TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 899/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OR, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 899/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 20.04.1952, C.F. residente in [...] CodiceFiscale_2 rappresentata e difeso dall'avv. Alberto Ravini del Foro di Milano (C.F. ) CodiceFiscale_3 come da procura telematicamente allegata al presente atto presso il cui studio in Milano, Piazza De
Angeli, n. 9, elegge domicilio;
-parte opponente-
contro
(C.F. ), con sede legale in OR, Via Straullu n. 35, capitale CP_1 P.IV_1 sociale versato Euro 281.275.415,00, Partita IV, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OR , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti (cod. fisc.: ) in virtù di C.F._4 procura alle liti per atto notaio di Cagliari del 18 maggio 2023, rep. 3664 - racc. 2855, Persona_1 registrata a Cagliari il 18 maggio 2023 al n. 10424 Serie 1T (doc. n. 1) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10.
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione – contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte opponente: chiede che l'Ecc.mo Tribunale di OR, previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento, voglia annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione 57088/226/2024 emesso da (P.IV ) impugnato e per CP_1 P.IV_1
l'effetto condannarla alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.
Nell'interesse della parte opposta:
Che il Giudice Voglia respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da in quanto infondata per i sopra esposti motivi CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 57088/226/2024, emessa il 10.07.2024 da CP_1 ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per l'importo complessivo di euro € 28.375,18, in relazione all'utenza idrica sita in San Teodoro, Loc. Lu Fraili, contestando fondatezza ed esigibilità del credito azionato.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha esposto:
- di essere stata proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in Comune di San Teodoro località Lu Fraili, cespite censito al Catasto fabbricati del Comune di San Teodoro Foglio 6, particella 1130 sub 10 cat. A2 cl. 7 consistenza 4 vani 1;
- di aver formalizzato la vendita del predetto immobile ai signori e Controparte_2 [...]
come da atto di compravendita che si allega, con atto a firma Notaio del 20 CP_3 Per_2 novembre 2009;
- che l'immobile in questione usufruiva ovviamente dell'erogazione di acqua potabile per la quale la signora aveva sottoscritto contratto di fornitura con la società Parte_1 CP_1
quale concessionaria del servizio;
[...]
- che nel corso del tempo in cui la signora è stata proprietaria dell'immobile ha Parte_1 saldato tutte le fatture per il consumo di acqua potabile che lo sono state recapitate;
- che, venduto l'immobile, la signora non ha più ricevuto alcuna richiesta di Parte_1 pagamento relativa al consumo di acqua potabile, convinta che il nuovo proprietario avesse volturato l'utenza a proprio nome;
- che in data 25 agosto 2023, la signora ha ricevuto sollecito di pagamento relativo Parte_1 al consumo di acqua potabile comprensivo di quattro presunte fatture dal 2007 al 2022, due delle quali comunque successive alla vendita dell'immobile, l'ultima delle quali asseritamente emessa nel mese di ottobre 2022 a distanza di oltre 10 anni dalla precedente, per l'esorbitante importo di € 26.901,50;
- che con riscontro tramite e-mail del 29 agosto 2023 la signora ha immediatamente Parte_1 contestato le richieste di rappresentando di aver venduto il proprio immobile CP_1
14 anni prima, allegando per completezza anche l'atto di compravendita. - che ha riscontrato la missiva di cui sopra sostenendo che il contratto non CP_1 sarebbe mai stato volturato e che, ai sensi del regolamento contrattuale, ciò consentiva la richiesta di pagamento di tutte le somme arretrate, benché i corrispondenti consumi fossero a tutti gli effetti imputabili ai successivi acquirenti sigg.ri e CP_2 CP_3
- che in data 24 luglio 2024 la signora ha ricevuto ingiunzione di pagamento n. Parte_1
57088/226/2024, emessa ai sensi dell'art.
1-2 r.d. n. 639 del 1910, per la esorbitante somma di € 28.375,18 oltre spese di notifica.
Tanto presso, rilevato che il provvedimento di ingiunzione azionato da appare CP_1 palesemente illegittimo in ragione della carenza di legittimazione passiva della signora Parte_1 dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento, dell'assoluta mancanza di certezza riguardo al credito azionato , oltre alla evidente malafede del servizio idrico che ha omesso per 10 anni la fatturazione dei consumi salvo poi richiederli tutti insieme a distanza di anni, l'odierna opponente ha radicando il presente giudizio, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.12.2024, la società opposta si è costituita in giudizio contestando quanto avversamente dedotto e insistendo per il rigetto integrale dell'opposizione
La causa - istruita con produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza dell'08.04.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha contestato l'infondatezza del credito azionato eccependo, da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva e, dall'altro, la prescrizione del credito azionato.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che la ricorrente non ha comunicato il recesso dal contratto di fornitura idrica al momento della vendita dell'immobile, come era suo onere fare ai sensi del regolamento idrico integrato, ma solo con formale disdetta del 19.12.2023.
