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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 09.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle controversie individuali di lavoro riunite al n.R.G. 136/2024
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 CP_2
), (C.F.: , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
C.F.: ) e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. V. Di Lorenzo (C.F.: C.F._6
) C.F._7
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. G. Gaudino (C.F.:
) C.F._8
E (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G.Gaudino (C.F.:
) C.F._9
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati in data 16.03.2024 e riuniti con ordinanza del
03.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio le società
e e, dopo aver premesso di aver prestato Controparte_4 Controparte_5
attività lavorativa subordinata in favore della dal 01.07.2022 al luglio CP_4
2023, ciascuno in forza di contratto a tempo determinato (e relative proroghe) con scadenza definitiva al 17.09.2023, e di essere stati poi costretti dalla medesima società a risolvere consensualmente i contratti di lavoro nel luglio 2023 per stipulare nuovi contratti di lavoro, alle medesime condizioni ed agli stessi termini, con la società a far data dal 01.08.2023 e sino alla stessa scadenza del CP_5
17.09.2023, in ragione della verificazione di un cambio di appalto avvenuto tra e nella gestione del servizio di guardiania del sito Amazon CP_4 CP_5
di San Salvo, ma di avere sostanzialmente continuato a svolgere attività lavorativa in favore di senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 17.09.2023, CP_4
hanno domandato accertarsi l'esistenza di una interposizione illecita di manodopera tra , con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro CP_4 CP_5
a tempo indeterminato e pieno con e declaratoria di nullità del Controparte_4
termine apposto ai contratti stipulati con oltre alla condanna nei CP_5
confronti di al pagamento delle mensilità maturate sino all'effettiva CP_4
reintegra; in via subordinata, hanno domandato accertarsi il loro diritto alla
Pag. 2 di 25 corresponsione delle somme dovute a titolo di buono pasto per il periodo 01.08.2023-
17.09.2023 maturato in corso di rapporto con Hanno rassegnato, CP_5
quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che a partire dal 01.08.2023
(o dai giorni immediatamente successivi) e fino al 17.09.2023 la è CP_4
stata l'effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa formalmente resa dai ricorrenti in favore della e per l'effetto dichiarare: a)- la Controparte_5
sussistenza, tra la e ognuno dei ricorrenti, a partire dal 01.08.2023 o CP_4
dai giorni immediatamente successivi, di un rapporto di lavoro subordinato, full-time
a tempo indeterminato;
b)-la nullità del contratto di lavoro e/o del termine apposto ai contratti di lavoro solo formalmente ripassati tra la ed i Controparte_5
ricorrenti; per l'effetto, accertare e dichiarare l'illecita estromissione dei ricorrenti dal loro posto di lavoro, con condanna della all'immediato ripristino CP_4
dello stesso nonché al pagamento delle mensilità medio tempo maturate sino all'effettiva reintegra e sulla base della retribuzione risultante dalla busta paga di luglio 2023 di ogni singolo, con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria;
in subordine, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria della dedotta interposizione fittizia, accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla di pagamento delle somme dovute a titolo di buono Controparte_5
pasto per il periodo 01.08.2023-17.09.2023 e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di ognuno dei ricorrenti della somma di € 150,00 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi (ex art. 1284 quarto comma
c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge”. Con specifico riguardo alla posizione di il ricorrente, dopo aver premesso di essere Parte_3
stato formalmente adibito da alle mansioni superiori inerenti alla qualifica CP_4
di “Supervisore”, con previsione in suo favore di una indennità aggiuntiva per mansioni superiori € 100,00 lordi dall'inizio del rapporto di lavoro (01.07.2022) al
Pag. 3 di 25 marzo 2023, ma di aver sostanzialmente continuato a svolgere dette mansioni sino alla cessazione definitiva del rapporto (17.09.2023) senza però percepire detta indennità, ha domandato accertarsi l'inadempimento di ll'obbligo assunto CP_4
e, quindi, il suo diritto alla corresponsione dell'indennità per mansioni superiori, con conseguente condanna di parte datoriale al pagamento degli emolumenti invocati per le mensilità dedotte, come da conteggio indicato in ricorso. Quindi, in parte qua, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… in ogni caso accertare e dichiarare in capo alla l'obbligo di pagamento: a)-della indennità specifica di mansione CP_4
in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023, e per l'effetto condannare detta società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 900,00 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge ed adozione di ogni altro provvedimento di legge…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, le parti resistenti, in via pregiudiziale e in rito, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice Adito e l'intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 32, comma 4, L. n. 183/10 e 6 L. n. 604/66, e, nel merito, hanno domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Pag. 4 di 25 Sul punto, si osserva che, a termini dell'art. 413 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, trattasi di speciali, esclusivi e alternativamente concorrenti tra loro, oltre che inderogabili, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (SS.UU. n. 11043/2001; Cass. n. 12418/2003;
Cass. n. 24695/2010; Cass. n. 13530/2012; Cass. n. 1381/2017). E' altrettanto consolidato il principio secondo cui per la determinazione della competenza ex art. 413 c.p.c., occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore ed emergenti ex actis, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. n. 9028/2014; Cass. n.
22816/2016 Cass. n. 20508/2017; Cass. n. 11023/2020), nonché che la relativa questione può essere risolta soltanto avvalendosi di prove costituite, ossia entrate in causa senza apposita istruzione (Cass. n. 7856/2007; Cass. n. 13856/2007; Cass. n.
16939/2007; Cass. n. 5125/2007; Cass. n. 37987/2021), con l'unico limite rappresentato dall'eventuale prospettazione artificiosa finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; Cass. n.
10966/2003; Cass. n. 8189/2012; Cass. n. 21230/2013; Cass. n. 7182/2014; Cass. n.
21547/2015);
Orbene, dalla prospettazione della domanda emerge – e la circostanza non è contestata dalle resistenti – che la prestazione lavorativa dei ricorrenti si è concretata nella gestione del servizio di guardiania del sito Amazon di San Salvo e che, quindi, la relativa esecuzione si è svolta in uno stabilimento della committente all'interno del
Pag. 5 di 25 circondario che radica la competenza del Giudice adito, sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che correttamente la causa è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Vasto.
2. Sull'eccezione di decadenza
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dalle parti resistenti, sulla base dell'asserita operatività dell'art. 32 L. n. 183/2010.
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi che l'art. 32, comma 4, lett. d) L n.
