CASS
Sentenza 19 ottobre 2020
Sentenza 19 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2020, n. 28902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28902 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CO IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 14/02/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere OR ZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/02/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 09/11/2017 dal Tribunale di Lucca, con la quale CO IM era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa, appropriazione indebita e falso in cambiali a lui ascritti ai capi A), B), e C), della rubrica, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28902 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 04/09/2020 2. Ricorre per cassazione il CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di truffa. Si lamenta la violazione del ne bis in idem sostanziale posto in essere dalla Corte d'Appello, che aveva valutato due volte lo stesso elemento di fatto a fronte di un'unica azione lesiva del patrimonio della persona offesa, e del principio secondo cui sussiste il delitto di appropriazione indebita, e non quello di truffa, quando l'artifizio e il raggiro non risultano necessari alla appropriazione. Nel caso di specie, il CO non aveva posto in essere alcun artificio e raggiro al fine di ottenere il vantaggio patrimoniale conseguente alla consegna dei beni, in quanto quest'ultima avveniva in esecuzione del contratto di agenzia in essere tra le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo assorbente il fatto che la questione sollevata con il motivo di ricorso non è stata dedotta in appello, dove il CO aveva censurato la decisione di condanna anche per truffa solo prospettando l'insussistenza dell'elemento psicologico e dell'ingiusto profitto, nonché valorizzando l'assenza di vendite on line (cfr. i motivi di appello). Sul punto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che «la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). Nella specie, deve senz'altro escludersi la ricorrenza delle predette condizioni: da un lato, perché il ricorrente non ha inteso censurare, con la necessaria specificità, il passaggio motivazionale con quale - sia pure in estrema sintesi - la Corte territoriale ha richiamato l'utilizzo da parte del CO, già accertato in primo grado, di "vari stratagemmi al fine di farsi consegnare le merci senza provvedere al pagamento" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, che quindi afferma la sussistenza di attività decettiva anteriore alla ricezione della merce, ed anzi finalizzata proprio agkacquisirne la disponibilità); dall'altro perché, in tale complessivo contesto motivazionale, ogni riflessione sulla sussistenza del bis in idem avrebbe comunque comportato la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, volti ad approfondire le connotazioni dell'attività del CO precedente alla ricezione delle merci e, in particolare, la sua eventuale riconducibilità nell'alveo degli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04 settembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente OR ZI AT AM
udita la relazione svolta dal consigliere OR ZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/02/2019, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 09/11/2017 dal Tribunale di Lucca, con la quale CO IM era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa, appropriazione indebita e falso in cambiali a lui ascritti ai capi A), B), e C), della rubrica, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28902 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 04/09/2020 2. Ricorre per cassazione il CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di truffa. Si lamenta la violazione del ne bis in idem sostanziale posto in essere dalla Corte d'Appello, che aveva valutato due volte lo stesso elemento di fatto a fronte di un'unica azione lesiva del patrimonio della persona offesa, e del principio secondo cui sussiste il delitto di appropriazione indebita, e non quello di truffa, quando l'artifizio e il raggiro non risultano necessari alla appropriazione. Nel caso di specie, il CO non aveva posto in essere alcun artificio e raggiro al fine di ottenere il vantaggio patrimoniale conseguente alla consegna dei beni, in quanto quest'ultima avveniva in esecuzione del contratto di agenzia in essere tra le parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo assorbente il fatto che la questione sollevata con il motivo di ricorso non è stata dedotta in appello, dove il CO aveva censurato la decisione di condanna anche per truffa solo prospettando l'insussistenza dell'elemento psicologico e dell'ingiusto profitto, nonché valorizzando l'assenza di vendite on line (cfr. i motivi di appello). Sul punto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che «la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto» (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). Nella specie, deve senz'altro escludersi la ricorrenza delle predette condizioni: da un lato, perché il ricorrente non ha inteso censurare, con la necessaria specificità, il passaggio motivazionale con quale - sia pure in estrema sintesi - la Corte territoriale ha richiamato l'utilizzo da parte del CO, già accertato in primo grado, di "vari stratagemmi al fine di farsi consegnare le merci senza provvedere al pagamento" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, che quindi afferma la sussistenza di attività decettiva anteriore alla ricezione della merce, ed anzi finalizzata proprio agkacquisirne la disponibilità); dall'altro perché, in tale complessivo contesto motivazionale, ogni riflessione sulla sussistenza del bis in idem avrebbe comunque comportato la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, volti ad approfondire le connotazioni dell'attività del CO precedente alla ricezione delle merci e, in particolare, la sua eventuale riconducibilità nell'alveo degli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04 settembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente OR ZI AT AM