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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10073/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TANGARI Parte_1
PA
ricorrente contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. n.
118/1971,18/1980,508/1998 e 509/1988, per non corretta valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle
LL.118/1971,18/1980,508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_2 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 09.07.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 22.07.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine,
Pag. 2 di 4 il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 31.07.2024, e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_2 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU e soprattutto la lacunosità nella risposta dello stesso CTU alle controdeduzioni presentate dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, pur avendo riscontrato tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accertamento del diritto all' indennità di accompagnamento.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Pag. 3 di 4 Deve essere affermata l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento delle spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite anche della fase per ATPO;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_2 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 03.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
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Sezione Lavoro
N.R.G. 10073/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TANGARI Parte_1
PA
ricorrente contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. n.
118/1971,18/1980,508/1998 e 509/1988, per non corretta valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alle
LL.118/1971,18/1980,508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_2 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 09.07.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 22.07.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine,
Pag. 2 di 4 il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 31.07.2024, e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_2 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU e soprattutto la lacunosità nella risposta dello stesso CTU alle controdeduzioni presentate dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, pur avendo riscontrato tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, il CTU ha confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'accertamento del diritto all' indennità di accompagnamento.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Pag. 3 di 4 Deve essere affermata l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto della dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento delle spese processuali, le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite anche della fase per ATPO;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_2 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 03.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
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