la CP_1
2
[...] (p. 3 – comparsa di risposta); Pt_1
- che, a poca distanza dal luogo dell'occorso, erano presenti strisce pedonali che la
[...] vrebbe dovuto utilizzare per l'attraversamento; Pt_1
- che, nel giudizio promosso dal avverso l'ordinanza comminatoria di sanzione CP_1 amministrativa, il Giudice di Pace di Teramo aveva escluso in capo allo stesso profili di colpa nella causazione del sinistro;
- che, in ogni caso, la richiesta di parte attrice era infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale di Controparte_1
(cfr. verbale udienza del giorno 11/06/2019), escussione dei testi e Testimone_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 20/11/2019) e consulenza medico-legale, è pervenuta in Tes_2 decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La fattispecie che qui occupa – investimento di pedone da parte del conducente di un velocipede – intercetta il campo applicativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Più nel dettaglio, come stabilito dalla Corte di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262-01).
Con l'ulteriore precisazione che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia
l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento”
(Cassazione sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20910).
3 II-5. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata la dinamica del sinistro per come riferita da parte attrice (“il giorno 11.12.2016 alle ore 12.05 circa in località Roseto degli Abruzzi, dopo aver compiuto l'attraversamento della carreggiata di via Parte_1
Nazionale, camminava in direzione sud lungo il margine destro di detto via. L'attrice, giunta in corrispondenza del bar Grappolo d'oro al civico 623, veniva investita e scaraventata sul guard rail da il quale Controparte_1 procedeva nella medesima direzione alla guida del proprio velocipede marca Pinarello a velocità sostenuta e che, pur avendo visto la stessa, non rallentava né deviava la propria corsa”, cfr. pag. 1 atto di citazione).
Invero, alla luce del compendio probatorio in atti, risulta comprovato che, in data 11/12/2016 alle ore 12:05 circa, la nell'atto dell'attraversamento della strada statale n. 16, in Parte_1 prossimità del civico n. 623, con direzione di marcia est-ovest, senza l'utilizzo delle strisce pedonali distanti meno di 100 metri, abbia impattato con il il quale percorreva la medesima strada CP_1 stradale, a bordo del suo velocipede, in direzione sud.
II-6. Sul punto, appare dirimente il contributo dichiarativo di unico testimone Testimone_1 oculare del sinistro, essendo uscito quella mattina in bicicletta unitamente al convenuto.
Interrogato sul capitolo n. 2 della comparsa di risposta (“Vero che, mentre era fermo al centro della carreggiata, in sella alla propria bicicletta, in attesa di svoltare verso la via Nazionale, assisteva alla collisione, verificatasi a pochi metri di distanza dalla sua ubicazione, tra anch'egli in sella alla propria Controparte_1 bicicletta ed il pedone ”) ha così risposto: “mentre con direzione di marcia da Nord verso Parte_1 sud mi accingevo a svoltare in bici verso la mia sinistra per rientrare a casa ed ero fermo al centro della carreggiata in attesa di poter attraversare la Strada Statale che in quel momento era occupata dalla fila di macchine proveniente dalla parte opposta ho visto poco più avanti a me (circa un 10 mt) una signora uscire in modo repentino dalla fila delle macchine ed attraversare la strada Statale dalla mia sinistra verso il lato destro e a testa piuttosto bassa. Se ben ricordo la detta signora aveva anche una busta verosimilmente della spesa in mano. In questo modo e in quell'istante il mentre stava pedalando con direzione verso sud e la signora che usciva CP_1 dalla fila delle auto è avvenuto l'urto tra i due”.
Il teste ha poi confermato che, perpendicolarmente al punto in cui la aveva Parte_1 effettuato l'attraversamento, la S.S.16 era dotata di guard-rail ininterrotto e che il lato opposto al punto della carreggiata rispetto a quello di collisione, al momento dell'incidente, era interessato da autovetture in sosta e in coda, circostanza che - di fatto - impediva a chiunque transitasse in direzione opposta di avvistare un pedone, per ipotizzarne un eventuale attraversamento.
