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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/06/1972 (cf: , rappresentato e difeso, C.F._1
per mandato in atti, dall'avv. BONTÀ MANUELA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(USA) il 09/11/1972 (cf: ), rappresentata C.F._2
e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti SALZANO NICOLA e
SANZO DONATELLA;
– parte resistente – E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzio- so).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto di omologa della separazione con- sensuale del 10/2/2021, con cui, recependo l'accordo dei coniugi,
è stato posto a suo carico (dipendente del Ministero della Difesa a servizio dell'Arma dei Carabinieri - reparto servizi magistratura sezione scorte) di contribuire al mantenimento del coniuge
[...]
corrispondendo alla stessa un importo men- Controparte_1
sile di € 350,00.
A fondamento della domanda ha dedotto “la Parte_1
mutata situazione patrimoniale” della che, dopo CP_1
l'omologa della separazione, “ha accresciuto il suo patrimonio immo- biliare e mobiliare acquistando la qualità di erede legittima del suo defun- to padre ed erede testamentaria dello zio ed ha Persona_1
venduto un proprio immobile, ricevendo la somma di denaro di €
63.000,00.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra la per le ragio- CP_1
- 2 - ni di cui in narrativa.
Soltanto in via gradata qualora si dovesse accertare che la sig.ra la CP_1
non abbia accresciuto il suo patrimonio nella misura indicata in ricorso,
Ridurre l'importo dell'assegno mensile erogato dal sig. a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento da € 350,00 ad € 150,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita , deducendo che al momen- Controparte_1
to della omologa della separazione consensuale si erano già aper- te le successioni dei propri genitori (essendo infatti la madre ed il padre deceduti, rispettivamente, il 6/5/2013 ed il 3/3/2018) e che, in ogni caso, dalla successione del padre ha acquistato esclu- sivamente terreni non produttivi di reddito, la casa in cui abita ed il box che utilizza per la propria autovettura.
Quanto alla compravendita, la resistente ha precisato che essa ha avuto per oggetto un immobile di cui era già proprietaria ancor prima del matrimonio, per il prezzo di euro 63.000,00, e che la vendita si è resa necessaria per il proprio sostentamento.
Quanto alla eredità dello zio, la resistente ha dichiarato di aver ri- cevuto circa la metà di quanto esposto in ricorso (257.000,00), ol- tre terreni e fabbricati.
Evidenziata, infine, la natura compensativa dell'assegno di man- tenimento, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la riduzione dell'assegno nella misura ritenuta congrua.
***
- 3 - Va premesso, in punto di diritto, che l'ultimo comma dell'articolo
156 del codice civile, per quanto concerne la separazione, nonché
l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda invece lo scioglimento del matrimonio, prevedono che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, possa disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione o di divorzio. Tali previsioni, che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato, discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale;
la domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celasse una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di
- 4 - modifica delle condizioni di separazione (e, dunque, di quella di divorzio) deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass., sez. I, 13 gennaio
2017, n. 787, e, in senso conforme, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, n.
11177; Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671; Cass., sez. I, 1 agosto
2003, n. 11720; Cass., sez. I, 7 dicembre 1999, Cass., sez. I, 14 novembre 1992, n. 1992; Cass., sez. I, 7 marzo 19902, n. 1800); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass., sez. I, 8 maggio 2008; Cass., sez. VI-I, ord. 28 novembre 2017, n. 28436) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass., sez. I, 11 settembre 1998, n.
9028; cfr., più di recente, Cass., sez. I, 15 marzo 2024, n. 7029:
“La revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di un cambiamento significativo nelle condizioni economiche degli ex coniugi che modifichi l'assetto patrimoniale stabilito dal precedente provvedimento, il giudice, nel processo di revisione, non può rivedere autonomamente i presupposti o l'ammontare dell'assegno in base a una nuova valutazione delle condizioni economiche, ma deve rispettare le valutazioni originarie e limitarsi a verificare se ci sono state modifiche sostanziali che alterano l'equilibrio economico precedentemente determinato, adeguando l'assegno alla nuova situazione patrimoniale e reddituale.”).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della
- 5 - separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004,
n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605).
