CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2025, n. 30855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30855 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22184/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Refinitiv Italy S.p.A., già OM UT (Markets) Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, AVVISO DI ACCERTAMENTO 2016 Civile Sent. Sez. 5 Num. 30855 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 25/11/2025 r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 2 in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudia Lazzeri, con studio in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 77; – controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 942/2024, depositata in data 27/3/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere AN AP nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. DR EP, che ha chiesto di rigettarsi il ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Claudia Lazzeri per la società contribuente;
Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della Refinitiv Italy S.p.A. (d’ora in avanti, anche “la controricorrente” o “la contribuente”) con la consegna, in data 5 marzo 2021, del questionario n. Q00140/2021, ed esaminata la documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 16 e del 27 aprile 2021, risultò che, nel periodo d’imposta 2016, la società aveva corrisposto euro 8.431.873,00 a titolo di fees alla consociata OM UT LO UR (d’ora in poi anche “TRGR”), applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni nella misura del 5%. Dalla documentazione prodotta dalla contribuente in risposta al citato questionario, l’Ufficio ritenne non sussistenti i requisiti utili all’applicabilità delle condizioni di favore previste dall’articolo 12 della citata Convenzione e, pertanto, emise l’avviso di accertamento n. TMB074H00348/2021, col quale ha applicato alle suddette transazioni r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 3 la ritenuta d’imposta con aliquota ordinaria del 30%, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 d.P.R. n. 600/73. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2021, la società Refinitiv Italy S.p.A. – già OM UT (Markets) Italia S.p.a. -, impugnò l’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che respinse il ricorso. Avverso la predetta decisione la società propose appello, che la CGT-2 della Lombardia accolse. Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Il Sostituto procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione L’eccezione, contenuta nel controricorso depositato dalla contribuente, secondo la quale l’odierno ricorso sarebbe privo dei requisiti di autosufficienza, è infondata. Quest’ultimo, al contrario, è sufficientemente specifico ed idoneo a porre la Corte nella condizione di ben comprendere le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza impugnata. E’ altresì infondata l’eccezione di giudicato esterno con riferimento alla residenza fiscale in Svizzera di TRGR, formatosi con riferimento alle annualità 2014 e 2015, i cui avvisi di accertamento sono stati impugnati in separati giudizi. La residenza, infatti, appartiene al novero dei presupposti di fatto tendenzialmente mutevoli, il cui accertamento relativo ad una o più annualità d’imposta non può, proprio a cagione della detta tendenziale mutevolezza, essere coperto dal giudicato con riferimento alle altre annualità in cui venga in rilievo un’analoga pretesa impositiva (da r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 4 ultimo, ex coeteris, Cass., sez. T, n. 5054/2025, con i precedenti ivi richiamati). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) e/o 5) c.p.c.: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui essa afferma che “le caratteristiche operative di TRGR escludono la qualifica automatica di scatola interposta, non ostando alla qualità di beneficiario effettivo che la Convenzione riconosce come prius per l’esclusione della doppia imposizione”. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è apodittica. Non spiega quali sarebbero le caratteristiche operative di TRGR che ne escluderebbero la natura di “scatola interposta”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 12, comma 2, della Convenzione Italia- Svizzera contro le doppie imposizioni (ratificata con legge n. 943 del 1978), nonché dell’art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche nel relativo combinato disposto”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, deducendo che avrebbe dovuto essere la contribuente a provare la qualità di effettiva beneficiaria, in capo a TRGR, dei flussi di denaro provenienti dalla società italiana. 2.1. Il motivo è fondato. Si deve affermare che, in via generale, l’onere della prova degli elementi costitutivi del diritto all’applicazione di disposizioni tributarie speciali favorevoli al contribuente grava su quest’ultimo (cfr., ad r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 5 esempio, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 722 del 16/01/2015, Rv. 634217 - 01). Orbene, nel caso che ci occupa, la Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni prevede, con riferimento alle ritenute sui pagamenti eseguiti dalla società italiana ad una società svizzera, un’aliquota speciale (convenzionale) la cui applicazione è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: che la società beneficiaria dei pagamenti risieda fiscalmente in Svizzera;
che quest’ultima società sia la beneficiaria effettiva dei pagamenti effettuati in suo favore. La ricorrenza di tali due presupposti, quali elementi costitutivi del diritto all’applicazione dell’aliquota convenzionale, devono essere provati dal contribuente che ne invoca l’esistenza, sicché, avendo la CGT-2 affermato che deve essere l’Ufficio a provare che TRGR non sia la beneficiaria effettiva dei pagamenti eseguiti dall’odierna contribuente, il giudice di appello ha violato, nella fattispecie di causa, i criteri di riparto dell’onere della prova. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: Nullità in parte qua della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione su un’eccezione dell’Ufficio, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell’ufficio secondo la quale TRGR non sarebbe un soggetto fiscalmente residente in [...], ma avrebbe in Svizzera solo una stabile organizzazione, con la conseguenza che la contribuente non avrebbe potuto applicare nel caso di specie l’aliquota convenzionale prevista nel trattato italo-svizzero. 3.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, a fronte della devoluzione anche in appello della questione circa la residenza fiscale in Svizzera di TRGR, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato in prime cure senza r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 6 alcuna motivazione in merito alla sussistenza del requisito della residenza, sicché anche in relazione al motivo in esame la sentenza deve essere cassata. 4. I restanti due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata ancora con riferimento all’omesso esame del requisito della residenza fiscale in Svizzera di TRGR, sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre motivi. 5. Il ricorso è accolto in relazione ai primi tre motivi, assorbiti i restanti due. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (AN AP) (IO AP)