183/2010 estende l'applicazione dell'art. 6 L n. 604/1966 (60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale decorrenti dalla cessazione del rapporto cui deve seguire, nei successivi
180 giorni, il deposito del ricorso giudiziale) anche "… ad in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Circa l'interpretazione della menzionata disposizione, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della L. n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto, nel senso che la fattispecie in esame consente di precisare la decorrenza dei termini decadenziali nei confronti dell'appaltante e dell'appaltatore ove intervenga un licenziamento (in forma scritta) intimato dal datore di lavoro formale/appaltatore, atteso che questa è l'unica interpretazione che, da in lato, risulta coerente con la lettera della norma – la quale, stabilendo termini di decadenza per l'impugnativa del
Pag. 6 di 25 licenziamento, così ponendo un limite alla tutela giudiziaria del lavoratore, ha carattere eccezionale e, pertanto, non può trovare applicazione ai casi da essa non contemplati, in omaggio al divieto di applicazione analogica di norme eccezionali e tassative di cui all'art. 14 delle Preleggi – e, dall'altro, consente di individuare termini certi e precisi da cui far decorrere il termine decadenziale, con la inevitabile conseguenza che i termini decadenziali previsti dalla suddetta legge si applicano, in caso di azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di un altro soggetto, solo se vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto (ex multis Cass. n. 30490/2021; Cass. n. 13102/2022; Cass. n. 36152/2023;
Cass. n. 6266/2024). Se ne inferisce che, nel caso in cui l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto,
l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della L n. 604/1966 (come novellato dall'art. 32 della L n. 183/2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, qualora non vi sia un atto espresso e formale da parte dell'asserito datore di lavoro effettivo che “faccia proprio il licenziamento” anche solo neghi la titolarità del rapporto. Quindi, posto che il regime decadenziale in trattazione richiede un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre, nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto,
Pag. 7 di 25 la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza) (da ultimo Cass. n. 6266/2024 cit.). Ne deriva che l'impugnazione del licenziamento (intimato dal datore di lavoro formale) promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del d.lgs. n.
81 del 2015 (come interpretato autenticamente dall'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 77 del 2020) dettato per la somministrazione di lavoro
(potendosi, dunque, imputare all'utilizzatore solo gli atti di costituzione o di gestione del rapporto, e non quelli di estinzione) (Cass. n. 32412/2023; Cass. n. 30945/2023;
Cass. n. 6266/2024 cit.).
Applicando le suddette coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda promossa, tenuto conto delle sue conclusioni, nonché di quanto dedotto e allegato dai ricorrenti, non è, in via diretta, volta all'impugnazione del termine del 17.09.2023 apposto ai relativi contratti, bensì all'accertamento ed alla costituzione del rapporto di lavoro con l'asserito datore di lavoro effettivo e sostanziale ( , rispetto al quale la invocata Controparte_4
declaratoria di nullità del termine costituisce solamene il riflesso e l'effetto consequenziale che ne deriverebbe. In altri termini, i ricorrenti non hanno direttamente impugnato il termine del contratto, ma hanno dedotto la nullità dello stesso sesso solo quale immediata conseguenza del fatto che sarebbe stato apposto ad un contratto stipulato da un soggetto diverso – datore di lavoro Controparte_5
solo formale) dall'effettivo datore di lavoro sostanziale ( Pertanto, la Controparte_4
domanda medesima deve correttamente essere qualificata come azione dichiarativo-
Pag. 8 di 25 costitutiva del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro effettivo e sostanziale
( , per cui, in omaggio ai richiamati indirizzi giurisprudenziali, non è Controparte_4
applicabile il termine decadenziale in trattazione. Ne deriva che alcuna decadenza può dirsi maturata in capo ai ricorrenti con riferimento alla domanda de qua.
3. Sulla interposizione illecita di manodopera
Superate in questi termini le eccezioni pregiudiziali, occorre, quindi, vagliare il merito della domanda dei ricorrenti volta all'accertamento di una ipotesi di una interposizione fittizia di manodopera tra (datore di lavoro CP_5
asseritamente formale) e datore di lavoro asseritamente sostanziale). CP_4
A tal riguardo, deve anzitutto richiamarsi l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 - norma che ha recepito e sostituito il precedente art. 1 L. n. 1369/1960 - stabilisce che
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Con riferimento alla disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che: “affinché possa configurarsi un genuino appalto (ai sensi dell'art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003), è necessario verificare – specialmente nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) – che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale
Pag. 9 di 25 assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti (c.d.
“eterodirezione”), impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa. Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al (formale) committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”
(Cass. n. 15557/2019; Cass. n. 24386/2020; Cass. n. 12551/2020; Cass. n.
18455/2023). Inoltre, “in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro,
l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine e attrezzature fornite dal commitente dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo-appalto), solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore (Cass. n.
251/2020; Cass. n. 18455/2023); ancora “deve operarsi una distinzione tra “appalti pesanti” (che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali) e “appalti leggeri”, dove, nei primi, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato “se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi”, mentre nei secondi (in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro), è sufficiente che in capo all'appaltatore “sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. n. 6948/2020; Cass. n. 252/2020; Cass. n. 23615/2020;
Cass. n. 18455/2023).
In altri termini, la differenza tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dal D.Lgs. n.276/2003 a date condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre è secondaria la mera sussistenza in capo
Pag. 10 di 25 a questi di un potere organizzativo di tipo amministrativo, come, ad esempio, in tema di ferie o permessi (Cass. n. 3178/2017). Anche nel regime di cui al d.lgs. n. 276 del
2003, così come già in quello di cui alla L. n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (Cass. n. 15615/2011; Cass. n.
9139/2018). Nella vigenza della precedente disciplina (ossia la citata L. n. 1369 del
1960) si era ravvisato che uno degli indici principali dell'interposizione nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo-appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative. Tale situazione, invero, denota l'assenza di un vero appalto, che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di quest'ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente, precisandosi, tuttavia, che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al
Pag. 11 di 25 risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto”
(Cass. n. 15615/2011 cit.).
Con specifico riguardo agli appalti c.d. “endoaziendali”, si osserva che essi sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente;
ebbene, il divieto d'intermediazione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648/2009). Occorre, pertanto, di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (Cass. n. 18281/2007; Cass. n. 11957/2000). L'assenza di quest'ultimo elemento – quindi, l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo- appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative - costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi della non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte ha peraltro osservato che, ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, “… l'interprete può tutt'ora rinvenire nei principi sopra richiamati parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza
Pag. 12 di 25 o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera. Ciò, in particolare, tenendo conto che il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, fa riferimento alla
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”, e, dunque, naturalmente, nei limiti della persistenza, nelle disposizioni vigenti, di analoghi indici rivela-tori della insussistenza di un contratto di appalto di opere e di servizi” (Cass. n. 16515/2011 cit.; Cass. n. 27213/2018).
Posti i suddetti principi giurisprudenziali, ormai consolidati, nel caso di specie, deve osservarsi che inconferente appare il richiamo operato da parte ricorrente sulla interposizione fittizia di manodopera, atteso che il rapporto giuridico tra le società evocate in giudizio non è qualificabile né in termini di appalto né di somministrazione di manodopera.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente) si evince che, in data 15.06.2022, le società e Controparte_4 [...]
(poi divenuta - già risultate aggiudicatarie Controparte_6 CP_5 Controparte_5
dell'appalto indetto da per la gestione del servizio vigilanza presso le CP_7
sue sedi in Italia, tra cui quelle site in Abruzzo – hanno sottoscritto un verbale di accordo in senso alla procedura di cambio di appalto con l'appaltatore uscente,
[...]