La domanda di condanna al pagamento dei canoni idrici formulata da nei suoi CP_1 confronti deve ritenersi pertanto legittima, atteso che, allo stato, la stessa deve ritenersi obbligata in solido al pagamento di dette somme;
sarà suo onere, eventualmente, agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore, al fine di recuperare quanto indebitamente pagato.
Viceversa, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, nei limiti di seguito esposti.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta evidente che i crediti azionati siano per la gran parte prescritti, come peraltro evidenziato in fattura dalla stessa società opposta, in ragione del lungo tempo trascorso dalla data dei consumi registrati in fattura e dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
È pacifico in causa, in quanto non contestato, che le fatture oggetto dell'ingiunzione e il sollecito di pagamento sono state recapitate all'opponente solo in data 25.08.2023, senza alcun precedente atto interruttivo della prescrizione e senza che sia stata allegata alcuna prova che l'opponente avesse avuto conoscenza del debito maturato nei confronti del gestore idrico.
Dall' esame dell'ingiunzione di pagamento risulta che la stessa è stata adottata in relazione a consumi risultanti da n. 9 fatture: le fatture, emesse tra il 2007 e il 2010, devono ritenersi integralmente prescritte, atteso che – per giurisprudenza consolidata – per le fatture emesse in data precedente al 01.01.2020, il termine di prescrizione, di durata quinquennale, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura, (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).
In merito, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un
ed aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, CP_4
l'ordinario regime di prescrizione decennale). Cass. sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015 (Rv. 634039 - 01).
Avendo l'opponente ricevuto il sollecito di pagamento solo in data 25.08.2023, è evidente che i crediti azionati dalle suddette fatture sono ampiamente prescritti.
Non appare peraltro applicabile, al caso di specie, la norma in materia di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., in quanto tale disposizione secondo cui «la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto, trova applicazione in relazione a condotte del tutto diverse, volte a occultare dolosamente il proprio debito e non sono certamente equiparabili alla mera inerzia di chi abbia omesso di comunicare il recesso dal contratto.
Con riguardo alle altre quattro fatture, emesse rispettivamente tra il 2022 e il 2023, trova invece applicazione la diversa regolamentazione di cui all'art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017 (Legge finanziaria 2018), secondo cui per le fatture emesse in data successiva al 1.01.2020, il diritto al corrispettivo dovuto a titolo di canoni idrici soggiace al termine di prescrizione biennale, con la conseguenza che devono ritenersi ripetibili soltanto le somme relative al biennio precedente.
La Cassazione ha tuttavia precisato che: In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico
- la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 (Rv. 671347 - 01).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che: «quando per l'esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga decorrere un termine superiore». Il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento e condanna dell'opponente al pagamento dei crediti residui stabiliti sulla base del ricalcolo che avrà l'onere di effettuare, previa CP_1 espunzione dei crediti prescritti, secondo il seguente criterio:
• i consumi di cui alle fatture emesse dal 2007 al 2010 devono intendersi integralmente prescritti.
• per i consumi di cui alla fattura n. 0100020220154617200 del 07/10/2022, con scadenza al 01.12.2022, dovrà applicarsi il termine biennale a decorrere da tale data, con maturazione entro il 02.12.2024, ma ai consumi precedenti l'anno 2020, addebitati in fattura, si applicherà il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti relativi a consumi precedenti 25.08.2018,
• le fatture n. 0100020230058738200 del 07/04/2023, fatt. n. 0100020230129201900 del 28/07/2023, n. 0100020220181904600 del 02/12/2022, n. 0100020230217374200 del 07/12/2023, fattura n. 0100020230217374200 del 07/12/2023 sono integralmente dovute.
*
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di atteso che CP_1 stante l'accoglimento quasi integrale dell'eccezione di prescrizione, non sussistono i presupposti per la compensazione neppure parziale. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta che il credito azionato deve ritenersi prescritto quanto meno con riguardo ai consumi precedenti al 25.08.2018; 2. revoca l'ingiunzione di pagamento n. n. 57088/226/2024, emessa il 10.07.2024 da CP_1
e dispone che provveda al ricalcolo dell'importo dovuto secondo quanto
[...] CP_1 statuito in parte motiva;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IV e CPA.