Siffatte dichiarazioni appaiono coerenti con quanto già affermato dal medesimo testimone - della cui attendibilità non si ha quindi motivo di dubitare - sia in sede penale sia in sede civile innanzi al
Giudice di Pace di Teramo (cfr. pag. 3 della sentenza della Suprema Corte di Cassazione allegata alle note di trattazione scritta di parte convenuta del 24/06/2025; pag.
2-3 verbale di deposizione
4 testimoniale allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
II-7. La dinamica del sinistro nei termini suesposti, inoltre, è confermata dai rilievi effettuati dalla
Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi, la quale, pertanto, ha contestato alla la Parte_1 violazione dell'art. 190, commi 2 e 10, C.d.S. (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta).
II-8. Sulla scorta delle suesposte risultanze probatorie, dunque, è possibile affermare, con probabilità superiore a quella opposta, che la abbia tenuto una condotta gravemente Parte_1 colposa, avente efficacia eziologica idonea a determinare di per sé il sinistro, atteso che l'attrice non ha attraversato la strada in prossimità del relativo presente passaggio pedonale, in spregio del dettato di cui all'art. 190, comma 2, C.d.S. e, in ogni caso, non ha prestato la dovuta attenzione nell'atto di attraversamento, ben essendo prevedibile ex ante - sulla base dell'id quod plerumque accidit
e avuto altresì riguardo alle circostanze del caso concreto (orario diurno e buone condizioni di visibilità, come dichiarato dalla stessa attrice) - la presenza di veicoli in transito sul tratto stradale, soprattutto in punti della carreggiata non adibiti all'attraversamento pedonale.
II-9. Al contrario, quanto alla posizione del occorre evidenziare che, nelle more di CP_1 codesto procedimento civile, l'odierno convenuto, imputato dei reati di cui agli artt. 41 e 590 c.p.
– perché, in concorso con la sig.ra alla guida del suo velocipede, per colpa consistita Parte_1 in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione di norme del codice della strada (art. 191, commi 2 e 4, C.d.S.) aveva investito il pedone cagionando alla stessa lesioni Parte_1 personali – è stato definitivamente assolto, “perché il fatto non sussiste”, dal Giudice di Pace di
Teramo, con sentenza n. 102/2023, divenuta irrevocabile in data 01/09/2023 (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta del 24.06.2025).
II-9.1. Orbene, sul punto, giova rammentare che, ex art. 652, comma 1, c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
II-9.2. Ciò posto, atteso che, da un'attenta lettura della predetta sentenza irrevocabile di assoluzione, è emerso che la si era costituita parte civile nel processo penale a carico Parte_1 del (cfr. pag. 2 della sentenza in atti), deve ritenersi definitivamente accertato, nel CP_1 presente giudizio risarcitorio promosso dalla stessa che “il ciclista non ha potuto porre in Parte_1 essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare di investire il pedone poiché questo ha avuto una condotta assolutamente imprudente, posto che in modo repentino ed occulto si è palesato improvvisamente davanti
5 all'imputato che non poteva immaginare che avrebbe attraversato un passante in quanto proprio nel punto in cui è avvenuto l'attraversamento vi era un guard-rail continuo e le strisce pedonali erano posizionate a circa 10 metri di distanza. (...) In definitiva è risultato chiaro che il non abbia commesso il fatto illecito addebitatogli, CP_1 perché non ha agito in modo imperito ed imprudente, non ha avuto una condotta colposa, per quanto detto
l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste” (cfr. pag. 3 della sentenza n. 102/2023 in atti).
II-10. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, dovendosi escludere qualsivoglia contributo del nell'eziologia del sinistro ai danni della la domanda attorea CP_1 Parte_1 non può trovare accoglimento.
II-11. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
III-13. Dal rigetto della domanda consegue la condanna dall'attrice alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore del convenuto che vengono liquidate, come Controparte_1 da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit. in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dei parametri ivi indicati).
