Sentenza 15 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza breve 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Pugliese e Rachele Selvaggia De Stefanis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 3.10.2024, recante la comunicazione dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di trasferimento nelle sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-, nonché dei precedenti pareri negativi dei Questori di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2025, la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 26 novembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024 -OMISSIS- -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il -OMISSIS- di Genova, ha impugnato la nota del 3 ottobre 2024, con cui il Ministero dell’Interno gli ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua domanda di trasferimento nelle sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-, nonché i previ pareri negativi dei Questori di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per inosservanza della circolare n. 333-A/9802.B.B.5.4 e violazione di legge per difetto di motivazione . I pareri questorili non sarebbero adeguatamente motivati, perché ometterebbero di argomentare in merito all’asserita incompatibilità ambientale del poliziotto. In particolare, il parere -OMISSIS- si limiterebbe ad elencare i precedenti penali e le segnalazioni di polizia dei parenti dell’istante; quello -OMISSIS- farebbe impropriamente riferimento alla vicinanza dei commissariati di -OMISSIS- e di -OMISSIS- con il comune di -OMISSIS-, nel quale risiedono solo cinque zii e due cugini, distante oltre 45 km dalle sedi richieste.
II) Eccesso di potere per illogicità della motivazione e contraddittorietà . Il provvedimento oppugnato risulterebbe viziato per contraddittorietà, in quanto in passato il deducente sarebbe stato aggregato per molteplici servizi nella provincia di -OMISSIS-. Inoltre, i pareri avversati si rivelerebbero illogici, perché: a carico del padre del ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato per oltre trent’anni, penderebbe unicamente un procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo stato assolto nel 1994 dai reati ascrittigli nell’ambito di una vecchissima vicenda; gli altri precedenti riportati riguarderebbero parenti lontani o acquisiti; gli illeciti penali sarebbero risalenti nel tempo oppure bagatellari, sì che in diversi casi potrebbero essere formulate istanze di estinzione o di riabilitazione; a nessun familiare sarebbero stati contestati reati violenti, o contro la pubblica amministrazione, o di associazione mafiosa.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, instando per la reiezione dell’impugnativa.
In seguito, l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., eccependo la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria conclusiva della procedura di mobilità, nonché difendendo in ogni caso la piena legittimità degli atti gravati.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. L’agente scelto della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la nota del Ministero dell’Interno in data 3 ottobre 2024, recante il diniego opposto alla sua domanda di trasferimento, mediante mobilità ordinaria, nelle sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-, nonché i pareri contrari dei Questori di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
2. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente, attesa l’inaccoglibilità del ricorso nel merito.
3. I due mezzi di gravame, esaminabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono privi di fondamento.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.p.r. n. 335/1982, gli appartenenti ai ruoli ordinari della Polizia di Stato, i quali abbiano prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, possono chiedere di essere trasferiti con la procedura c.d. di mobilità ordinaria (attualmente gestita tramite il portale telematico “ PI ”, nel quale gli interessati inseriscono le domande).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’istanza di trasferimento avanzata nell’ambito della procedura ordinaria di mobilità può essere respinta qualora nell’ufficio richiesto si determinerebbe una situazione di incompatibilità ambientale: infatti, sarebbe illogico e contrario al principio di buon andamento accogliere la domanda per poi disporre un nuovo spostamento d’ufficio a causa di un contesto obiettivo che possa condizionare l’imparzialità del dipendente nell’espletamento delle attività istituzionali o, comunque, nuocere al prestigio, decoro e/o funzionalità dell’amministrazione, come nell’ipotesi di parenti e/o affini con precedenti penali e di polizia residenti nel territorio (in argomento cfr. Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 355; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 luglio 2025, n. 2580; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 aprile 2025, n. 293, e Cons. St., sez. II, ord. 31 gennaio 2024, n. 331).
3.1. Ciò posto, nel 2024 l’agente scelto -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato domanda di trasferimento a -OMISSIS-, presso i reparti di polizia di frontiera, mobile e prevenzione crimine, oppure, in alternativa, in provincia di -OMISSIS-, presso i commissariati di -OMISSIS- e di -OMISSIS- (v. doc. 8 ricorrente e doc. 20 resistente). L’istanza fa seguito ad una precedente richiesta di mobilità inoltrata nel 2022 ed esitata negativamente (v. docc. 2 e 4 resistente), in ragione del parere contrario della Questura -OMISSIS- (doc. 7 ricorrente e doc. 8 resistente).
Il nuovo atto di ripulsa è motivato per relationem mediante il richiamo ai pareri negativi “in ingresso” delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per le sedi ambite dal dipendente, che hanno ravvisato profili di incompatibilità ambientale ostativi alla movimentazione. Segnatamente, il parere del Questore di -OMISSIS- si fonda sul riscontro di pregiudizi penali a carico di familiari del poliziotto, residenti in città o a -OMISSIS- (doc. 12 ricorrente); quello del Questore di -OMISSIS- sulla contiguità territoriale con la provincia -OMISSIS- e, in particolare, con il comune -OMISSIS- (doc. 18 ricorrente).