, postulante il passaggio dei lavoratori, giustappunto, dall'appaltatore CP_8
uscente ai nuovi appaltatori, sulla base del quale la si è impegnata ad CP_4
assumere, a far data dal 01.07.2022, “17 risorse attualmente titolari di un contratto a
Pag. 13 di 25 termine in scadenza al 30 giugno 2022, i cui nominativi sono indicati nell'allegato
C), indipendentemente dalla data di assunzione a parte della società uscente. Tali lavoratori saranno assunti con un contratto a termine di durata di mesi 4”, come poi di fatto avvenuto (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente).
Successivamente, a seguito della decisione della di recedere dal contratto CP_4
di appalto in essere, veniva avviata la procedura di cambio appalto ai sensi dell'art. 44 del CCNL di settore volta al passaggio dei lavoratori interessati presso la
[...]
a far data dal 01.08.2023, sulla base degli accordi intercorsi tra le società in CP_5
questione e le sigle sindacali (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). In ragione di tanto ed al fine di dare esecuzione al prefato accordo, veniva pattuito il recesso dai contratti in essere tra ed i lavoratori interessati (cfr. doc. n. 7 fascicolo CP_4
parte resistente). Conseguentemente, gli stessi lavoratori hanno di poi sottoscritto nuovo contratti di assunzione, alle medesime condizioni e termini, con la
[...]
(cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente). CP_5
Quindi, come peraltro desumibile dalla parte narrativa dei nuovi contratti, i lavoratori sono trasalti da ad nell'agosto 2023 nell'ambito della CP_4 CP_5
prefata e documentata procedura di cambio appalto, che, come avvenuto nella precedente procedura, ha determinato la fuoriuscita dall'appalto di e il CP_4
permanere di , la quale si è fatta carico di assumere i lavoratori, negli CP_5
stessi termini ed alle stesse condizioni contrattuali già previste, ivi compreso il termine di scadenza dei contratti al settembre 2023.
Da quanto ricostruito in base alla documentazione agli atti, non vi è ragione di ritenere illecita l'operazione posta in essere dalle società resistenti, né che i lavoratori medesimi si siano trovati costretti a sottoscrivere accordi di risoluzione e nuova assunzione, se non in quanto conseguenza degli accordi intercorsi tra le società e le
Pag. 14 di 25 sigle sindacali e nell'ambito di una ordinaria procedura di passaggio di lavoratori da un appaltatore uscente ad uno subentrante.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte dai ricorrenti in ordine ai rapporti asseritamente non genuini tra le due società resistenti, in quanto appartenenti al medesimo gruppo societario.
Invero, il richiamo a detti rapporti appare inconferente e, comunque, irrilevante nel caso di specie, atteso che parte ricorrente non ha provato alcunché in merito, di talché le due società resistenti – in disparte il collegamento tra le stesse dovuto all'appartenenza al medesimo gruppo societario - devono considerarsi soggetti distinti tra loro, sia con riguardo all'organizzazione di impresa, sia in relazione ai rapporti di lavoro ed alla relativa gestione.
Peraltro, tali circostanze hanno trovato conforto – oltre che dalla documentazione in atti - nella prova orale espletata. Più in particolare, il teste di parte resistente
[...]
ha confermato che ogni società del gruppo ha una propria Testimone_1
autonomia operativa e gestionale, controlla direttamente i propri dipendenti secondo catene gerarchiche autonome e distinte, nonché che partecipano separatamente alle gare di appalto e offrono servizi solo ed esclusivamente a mezzo di loro dipendenti, precisando che “Tanto so, perché curo gli interessi di come Controparte_4
consulente di azienda e mi è toccato lavorare in altra occasione, per separato incarico per . Per lavoro costantemente dal 2017, per CP_5 CP_4
ho avuto l'incarico di seguire il processo di ristrutturazione a Controparte_5
seguito di acquisizione;
questo negli anni 2021-2022… di agre di appalto alle quali partecipano separatamente ne ho viste e ne vedo costantemente… nei verbali di cambio di appalto, sottoscritto da ed , in quella CP_4 Controparte_5
occasione assistita dal dr. , si fa espressamente riferimento alla Persona_1
Pag. 15 di 25 distinzione organizzativa ed operativa delle due aziende e quel verbale è stato sottoscritto oltre che dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali e CP_9
. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste di parte CP_10
resistente, , il quale ha in merito riferito che “posso dire che io mi Testimone_2
occupo solo dell'appalto Amazon, per Io stesso sono dipendente Io sono CP_5 CP_5
venuto con la macchina di servizio di Urbe Vigilanza S.p.A…. sono differenziate…
Chiaramente, io organizzo i turni operativi per i dipendenti di Controparte_5
essendo io stesso un dipendente di . CP_5
Posta, quindi, l'acclarata distinzione dei due soggetti evocati in giudizio, non può dirsi dirimente la circostanza che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la prestazione dei ricorrenti è stata caratterizzata dallo svolgimento di identiche mansioni, svolte nel medesimo luogo, con l'osservanza delle stesse linee guida operative, nonché delle stesse regole e metodologie di controllo, come confermato dai testi di parte ricorrente, e . Invero, il permanere delle Testimone_3 Testimone_4
stesse metodologie di lavoro, linee operative e mansioni ben può derivare dal fatto che l'appalto - così come le relative prestazioni oggetto dei servizi che ne costituiscono il substrato - è rimasto inalterato, nonché dalla evidente connessione tra le due compagini sociali appartenenti allo stesso gruppo – connessione che, comunque, giova ribadire, non è indice dell'esistenza di un unico centro di interessi al punto da escludere l'alterità soggettiva e organizzativa delle società in questione. E, a tutto concedere, parte ricorrente non ha dedotto – né tantomeno articolato mezzi di prova – in ordine ad ulteriori e più dirimenti indici atti a disvelare una eventuale interposizione fittizia di manodopera, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza, ad esempio con riferimento alla titolarità del potere direttivo, gestionale e gerarchico dell'effettivo datore di lavoro in luogo di quello asseritamente solo formale, o con più
Pag. 16 di 25 specifico e dettagliato riferimento ai mezzi e strumenti adoperati nell'esecuzione dell'appalto.
In ragione di tanto, non può ritenersi sussistente una interposizione illecita di manodopera tra la e la di talché la relativa domanda di CP_4 CP_5
accertamento deve essere rigettata, e, per l'effetto, devono altresì rigettarsi le consequenziali domande volte alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso alla declaratoria di nullità del termine CP_4
apposto ai contrati stipulati con . CP_5
Del pari e per le ragioni già spiegate, tenuto conto della già richiamata e analizzata documentazione agli atti di causa, non vi è motivo di ritenere illegittima la anticipata risoluzione del contratto tra i ricorrenti e prima della scadenza del termine CP_4
previsto da contratto, atteso, che, come già spiegato, detta risoluzione è avvenuta di comune accordo a mezzo di reciproca sottoscrizione, nonché nell'ambito di una procedura di cambio appalto che ha determinato, per lo stesso appalto, il passaggio dei ricorrenti alle dipendenze di sempre sulla base di contratti CP_5
reciprocamente sottoscritti – alle stesse condizioni e termini di quelli in precedenza in essere con ivi compreso, quindi, il termine di scadenza – ed in ossequio ai CP_4
previ accordi con le organizzazioni sindacali. Né sono emersi elementi tali da far emergere una qualche induzione dei ricorrenti a tal fine.