III-13.1. Parimenti, anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico di per come liquidate con separato decreto del 17/06/2021. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 945 del
Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE a carico definitivo di le spese dell'espletata C.T.U., per come Parte_1 liquidate con decreto adottato in data 17/06/2021.
Così deciso in Teramo, il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Matteo Mion Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Pietro Di Giacinto Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “accertata e dichiarata la responsabilità, perlomeno maggioritaria, del convenuto nella determinazione del fatto lesivo per cui è causa, condannare lo stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'odierna attrice nella misura che risulterà dall'istruttoria o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice”;
- PER IL CONVENUTO: “in via principale dichiarare l'esclusiva responsabilità di Parte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, rigettare integralmente la domanda attrice, sicché del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi che codesto Tribunale ritenesse sussistente un concorso di colpa, limitare nella misura massima possibile la percentuale di responsabilità del considerata la condotta posta in essere dalle parti e che Controparte_1 parte attrice è stata multata per non aver attraversato sulle strisce pedonali, ubicate a pochi metri dal luogo dell'occorso. Ferma restando la contestazione sulla quantificazione del danno, così come operata dal
1 CTU. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ovvero compensazione delle stesse, in caso di accertato concorso di colpa”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali Controparte_1 ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 11/12/2016, alle ore 12:05 circa, in Roseto degli Abruzzi l'attrice, dopo aver compiuto l'attraversamento della carreggiata di via Nazionale, era intenta a camminare in direzione sud, lungo il margine destro della detta via allorquando, giunta in corrispondenza del bar “Grappolo d'Oro” (n. civico 623), era stata investita e scaraventata sul guard-rail dal convenuto, il quale stava procedendo nella medesima direzione alla guida del proprio velocipede, marca Pinarello, a velocità sostenuta;
- che dei danni alla stessa occorsi doveva ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il CP_1
- che, in particolare, ella aveva riportato gravissime lesioni facciali, tali da necessitare di intervento chirurgico e foriere di postumi permanenti;
- che, oltre al danno biologico, ella aveva inoltre diritto alla refusione del danno morale e di quello esistenziale, anche in ragione del considerevole reliquato psicologico;
- che, sul piano del pregiudizio patrimoniale, la stessa, di professione casalinga, aveva dovuto affidarsi ad ausilio esterno, sostenendone i relativi costi;
che, inoltre, aveva sostenuto costose spese mediche.
I-2. Con comparsa di risposta del 25/09/2018 si è tardivamente costituito il CP_1 concludendo nei termini esposti in epigrafe. ha, a sua volta, allegato e dedotto: Controparte_1
- che, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'attrice, si era visto improvvisamente e imprevedibilmente sbarrare la strada dalla che, attraversando la carreggiata Parte_1 in modo repentino, non si era avveduta, colpevolmente, del sopraggiungere del velocipede, determinando inevitabilmente l'impatto, nulla potendo fare lo stesso per impedirlo;
- che, in ogni caso, sarebbe stato oggettivamente difficoltoso ipotizzare l'attraversamento dell'attrice, “poiché il lato opposto della carreggiata, rispetto al punto di collisione, era interessato sia da autovetture in sosta, sia da una lunga fila di auto – formatasi medio tempore – sempre in direzione Per opposta al senso di marcia del impedendo, dette circostanze, di avvistare preventivamente la CP_1
2
[...] (p. 3 – comparsa di risposta); Pt_1
- che, a poca distanza dal luogo dell'occorso, erano presenti strisce pedonali che la
[...] vrebbe dovuto utilizzare per l'attraversamento; Pt_1
- che, nel giudizio promosso dal avverso l'ordinanza comminatoria di sanzione CP_1 amministrativa, il Giudice di Pace di Teramo aveva escluso in capo allo stesso profili di colpa nella causazione del sinistro;
- che, in ogni caso, la richiesta di parte attrice era infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale di Controparte_1
(cfr. verbale udienza del giorno 11/06/2019), escussione dei testi e Testimone_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 20/11/2019) e consulenza medico-legale, è pervenuta in Tes_2 decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La fattispecie che qui occupa – investimento di pedone da parte del conducente di un velocipede – intercetta il campo applicativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Più nel dettaglio, come stabilito dalla Corte di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262-01).