Orbene, il numero di parenti del ricorrente attinti da precedenti penali è elevato, i reati sono distribuiti in un ampio arco temporale e comprendono delitti contro l’amministrazione della giustizia, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e finanziari (per casi analoghi cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 luglio 2025, n. 2580, cit.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 aprile 2025, n. 293, cit.).
È vero che, con decisione della Corte d’Appello di -OMISSIS- dell’11 luglio 1994, il padre dell’esponente, -OMISSIS- -OMISSIS-, all’epoca agente della Polizia di Stato assegnato al servizio di piantone di guardia della rimessa di -OMISSIS-, è stato assolto dal delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, contestatogli perché aveva riferito ad un pregiudicato le caratteristiche dell’automobile blindata in uso al vice questore di -OMISSIS- dott. -OMISSIS-, ucciso nell’agguato mafioso del -OMISSIS-: ciò in quanto, secondo la ricostruzione della sentenza, tali caratteristiche potevano essere conosciute da chiunque, poiché il dott. -OMISSIS- utilizzava quotidianamente la vettura (doc. 5 ricorrente). Tuttavia, come emerge dal parere questorile, il genitore del poliziotto aspirante al trasferimento risulta attualmente sotto processo per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (secondo quanto dichiarato dal ricorrente, egli ha sostituito la serratura della porta di casa al fine di impedire l’accesso alla moglie -OMISSIS- -OMISSIS-: v. dichiarazione di -OMISSIS- -OMISSIS- in data 4.10.2022, sub doc. 7 resistente).
Inoltre, gli zii materni -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati condannati, rispettivamente, il primo per bancarotta fraudolenta continuata, il secondo per peculato e violazione del t.u.l.p.s., la terza per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, nonché il quarto per falso materiale, contraffazione di pubblici sigilli e truffa continuata (segnalandosi, peraltro, che -OMISSIS- -OMISSIS- ha ottenuto la riabilitazione).
Ancora, lo zio paterno -OMISSIS- -OMISSIS- ha riportato una condanna per partecipazione a giochi d’azzardo, il cugino -OMISSIS- -OMISSIS- ha patteggiato per due volte la pena per ricettazione, mentre il cugino -OMISSIS- -OMISSIS- è stato condannato per guida in stato di ebbrezza.
Da ultimo, hanno pregiudizi penali anche tre zii acquisiti, vale a dire: -OMISSIS-, che annovera due condanne per furto e una per tentata rapina; -OMISSIS-, attinta da una condanna per furto aggravato; -OMISSIS-, giudicata in via definitiva rea di due violazioni di sigilli e di un furto di energia elettrica, oltre che condannata in primo grado per furto aggravato.
Dunque, è evidente la sussistenza di un contesto familiare connotato da abituali e radicati fenomeni di criminalità: sebbene non risultino, almeno prima facie , collegamenti con le corsorterie mafiose, tale situazione appare sintomatica di una diffusa inosservanza delle norme penali, che, contrariamente all’assunto attoreo, si è tradotta anche in delitti contro la pubblica amministrazione e in condotte violente.
Pertanto, le valutazioni questorili relative alla causa di incompatibilità ambientale si rivelano assolutamente congrue e ragionevoli, giacché, a prescindere dall’intensità dei rapporti intrattenuti dall’agente con i familiari in questione, la sua presenza nelle sedi agognate potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali ed arrecare nocumento all’immagine ed al prestigio della Polizia. Ciò vale sia per i reparti di -OMISSIS-, dato che i parenti risiedono nel capoluogo siciliano e nel comune metropolitano di -OMISSIS-; sia per quelli della provincia di -OMISSIS-, il cui territorio confina con quello -OMISSIS-, sicché la vicinanza geografica è sufficiente a giustificare il parere negativo (in termini v. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 aprile 2025, n. 293, cit.).
Per completezza, si osserva che il precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa del ricorrente risulta nella specie inconferente (T.A.R. Sicilia, -OMISSIS-, sez. III, 22 giugno 2023, n. 2114): in quel caso, infatti, la revoca del trasferimento a domanda del dipendente era dipesa da un travisamento della situazione di fatto, perché due parenti pregiudicati erano deceduti, altri due vivevano in regioni diverse ed un quinto era assistente capo della Polizia di Stato.
3.2. Sotto altro profilo, nessuna contraddittorietà è ravvisabile tra gli atti impugnati ed i pregressi provvedimenti di aggregazione del poliziotto nella provincia di -OMISSIS- (per complessivi 22 giorni nel 2020, 21 giorni nel 2021 e 15 giorni nel 2022: v. doc. 11 ricorrente): e ciò sia in ragione degli effetti di natura temporanea di questi ultimi atti, rispetto al carattere definitivo dell’assegnazione richiesta dall’interessato (in termini cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 luglio 2025, n. 2580, cit.); sia per la specificità delle missioni, mirate a fronteggiare l’emergenza clandestini.
4. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
5. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed i soggetti citati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
AN LL, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | US CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.