Così deciso in OR, 28.06.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OR, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 899/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 20.04.1952, C.F. residente in [...] CodiceFiscale_2 rappresentata e difeso dall'avv. Alberto Ravini del Foro di Milano (C.F. ) CodiceFiscale_3 come da procura telematicamente allegata al presente atto presso il cui studio in Milano, Piazza De
Angeli, n. 9, elegge domicilio;
-parte opponente-
contro
(C.F. ), con sede legale in OR, Via Straullu n. 35, capitale CP_1 P.IV_1 sociale versato Euro 281.275.415,00, Partita IV, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di OR , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti (cod. fisc.: ) in virtù di C.F._4 procura alle liti per atto notaio di Cagliari del 18 maggio 2023, rep. 3664 - racc. 2855, Persona_1 registrata a Cagliari il 18 maggio 2023 al n. 10424 Serie 1T (doc. n. 1) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10.
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione – contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte opponente: chiede che l'Ecc.mo Tribunale di OR, previa emissione di Ordinanza di Sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento, voglia annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione 57088/226/2024 emesso da (P.IV ) impugnato e per CP_1 P.IV_1
l'effetto condannarla alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.
Nell'interesse della parte opposta:
Che il Giudice Voglia respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da in quanto infondata per i sopra esposti motivi CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 57088/226/2024, emessa il 10.07.2024 da CP_1 ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per l'importo complessivo di euro € 28.375,18, in relazione all'utenza idrica sita in San Teodoro, Loc. Lu Fraili, contestando fondatezza ed esigibilità del credito azionato.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha esposto:
- di essere stata proprietaria dell'immobile ad uso abitativo sito in Comune di San Teodoro località Lu Fraili, cespite censito al Catasto fabbricati del Comune di San Teodoro Foglio 6, particella 1130 sub 10 cat. A2 cl. 7 consistenza 4 vani 1;
- di aver formalizzato la vendita del predetto immobile ai signori e Controparte_2 [...]
come da atto di compravendita che si allega, con atto a firma Notaio del 20 CP_3 Per_2 novembre 2009;
- che l'immobile in questione usufruiva ovviamente dell'erogazione di acqua potabile per la quale la signora aveva sottoscritto contratto di fornitura con la società Parte_1 CP_1
quale concessionaria del servizio;
[...]
- che nel corso del tempo in cui la signora è stata proprietaria dell'immobile ha Parte_1 saldato tutte le fatture per il consumo di acqua potabile che lo sono state recapitate;
- che, venduto l'immobile, la signora non ha più ricevuto alcuna richiesta di Parte_1 pagamento relativa al consumo di acqua potabile, convinta che il nuovo proprietario avesse volturato l'utenza a proprio nome;
- che in data 25 agosto 2023, la signora ha ricevuto sollecito di pagamento relativo Parte_1 al consumo di acqua potabile comprensivo di quattro presunte fatture dal 2007 al 2022, due delle quali comunque successive alla vendita dell'immobile, l'ultima delle quali asseritamente emessa nel mese di ottobre 2022 a distanza di oltre 10 anni dalla precedente, per l'esorbitante importo di € 26.901,50;
- che con riscontro tramite e-mail del 29 agosto 2023 la signora ha immediatamente Parte_1 contestato le richieste di rappresentando di aver venduto il proprio immobile CP_1
14 anni prima, allegando per completezza anche l'atto di compravendita. - che ha riscontrato la missiva di cui sopra sostenendo che il contratto non CP_1 sarebbe mai stato volturato e che, ai sensi del regolamento contrattuale, ciò consentiva la richiesta di pagamento di tutte le somme arretrate, benché i corrispondenti consumi fossero a tutti gli effetti imputabili ai successivi acquirenti sigg.ri e CP_2 CP_3
- che in data 24 luglio 2024 la signora ha ricevuto ingiunzione di pagamento n. Parte_1
57088/226/2024, emessa ai sensi dell'art.
1-2 r.d. n. 639 del 1910, per la esorbitante somma di € 28.375,18 oltre spese di notifica.
Tanto presso, rilevato che il provvedimento di ingiunzione azionato da appare CP_1 palesemente illegittimo in ragione della carenza di legittimazione passiva della signora Parte_1 dell'intervenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento, dell'assoluta mancanza di certezza riguardo al credito azionato , oltre alla evidente malafede del servizio idrico che ha omesso per 10 anni la fatturazione dei consumi salvo poi richiederli tutti insieme a distanza di anni, l'odierna opponente ha radicando il presente giudizio, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.12.2024, la società opposta si è costituita in giudizio contestando quanto avversamente dedotto e insistendo per il rigetto integrale dell'opposizione
La causa - istruita con produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza dell'08.04.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 281 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha contestato l'infondatezza del credito azionato eccependo, da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva e, dall'altro, la prescrizione del credito azionato.
