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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1919/2023
Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1919/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
d rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: autoferrotranvieri - retribuzione delle ferie - mancata inclusione delle voci denominate Agente Unico Regionale, Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 1919/2023
Indennità Turni Avvicendati e Premio di Produzione (o Indennità di Presenza) - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/08/2023, , Parte_1 dipendente dell' dal Controparte_2
01/10/2011 con la qualifica di “operaio a mese” e la mansione di
“operatore di esercizio”, inquadrato al livello 158B del CCNL
Autoferrotranvieri (appartenente quindi alla categoria del “personale viaggiante” in qualità di “autista”), ha esposto che nel periodo in cui egli è in ferie la retribuzione corrisposta dall'Azienda è inferiore poiché non vengono inclusi nella base di calcolo alcuni elementi retributivi fissi e continuativi che, invece, sono corrisposti per le giornate di effettivo lavoro in base alla mansione svolta.
1.1. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione di tre voci retributive, così denominate:
- Agente Unico Regionale (pari ad € 3,50 al giorno fino al 28/02/2019
e ad € 4,50 a partire dal 01/03/2019);
- Indennità Turni Avvicendati (pari ad € 0,52 al giorno);
- Premio di Produzione o Indennità di Presenza (pari ad € 11,00 al giorno).
Tali voci sono state infatti escluse dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale.
1.2. Il ricorrente sostiene che dette indennità sono volte a compensare incomodi strettamente collegati all'esecuzione delle mansioni di operatore d'esercizio che, com'è noto, consistono nella guida di autobus sul territorio extraurbano, effettuando partenze e transiti secondo specifici turni, nel rispetto di programmi orari ben definiti. I disagi della mansione (agente unico, turni avvicendati e flessibili) e i rischi per la salute (ad es. le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero dell'autoferrotranviere)
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sono remunerati proprio con queste specifiche indennità, che il lavoratore ha diritto di percepire anche durante i giorni di godimento delle ferie.
1.3. Oggetto della presente domanda - precisa quindi il ricorrente - è il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, con conseguente condanna dell' Controparte_2 al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal 01/02/2015 fino al
30/06/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.4. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa declaratoria dell'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle tre voci retributive sopra indicate, che le vengano Controparte_1 condannate al pagamento della somma di € 3.419,98 a titolo di differenze retributive, oltre al pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Si è costituita la “ che ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso.
In subordine, la resistente ha chiesto che le somme vengano ridimensionate decurtando la somma richiesta in ricorso delle differenze retributive per le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla Direttiva 2003/88 CE, delle differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui e delle differenze retributive ormai prescritte.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
4. Come è noto, il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al
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lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, Williams e altri contro ). Controparte_3
La Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022 (causa C-514/20, DS contro ), ha poi precisato: i) che il Controparte_4 diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione
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versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la
Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020).
5. Alla luce dei principi sopra affermati, occorre a questo punto stabilire se le voci retributive reclamate dal ricorrente costituiscano o meno elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e siano destinate, pertanto, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse o siano comunque correlate allo status professionale del ricorrente in ragione della continuità e non occasionalità della percezione di dette voci retributive.
5.1. Rispondono a tali requisiti di connessione la c.d. “indennità regionale di Agente Unico” e “l'indennità di turni avvicendati”, mentre deve escludersi che tale connessione sussista con il “premio di produzione” (o
“indennità di presenza”).
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5.2. L'indennità di Agente Unico (A.U.) spetta al conducente che provvede al rilascio dei recapiti di viaggio sull'autobus mediante emettitrice installata sul veicolo accanto al posto di guida (si veda l'accordo per l'espletamento di autoservizi con il sistema di esercizio “senza bigliettaio” del 29 aprile 1992 – doc. denominato “Accordi agente unico FdC” allegato al ricorso).
Detta indennità è stata poi confermata dall'Accordo del 19 marzo 2008
(doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva di parte resistente).
Il successivo accordo dell'8 settembre 2017 ha quantificato l'importo dell'Indennità di Agente Unico nella misura di € 3,50 (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva di parte resistente).
Si tratta, quindi, di una indennità strettamente connessa alle mansioni lavorative svolte dall'autista che, oltre a condurre il veicolo, provvede ad emettere il titolo di viaggio con l'apposita macchinetta in dotazione.
5.3. L'indennità Turni Avvicendati è anch'essa connessa alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed è finalizzata a compensare il lavoratore di tale modalità di esecuzione (organizzata, appunto, su turni variabili).
