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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2344 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/10/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 24/10/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Ficarazzi, Corso Umberto I n.106, presso lo studio dell'avv. Civiletti Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi da oggi vivranno separati ed ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza o dimora ove meglio crederà opportuno, esonerandosi reciprocamente dagli obblighi della convivenza in comune e si impegnano a vivere nel mutuo rispetto senza alcuna invadenza nella vita privata altrui.
2. I coniugi stabiliscono, quanto al regime di affidamento del figlio minorenne l'affidamento Per_1 condiviso, con dimora prevalente dello stesso presso la madre, IG.ra . CP_1
Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, Per_1 dalle ore 15,45 alle ore 21,00, nei giorni di martedì e giovedì, salvo diverso accordo fra le parti;
nonché un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, con facoltà di pernottamento il sabato sera. Il padre, inoltre, avrà la facoltà di tenere con se il minore nel periodo estivo/feriale (per almeno quindici giorni consecutivi tra i mesi di luglio e agosto); Durante le festività di fine anno, trascorrerà, alternativamente, il Natale (dalla Per_1 mattina del 24 alla sera del 26 dicembre) con un genitore, ed il capodanno (dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio) con l'altro genitore, analogamente per le festività di Pasqua e del 1° maggio, salvo sempre diversi accordi che saranno, di volta in volta, previamente concordati dalle parti, considerate le esigenze lavorative e non lavorative dei coniugi. La figlia maggiorenne , che allo stato attuale non è economicamente indipendente, Persona_2 continuerà a vivere col padre.
3. Il IG. corrisponderà, alla sig.ra , entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da aggiornarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. Per_1
4. I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il suddetto figlio minore. I coniugi, in particolare, hanno individuato dettagliatamente quali sono le spese rimborsabili e tra queste quelle che potranno essere sostenute integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e le spese il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo fra le parti.
Fra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente al 50% dovuta dall'altro), anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
–Le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante;
–Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
–Trattamenti sanitari non erogati dal CP_2
–Tickets sanitari;
2 – Spese scolastiche relative a tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
– Le spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
–Le spese mediche dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
–Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
–Le spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Con riferimento a tali spese ciascuna parte ricorrente si obbliga di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito, di almeno 30 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
5. I coniugi concordano e prestano il loro consenso a che l'assegno unico per il figlio minore Per_1 pari a € 190,00 circa al mese, venga percepito per il 50% dalla sig.ra e per il 50% dal CP_1 sig. . Parte_1
6. Il sig. corrisponderà, alla sig.ra , entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
7. Le Parti confermano di avere già diviso equamente i loro beni mobili e dichiarano di avere compiutamente definito, con reciproca soddisfazione, tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di essi intercorsi senza null'altro a pretendere.
8. Ciascuno dei coniugi autorizza l'altro per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 161 - P. II- serie A - Anno 2000).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO SI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2344 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/10/1971 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 24/10/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Ficarazzi, Corso Umberto I n.106, presso lo studio dell'avv. Civiletti Giuseppe, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi da oggi vivranno separati ed ognuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza o dimora ove meglio crederà opportuno, esonerandosi reciprocamente dagli obblighi della convivenza in comune e si impegnano a vivere nel mutuo rispetto senza alcuna invadenza nella vita privata altrui.
2. I coniugi stabiliscono, quanto al regime di affidamento del figlio minorenne l'affidamento Per_1 condiviso, con dimora prevalente dello stesso presso la madre, IG.ra . CP_1
Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, Per_1 dalle ore 15,45 alle ore 21,00, nei giorni di martedì e giovedì, salvo diverso accordo fra le parti;
nonché un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, con facoltà di pernottamento il sabato sera. Il padre, inoltre, avrà la facoltà di tenere con se il minore nel periodo estivo/feriale (per almeno quindici giorni consecutivi tra i mesi di luglio e agosto); Durante le festività di fine anno, trascorrerà, alternativamente, il Natale (dalla Per_1 mattina del 24 alla sera del 26 dicembre) con un genitore, ed il capodanno (dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 2 gennaio) con l'altro genitore, analogamente per le festività di Pasqua e del 1° maggio, salvo sempre diversi accordi che saranno, di volta in volta, previamente concordati dalle parti, considerate le esigenze lavorative e non lavorative dei coniugi. La figlia maggiorenne , che allo stato attuale non è economicamente indipendente, Persona_2 continuerà a vivere col padre.
3. Il IG. corrisponderà, alla sig.ra , entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da aggiornarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. Per_1
4. I coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il suddetto figlio minore. I coniugi, in particolare, hanno individuato dettagliatamente quali sono le spese rimborsabili e tra queste quelle che potranno essere sostenute integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e le spese il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo fra le parti.
Fra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente al 50% dovuta dall'altro), anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
–Le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante;
–Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
–Trattamenti sanitari non erogati dal CP_2
–Tickets sanitari;
2 – Spese scolastiche relative a tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
– Le spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
–Le spese mediche dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, farmaci particolari;
–Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
–Le spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Con riferimento a tali spese ciascuna parte ricorrente si obbliga di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito, di almeno 30 giorni, al fine di consentire al medesimo genitore di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
5. I coniugi concordano e prestano il loro consenso a che l'assegno unico per il figlio minore Per_1 pari a € 190,00 circa al mese, venga percepito per il 50% dalla sig.ra e per il 50% dal CP_1 sig. . Parte_1
6. Il sig. corrisponderà, alla sig.ra , entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
7. Le Parti confermano di avere già diviso equamente i loro beni mobili e dichiarano di avere compiutamente definito, con reciproca soddisfazione, tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di essi intercorsi senza null'altro a pretendere.
8. Ciascuno dei coniugi autorizza l'altro per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28/09/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 161 - P. II- serie A - Anno 2000).
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO SI
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