Pertanto, non può dirsi configurata nel caso di specie una illegittima estromissione dei ricorrenti dal posto di lavoro, di talché va rigettata anche la conseguente domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni nelle more maturate con CP_4
4. Sulla domanda subordinata di condanna della società Controparte_5
al pagamento di somme a titolo di buono pasto per il periodo 01.08.2023-
17.09.2023
Pag. 17 di 25
Rigettata, per tutte le ragioni anzidette, la domanda principale, va ora vagliata la domanda subordinata dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna della società
[...]
all'erogazione di somme a titolo di buoni pasto non corrisposti, per il Controparte_5
periodo lavorativo dedotto in giudizio per ciascuno dei ricorrenti.
Preliminarmente, va evidenziato che, essendo stato dedotto l'inadempimento di un'obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro, devono trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001;
Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019;
Cass. n. 3996/2020).
Tanto premesso, con riferimento all'an debeatur, parte ricorrente ha assolto agli oneri sulla stessa gravante, avendo provato il titolo costitutivo rappresentato dal rapporto di lavoro e dall'impegno assunto da parte datoriale all'erogazione di buoni pasto giornalieri per la somma di € 5,00 – circostanza, questa, pacifica in quanto ammessa dalla stessa società resistente – ed avendo allegato l'inadempimento, CP_5
rappresentato dalla mancata erogazione delle somme invocate, al titolo dedotto.
Di contro, parte resistente non ha adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare il corretto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità dell'esecuzione della stessa per causa a sé non addebitabili, essendosi limitata ad affermare, in modo generico, non circostanziato e, soprattutto sfornito di qualunque idonea prova a
Pag. 18 di 25 riguardo, che i buoni pasto vengono erogati tramite apposita card e che le card di spettanza dei singoli lavoratori ricorrenti sono state prodotte ed inviate presso il sito di esecuzione dell'appalto in San Salvo, ma che i ricorrenti medesimi non le hanno mai ritirate. Orbene, come detto, detta circostanza è rimasta sfornita di prova ed anzi, di contro, conferma che le somme a titolo di buono pasto, di fatto, non sono mai state erogate ai dipendenti.
Tanto consente di ritenere comprovato l'an del diritto vantato in giudizio in parte qua.
Per quanto concerne, invece, il quantum debeatur, sono fondate le censure sollevate dalla società resistente, atteso che, come emerge dalle buste paga depositate in atti
(cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente , nel periodo 01.08.2023- CP_5
17.09.2023, ha svolto 23 giorni lavorativi effettivi, Parte_1 CP_1
20 giorni, 20 giorni, 33 giorni,
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_2
35 giorni e 20 giorni. In ragione di tanto, moltiplicando la Parte_3 somma giornaliera di € 5,00 per ciascuno dei giorni lavorati effettivi, si ottiene che ha diritto al pagamento di € 115,00, € 100,00, Parte_1 Controparte_1
€ 100,00, € 165,00, € 175,00 e CP_2 Controparte_3 Parte_2
€ 100,00. Parte_3
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento delle Controparte_5
suddette somme in favore dei ricorrenti a titolo di buoni pasto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
5. Sulla domanda di di condanna della società Parte_3
al pagamento di somme a titolo di indennità specifica di Controparte_4
mansione
Pag. 19 di 25
Con specifico riguardo alla domanda spiegata dal solo ricorrente Parte_3
volta ad ottenere la condanna della società resistente al
[...] Controparte_4
pagamento di somme dovute a titolo di indennità specifica di mansione, anche in questo caso viene dedotto l'inadempimento di un'obbligazione che rievoca i già richiamati principi probatori generali in materia da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Ciò posto, parte ricorrente ha dato prova del titolo costituivo del proprio diritto, rappresentato dall'atto di assegnazione alla superiore mansione di “Supervisore” a far data dal 01.07.2022, con successiva proroga dal 01.09.2022, con contestuale previsione in suo favore della somma di € 100,00 mensili a titolo di indennità per specifica mansione (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente , ed ha Parte_3
allegato in modo specifico e circostanziato l'inadempimento della controparte, asseritamente concretatosi nella mancata corresponsione dell'indennità pattuita per le mensilità di luglio e agosto 2022 compresi e per le mensilità da aprile a luglio 2023 compresi.
Di contro, parte resistente nulla ha effettivamente argomentato o articolato al fine di dimostrare l'adempimento l'insussistenza del diritto in trattazione, oppure l'avvenuto adempimento dell'obbligo, oppure ancora l'impossibilità di adempiere per cause a sé non addebitabili, di talché, in assenza di idonea prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo, quest'ultimo deve considerarsi acclarato, sia nell'an che nel quantum.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma lora di € 600,00, con conseguente condanna della resistente al Controparte_4
pagamento della somma dovuta, a titolo di indennità specifica di mansione.
Pag. 20 di 25
6. Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Devono rigettarsi le domande principali spiegate dai ricorrenti.
Di contro, deve accogliersi la domanda subordinata dei ricorrenti nei confronti della società e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto di Controparte_5 Parte_1 al pagamento di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e CP_2
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di Pt_2 al pagamento di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di Parte_3
al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...]
dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di CP_1
di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di CP_2
di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
Pag. 21 di 25 diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di , di € Controparte_3
165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di , di € 175,00 Parte_2
a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di di € Parte_3
100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Infine, con specifico riferimento alla domanda spiegata dal solo ricorrente
[...]
deve dichiararsi il diritto dello stesso alla corresponsione Parte_3
dell'indennità specifica di mansione per le mensilità di luglio 2022, agosto 2022, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, per la somma lorda di € 600,00
e, per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in Controparte_4
favore del ricorrente dell'indennità specifica di mansione Parte_3
per le mensilità di luglio 2022, agosto 2022, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, per la somma lorda di € 600,00, oltre interessi legale e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, l'accoglimento solo parziale del ricorso - giusta il rigetto integrale delle domande principali dei ricorrenti e, di contro, l'accoglimento delle domande subordinate spiegate sia nei confronti di
(domanda di volta al pagamento della Controparte_4 Parte_3
indennità per specifica mansione) e di (domande di condanna al Controparte_5
pagamento dei buoni pasto) - integra una ipotesi di soccombenza reciproca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., tale da giustificare la compensazione integrale delle stesse.
Pag. 22 di 25 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
al pagamento di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di CP_1
al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al CP_2
pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al Controparte_3
pagamento di € 165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento CP_11
di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al pagamento di € Parte_3
100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1
di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...]
dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € Controparte_1
100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
Pag. 23 di 25 diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 100,00 a titolo di CP_2
buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 165,00 a titolo di buoni pasto, Controparte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- dichiara il diritto di al pagamento della somma lora di € Parte_3
600,00 a titolo di indennità specifica di mansione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di della somma Controparte_4 Parte_3
lorda di € 600,00 a titolo di indennità specifica di mansione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 24 di 25 Pag. 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 09.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle controversie individuali di lavoro riunite al n.R.G. 136/2024
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 CP_2
), (C.F.: , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
C.F.: ) e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. V. Di Lorenzo (C.F.: C.F._6
) C.F._7
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. G. Gaudino (C.F.:
) C.F._8
E (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G.Gaudino (C.F.:
) C.F._9
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati in data 16.03.2024 e riuniti con ordinanza del
03.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio le società
e e, dopo aver premesso di aver prestato Controparte_4 Controparte_5
attività lavorativa subordinata in favore della dal 01.07.2022 al luglio CP_4
2023, ciascuno in forza di contratto a tempo determinato (e relative proroghe) con scadenza definitiva al 17.09.2023, e di essere stati poi costretti dalla medesima società a risolvere consensualmente i contratti di lavoro nel luglio 2023 per stipulare nuovi contratti di lavoro, alle medesime condizioni ed agli stessi termini, con la società a far data dal 01.08.2023 e sino alla stessa scadenza del CP_5
17.09.2023, in ragione della verificazione di un cambio di appalto avvenuto tra e nella gestione del servizio di guardiania del sito Amazon CP_4 CP_5
di San Salvo, ma di avere sostanzialmente continuato a svolgere attività lavorativa in favore di senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 17.09.2023, CP_4
hanno domandato accertarsi l'esistenza di una interposizione illecita di manodopera tra , con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro CP_4 CP_5
a tempo indeterminato e pieno con e declaratoria di nullità del Controparte_4
termine apposto ai contratti stipulati con oltre alla condanna nei CP_5
confronti di al pagamento delle mensilità maturate sino all'effettiva CP_4
reintegra; in via subordinata, hanno domandato accertarsi il loro diritto alla
Pag. 2 di 25 corresponsione delle somme dovute a titolo di buono pasto per il periodo 01.08.2023-
17.09.2023 maturato in corso di rapporto con Hanno rassegnato, CP_5
quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che a partire dal 01.08.2023
(o dai giorni immediatamente successivi) e fino al 17.09.2023 la è CP_4
stata l'effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa formalmente resa dai ricorrenti in favore della e per l'effetto dichiarare: a)- la Controparte_5
sussistenza, tra la e ognuno dei ricorrenti, a partire dal 01.08.2023 o CP_4
dai giorni immediatamente successivi, di un rapporto di lavoro subordinato, full-time
a tempo indeterminato;
b)-la nullità del contratto di lavoro e/o del termine apposto ai contratti di lavoro solo formalmente ripassati tra la ed i Controparte_5
ricorrenti; per l'effetto, accertare e dichiarare l'illecita estromissione dei ricorrenti dal loro posto di lavoro, con condanna della all'immediato ripristino CP_4
dello stesso nonché al pagamento delle mensilità medio tempo maturate sino all'effettiva reintegra e sulla base della retribuzione risultante dalla busta paga di luglio 2023 di ogni singolo, con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria;
in subordine, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria della dedotta interposizione fittizia, accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla di pagamento delle somme dovute a titolo di buono Controparte_5
pasto per il periodo 01.08.2023-17.09.2023 e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di ognuno dei ricorrenti della somma di € 150,00 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi (ex art. 1284 quarto comma
c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge”. Con specifico riguardo alla posizione di il ricorrente, dopo aver premesso di essere Parte_3
stato formalmente adibito da alle mansioni superiori inerenti alla qualifica CP_4
di “Supervisore”, con previsione in suo favore di una indennità aggiuntiva per mansioni superiori € 100,00 lordi dall'inizio del rapporto di lavoro (01.07.2022) al
Pag. 3 di 25 marzo 2023, ma di aver sostanzialmente continuato a svolgere dette mansioni sino alla cessazione definitiva del rapporto (17.09.2023) senza però percepire detta indennità, ha domandato accertarsi l'inadempimento di ll'obbligo assunto CP_4
e, quindi, il suo diritto alla corresponsione dell'indennità per mansioni superiori, con conseguente condanna di parte datoriale al pagamento degli emolumenti invocati per le mensilità dedotte, come da conteggio indicato in ricorso. Quindi, in parte qua, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… in ogni caso accertare e dichiarare in capo alla l'obbligo di pagamento: a)-della indennità specifica di mansione CP_4
in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023, e per l'effetto condannare detta società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 900,00 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge ed adozione di ogni altro provvedimento di legge…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, le parti resistenti, in via pregiudiziale e in rito, hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice Adito e l'intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 32, comma 4, L. n. 183/10 e 6 L. n. 604/66, e, nel merito, hanno domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Pag. 4 di 25 Sul punto, si osserva che, a termini dell'art. 413 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, trattasi di speciali, esclusivi e alternativamente concorrenti tra loro, oltre che inderogabili, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (SS.UU. n. 11043/2001; Cass. n. 12418/2003;
Cass. n. 24695/2010; Cass. n. 13530/2012; Cass. n. 1381/2017). E' altrettanto consolidato il principio secondo cui per la determinazione della competenza ex art. 413 c.p.c., occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore ed emergenti ex actis, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. n. 9028/2014; Cass. n.
22816/2016 Cass. n. 20508/2017; Cass. n. 11023/2020), nonché che la relativa questione può essere risolta soltanto avvalendosi di prove costituite, ossia entrate in causa senza apposita istruzione (Cass. n. 7856/2007; Cass. n. 13856/2007; Cass. n.
16939/2007; Cass. n. 5125/2007; Cass. n. 37987/2021), con l'unico limite rappresentato dall'eventuale prospettazione artificiosa finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; Cass. n.
10966/2003; Cass. n. 8189/2012; Cass. n. 21230/2013; Cass. n. 7182/2014; Cass. n.
21547/2015);
Orbene, dalla prospettazione della domanda emerge – e la circostanza non è contestata dalle resistenti – che la prestazione lavorativa dei ricorrenti si è concretata nella gestione del servizio di guardiania del sito Amazon di San Salvo e che, quindi, la relativa esecuzione si è svolta in uno stabilimento della committente all'interno del
Pag. 5 di 25 circondario che radica la competenza del Giudice adito, sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva che correttamente la causa è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Vasto.
2. Sull'eccezione di decadenza
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dalle parti resistenti, sulla base dell'asserita operatività dell'art. 32 L. n. 183/2010.
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi che l'art. 32, comma 4, lett. d) L n.
183/2010 estende l'applicazione dell'art. 6 L n. 604/1966 (60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale decorrenti dalla cessazione del rapporto cui deve seguire, nei successivi
180 giorni, il deposito del ricorso giudiziale) anche "… ad in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Circa l'interpretazione della menzionata disposizione, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della L. n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto, nel senso che la fattispecie in esame consente di precisare la decorrenza dei termini decadenziali nei confronti dell'appaltante e dell'appaltatore ove intervenga un licenziamento (in forma scritta) intimato dal datore di lavoro formale/appaltatore, atteso che questa è l'unica interpretazione che, da in lato, risulta coerente con la lettera della norma – la quale, stabilendo termini di decadenza per l'impugnativa del
Pag. 6 di 25 licenziamento, così ponendo un limite alla tutela giudiziaria del lavoratore, ha carattere eccezionale e, pertanto, non può trovare applicazione ai casi da essa non contemplati, in omaggio al divieto di applicazione analogica di norme eccezionali e tassative di cui all'art. 14 delle Preleggi – e, dall'altro, consente di individuare termini certi e precisi da cui far decorrere il termine decadenziale, con la inevitabile conseguenza che i termini decadenziali previsti dalla suddetta legge si applicano, in caso di azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di un altro soggetto, solo se vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto (ex multis Cass. n. 30490/2021; Cass. n. 13102/2022; Cass. n. 36152/2023;
Cass. n. 6266/2024). Se ne inferisce che, nel caso in cui l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto,
l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della L n. 604/1966 (come novellato dall'art. 32 della L n. 183/2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, qualora non vi sia un atto espresso e formale da parte dell'asserito datore di lavoro effettivo che “faccia proprio il licenziamento” anche solo neghi la titolarità del rapporto. Quindi, posto che il regime decadenziale in trattazione richiede un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre, nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto,
Pag. 7 di 25 la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza) (da ultimo Cass. n. 6266/2024 cit.). Ne deriva che l'impugnazione del licenziamento (intimato dal datore di lavoro formale) promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del d.lgs. n.
81 del 2015 (come interpretato autenticamente dall'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 77 del 2020) dettato per la somministrazione di lavoro
(potendosi, dunque, imputare all'utilizzatore solo gli atti di costituzione o di gestione del rapporto, e non quelli di estinzione) (Cass. n. 32412/2023; Cass. n. 30945/2023;
Cass. n. 6266/2024 cit.).
Applicando le suddette coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda promossa, tenuto conto delle sue conclusioni, nonché di quanto dedotto e allegato dai ricorrenti, non è, in via diretta, volta all'impugnazione del termine del 17.09.2023 apposto ai relativi contratti, bensì all'accertamento ed alla costituzione del rapporto di lavoro con l'asserito datore di lavoro effettivo e sostanziale ( , rispetto al quale la invocata Controparte_4
declaratoria di nullità del termine costituisce solamene il riflesso e l'effetto consequenziale che ne deriverebbe. In altri termini, i ricorrenti non hanno direttamente impugnato il termine del contratto, ma hanno dedotto la nullità dello stesso sesso solo quale immediata conseguenza del fatto che sarebbe stato apposto ad un contratto stipulato da un soggetto diverso – datore di lavoro Controparte_5
solo formale) dall'effettivo datore di lavoro sostanziale ( Pertanto, la Controparte_4
domanda medesima deve correttamente essere qualificata come azione dichiarativo-
Pag. 8 di 25 costitutiva del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro effettivo e sostanziale
( , per cui, in omaggio ai richiamati indirizzi giurisprudenziali, non è Controparte_4
applicabile il termine decadenziale in trattazione. Ne deriva che alcuna decadenza può dirsi maturata in capo ai ricorrenti con riferimento alla domanda de qua.
3. Sulla interposizione illecita di manodopera
Superate in questi termini le eccezioni pregiudiziali, occorre, quindi, vagliare il merito della domanda dei ricorrenti volta all'accertamento di una ipotesi di una interposizione fittizia di manodopera tra (datore di lavoro CP_5
asseritamente formale) e datore di lavoro asseritamente sostanziale). CP_4
A tal riguardo, deve anzitutto richiamarsi l'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 - norma che ha recepito e sostituito il precedente art. 1 L. n. 1369/1960 - stabilisce che
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Con riferimento alla disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che: “affinché possa configurarsi un genuino appalto (ai sensi dell'art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003), è necessario verificare – specialmente nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) – che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale
Pag. 9 di 25 assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti (c.d.
“eterodirezione”), impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa. Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al (formale) committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”
(Cass. n. 15557/2019; Cass. n. 24386/2020; Cass. n. 12551/2020; Cass. n.
18455/2023). Inoltre, “in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro,
l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine e attrezzature fornite dal commitente dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo-appalto), solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore (Cass. n.
251/2020; Cass. n. 18455/2023); ancora “deve operarsi una distinzione tra “appalti pesanti” (che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali) e “appalti leggeri”, dove, nei primi, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato “se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi”, mentre nei secondi (in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro), è sufficiente che in capo all'appaltatore “sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. n. 6948/2020; Cass. n. 252/2020; Cass. n. 23615/2020;
Cass. n. 18455/2023).
In altri termini, la differenza tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dal D.Lgs. n.276/2003 a date condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre è secondaria la mera sussistenza in capo
Pag. 10 di 25 a questi di un potere organizzativo di tipo amministrativo, come, ad esempio, in tema di ferie o permessi (Cass. n. 3178/2017). Anche nel regime di cui al d.lgs. n. 276 del
2003, così come già in quello di cui alla L. n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (Cass. n. 15615/2011; Cass. n.
9139/2018). Nella vigenza della precedente disciplina (ossia la citata L. n. 1369 del
1960) si era ravvisato che uno degli indici principali dell'interposizione nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo-appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative. Tale situazione, invero, denota l'assenza di un vero appalto, che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di quest'ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente, precisandosi, tuttavia, che l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che “non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al
Pag. 11 di 25 risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto”
(Cass. n. 15615/2011 cit.).
Con specifico riguardo agli appalti c.d. “endoaziendali”, si osserva che essi sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente;
ebbene, il divieto d'intermediazione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 5648/2009). Occorre, pertanto, di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (Cass. n. 18281/2007; Cass. n. 11957/2000). L'assenza di quest'ultimo elemento – quindi, l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo- appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative - costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi della non genuinità dell'appalto.
La Suprema Corte ha peraltro osservato che, ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, “… l'interprete può tutt'ora rinvenire nei principi sopra richiamati parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza
Pag. 12 di 25 o meno di un contratto di appalto attraverso cui si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro e, quindi, di una somministrazione irregolare di manodopera. Ciò, in particolare, tenendo conto che il d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, fa riferimento alla
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”, e, dunque, naturalmente, nei limiti della persistenza, nelle disposizioni vigenti, di analoghi indici rivela-tori della insussistenza di un contratto di appalto di opere e di servizi” (Cass. n. 16515/2011 cit.; Cass. n. 27213/2018).
Posti i suddetti principi giurisprudenziali, ormai consolidati, nel caso di specie, deve osservarsi che inconferente appare il richiamo operato da parte ricorrente sulla interposizione fittizia di manodopera, atteso che il rapporto giuridico tra le società evocate in giudizio non è qualificabile né in termini di appalto né di somministrazione di manodopera.
Invero, dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente) si evince che, in data 15.06.2022, le società e Controparte_4 [...]
(poi divenuta - già risultate aggiudicatarie Controparte_6 CP_5 Controparte_5
dell'appalto indetto da per la gestione del servizio vigilanza presso le CP_7
sue sedi in Italia, tra cui quelle site in Abruzzo – hanno sottoscritto un verbale di accordo in senso alla procedura di cambio di appalto con l'appaltatore uscente,
[...]
, postulante il passaggio dei lavoratori, giustappunto, dall'appaltatore CP_8
uscente ai nuovi appaltatori, sulla base del quale la si è impegnata ad CP_4
assumere, a far data dal 01.07.2022, “17 risorse attualmente titolari di un contratto a
Pag. 13 di 25 termine in scadenza al 30 giugno 2022, i cui nominativi sono indicati nell'allegato
C), indipendentemente dalla data di assunzione a parte della società uscente. Tali lavoratori saranno assunti con un contratto a termine di durata di mesi 4”, come poi di fatto avvenuto (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente).
