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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza dell'11.9.2025 , tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 28883/2024 vertente TRA
Per la sig nata a [...] il [...], e residente in [...], codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Palazzi, codice fiscale , C.F._2 indirizzo di posta elettronica numero di fax Email_1 081.405924, presso lo studio della quale elegge domicilio in Napoli Viale Villa Santa Maria 14, giusta procura in allegato al presente ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
:
L' C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore - , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede , presso l'avv. Maria Sofia Lizzi CP_1 ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti C.F._3 per Notar del 22.03.24 rep. N. 37875, n. racc. 7313 la quale si dichiara Persona_1 disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec: t (Fax 081.19626338- Tel. 081.7558400)- Email_2 via De Gasperi, 55- Napoli;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente di cui in epigrafe impugnava l' avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' avente ad oggetto omessi CP_1 contributi Gestione commerciante 2022/2023 eccependone la nullità e la illegittimità Deduceva che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria. Deduceva altresì che : , era socia e amministratore della La Jeunesse Parte_1 Srl dichiarata fallita con sentenza n. 12/2022 del 7 febbraio 2022, dal Tribunale di Napoli, VII sezione civile, GD Dott. Bernardi, Curatore Dott.ssa . Persona_2 (all. 2 sentenza dichiarativa di Fallimento). Che con la dichiarazione di fallimento veniva interrotta anche l'attività di centro estetico esercitata dalla stessa Società fallita e con decreto ex art 118, n. 3 co. 2 L. fall dell'11 luglio 2024 veniva dichiarata la chiusura del fallimento n. 12/2022. (all. 3 decreto di chiusura del Fallimento n. 12/22)
1 Che nonostante ciò, l' comunque esigeva da il versamento dei CP_1 Parte_1 mancati contributi anni 2022/2023 per la Gestione commercianti. Ebbene, nella fattispecie in esame risulta evidente l'inesistenza e l'insussistenza del presupposto richiesto dalla legge al fine dell'obbligo contributivo, dal momento che la ricorrente negli anni 2022 e 2023 non ha prestato alcuna attività lavorativa perché la Società dapprima fallita e poi chiusa, così come comprovato dalla documentazione in atti. Che pertanto , nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito di cui si chiede l'annullamento. CP_1 Con sospensione nelle more del giudizio dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' CP_1 Per tutto quanto esposto, la ricorrente , ritenendo la pretesa dell'Ente Parte_1 resistente del tutto illegittima ed infondata, in forza delle osservazioni in diritto svolte nel presente ricorso, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e valutando grave ed irreparabile il pregiudizio derivante dalla provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito della complessiva somma di euro 4.559,14, chiedeva disporre, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e la sospensione dei termini di pagamento relativi all'avviso impugnato nelle more del procedimento. Concludeva chiedendo :
- in via preliminare e anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito 371 2024 00148485 55 000 e la sospensione dei termini di pagamento relativi all'avviso impugnato nelle more del procedimento, sussistono le condizioni che integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 24 L 46/99;
- in via principale nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare non dovuta CP_1 la contribuzione previdenziale gestione commerciante per l'insussistenza e inesistenza del presupposto e per l'effetto dichiarare non dovute e/o annullare tutte le somme richieste a titolo di contributo, interessi e sanzioni di cui alla lett a) dell'art 116 comma 8 della l. 388/2000; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara integralmente antistatario. Si costituiva l' allegando la relazione amministrativa con loa quale l' CP_1 amministrazione pur riconoscendo la non debenza dei a dei contributi richiesti per cessazione dell'attività in seguito ad apertura procedura di fallimento Rilevava però che la contribuente non aveva mai provveduto ad inoltrare comunicazione di cancellazione laddove l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali. Tale modalità deve essere utilizzata in via obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2010 (art. 9 D.L. 31/01/2007 n. 7, modificato dall'art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78). In data odierna abbiamo provveduto alla chiusura
2 della posizione al 17/02/2022 e allo sgravio di tutti gli avvisi d'addebito contenenti contributi successivi alla chiusura. In allegato il provvedimento relativo.” Per tale motivo chiedeva procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vinte le spese All' udienza dell'11.9.2025, all' esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere vinte le spese Va dichiarata la cessazione della materia del contendere La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Pertanto, ciò determina il venir meno dell'interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Invero , come è desumibile dalla memoria di costituzione, l' ha annullato in sede di CP_1 autotutela gli avvisi di addebito, come è provato dalla relazione del funzionario CP_1 allegata , ove si precisa che a seguito dello sgravio effettuato la somma residua è dovuta all'
. Residua, pertanto, solo la regolamentazione delle spese di Controparte_2 lite . In merito l' ha richiamato l' art l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, CP_1 convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40,che ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali.
In replica, tuttavia, parte ricorrente ha dedotto la comunicazione dell' intervenuto fallimento da parte della curatela fallimentare, richiamando l' allegato a), ove però in luogo della comunicazione unica di avvenuta cancellazione della società, viene depositata la raccomandata N. 66509987894-0 inoltrata dall' alla società Jeunesse di in solido CP_1 Pt_1 con curatrice del fallimento del 19/07/2024, la quale non costituisce la Persona_2 prova della comunicazione prevista dall'articolo 9 sopra richiamato. Tanto premesso, le spese di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi . Napoli,11.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dr .Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Controparte_3
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Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza dell'11.9.2025 , tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 28883/2024 vertente TRA
Per la sig nata a [...] il [...], e residente in [...], codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Palazzi, codice fiscale , C.F._2 indirizzo di posta elettronica numero di fax Email_1 081.405924, presso lo studio della quale elegge domicilio in Napoli Viale Villa Santa Maria 14, giusta procura in allegato al presente ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
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L' C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore - , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede , presso l'avv. Maria Sofia Lizzi CP_1 ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti C.F._3 per Notar del 22.03.24 rep. N. 37875, n. racc. 7313 la quale si dichiara Persona_1 disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec: t (Fax 081.19626338- Tel. 081.7558400)- Email_2 via De Gasperi, 55- Napoli;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente di cui in epigrafe impugnava l' avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' avente ad oggetto omessi CP_1 contributi Gestione commerciante 2022/2023 eccependone la nullità e la illegittimità Deduceva che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria. Deduceva altresì che : , era socia e amministratore della La Jeunesse Parte_1 Srl dichiarata fallita con sentenza n. 12/2022 del 7 febbraio 2022, dal Tribunale di Napoli, VII sezione civile, GD Dott. Bernardi, Curatore Dott.ssa . Persona_2 (all. 2 sentenza dichiarativa di Fallimento). Che con la dichiarazione di fallimento veniva interrotta anche l'attività di centro estetico esercitata dalla stessa Società fallita e con decreto ex art 118, n. 3 co. 2 L. fall dell'11 luglio 2024 veniva dichiarata la chiusura del fallimento n. 12/2022. (all. 3 decreto di chiusura del Fallimento n. 12/22)
1 Che nonostante ciò, l' comunque esigeva da il versamento dei CP_1 Parte_1 mancati contributi anni 2022/2023 per la Gestione commercianti. Ebbene, nella fattispecie in esame risulta evidente l'inesistenza e l'insussistenza del presupposto richiesto dalla legge al fine dell'obbligo contributivo, dal momento che la ricorrente negli anni 2022 e 2023 non ha prestato alcuna attività lavorativa perché la Società dapprima fallita e poi chiusa, così come comprovato dalla documentazione in atti. Che pertanto , nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito di cui si chiede l'annullamento. CP_1 Con sospensione nelle more del giudizio dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' CP_1 Per tutto quanto esposto, la ricorrente , ritenendo la pretesa dell'Ente Parte_1 resistente del tutto illegittima ed infondata, in forza delle osservazioni in diritto svolte nel presente ricorso, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e valutando grave ed irreparabile il pregiudizio derivante dalla provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito della complessiva somma di euro 4.559,14, chiedeva disporre, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e la sospensione dei termini di pagamento relativi all'avviso impugnato nelle more del procedimento. Concludeva chiedendo :
- in via preliminare e anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito 371 2024 00148485 55 000 e la sospensione dei termini di pagamento relativi all'avviso impugnato nelle more del procedimento, sussistono le condizioni che integrano i “gravi motivi” di cui all'art. 24 L 46/99;
- in via principale nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00148485 55 000 emesso dall' per tutti i motivi esposti nel presente atto e dichiarare non dovuta CP_1 la contribuzione previdenziale gestione commerciante per l'insussistenza e inesistenza del presupposto e per l'effetto dichiarare non dovute e/o annullare tutte le somme richieste a titolo di contributo, interessi e sanzioni di cui alla lett a) dell'art 116 comma 8 della l. 388/2000; Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara integralmente antistatario. Si costituiva l' allegando la relazione amministrativa con loa quale l' CP_1 amministrazione pur riconoscendo la non debenza dei a dei contributi richiesti per cessazione dell'attività in seguito ad apertura procedura di fallimento Rilevava però che la contribuente non aveva mai provveduto ad inoltrare comunicazione di cancellazione laddove l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali. Tale modalità deve essere utilizzata in via obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2010 (art. 9 D.L. 31/01/2007 n. 7, modificato dall'art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78). In data odierna abbiamo provveduto alla chiusura
2 della posizione al 17/02/2022 e allo sgravio di tutti gli avvisi d'addebito contenenti contributi successivi alla chiusura. In allegato il provvedimento relativo.” Per tale motivo chiedeva procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vinte le spese All' udienza dell'11.9.2025, all' esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere vinte le spese Va dichiarata la cessazione della materia del contendere La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso , nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere ( rilevabile anche d'ufficio Cass. n. 3664/82 ) perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Pertanto, ciò determina il venir meno dell'interesse ad agire e la conseguente cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti . Invero , come è desumibile dalla memoria di costituzione, l' ha annullato in sede di CP_1 autotutela gli avvisi di addebito, come è provato dalla relazione del funzionario CP_1 allegata , ove si precisa che a seguito dello sgravio effettuato la somma residua è dovuta all'
. Residua, pertanto, solo la regolamentazione delle spese di Controparte_2 lite . In merito l' ha richiamato l' art l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, CP_1 convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40,che ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali.
In replica, tuttavia, parte ricorrente ha dedotto la comunicazione dell' intervenuto fallimento da parte della curatela fallimentare, richiamando l' allegato a), ove però in luogo della comunicazione unica di avvenuta cancellazione della società, viene depositata la raccomandata N. 66509987894-0 inoltrata dall' alla società Jeunesse di in solido CP_1 Pt_1 con curatrice del fallimento del 19/07/2024, la quale non costituisce la Persona_2 prova della comunicazione prevista dall'articolo 9 sopra richiamato. Tanto premesso, le spese di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio. Si comunichi . Napoli,11.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dr .Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Controparte_3
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