5.4. Come affermato dal Tribunale di Napoli in una vicenda analoga
(sentenza n. 1618/2023), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
«L'indennità di agente unico, secondo la ricostruzione dell'istituto fatta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che il tribunale fa propria, perché conforme alle disposizioni istitutive dell'emolumento e alla successiva evoluzione, deve ritenersi ormai giustificata, nel sinallagma lavorativo, dalla circostanza che l'agente sia “unico” vale a dire che operi senza
l'ausilio di altro dipendente a bordo e dunque per il solo fatto dello svolgimento della prestazione in condizioni di maggior responsabilità e disagio in caso di anomalie. […]
Ne consegue che l'erogazione di detta indennità entra nel sinallagma del rapporto di lavoro, in quanto volta a compensare la peculiarità della
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prestazione di lavoro di cui si è detto.
L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Entrambe dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie».
5.5. Non può rientrare, invece, nel computo della retribuzione feriale il
“premio di produzione” (o indennità di presenza) poiché esso non è volto a compensare le peculiarità delle mansioni lavorative espletate dal ricorrente.
Sulla questione si richiama la sentenza del 06/02/2025 emessa dal
Tribunale di Cosenza (R.G. n. 3055/2024), prodotta da parte resistente, nella quale si afferma:
«Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo
Aziendale “Misure di efficientamento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017 [recte, 8 settembre 2017], si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr. Accordo Aziendale 08.09.2017 versato in atti).
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Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il
31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di [giornate di] presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di
Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori
a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della
(eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie».
5.5.1. Il principio in ordine alla legittimità dell'esclusione del “premio di produzione” dalla retribuzione erogata durante i periodi di assenza per ferie, trattandosi di emolumento non “intrinsecamente” connesso alle mansioni svolte dal lavoratore, è stato recentemente ribadito anche da questo Tribunale in persona di altro Giudice (sentenza n. 1062/2024 del
18/12/2024, prodotta da parte resistente).
5.6. L'accordo aziendale dell'8 settembre 2017 è stato prodotto da parte
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resistente (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione).
6. Come evidenziato, poi, da parte resistente, la Suprema Corte di cassazione, in una recente sentenza (n. 20216/2022) ha chiarito che in relazione ai giorni eccedenti le quattro settimane (28 giorni), non regolati dal diritto dell'Unione, spetti agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione;
pertanto, in relazione al periodo di ferie eccedenti i 28 giorni, la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 della Costituzione, il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività”, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.
In definitiva - conclude la resistente - per i giorni di ferie eccedenti le 4 settimane, la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., sicché le somme da riconoscere al ricorrente devono essere parametrate ai giorni di ferie goduti, ma nel limite di 28 giorni annui.
6.1. Il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge) non appare, però, conferente alla fattispecie in esame.
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie (pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, tuttavia, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti.
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Tanto emerge, in particolare, del prospetto di calcolo prodotto da parte resistente (doc. n. 15 allegato alla memoria di costituzione) che di seguito si riproduce:
Ta tale prospetto si evince, infatti, che il ricorrente ha fruito nell'arco temporale oggetto di causa (dal 2015 al 2022, ovvero 8 anni) di n. 225 giorni di congedo che corrispondono ad una media di 28,125 giorni di ferie godute per ogni singolo anno. Si può quindi ragionevolmente escludere - come anticipato - che il ricorrente abbia usufruito di giorni di ferie eccedenti le 28 giornate annue e, pertanto, deve essere liquidato l'intero importo calcolato nel citato prospetto (doc. n. 15 allegato alla memoria di costituzione).
7. L'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente non rileva nel caso in esame, essendo essa stata espressamente riferita alle pretese anteriori al 6 agosto 2014 (ovvero anteriori al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso gerarchico depositato dal ricorrente in data
06/08/2019).
Nel caso di specie si verte, invece, su pretese successive a detta data
(ovvero dal 01/02/2015 in poi) e lo stesso prospetto di calcolo sopra riportato (doc. n. 15 allegato alla memoria difensiva) contempla gli anni dal 2015 al 2022 (sicché non vi sono somme per periodi antecedenti al 6 agosto 2014).
8. In ordine al quantum occorre dunque fare riferimento ai calcoli effettuati da parte datoriale in detto prospetto (doc. n. 15), il quale
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computa tutte le ferie godute dal ricorrente nel periodo oggetto di controversia. Esso, poi, calcola le sole indennità di Agente Unico e l'indennità per turni avvicendati, mentre viene escluso il premio di produzione (in quanto non dovuto nei giorni di assenza per ferie).
Al ricorrente deve essere, in conclusione, riconosciuto l'importo di €
1.014,50 indicato nel citato prospetto.
9. È altresì fondata, nei termini di seguito precisati, la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 75,15 (1.014,50
: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere concretamente solo a partire da tale momento (art. 2120 cod. civ.).
Il datore di lavoro dovrà, pertanto, accantonare sin d'ora detta somma che sarà corrisposta al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al restante TFR, provvedendo alla rivalutazione annuale prevista dalla legge.
10. La domanda relativa al pagamento delle “differenze retributive” “sui contributi previdenziali” è generica e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, dovendosi altresì rilevare che le somme liquidate sono già comprensive dei contributi previdenziali che sarebbero stati pro quota a carico del lavoratore (se le suddette indennità fossero state corrisposte dal datore di lavoro in busta paga).
11. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere compensate per la metà, e vengono liquidate, previa detta
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compensazione, nella misura indicata in dispositivo e calcolata sulla base del valore delle differenze retributive effettivamente spettanti al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.014,50 in favore del ricorrente
, a titolo di indennità di Agente Unico e di indennità Parte_1 per turni avvicendati maturate nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo specificato in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna ad accantonare la Controparte_1 somma ulteriore di € 75,15 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, che sarà corrisposta, previa rivalutazione annuale nella misura prevista dalla legge, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- dichiara la inammissibilità della ulteriore domanda relativa al pagamento delle differenze retributive sui contributi previdenziali;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano, previa compensazione per la metà, nella somma di € 257,50 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1919/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
d rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: autoferrotranvieri - retribuzione delle ferie - mancata inclusione delle voci denominate Agente Unico Regionale, Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 1919/2023
Indennità Turni Avvicendati e Premio di Produzione (o Indennità di Presenza) - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/08/2023, , Parte_1 dipendente dell' dal Controparte_2
01/10/2011 con la qualifica di “operaio a mese” e la mansione di
“operatore di esercizio”, inquadrato al livello 158B del CCNL
Autoferrotranvieri (appartenente quindi alla categoria del “personale viaggiante” in qualità di “autista”), ha esposto che nel periodo in cui egli è in ferie la retribuzione corrisposta dall'Azienda è inferiore poiché non vengono inclusi nella base di calcolo alcuni elementi retributivi fissi e continuativi che, invece, sono corrisposti per le giornate di effettivo lavoro in base alla mansione svolta.
1.1. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata corresponsione di tre voci retributive, così denominate:
- Agente Unico Regionale (pari ad € 3,50 al giorno fino al 28/02/2019
e ad € 4,50 a partire dal 01/03/2019);
- Indennità Turni Avvicendati (pari ad € 0,52 al giorno);
- Premio di Produzione o Indennità di Presenza (pari ad € 11,00 al giorno).
Tali voci sono state infatti escluse dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale.
1.2. Il ricorrente sostiene che dette indennità sono volte a compensare incomodi strettamente collegati all'esecuzione delle mansioni di operatore d'esercizio che, com'è noto, consistono nella guida di autobus sul territorio extraurbano, effettuando partenze e transiti secondo specifici turni, nel rispetto di programmi orari ben definiti. I disagi della mansione (agente unico, turni avvicendati e flessibili) e i rischi per la salute (ad es. le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero dell'autoferrotranviere)
Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 1919/2023
sono remunerati proprio con queste specifiche indennità, che il lavoratore ha diritto di percepire anche durante i giorni di godimento delle ferie.
1.3. Oggetto della presente domanda - precisa quindi il ricorrente - è il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto, con conseguente condanna dell' Controparte_2 al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal 01/02/2015 fino al
30/06/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.4. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, previa declaratoria dell'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle tre voci retributive sopra indicate, che le vengano Controparte_1 condannate al pagamento della somma di € 3.419,98 a titolo di differenze retributive, oltre al pagamento delle differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Si è costituita la “ che ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso.
In subordine, la resistente ha chiesto che le somme vengano ridimensionate decurtando la somma richiesta in ricorso delle differenze retributive per le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla Direttiva 2003/88 CE, delle differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui e delle differenze retributive ormai prescritte.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
4. Come è noto, il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario.
4.1. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al
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lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, Williams e altri contro ). Controparte_3
La Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022 (causa C-514/20, DS contro ), ha poi precisato: i) che il Controparte_4 diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione
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versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33).
4.2. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la
Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020).
5. Alla luce dei principi sopra affermati, occorre a questo punto stabilire se le voci retributive reclamate dal ricorrente costituiscano o meno elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e siano destinate, pertanto, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse o siano comunque correlate allo status professionale del ricorrente in ragione della continuità e non occasionalità della percezione di dette voci retributive.
5.1. Rispondono a tali requisiti di connessione la c.d. “indennità regionale di Agente Unico” e “l'indennità di turni avvicendati”, mentre deve escludersi che tale connessione sussista con il “premio di produzione” (o
“indennità di presenza”).
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5.2. L'indennità di Agente Unico (A.U.) spetta al conducente che provvede al rilascio dei recapiti di viaggio sull'autobus mediante emettitrice installata sul veicolo accanto al posto di guida (si veda l'accordo per l'espletamento di autoservizi con il sistema di esercizio “senza bigliettaio” del 29 aprile 1992 – doc. denominato “Accordi agente unico FdC” allegato al ricorso).
Detta indennità è stata poi confermata dall'Accordo del 19 marzo 2008
(doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva di parte resistente).
Il successivo accordo dell'8 settembre 2017 ha quantificato l'importo dell'Indennità di Agente Unico nella misura di € 3,50 (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva di parte resistente).
Si tratta, quindi, di una indennità strettamente connessa alle mansioni lavorative svolte dall'autista che, oltre a condurre il veicolo, provvede ad emettere il titolo di viaggio con l'apposita macchinetta in dotazione.
5.3. L'indennità Turni Avvicendati è anch'essa connessa alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed è finalizzata a compensare il lavoratore di tale modalità di esecuzione (organizzata, appunto, su turni variabili).
5.4. Come affermato dal Tribunale di Napoli in una vicenda analoga
(sentenza n. 1618/2023), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
«L'indennità di agente unico, secondo la ricostruzione dell'istituto fatta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che il tribunale fa propria, perché conforme alle disposizioni istitutive dell'emolumento e alla successiva evoluzione, deve ritenersi ormai giustificata, nel sinallagma lavorativo, dalla circostanza che l'agente sia “unico” vale a dire che operi senza
l'ausilio di altro dipendente a bordo e dunque per il solo fatto dello svolgimento della prestazione in condizioni di maggior responsabilità e disagio in caso di anomalie. […]
Ne consegue che l'erogazione di detta indennità entra nel sinallagma del rapporto di lavoro, in quanto volta a compensare la peculiarità della
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prestazione di lavoro di cui si è detto.
L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Entrambe dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie».
5.5. Non può rientrare, invece, nel computo della retribuzione feriale il
“premio di produzione” (o indennità di presenza) poiché esso non è volto a compensare le peculiarità delle mansioni lavorative espletate dal ricorrente.
Sulla questione si richiama la sentenza del 06/02/2025 emessa dal
Tribunale di Cosenza (R.G. n. 3055/2024), prodotta da parte resistente, nella quale si afferma:
«Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo
Aziendale “Misure di efficientamento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017 [recte, 8 settembre 2017], si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr. Accordo Aziendale 08.09.2017 versato in atti).
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Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il
31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di [giornate di] presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di
Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori
a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della
(eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie».
5.5.1. Il principio in ordine alla legittimità dell'esclusione del “premio di produzione” dalla retribuzione erogata durante i periodi di assenza per ferie, trattandosi di emolumento non “intrinsecamente” connesso alle mansioni svolte dal lavoratore, è stato recentemente ribadito anche da questo Tribunale in persona di altro Giudice (sentenza n. 1062/2024 del
18/12/2024, prodotta da parte resistente).
5.6. L'accordo aziendale dell'8 settembre 2017 è stato prodotto da parte
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resistente (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione).
6. Come evidenziato, poi, da parte resistente, la Suprema Corte di cassazione, in una recente sentenza (n. 20216/2022) ha chiarito che in relazione ai giorni eccedenti le quattro settimane (28 giorni), non regolati dal diritto dell'Unione, spetti agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione;
pertanto, in relazione al periodo di ferie eccedenti i 28 giorni, la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 della Costituzione, il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività”, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.
In definitiva - conclude la resistente - per i giorni di ferie eccedenti le 4 settimane, la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., sicché le somme da riconoscere al ricorrente devono essere parametrate ai giorni di ferie goduti, ma nel limite di 28 giorni annui.
6.1. Il richiamo alla sentenza della Suprema Corte (secondo cui la nozione europea di retribuzione non si estende oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue stabilite dalla legge) non appare, però, conferente alla fattispecie in esame.
In realtà, tale arresto del Giudice di legittimità si occupava della indennità di volo, integrativa della retribuzione per ferie, in relazione ai giorni di ferie (pari a 7) eccedenti il periodo minimo di 28 giorni (o quattro settimane) riconosciuti dalla legge (e dalla direttiva europea).
Nel caso di specie, non si verte, tuttavia, in ipotesi di giorni di ferie ulteriori, riconosciuti dalla contrattazione collettiva, rispetto a quelli minimi, inderogabili in peius, previsti dalla legge, ma di ferie semplicemente godute in via differita, in anni diversi da quelli della maturazione, al fine di recuperare quelle non godute negli anni precedenti.
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Tanto emerge, in particolare, del prospetto di calcolo prodotto da parte resistente (doc. n. 15 allegato alla memoria di costituzione) che di seguito si riproduce:
Ta tale prospetto si evince, infatti, che il ricorrente ha fruito nell'arco temporale oggetto di causa (dal 2015 al 2022, ovvero 8 anni) di n. 225 giorni di congedo che corrispondono ad una media di 28,125 giorni di ferie godute per ogni singolo anno. Si può quindi ragionevolmente escludere - come anticipato - che il ricorrente abbia usufruito di giorni di ferie eccedenti le 28 giornate annue e, pertanto, deve essere liquidato l'intero importo calcolato nel citato prospetto (doc. n. 15 allegato alla memoria di costituzione).
7. L'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente non rileva nel caso in esame, essendo essa stata espressamente riferita alle pretese anteriori al 6 agosto 2014 (ovvero anteriori al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso gerarchico depositato dal ricorrente in data
06/08/2019).
Nel caso di specie si verte, invece, su pretese successive a detta data
(ovvero dal 01/02/2015 in poi) e lo stesso prospetto di calcolo sopra riportato (doc. n. 15 allegato alla memoria difensiva) contempla gli anni dal 2015 al 2022 (sicché non vi sono somme per periodi antecedenti al 6 agosto 2014).
8. In ordine al quantum occorre dunque fare riferimento ai calcoli effettuati da parte datoriale in detto prospetto (doc. n. 15), il quale
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computa tutte le ferie godute dal ricorrente nel periodo oggetto di controversia. Esso, poi, calcola le sole indennità di Agente Unico e l'indennità per turni avvicendati, mentre viene escluso il premio di produzione (in quanto non dovuto nei giorni di assenza per ferie).
Al ricorrente deve essere, in conclusione, riconosciuto l'importo di €
1.014,50 indicato nel citato prospetto.
9. È altresì fondata, nei termini di seguito precisati, la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 75,15 (1.014,50
: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere concretamente solo a partire da tale momento (art. 2120 cod. civ.).
Il datore di lavoro dovrà, pertanto, accantonare sin d'ora detta somma che sarà corrisposta al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al restante TFR, provvedendo alla rivalutazione annuale prevista dalla legge.
10. La domanda relativa al pagamento delle “differenze retributive” “sui contributi previdenziali” è generica e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile, dovendosi altresì rilevare che le somme liquidate sono già comprensive dei contributi previdenziali che sarebbero stati pro quota a carico del lavoratore (se le suddette indennità fossero state corrisposte dal datore di lavoro in busta paga).
11. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere compensate per la metà, e vengono liquidate, previa detta
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compensazione, nella misura indicata in dispositivo e calcolata sulla base del valore delle differenze retributive effettivamente spettanti al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.014,50 in favore del ricorrente
, a titolo di indennità di Agente Unico e di indennità Parte_1 per turni avvicendati maturate nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo specificato in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- condanna ad accantonare la Controparte_1 somma ulteriore di € 75,15 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, che sarà corrisposta, previa rivalutazione annuale nella misura prevista dalla legge, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- dichiara la inammissibilità della ulteriore domanda relativa al pagamento delle differenze retributive sui contributi previdenziali;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano, previa compensazione per la metà, nella somma di € 257,50 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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