In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che la ricorrente non ha comunicato il recesso dal contratto di fornitura idrica al momento della vendita dell'immobile, come era suo onere fare ai sensi del regolamento idrico integrato, ma solo con formale disdetta del 19.12.2023.
La domanda di condanna al pagamento dei canoni idrici formulata da nei suoi CP_1 confronti deve ritenersi pertanto legittima, atteso che, allo stato, la stessa deve ritenersi obbligata in solido al pagamento di dette somme;
sarà suo onere, eventualmente, agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore, al fine di recuperare quanto indebitamente pagato.
Viceversa, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta, nei limiti di seguito esposti.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta evidente che i crediti azionati siano per la gran parte prescritti, come peraltro evidenziato in fattura dalla stessa società opposta, in ragione del lungo tempo trascorso dalla data dei consumi registrati in fattura e dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
È pacifico in causa, in quanto non contestato, che le fatture oggetto dell'ingiunzione e il sollecito di pagamento sono state recapitate all'opponente solo in data 25.08.2023, senza alcun precedente atto interruttivo della prescrizione e senza che sia stata allegata alcuna prova che l'opponente avesse avuto conoscenza del debito maturato nei confronti del gestore idrico.
Dall' esame dell'ingiunzione di pagamento risulta che la stessa è stata adottata in relazione a consumi risultanti da n. 9 fatture: le fatture, emesse tra il 2007 e il 2010, devono ritenersi integralmente prescritte, atteso che – per giurisprudenza consolidata – per le fatture emesse in data precedente al 01.01.2020, il termine di prescrizione, di durata quinquennale, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura, (Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).
In merito, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un
ed aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, CP_4
l'ordinario regime di prescrizione decennale). Cass. sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015 (Rv. 634039 - 01).
Avendo l'opponente ricevuto il sollecito di pagamento solo in data 25.08.2023, è evidente che i crediti azionati dalle suddette fatture sono ampiamente prescritti.
Non appare peraltro applicabile, al caso di specie, la norma in materia di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c., in quanto tale disposizione secondo cui «la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto, trova applicazione in relazione a condotte del tutto diverse, volte a occultare dolosamente il proprio debito e non sono certamente equiparabili alla mera inerzia di chi abbia omesso di comunicare il recesso dal contratto.
Con riguardo alle altre quattro fatture, emesse rispettivamente tra il 2022 e il 2023, trova invece applicazione la diversa regolamentazione di cui all'art. 1 comma 4 Legge n. 205/2017 (Legge finanziaria 2018), secondo cui per le fatture emesse in data successiva al 1.01.2020, il diritto al corrispettivo dovuto a titolo di canoni idrici soggiace al termine di prescrizione biennale, con la conseguenza che devono ritenersi ripetibili soltanto le somme relative al biennio precedente.
La Cassazione ha tuttavia precisato che: In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico
- la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024 (Rv. 671347 - 01).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che: «quando per l'esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga decorrere un termine superiore». Il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'opposizione deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento e condanna dell'opponente al pagamento dei crediti residui stabiliti sulla base del ricalcolo che avrà l'onere di effettuare, previa CP_1 espunzione dei crediti prescritti, secondo il seguente criterio:
• i consumi di cui alle fatture emesse dal 2007 al 2010 devono intendersi integralmente prescritti.
• per i consumi di cui alla fattura n. 0100020220154617200 del 07/10/2022, con scadenza al 01.12.2022, dovrà applicarsi il termine biennale a decorrere da tale data, con maturazione entro il 02.12.2024, ma ai consumi precedenti l'anno 2020, addebitati in fattura, si applicherà il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei crediti relativi a consumi precedenti 25.08.2018,
• le fatture n. 0100020230058738200 del 07/04/2023, fatt. n. 0100020230129201900 del 28/07/2023, n. 0100020220181904600 del 02/12/2022, n. 0100020230217374200 del 07/12/2023, fattura n. 0100020230217374200 del 07/12/2023 sono integralmente dovute.
*
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di atteso che CP_1 stante l'accoglimento quasi integrale dell'eccezione di prescrizione, non sussistono i presupposti per la compensazione neppure parziale. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta che il credito azionato deve ritenersi prescritto quanto meno con riguardo ai consumi precedenti al 25.08.2018; 2. revoca l'ingiunzione di pagamento n. n. 57088/226/2024, emessa il 10.07.2024 da CP_1
e dispone che provveda al ricalcolo dell'importo dovuto secondo quanto
[...] CP_1 statuito in parte motiva;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali, IV e CPA.
Così deciso in OR, 28.06.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis