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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N.2058/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
25.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 l'avv.to premesso che era stata nominata difensore Parte_1
d'ufficio del sig. nel procedimento penale n. 2037/2019 R.G. G.I.P. per il reato di cui agli artt. CP_2
110 c.p., 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1) L.F. e 99, comma 4, c.p. per fatti di bancarotta fraudolenta;
che per l'attività svolta nella fase processuale innanzi al GIP, consistita nello studio del fascicolo e nella partecipazione all'udienza preliminare con discussione del 13.5.2021, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 116 D.P.R. n. 115/2002, previa dimostrazione di aver inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dell'imputato in sede civile per il recupero del credito;
che il GIP con decreto in data 7.2.2024, notificato il 26.2.2024, aveva liquidato l'importo di € 900,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per il procedimento penale ed € 540,00, oltre accessori di legge, per il recupero del credito in sede civile;
che successivamente in data 19.3.2025 il GIP aveva emesso un secondo decreto, notificato l'1.4.2025, in sostituzione del precedente, con il quale, rilevato che quanto liquidato superava gli importi richiesti dal difensore, aveva ridotto ad € 450,00, oltre accessori, il compenso per il procedimento penale e ad € 360,00 il compenso per la fase in sede civile, per un totale di € 877,50, oltre accessori ed oltre
64,96 per rimborso spese anticipate liquidate con provvedimento a margine;
tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso il suddetto decreto emesso in data 19.3.25 e depositato il 28.3.2025 .
Sosteneva infatti la nullità del provvedimento posto che il giudice non avrebbe potuto modificare il precedente decreto emesso in data 7.2.2024. Affermava infatti che, avendo il decreto di liquidazione del compenso del difensore a spese dello stato natura giurisdizionale, l'unico rimedio esperibile era l'opposizione regolata dagli artt. 84 e 170 del DPR n.
115/2002 da parte del difensore o del pubblico Ministero, rimedio questo pacificamente non esperito nella fattispecie.
Di conseguenza il giudice non aveva alcun potere di apportarvi modifiche avendo esaurito il proprio potere giurisdizionale con l'emanazione del predetto decreto in data 7.2.2024.
Evidenziava infatti che con il decreto impugnato il giudice non aveva affatto corretto un errore materiale, ma provveduto a rideterminare il compenso per ogni fase processuale con importi inferiori.
Richiamava al riguardo giurisprudenza di legittimità in sede sia civile che penale, nonché la giurisprudenza di merito dello stesso tribunale di Padova.
In subordine sosteneva che il decreto del 19.3.2025 era nullo anche per violazione dei parametri minimi della tariffa professionale di cui al D.M. n. 55/2014.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse revocato e/o annullato il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto del 7.2.2024; in via subordinata che venissero liquidati gli importi dovuti in relazione all'attività svolta nel procedimento penale in conformità ai parametri minimi per lo stesso previsti e gli importi liquidati dal giudice di pace nella sentenza n. 1603/2021 per il giudizio civile;
chiedeva altresì la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto in data 6.5.2025, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2024, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero pacifico è che il GIP con il provvedimento in data 7.2.2024 , provvedendo sull'istanza datata
13.10.2023 presentata dalla ricorrente per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta a favore dell'imputato nel procedimento penale n. 2037/2019 R.G. G.I.P. e per il rimborso delle spese CP_2 sostenute per il tentativo di recupero del credito in sede civile – quantificato in € 675,00 , per la fase penale e in € 540 per la fase civile, per complessivi € 1.215, ridotti ad € 810 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori ed oltre ad € 64,96 per anticipazioni non imponibili – abbia liquidato le seguenti somme: € 1.350,00 per il procedimento penale , di cui € 450,00 per la fase di studio ed € 900,00 per la fase decisionale, ridotte poi ad € 900,00 ex art. 106 bis DPR cit., oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, ed € 540,00 per la fase civile, di cui € 440,00 liquidate nella sentenza n. 1603/2021 del giudice di pace ed € 100,00 per il precetto.
Pacifico è altresì che successivamente il GIP d'ufficio con il decreto impugnato abbia provveduto a correggere per errore materiale il precedente decreto in data 7.2.2024 , liquidando quindi per la fase penale € 675,00 , di cui € 225,00 per la fase di studio ed € 450,00 per la fase decisoria, confermando invece l'importo di €
540,00 per la fase civile, e riducendo poi entrambi gli importi di 1/3 ex art. 106 bis DPR cit. pari rispettivamente ad € 450,00 e ad € 360,00 in conformità alla richiesta contenuta nell'istanza presentata dalla ricorrente.
Orbene, come correttamente evidenziato dall'opponente e come già deciso in analoghe precedenti opposizioni dalla scrivente, il giudice non aveva alcun potere di revocare/modificare il precedente decreto di liquidazione con cui aveva deciso sull'istanza dell'avv.to del 13.10.2023, avendo esaurito infatti il Pt_1 proprio potere giurisdizionale e potendo gli eventuali errori contenuti nel predetto decreto formare oggetto esclusivamente del procedimento di opposizione espressamente previsto dagli artt. 84 e 170 D.P.R. cit.. Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – sia civile che penale - anche nel caso di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato quello secondo cui “ in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. civ. 1196/2017; Cass.civ.12795/2014; Cass.civ.
14594/2008; arg. anche da Corte Costituzionale 24 settembre 2015, n. 192). Occorre in particolare evidenziare che l'art. 136, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, dispone espressamente che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, mentre ha efficacia retroattiva se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca dell'ammissione ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, allorché ha efficacia retroattiva, le conseguenti restituzioni. Le sezioni penali di questa Corte, peraltro, precisano che la revoca del patrocinio a spese dello
Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 DPR 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione ( Cass. Pen
10159/2021; Cass. Pen 17688/2019” ( Cass. civ. ord. 5458/2022).
In particolare Cass.Pen. n. 17668/2019 ha precisato che “ la revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto, al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione;
ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato
a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica… Il soggetto che promuove la richiesta di liquidazione del compenso a seguito di prestazioni rese a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato risulta titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta confermato dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione avverso il decreto di pagamento ( Cass. S.U. civ. 19161/2019). Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore ha pertanto natura decisoria e giurisdizionale, non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale. Inoltre il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento ( se non nell'ambito e all'esito del provvedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Deve pertanto riconoscersi l'estraneità all'assetto del DPR 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto, soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso di specie in cui il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione. Sul punto è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. Per tale ragione non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale ( salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di eventuale impugnazione ( Corte Cost. n. 192/2015)”.
Nella sentenza da ultimo citata si è anche sottolineato come conferma dell'intangibilità del provvedimento di liquidazione al di là dello specifico mezzo di impugnazione previsto, la si ritrova nella disciplina stabilita dall'art. 112 comma I lettera d) del D.P.R. cit. che nel prevedere la retroattività della revoca d'ufficio di ammissione al patrocinio a spese dello stato su richiesta dell'ufficio finanziario, ove risulti la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92 T.U. spese di giustizia, stabilisce che le spese di cui all'art. 107 siano recuperate nei confronti dell'imputato e non invece del difensore.
Del resto tale orientamento che attiene specificamente al decreto di liquidazione del compenso del difensore in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato, al quale è equiparato il compenso del difensore nominato d'ufficio nel processo penale nei casi previsti dagli artt. 116 e 117 D.P.R. cit., è conforme ai principi generali e consolidati formulati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla liquidazione del compenso dovuta agli ausiliari del giudice. Infatti si tratta pacificamente di un provvedimento giurisdizionale che statuisce su un diritto soggettivo, provvedimento quindi che non può essere modificato e/o revocato in sede di autotutela da parte del giudice che lo ha pronunziato, il quale infatti esaurisce con l'emanazione ogni potere decisorio al riguardo, ma solo ed esclusivamente dal giudice del procedimento di impugnazione disciplinato dall'ordinamento, ove tempestivamente proposto dai soggetti legittimati ( cfr. per esempio in relazione al decreto di liquidazione dell'equa indennità dovuta al tutore di soggetti incapaci Cass. 5474/2022; al decreto di liquidazione del compenso dovuto al notaio delegato alla vendita Cass. 36340/2021; al decreto di liquidazione del compenso del curatore nella procedura fallimentare Cass. 1394/2019; al decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario nei procedimenti espropriativi Cass. 20640/2017).
Nel caso di specie non si può qualificare il decreto impugnato come emesso ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e quindi in sede di correzione d'ufficio di errore materiale in cui era incorso il giudice nel precedente provvedimento.
Va infatti osservato che nel decreto del 7.2.2024 il giudice aveva proceduto addirittura ad una liquidazione secondo un “ valore personalizzato” del compenso delle due fasi ( di studio della controversia e decisionale) del procedimento penale svoltisi innanzi a lui, valore personalizzato che infatti era compreso tra i minimi e i massimi previsti nella tariffa di cui alla tabella 15 del D.M. 55/2014 sia con riferimento ai valori originari, applicabili ratione temporis, sia a quelli aggiornati con il d.m. 147/2022 . Inoltre correttamente non aveva ridotto di un terzo il compenso dovuto per il recupero del credito in sede civile, non trovando pacificamente applicazione l'art. 106 bis DPR 115/2002. Infine aveva omesso il rimborso delle anticipazioni per € 64,96 pure richiesto nell'istanza del difensore.
Appare quindi evidente che nel decreto impugnato il giudice ha proceduto ad una nuova e diversa liquidazione del compenso che ha comporta una modifica essenziale del provvedimento del 7.2.2024, incidente sul contenuto decisorio.
Il decreto impugnato, emesso dal G.I.P. in data 19-28.3.2025, va pertanto revocato.
Ne consegue la conferma del precedente decreto del 7.2.2024.
Le spese processuali vanno peraltro interamente compensate tra le parti, considerato l'errore commesso dalla stessa ricorrente nella formulazione dell'istanza di liquidazione del proprio compenso che ha comunque chiesto una somma ben inferiore a quella poi liquidata dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto emesso dal G.I.P. di Padova in data 19-
28.3.2025, con conseguente conferma del precedente decreto del 7.2.2024;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Padova, 9.7.2025
Il Presidente Caterina Santinello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N.2058/2025 R.G. promosso da:
AVV. ( C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Arenula n. 70
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso, come precisate nel verbale d'udienza del
25.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 l'avv.to premesso che era stata nominata difensore Parte_1
d'ufficio del sig. nel procedimento penale n. 2037/2019 R.G. G.I.P. per il reato di cui agli artt. CP_2
110 c.p., 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1) L.F. e 99, comma 4, c.p. per fatti di bancarotta fraudolenta;
che per l'attività svolta nella fase processuale innanzi al GIP, consistita nello studio del fascicolo e nella partecipazione all'udienza preliminare con discussione del 13.5.2021, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso ex art. 116 D.P.R. n. 115/2002, previa dimostrazione di aver inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dell'imputato in sede civile per il recupero del credito;
che il GIP con decreto in data 7.2.2024, notificato il 26.2.2024, aveva liquidato l'importo di € 900,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per il procedimento penale ed € 540,00, oltre accessori di legge, per il recupero del credito in sede civile;
che successivamente in data 19.3.2025 il GIP aveva emesso un secondo decreto, notificato l'1.4.2025, in sostituzione del precedente, con il quale, rilevato che quanto liquidato superava gli importi richiesti dal difensore, aveva ridotto ad € 450,00, oltre accessori, il compenso per il procedimento penale e ad € 360,00 il compenso per la fase in sede civile, per un totale di € 877,50, oltre accessori ed oltre
64,96 per rimborso spese anticipate liquidate con provvedimento a margine;
tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso il suddetto decreto emesso in data 19.3.25 e depositato il 28.3.2025 .
Sosteneva infatti la nullità del provvedimento posto che il giudice non avrebbe potuto modificare il precedente decreto emesso in data 7.2.2024. Affermava infatti che, avendo il decreto di liquidazione del compenso del difensore a spese dello stato natura giurisdizionale, l'unico rimedio esperibile era l'opposizione regolata dagli artt. 84 e 170 del DPR n.
115/2002 da parte del difensore o del pubblico Ministero, rimedio questo pacificamente non esperito nella fattispecie.
Di conseguenza il giudice non aveva alcun potere di apportarvi modifiche avendo esaurito il proprio potere giurisdizionale con l'emanazione del predetto decreto in data 7.2.2024.
Evidenziava infatti che con il decreto impugnato il giudice non aveva affatto corretto un errore materiale, ma provveduto a rideterminare il compenso per ogni fase processuale con importi inferiori.
Richiamava al riguardo giurisprudenza di legittimità in sede sia civile che penale, nonché la giurisprudenza di merito dello stesso tribunale di Padova.
In subordine sosteneva che il decreto del 19.3.2025 era nullo anche per violazione dei parametri minimi della tariffa professionale di cui al D.M. n. 55/2014.
Concludeva pertanto chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venisse revocato e/o annullato il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto del 7.2.2024; in via subordinata che venissero liquidati gli importi dovuti in relazione all'attività svolta nel procedimento penale in conformità ai parametri minimi per lo stesso previsti e gli importi liquidati dal giudice di pace nella sentenza n. 1603/2021 per il giudizio civile;
chiedeva altresì la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. CP_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso/decreto in data 6.5.2025, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
All'udienza del 25.6.2024, precisate le conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero pacifico è che il GIP con il provvedimento in data 7.2.2024 , provvedendo sull'istanza datata
13.10.2023 presentata dalla ricorrente per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta a favore dell'imputato nel procedimento penale n. 2037/2019 R.G. G.I.P. e per il rimborso delle spese CP_2 sostenute per il tentativo di recupero del credito in sede civile – quantificato in € 675,00 , per la fase penale e in € 540 per la fase civile, per complessivi € 1.215, ridotti ad € 810 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori ed oltre ad € 64,96 per anticipazioni non imponibili – abbia liquidato le seguenti somme: € 1.350,00 per il procedimento penale , di cui € 450,00 per la fase di studio ed € 900,00 per la fase decisionale, ridotte poi ad € 900,00 ex art. 106 bis DPR cit., oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, ed € 540,00 per la fase civile, di cui € 440,00 liquidate nella sentenza n. 1603/2021 del giudice di pace ed € 100,00 per il precetto.
Pacifico è altresì che successivamente il GIP d'ufficio con il decreto impugnato abbia provveduto a correggere per errore materiale il precedente decreto in data 7.2.2024 , liquidando quindi per la fase penale € 675,00 , di cui € 225,00 per la fase di studio ed € 450,00 per la fase decisoria, confermando invece l'importo di €
540,00 per la fase civile, e riducendo poi entrambi gli importi di 1/3 ex art. 106 bis DPR cit. pari rispettivamente ad € 450,00 e ad € 360,00 in conformità alla richiesta contenuta nell'istanza presentata dalla ricorrente.
Orbene, come correttamente evidenziato dall'opponente e come già deciso in analoghe precedenti opposizioni dalla scrivente, il giudice non aveva alcun potere di revocare/modificare il precedente decreto di liquidazione con cui aveva deciso sull'istanza dell'avv.to del 13.10.2023, avendo esaurito infatti il Pt_1 proprio potere giurisdizionale e potendo gli eventuali errori contenuti nel predetto decreto formare oggetto esclusivamente del procedimento di opposizione espressamente previsto dagli artt. 84 e 170 D.P.R. cit.. Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – sia civile che penale - anche nel caso di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato quello secondo cui “ in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'opera prestata nell'espletamento dell'incarico non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa, restando l'operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 ( Cass. civ. 1196/2017; Cass.civ.12795/2014; Cass.civ.
14594/2008; arg. anche da Corte Costituzionale 24 settembre 2015, n. 192). Occorre in particolare evidenziare che l'art. 136, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, dispone espressamente che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato, mentre ha efficacia retroattiva se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca dell'ammissione ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, allorché ha efficacia retroattiva, le conseguenti restituzioni. Le sezioni penali di questa Corte, peraltro, precisano che la revoca del patrocinio a spese dello
Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 DPR 30 maggio 2002, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione ( Cass. Pen
10159/2021; Cass. Pen 17688/2019” ( Cass. civ. ord. 5458/2022).
In particolare Cass.Pen. n. 17668/2019 ha precisato che “ la revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto, al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione;
ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato
a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica… Il soggetto che promuove la richiesta di liquidazione del compenso a seguito di prestazioni rese a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato risulta titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta confermato dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione avverso il decreto di pagamento ( Cass. S.U. civ. 19161/2019). Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore ha pertanto natura decisoria e giurisdizionale, non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale. Inoltre il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento ( se non nell'ambito e all'esito del provvedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. Deve pertanto riconoscersi l'estraneità all'assetto del DPR 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto, soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso di specie in cui il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione. Sul punto è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. Per tale ragione non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale ( salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di eventuale impugnazione ( Corte Cost. n. 192/2015)”.
Nella sentenza da ultimo citata si è anche sottolineato come conferma dell'intangibilità del provvedimento di liquidazione al di là dello specifico mezzo di impugnazione previsto, la si ritrova nella disciplina stabilita dall'art. 112 comma I lettera d) del D.P.R. cit. che nel prevedere la retroattività della revoca d'ufficio di ammissione al patrocinio a spese dello stato su richiesta dell'ufficio finanziario, ove risulti la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92 T.U. spese di giustizia, stabilisce che le spese di cui all'art. 107 siano recuperate nei confronti dell'imputato e non invece del difensore.
Del resto tale orientamento che attiene specificamente al decreto di liquidazione del compenso del difensore in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato, al quale è equiparato il compenso del difensore nominato d'ufficio nel processo penale nei casi previsti dagli artt. 116 e 117 D.P.R. cit., è conforme ai principi generali e consolidati formulati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla liquidazione del compenso dovuta agli ausiliari del giudice. Infatti si tratta pacificamente di un provvedimento giurisdizionale che statuisce su un diritto soggettivo, provvedimento quindi che non può essere modificato e/o revocato in sede di autotutela da parte del giudice che lo ha pronunziato, il quale infatti esaurisce con l'emanazione ogni potere decisorio al riguardo, ma solo ed esclusivamente dal giudice del procedimento di impugnazione disciplinato dall'ordinamento, ove tempestivamente proposto dai soggetti legittimati ( cfr. per esempio in relazione al decreto di liquidazione dell'equa indennità dovuta al tutore di soggetti incapaci Cass. 5474/2022; al decreto di liquidazione del compenso dovuto al notaio delegato alla vendita Cass. 36340/2021; al decreto di liquidazione del compenso del curatore nella procedura fallimentare Cass. 1394/2019; al decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario nei procedimenti espropriativi Cass. 20640/2017).
Nel caso di specie non si può qualificare il decreto impugnato come emesso ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e quindi in sede di correzione d'ufficio di errore materiale in cui era incorso il giudice nel precedente provvedimento.
Va infatti osservato che nel decreto del 7.2.2024 il giudice aveva proceduto addirittura ad una liquidazione secondo un “ valore personalizzato” del compenso delle due fasi ( di studio della controversia e decisionale) del procedimento penale svoltisi innanzi a lui, valore personalizzato che infatti era compreso tra i minimi e i massimi previsti nella tariffa di cui alla tabella 15 del D.M. 55/2014 sia con riferimento ai valori originari, applicabili ratione temporis, sia a quelli aggiornati con il d.m. 147/2022 . Inoltre correttamente non aveva ridotto di un terzo il compenso dovuto per il recupero del credito in sede civile, non trovando pacificamente applicazione l'art. 106 bis DPR 115/2002. Infine aveva omesso il rimborso delle anticipazioni per € 64,96 pure richiesto nell'istanza del difensore.
Appare quindi evidente che nel decreto impugnato il giudice ha proceduto ad una nuova e diversa liquidazione del compenso che ha comporta una modifica essenziale del provvedimento del 7.2.2024, incidente sul contenuto decisorio.
Il decreto impugnato, emesso dal G.I.P. in data 19-28.3.2025, va pertanto revocato.
Ne consegue la conferma del precedente decreto del 7.2.2024.
Le spese processuali vanno peraltro interamente compensate tra le parti, considerato l'errore commesso dalla stessa ricorrente nella formulazione dell'istanza di liquidazione del proprio compenso che ha comunque chiesto una somma ben inferiore a quella poi liquidata dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto emesso dal G.I.P. di Padova in data 19-
28.3.2025, con conseguente conferma del precedente decreto del 7.2.2024;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Padova, 9.7.2025
Il Presidente Caterina Santinello