Successivamente, a seguito della decisione della di recedere dal contratto CP_4
di appalto in essere, veniva avviata la procedura di cambio appalto ai sensi dell'art. 44 del CCNL di settore volta al passaggio dei lavoratori interessati presso la
[...]
a far data dal 01.08.2023, sulla base degli accordi intercorsi tra le società in CP_5
questione e le sigle sindacali (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). In ragione di tanto ed al fine di dare esecuzione al prefato accordo, veniva pattuito il recesso dai contratti in essere tra ed i lavoratori interessati (cfr. doc. n. 7 fascicolo CP_4
parte resistente). Conseguentemente, gli stessi lavoratori hanno di poi sottoscritto nuovo contratti di assunzione, alle medesime condizioni e termini, con la
[...]
(cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente). CP_5
Quindi, come peraltro desumibile dalla parte narrativa dei nuovi contratti, i lavoratori sono trasalti da ad nell'agosto 2023 nell'ambito della CP_4 CP_5
prefata e documentata procedura di cambio appalto, che, come avvenuto nella precedente procedura, ha determinato la fuoriuscita dall'appalto di e il CP_4
permanere di , la quale si è fatta carico di assumere i lavoratori, negli CP_5
stessi termini ed alle stesse condizioni contrattuali già previste, ivi compreso il termine di scadenza dei contratti al settembre 2023.
Da quanto ricostruito in base alla documentazione agli atti, non vi è ragione di ritenere illecita l'operazione posta in essere dalle società resistenti, né che i lavoratori medesimi si siano trovati costretti a sottoscrivere accordi di risoluzione e nuova assunzione, se non in quanto conseguenza degli accordi intercorsi tra le società e le
Pag. 14 di 25 sigle sindacali e nell'ambito di una ordinaria procedura di passaggio di lavoratori da un appaltatore uscente ad uno subentrante.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte dai ricorrenti in ordine ai rapporti asseritamente non genuini tra le due società resistenti, in quanto appartenenti al medesimo gruppo societario.
Invero, il richiamo a detti rapporti appare inconferente e, comunque, irrilevante nel caso di specie, atteso che parte ricorrente non ha provato alcunché in merito, di talché le due società resistenti – in disparte il collegamento tra le stesse dovuto all'appartenenza al medesimo gruppo societario - devono considerarsi soggetti distinti tra loro, sia con riguardo all'organizzazione di impresa, sia in relazione ai rapporti di lavoro ed alla relativa gestione.
Peraltro, tali circostanze hanno trovato conforto – oltre che dalla documentazione in atti - nella prova orale espletata. Più in particolare, il teste di parte resistente
[...]
ha confermato che ogni società del gruppo ha una propria Testimone_1
autonomia operativa e gestionale, controlla direttamente i propri dipendenti secondo catene gerarchiche autonome e distinte, nonché che partecipano separatamente alle gare di appalto e offrono servizi solo ed esclusivamente a mezzo di loro dipendenti, precisando che “Tanto so, perché curo gli interessi di come Controparte_4
consulente di azienda e mi è toccato lavorare in altra occasione, per separato incarico per . Per lavoro costantemente dal 2017, per CP_5 CP_4
ho avuto l'incarico di seguire il processo di ristrutturazione a Controparte_5
seguito di acquisizione;
questo negli anni 2021-2022… di agre di appalto alle quali partecipano separatamente ne ho viste e ne vedo costantemente… nei verbali di cambio di appalto, sottoscritto da ed , in quella CP_4 Controparte_5
occasione assistita dal dr. , si fa espressamente riferimento alla Persona_1
Pag. 15 di 25 distinzione organizzativa ed operativa delle due aziende e quel verbale è stato sottoscritto oltre che dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali e CP_9
. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste di parte CP_10
resistente, , il quale ha in merito riferito che “posso dire che io mi Testimone_2
occupo solo dell'appalto Amazon, per Io stesso sono dipendente Io sono CP_5 CP_5
venuto con la macchina di servizio di Urbe Vigilanza S.p.A…. sono differenziate…
Chiaramente, io organizzo i turni operativi per i dipendenti di Controparte_5
essendo io stesso un dipendente di . CP_5
Posta, quindi, l'acclarata distinzione dei due soggetti evocati in giudizio, non può dirsi dirimente la circostanza che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la prestazione dei ricorrenti è stata caratterizzata dallo svolgimento di identiche mansioni, svolte nel medesimo luogo, con l'osservanza delle stesse linee guida operative, nonché delle stesse regole e metodologie di controllo, come confermato dai testi di parte ricorrente, e . Invero, il permanere delle Testimone_3 Testimone_4
stesse metodologie di lavoro, linee operative e mansioni ben può derivare dal fatto che l'appalto - così come le relative prestazioni oggetto dei servizi che ne costituiscono il substrato - è rimasto inalterato, nonché dalla evidente connessione tra le due compagini sociali appartenenti allo stesso gruppo – connessione che, comunque, giova ribadire, non è indice dell'esistenza di un unico centro di interessi al punto da escludere l'alterità soggettiva e organizzativa delle società in questione. E, a tutto concedere, parte ricorrente non ha dedotto – né tantomeno articolato mezzi di prova – in ordine ad ulteriori e più dirimenti indici atti a disvelare una eventuale interposizione fittizia di manodopera, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza, ad esempio con riferimento alla titolarità del potere direttivo, gestionale e gerarchico dell'effettivo datore di lavoro in luogo di quello asseritamente solo formale, o con più
Pag. 16 di 25 specifico e dettagliato riferimento ai mezzi e strumenti adoperati nell'esecuzione dell'appalto.
In ragione di tanto, non può ritenersi sussistente una interposizione illecita di manodopera tra la e la di talché la relativa domanda di CP_4 CP_5
accertamento deve essere rigettata, e, per l'effetto, devono altresì rigettarsi le consequenziali domande volte alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso alla declaratoria di nullità del termine CP_4
apposto ai contrati stipulati con . CP_5
Del pari e per le ragioni già spiegate, tenuto conto della già richiamata e analizzata documentazione agli atti di causa, non vi è motivo di ritenere illegittima la anticipata risoluzione del contratto tra i ricorrenti e prima della scadenza del termine CP_4
previsto da contratto, atteso, che, come già spiegato, detta risoluzione è avvenuta di comune accordo a mezzo di reciproca sottoscrizione, nonché nell'ambito di una procedura di cambio appalto che ha determinato, per lo stesso appalto, il passaggio dei ricorrenti alle dipendenze di sempre sulla base di contratti CP_5
reciprocamente sottoscritti – alle stesse condizioni e termini di quelli in precedenza in essere con ivi compreso, quindi, il termine di scadenza – ed in ossequio ai CP_4
previ accordi con le organizzazioni sindacali. Né sono emersi elementi tali da far emergere una qualche induzione dei ricorrenti a tal fine.
