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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1961/2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
BR, nella causa iscritta al n. 1961/2024 R.G.V.G.
promossa da
Avv. AZZOLINO Fiorello Parte_1
ricorrente Difensore
CONTRO
Avv Federica Dorgia CP_1
resistente Difensore
e anche contro non costituita CP_2
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi al ricorso;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta;
Lottini nell'ambito del giudizio RG n. 15121/20 depositato in data 24.09.24 a favore del CTU dott. nominato dal Giudice in data 2.07.24. CP_1
La causa origina dall'atto di citazione depositato dalla società n opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 328/2020 concesso dal Tribunale della Spezia in favore della società . CP_2
Oggetto del contendere risultava il calcolo delle provvigioni spettanti a sulla base del CP_2 mandato di agenzia stipulato con l'odierna opponente che aveva portato la a recedere CP_2 dal contratto e a richiedere le provvigioni non ancora corrisposte oggetto del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione la , oltre a eccepire l'incompetenza per territorio, rilevava come Parte_1 le provvigioni fossero calcolate sulla base di meri preventivi stipulati e mai confermati e sulla base di listini prezzi errati;
in riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno.
Nella causa civile si costituiva la che precisava gli importi dovuti da parte attrice, CP_2 deducendo altresì come i compensi fossero calcolati sulla base dei preventivi accettati da controparte facendo sorgere il diritto alla provvigione;
controdeduceva in ordine alla legittimità del recesso.
Instaurato il contradditorio, si procedeva all'istruttoria e, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria nominando CTU il dott. CP_1
Al CTU venivano posti i seguenti quesiti: “ 1. esamini il documento Riepilogo Ordini Evasi prodotto in sede monitoria da e lo compari con le fatture (e l'elenco delle medesime) esibite il 9.11.21 CP_2 da;
2. Verifichi quali importi relativi ai contratti procacciati trovino conferma nelle Parte_1 fatture emesse dalla 3. Calcoli sugli importi di cui al punto che precede, le provvigioni Parte_1 dovute a , sulla base dell'allegato al contratto tra le parti vigente nel periodo”. CP_2
Il Giudice concedeva al CTU il termine di gg. 40 dall'inizio delle operazioni peritali fissato al
24.07.2024; in data 20.08.24 il CTU in accordo con le parti inviava al GI istanza di proroga per il deposito della consulenza tecnica.
Il GI autorizzava fissando nuovi termini: ai CT di parte termine entro il 6.9.24 e deposito della consulenza entro il 20.09.24.
In data 6.09.2024 il CTU inviava ai CT di parte bozza della consulenza;
all'esito delle osservazioni, in data 20.09.2024 il CTU depositava la relazione finale.
Contestualmente depositava la richiesta di liquidazione del compenso calcolato tra un minimo di €
7.035,24 e un massimo di € 14.070, 47 (comprensivi della maggiorazione ex art. 52 dpr
115/2002).dedotto l'acconto di € 1000 già percepito.
In data 24.09.2024 il Giudice liquidava la parcella per un compenso pari a € 5000 oltre accessori.
a proposto opposizione al predetto decreto liquidatorio deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1. il calcolo a vacazione è di natura meramente residuale e la liquidazione del compenso al CTU andava operata a percentuale calcolato sulla base di scaglioni con riguardo al valore della controversia.
2. Nello specifico il valore della controversia si doveva determinare sulla base della domanda in relazione agli importi oggetto di contestazione per i quali è stata disposta la CT.
3. Il CT, esorbitando dalle richieste del Giudice, è andato alla ricerca delle e-mail al fine di dimostrare la provvigione alla anche in assenza di fattura, omettendo di CP_2 considerare che la natura della disposta CTU era di tipo deduciente e non percipiente.
4. Il calcolo provvigionale doveva essere condotto solo sulla base delle fatture emesse con gli ordini evasi senza la consultazione di altra documentazione.
Ritiene conclusivamente errato per eccesso il calcolo che ha portato il Giudice alla liquidazione.
Parte resistente chiede il rigetto dell'opposizione deducendo che:
1. L'importo è stato correttamente determinato in quanto lo scaglione andava considerato sul valore della causa e non sul valore delle fatture analizzate.
2. Il CTU ha dovuto necessariamente esaminare anche gli altri documenti correlati agli ordini e alle fatture (per es i preventivi o gli ordini accertati per e-mail per cui non vi fu emissione fattura).
3. L'esame di questi altri documenti non ha comunque mutato il compenso chiesto dal CTU in quanto tale compenso andava comunque rapportato percentualmente per scaglione di valore sulla base del totale complessivo delle fatture esaminate.
4. Correttamente il CTU ha determinato il compenso ai sensi dell'art. 2 DM 30.05.2002 e non a vacazione come sembra sostenere parte opponente.
5. Non sempre il valore della controversia e quello dell'accertamento delegato al CTU coincidono.
6. È ammissibile applicare la tabella a percentuale sul valore desunto dal CT nella sua relazione allorquando, considerando il valore della controversia, si addivenga ad una liquidazione iniqua rispetto al lavoro profuso.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
All'esito della precisazione delle conclusioni, il Presidente osserva quanto segue.
Va premesso che il calcolo effettuato dal Giudice per la determinazione del compenso (e dallo stesso
CTU nella sua richiesta di liquidazione) è stato correttamente operato in base all'art. 2 DM 30.05.2002 ossia a percentuale calcolato per scaglioni trattandosi di Consulenza tecnica in materia contabile e fiscale.