Con l'ulteriore precisazione che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia
l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento”
(Cassazione sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20910).
3 II-5. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata la dinamica del sinistro per come riferita da parte attrice (“il giorno 11.12.2016 alle ore 12.05 circa in località Roseto degli Abruzzi, dopo aver compiuto l'attraversamento della carreggiata di via Parte_1
Nazionale, camminava in direzione sud lungo il margine destro di detto via. L'attrice, giunta in corrispondenza del bar Grappolo d'oro al civico 623, veniva investita e scaraventata sul guard rail da il quale Controparte_1 procedeva nella medesima direzione alla guida del proprio velocipede marca Pinarello a velocità sostenuta e che, pur avendo visto la stessa, non rallentava né deviava la propria corsa”, cfr. pag. 1 atto di citazione).
Invero, alla luce del compendio probatorio in atti, risulta comprovato che, in data 11/12/2016 alle ore 12:05 circa, la nell'atto dell'attraversamento della strada statale n. 16, in Parte_1 prossimità del civico n. 623, con direzione di marcia est-ovest, senza l'utilizzo delle strisce pedonali distanti meno di 100 metri, abbia impattato con il il quale percorreva la medesima strada CP_1 stradale, a bordo del suo velocipede, in direzione sud.
II-6. Sul punto, appare dirimente il contributo dichiarativo di unico testimone Testimone_1 oculare del sinistro, essendo uscito quella mattina in bicicletta unitamente al convenuto.
Interrogato sul capitolo n. 2 della comparsa di risposta (“Vero che, mentre era fermo al centro della carreggiata, in sella alla propria bicicletta, in attesa di svoltare verso la via Nazionale, assisteva alla collisione, verificatasi a pochi metri di distanza dalla sua ubicazione, tra anch'egli in sella alla propria Controparte_1 bicicletta ed il pedone ”) ha così risposto: “mentre con direzione di marcia da Nord verso Parte_1 sud mi accingevo a svoltare in bici verso la mia sinistra per rientrare a casa ed ero fermo al centro della carreggiata in attesa di poter attraversare la Strada Statale che in quel momento era occupata dalla fila di macchine proveniente dalla parte opposta ho visto poco più avanti a me (circa un 10 mt) una signora uscire in modo repentino dalla fila delle macchine ed attraversare la strada Statale dalla mia sinistra verso il lato destro e a testa piuttosto bassa. Se ben ricordo la detta signora aveva anche una busta verosimilmente della spesa in mano. In questo modo e in quell'istante il mentre stava pedalando con direzione verso sud e la signora che usciva CP_1 dalla fila delle auto è avvenuto l'urto tra i due”.
Il teste ha poi confermato che, perpendicolarmente al punto in cui la aveva Parte_1 effettuato l'attraversamento, la S.S.16 era dotata di guard-rail ininterrotto e che il lato opposto al punto della carreggiata rispetto a quello di collisione, al momento dell'incidente, era interessato da autovetture in sosta e in coda, circostanza che - di fatto - impediva a chiunque transitasse in direzione opposta di avvistare un pedone, per ipotizzarne un eventuale attraversamento.
Siffatte dichiarazioni appaiono coerenti con quanto già affermato dal medesimo testimone - della cui attendibilità non si ha quindi motivo di dubitare - sia in sede penale sia in sede civile innanzi al
Giudice di Pace di Teramo (cfr. pag. 3 della sentenza della Suprema Corte di Cassazione allegata alle note di trattazione scritta di parte convenuta del 24/06/2025; pag.