Pertanto, non può dirsi configurata nel caso di specie una illegittima estromissione dei ricorrenti dal posto di lavoro, di talché va rigettata anche la conseguente domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni nelle more maturate con CP_4
4. Sulla domanda subordinata di condanna della società Controparte_5
al pagamento di somme a titolo di buono pasto per il periodo 01.08.2023-
17.09.2023
Pag. 17 di 25
Rigettata, per tutte le ragioni anzidette, la domanda principale, va ora vagliata la domanda subordinata dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna della società
[...]
all'erogazione di somme a titolo di buoni pasto non corrisposti, per il Controparte_5
periodo lavorativo dedotto in giudizio per ciascuno dei ricorrenti.
Preliminarmente, va evidenziato che, essendo stato dedotto l'inadempimento di un'obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro, devono trovare applicazione i principi generali in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001;
Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019;
Cass. n. 3996/2020).
Tanto premesso, con riferimento all'an debeatur, parte ricorrente ha assolto agli oneri sulla stessa gravante, avendo provato il titolo costitutivo rappresentato dal rapporto di lavoro e dall'impegno assunto da parte datoriale all'erogazione di buoni pasto giornalieri per la somma di € 5,00 – circostanza, questa, pacifica in quanto ammessa dalla stessa società resistente – ed avendo allegato l'inadempimento, CP_5
rappresentato dalla mancata erogazione delle somme invocate, al titolo dedotto.
Di contro, parte resistente non ha adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare il corretto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità dell'esecuzione della stessa per causa a sé non addebitabili, essendosi limitata ad affermare, in modo generico, non circostanziato e, soprattutto sfornito di qualunque idonea prova a
Pag. 18 di 25 riguardo, che i buoni pasto vengono erogati tramite apposita card e che le card di spettanza dei singoli lavoratori ricorrenti sono state prodotte ed inviate presso il sito di esecuzione dell'appalto in San Salvo, ma che i ricorrenti medesimi non le hanno mai ritirate. Orbene, come detto, detta circostanza è rimasta sfornita di prova ed anzi, di contro, conferma che le somme a titolo di buono pasto, di fatto, non sono mai state erogate ai dipendenti.
Tanto consente di ritenere comprovato l'an del diritto vantato in giudizio in parte qua.
Per quanto concerne, invece, il quantum debeatur, sono fondate le censure sollevate dalla società resistente, atteso che, come emerge dalle buste paga depositate in atti
(cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente , nel periodo 01.08.2023- CP_5
17.09.2023, ha svolto 23 giorni lavorativi effettivi, Parte_1 CP_1
20 giorni, 20 giorni, 33 giorni,
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_2
35 giorni e 20 giorni. In ragione di tanto, moltiplicando la Parte_3 somma giornaliera di € 5,00 per ciascuno dei giorni lavorati effettivi, si ottiene che ha diritto al pagamento di € 115,00, € 100,00, Parte_1 Controparte_1
€ 100,00, € 165,00, € 175,00 e CP_2 Controparte_3 Parte_2
€ 100,00. Parte_3
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento delle Controparte_5
suddette somme in favore dei ricorrenti a titolo di buoni pasto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
5. Sulla domanda di di condanna della società Parte_3
al pagamento di somme a titolo di indennità specifica di Controparte_4
mansione
Pag. 19 di 25
Con specifico riguardo alla domanda spiegata dal solo ricorrente Parte_3
volta ad ottenere la condanna della società resistente al
[...] Controparte_4
pagamento di somme dovute a titolo di indennità specifica di mansione, anche in questo caso viene dedotto l'inadempimento di un'obbligazione che rievoca i già richiamati principi probatori generali in materia da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Ciò posto, parte ricorrente ha dato prova del titolo costituivo del proprio diritto, rappresentato dall'atto di assegnazione alla superiore mansione di “Supervisore” a far data dal 01.07.2022, con successiva proroga dal 01.09.2022, con contestuale previsione in suo favore della somma di € 100,00 mensili a titolo di indennità per specifica mansione (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente , ed ha Parte_3
allegato in modo specifico e circostanziato l'inadempimento della controparte, asseritamente concretatosi nella mancata corresponsione dell'indennità pattuita per le mensilità di luglio e agosto 2022 compresi e per le mensilità da aprile a luglio 2023 compresi.
Di contro, parte resistente nulla ha effettivamente argomentato o articolato al fine di dimostrare l'adempimento l'insussistenza del diritto in trattazione, oppure l'avvenuto adempimento dell'obbligo, oppure ancora l'impossibilità di adempiere per cause a sé non addebitabili, di talché, in assenza di idonea prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo, quest'ultimo deve considerarsi acclarato, sia nell'an che nel quantum.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma lora di € 600,00, con conseguente condanna della resistente al Controparte_4
pagamento della somma dovuta, a titolo di indennità specifica di mansione.
Pag. 20 di 25
6. Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Devono rigettarsi le domande principali spiegate dai ricorrenti.
Di contro, deve accogliersi la domanda subordinata dei ricorrenti nei confronti della società e, per l'effetto, deve dichiararsi il diritto di Controparte_5 Parte_1 al pagamento di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e CP_2
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di al pagamento di € 165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di Pt_2 al pagamento di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, il diritto di Parte_3
al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'ulteriore effetto, deve condannarsi al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...]
dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di CP_1
di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...]
dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di CP_2
di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
Pag. 21 di 25 diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di , di € Controparte_3
165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di , di € 175,00 Parte_2
a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento, in favore di di € Parte_3
100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Infine, con specifico riferimento alla domanda spiegata dal solo ricorrente
[...]
deve dichiararsi il diritto dello stesso alla corresponsione Parte_3
dell'indennità specifica di mansione per le mensilità di luglio 2022, agosto 2022, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, per la somma lorda di € 600,00
e, per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in Controparte_4
favore del ricorrente dell'indennità specifica di mansione Parte_3
per le mensilità di luglio 2022, agosto 2022, aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023, per la somma lorda di € 600,00, oltre interessi legale e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, l'accoglimento solo parziale del ricorso - giusta il rigetto integrale delle domande principali dei ricorrenti e, di contro, l'accoglimento delle domande subordinate spiegate sia nei confronti di
(domanda di volta al pagamento della Controparte_4 Parte_3
indennità per specifica mansione) e di (domande di condanna al Controparte_5
pagamento dei buoni pasto) - integra una ipotesi di soccombenza reciproca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., tale da giustificare la compensazione integrale delle stesse.
Pag. 22 di 25 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
al pagamento di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di CP_1
al pagamento di € 100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al CP_2
pagamento di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al Controparte_3
pagamento di € 165,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, al pagamento CP_11
di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, di al pagamento di € Parte_3
100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_1
di € 115,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
[...]
dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € Controparte_1
100,00 a titolo di buoni paso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
Pag. 23 di 25 diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 100,00 a titolo di CP_2
buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 165,00 a titolo di buoni pasto, Controparte_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 175,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, in favore di di € 100,00 a titolo di buoni pasto, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- dichiara il diritto di al pagamento della somma lora di € Parte_3
600,00 a titolo di indennità specifica di mansione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di della somma Controparte_4 Parte_3
lorda di € 600,00 a titolo di indennità specifica di mansione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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