uditi l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Claudia Lazzeri per la società contribuente;
Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della Refinitiv Italy S.p.A. (d’ora in avanti, anche “la controricorrente” o “la contribuente”) con la consegna, in data 5 marzo 2021, del questionario n. Q00140/2021, ed esaminata la documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 16 e del 27 aprile 2021, risultò che, nel periodo d’imposta 2016, la società aveva corrisposto euro 8.431.873,00 a titolo di fees alla consociata OM UT LO UR (d’ora in poi anche “TRGR”), applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni nella misura del 5%. Dalla documentazione prodotta dalla contribuente in risposta al citato questionario, l’Ufficio ritenne non sussistenti i requisiti utili all’applicabilità delle condizioni di favore previste dall’articolo 12 della citata Convenzione e, pertanto, emise l’avviso di accertamento n. TMB074H00348/2021, col quale ha applicato alle suddette transazioni r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 3 la ritenuta d’imposta con aliquota ordinaria del 30%, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 d.P.R. n. 600/73. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2021, la società Refinitiv Italy S.p.A. – già OM UT (Markets) Italia S.p.a. -, impugnò l’avviso di accertamento notificatole dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, che respinse il ricorso. Avverso la predetta decisione la società propose appello, che la CGT-2 della Lombardia accolse. Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Il Sostituto procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Ragioni della decisione L’eccezione, contenuta nel controricorso depositato dalla contribuente, secondo la quale l’odierno ricorso sarebbe privo dei requisiti di autosufficienza, è infondata. Quest’ultimo, al contrario, è sufficientemente specifico ed idoneo a porre la Corte nella condizione di ben comprendere le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza impugnata. E’ altresì infondata l’eccezione di giudicato esterno con riferimento alla residenza fiscale in Svizzera di TRGR, formatosi con riferimento alle annualità 2014 e 2015, i cui avvisi di accertamento sono stati impugnati in separati giudizi. La residenza, infatti, appartiene al novero dei presupposti di fatto tendenzialmente mutevoli, il cui accertamento relativo ad una o più annualità d’imposta non può, proprio a cagione della detta tendenziale mutevolezza, essere coperto dal giudicato con riferimento alle altre annualità in cui venga in rilievo un’analoga pretesa impositiva (da r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 4 ultimo, ex coeteris, Cass., sez. T, n. 5054/2025, con i precedenti ivi richiamati). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) e/o 5) c.p.c.: Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui essa afferma che “le caratteristiche operative di TRGR escludono la qualifica automatica di scatola interposta, non ostando alla qualità di beneficiario effettivo che la Convenzione riconosce come prius per l’esclusione della doppia imposizione”. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è apodittica. Non spiega quali sarebbero le caratteristiche operative di TRGR che ne escluderebbero la natura di “scatola interposta”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 12, comma 2, della Convenzione Italia- Svizzera contro le doppie imposizioni (ratificata con legge n. 943 del 1978), nonché dell’art. 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche nel relativo combinato disposto”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, deducendo che avrebbe dovuto essere la contribuente a provare la qualità di effettiva beneficiaria, in capo a TRGR, dei flussi di denaro provenienti dalla società italiana. 2.1. Il motivo è fondato. Si deve affermare che, in via generale, l’onere della prova degli elementi costitutivi del diritto all’applicazione di disposizioni tributarie speciali favorevoli al contribuente grava su quest’ultimo (cfr., ad r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 5 esempio, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 722 del 16/01/2015, Rv. 634217 - 01). Orbene, nel caso che ci occupa, la Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni prevede, con riferimento alle ritenute sui pagamenti eseguiti dalla società italiana ad una società svizzera, un’aliquota speciale (convenzionale) la cui applicazione è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: che la società beneficiaria dei pagamenti risieda fiscalmente in Svizzera;
che quest’ultima società sia la beneficiaria effettiva dei pagamenti effettuati in suo favore. La ricorrenza di tali due presupposti, quali elementi costitutivi del diritto all’applicazione dell’aliquota convenzionale, devono essere provati dal contribuente che ne invoca l’esistenza, sicché, avendo la CGT-2 affermato che deve essere l’Ufficio a provare che TRGR non sia la beneficiaria effettiva dei pagamenti eseguiti dall’odierna contribuente, il giudice di appello ha violato, nella fattispecie di causa, i criteri di riparto dell’onere della prova. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: Nullità in parte qua della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione su un’eccezione dell’Ufficio, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell’ufficio secondo la quale TRGR non sarebbe un soggetto fiscalmente residente in [...], ma avrebbe in Svizzera solo una stabile organizzazione, con la conseguenza che la contribuente non avrebbe potuto applicare nel caso di specie l’aliquota convenzionale prevista nel trattato italo-svizzero. 3.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, a fronte della devoluzione anche in appello della questione circa la residenza fiscale in Svizzera di TRGR, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato in prime cure senza r.g. n. 22184/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN AP 6 alcuna motivazione in merito alla sussistenza del requisito della residenza, sicché anche in relazione al motivo in esame la sentenza deve essere cassata. 4. I restanti due motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata ancora con riferimento all’omesso esame del requisito della residenza fiscale in Svizzera di TRGR, sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre motivi. 5. Il ricorso è accolto in relazione ai primi tre motivi, assorbiti i restanti due. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (AN AP) (IO AP)