2-3 verbale di deposizione
4 testimoniale allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
II-7. La dinamica del sinistro nei termini suesposti, inoltre, è confermata dai rilievi effettuati dalla
Polizia Municipale di Roseto degli Abruzzi, la quale, pertanto, ha contestato alla la Parte_1 violazione dell'art. 190, commi 2 e 10, C.d.S. (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta).
II-8. Sulla scorta delle suesposte risultanze probatorie, dunque, è possibile affermare, con probabilità superiore a quella opposta, che la abbia tenuto una condotta gravemente Parte_1 colposa, avente efficacia eziologica idonea a determinare di per sé il sinistro, atteso che l'attrice non ha attraversato la strada in prossimità del relativo presente passaggio pedonale, in spregio del dettato di cui all'art. 190, comma 2, C.d.S. e, in ogni caso, non ha prestato la dovuta attenzione nell'atto di attraversamento, ben essendo prevedibile ex ante - sulla base dell'id quod plerumque accidit
e avuto altresì riguardo alle circostanze del caso concreto (orario diurno e buone condizioni di visibilità, come dichiarato dalla stessa attrice) - la presenza di veicoli in transito sul tratto stradale, soprattutto in punti della carreggiata non adibiti all'attraversamento pedonale.
II-9. Al contrario, quanto alla posizione del occorre evidenziare che, nelle more di CP_1 codesto procedimento civile, l'odierno convenuto, imputato dei reati di cui agli artt. 41 e 590 c.p.
– perché, in concorso con la sig.ra alla guida del suo velocipede, per colpa consistita Parte_1 in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione di norme del codice della strada (art. 191, commi 2 e 4, C.d.S.) aveva investito il pedone cagionando alla stessa lesioni Parte_1 personali – è stato definitivamente assolto, “perché il fatto non sussiste”, dal Giudice di Pace di
Teramo, con sentenza n. 102/2023, divenuta irrevocabile in data 01/09/2023 (v. documenti allegati alle note di trattazione scritta del 24.06.2025).
II-9.1. Orbene, sul punto, giova rammentare che, ex art. 652, comma 1, c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
II-9.2. Ciò posto, atteso che, da un'attenta lettura della predetta sentenza irrevocabile di assoluzione, è emerso che la si era costituita parte civile nel processo penale a carico Parte_1 del (cfr. pag. 2 della sentenza in atti), deve ritenersi definitivamente accertato, nel CP_1 presente giudizio risarcitorio promosso dalla stessa che “il ciclista non ha potuto porre in Parte_1 essere alcuna manovra di emergenza idonea ad evitare di investire il pedone poiché questo ha avuto una condotta assolutamente imprudente, posto che in modo repentino ed occulto si è palesato improvvisamente davanti
5 all'imputato che non poteva immaginare che avrebbe attraversato un passante in quanto proprio nel punto in cui è avvenuto l'attraversamento vi era un guard-rail continuo e le strisce pedonali erano posizionate a circa 10 metri di distanza. (...) In definitiva è risultato chiaro che il non abbia commesso il fatto illecito addebitatogli, CP_1 perché non ha agito in modo imperito ed imprudente, non ha avuto una condotta colposa, per quanto detto
l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste” (cfr. pag. 3 della sentenza n. 102/2023 in atti).
II-10. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, dovendosi escludere qualsivoglia contributo del nell'eziologia del sinistro ai danni della la domanda attorea CP_1 Parte_1 non può trovare accoglimento.
II-11. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-12. La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
III-13. Dal rigetto della domanda consegue la condanna dall'attrice alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore del convenuto che vengono liquidate, come Controparte_1 da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit. in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dei parametri ivi indicati).
III-13.1. Parimenti, anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico di per come liquidate con separato decreto del 17/06/2021. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 945 del
Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 3.808,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE a carico definitivo di le spese dell'espletata C.T.U., per come Parte_1 liquidate con decreto adottato in data 17/06/2021.
Così deciso in Teramo, il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
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