Nessun riferimento, nella richiesta e nel decreto di liquidazione, vi è ad un calcolo a vacazione (come sembra adombrare parte opponente) dal momento che gli onorari a tempo hanno ormai per pacifica giurisprudenza solo carattere residuale;
si tratta cioè di un criterio di liquidazione a cui si deve ricorrere allorquando non esista una tariffa precisa per l'accertamento delegato. Nel caso di specie è stato chiesto al CTU un accertamento sul documento Riepilogo Ordini Evasi - prodotto in sede monitoria da - e la sua comparazione con le fatture esibite il 9.11.21 da CP_2
Parte_1
Il CTU doveva altresì accertare quali importi relativi ai contratti procacciati trovassero riscontro nelle fatture emesse dalla e doveva infine calcolare gli importi relativi e le provvigioni Parte_1 dovute a , sulla base dell'analisi del contratto tra le parti secondo la vigenza del periodo. CP_2
All'esito delle operazioni di analisi dei documenti, il CTU ricalcolava le provvigioni dovute a CP_2
in € 7973,34; il CTU aggiungeva a tale importo le provvigioni calcolate sulle conferme d'ordine
[...]
e/o preventivi che, pur non trovando riscontro nelle fatture emesse da , trovavano Parte_1 conferma in e-mail o in sottoscrizioni da parte dei clienti per un importo pari a €1468,31 portando l'importo complessivo delle provvigioni a € 9441,65 .
A seguito delle osservazioni, il valore definitivamente quantificato dal CTU delle provvigioni risultava pari a € 9337,41.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1 del DM citato, per la “determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia” .
Per quanto attiene la perizia essa ha riguardo al processo penale mentre la consulenza tecnica al processo civile.
Ne consegue pertanto che nel processo civile il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento al valore stimato come l'art.13 e art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio.
Questo deve essere precostituito al momento della domanda dovendo altrimenti ritenersi l'indeterminabilità del valore di causa con la conseguente applicazione del sistema delle vacazioni, che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento.
Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414).
Nel caso di specie parte opponente lamenta che il CTU abbia valutato altri documenti rispetto a quelli indicati dal Giudice;
sul punto occorre tuttavia evidenziare che, anche accogliendo l'eccezione proposta, il risultato sul compenso finale non muta. A parte ogni valutazione circa i rilievi di in ordine alla necessità da parte del CTU di CP_2 esaminare anche gli altri documenti strettamente correlati agli ordini e alle fatture (come i preventivi e gli ordini accettati dal cliente in assenza di riscontro fattura) pena l'impossibilità di conteggiare in maniera esatta l'ammontare delle provvigioni, l'esame di tali documenti in realtà non ha modificato il compenso richiesto che è stato determinato percentualmente per scaglione di valore, sulla base del totale complessivo delle fatture esaminate a prescindere dalle modalità di emissione.
Ciò premesso, il calcolo correttamente determinato doveva attestarsi su uno scaglione pari a €
150.809,74 valore nominale delle fatture attive da valutarsi, valore peraltro determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo, come previsto espressamente per la perizia penale, ma estendibile, per la logicità e ragionevolezza della previsione, alla CT civile immediatamente dopo prevista dall'art. 1 dm citato.
Sulla base di tale valore, l'importo liquidato dal Giudice rientra nei parametri tendenti al massimo così come stabilito nel decreto di liquidazione (l'importo massimo sarebbe stato pari a € 5791,48);
a differenza di quanto eccepito da parte opponente, la CT ha peraltro avuto un indubbio valore percipiente.
Il Giudice infatti ha fatto riferimento al compenso in misura prossima al massimo in virtù della notevole mole di documenti esaminati e del pregio e approfondimento della relazione, pregio che si ricava anche dalla lettura dell'allegata relazione di consulenza;
a tale importo non è stata neppure applicata alcuna maggiorazione ex art. 52 dpr 115/2002.
Alla correttezza della determinazione del compenso liquidato si perviene altresì anche utilizzando un'altra modalità valutativa.
Se infatti si fosse inteso aderire alle diverse modalità di calcolo richieste dall'opponente (valore causa pari a circa € 12.000), andrebbe da sé che l'importo dell'onorario da liquidarsi a percentuale per scaglioni sarebbe esiguo, soccorrendo a questo punto un diverso e più equo criterio.
E' necessario infatti dover esaminare se il valore inferiore, eventualmente anche dichiarato dalle parti, possa essere commisurato all'opera svolta dal consulente, poiché non è circostanza rara che ad un valore della controversia dichiarato molto contenuto corrisponda un lavoro assai impegnativo e massivo dell'ausiliario.
In questi casi ricorrerebbero i presupposti per richiedere l'applicazione dell'aumento degli onorari come stabilito dall'art. 52, d.P.R. 155/2002 oppure il ricorso all'applicazione delle vacazioni.
Infatti, la materia oggetto della controversia, ancorché espressamente prevista dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, condurrebbe all'applicazione di tariffa che risulterebbe iniqua rispetto al lavoro profuso dal consulente consentendo, in tali particolari casi, l'applicazione delle vacazioni in luogo delle tabelle.
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va infatti applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
Nello specifico si dovrebbe liquidare un importo pari a almeno n. 320 vacazioni (gg. 80 x n. 4 vacazioni al giorno) per un importo totale pari a € 2614,50 aumentabile a € 5000 in ragione della complessità dell'incarico (anche alla luce del tempo ridotto di evasione dello stesso e della mole di documentazione da analizzare) ai sensi dell'art. 52 dpr n. 115/2002.
Il risultato finale non sarebbe quindi mutato e l'importo liquidato sarebbe stato comunque correttamente ed equamente determinato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, considerato l'esito della presente opposizione, sono poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da
1.100,01 a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, per un importo pari a € 1700
(considerando tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria mancante, nei limiti minimi) oltre accessori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana BR, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 resistente , che liquida in € 1700 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA CP_1
e CPA come per legge.
-
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 29.01.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana BR