Tanto premesso, il ricorso spiegato da è fonda- Parte_1
to nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che esula dal thema decidedum la successione della madre della resistente, apertasi in data 6/5/2013 (invero, nem- meno menzionata dal ricorrente).
Devono ritenersi ininfluenti, poi, la successione del padre della resistente (apertasi il 3/3/2018, antecedente alla sottoscrizione degli accordi di separazione) e la vendita dell'immobile sito in
Campofelice di Fitalia, per il prezzo di euro 63.000,00, in data
14/2/2022, trattandosi di immobile già presente nel patrimonio della resistente al momento della separazione.
Deve invece ritenersi rilevante la successione dello zio di
[...]
, apertasi il 12 luglio 2021 Parte_2 Persona_1
(cfr. dichiarazione di successione presentata il 23/12/2021), suc- cessivamente, quindi, alla sottoscrizione degli accordi di separa- zione.
Per effetto di tale successione, infatti, la resistente ha acquistato
- 6 - un cospicuo patrimonio immobiliare (tre terreni e cinque fabbrica- ti in Mezzoiuso) e un'ingente somma di denaro (circa 260.000,00 euro, per sua stessa ammissione).
Tale circostanza, in conformità all'insegnamento della Suprema
Corte, deve ritenersi tali da incidere sull'equilibrio economico risultante dai patti della separazione consensuale sottoscritti dalle parti (cfr., sul punto, Cass., sez. VI, 5 febbraio 2014, n. 2542, che richiama, in motivazione, Cass., sez. I, 19 novembre 2010, n.
23508: “In tema di mantenimento, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato e, quindi, anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario”).
Ed invero, gli estratti conto prodotti evidenziano una innegabile, accresciuta capacità economica della resistente, come confermato anche dalla documentazione acquisita;
ed invero, dagli estratti conto prodotti emerge che, contrariamente a quanto dedotto in comparsa di costituzione, la resistente ha destinato la quasi totali- tà del ricavato della compravendita del 14/2/2022 ad un investi- mento (e non al proprio sostentamento), ha effettuato numerosi versamenti di somme contanti (che esulano, peraltro, dal com- pendio della predetta successione) ed ha sostenuto spese per im- porti ben superiori agli introiti derivanti dall'assegno di manteni-
- 7 - mento percepito dal coniuge.
Tanto premesso, l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
va congruamente ridotto e, valutate tutte le circostanze,
[...]
va quantificato in euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, in considerazione natura e dell'esito del giudizio, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
riduce l'assegno di euro 350,00, posto a suo carico dal
[...]
decreto di omologa della separazione consensuale del 10-12 feb- braio 2021 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge
[...]
ad euro 150,00, con decorrenza dalla data Controparte_1
di deposito del ricorso introduttivo;
− dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente rel.est.
Dr.ssa Laura Petitti
- 8 - - 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2819 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/06/1972 (cf: , rappresentato e difeso, C.F._1
per mandato in atti, dall'avv. BONTÀ MANUELA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] Controparte_1
(USA) il 09/11/1972 (cf: ), rappresentata C.F._2
e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti SALZANO NICOLA e
SANZO DONATELLA;
– parte resistente – E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente –
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzio- so).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023 ha Parte_1
chiesto la modifica del decreto di omologa della separazione con- sensuale del 10/2/2021, con cui, recependo l'accordo dei coniugi,
è stato posto a suo carico (dipendente del Ministero della Difesa a servizio dell'Arma dei Carabinieri - reparto servizi magistratura sezione scorte) di contribuire al mantenimento del coniuge
[...]
corrispondendo alla stessa un importo men- Controparte_1
sile di € 350,00.
A fondamento della domanda ha dedotto “la Parte_1
mutata situazione patrimoniale” della che, dopo CP_1
l'omologa della separazione, “ha accresciuto il suo patrimonio immo- biliare e mobiliare acquistando la qualità di erede legittima del suo defun- to padre ed erede testamentaria dello zio ed ha Persona_1
venduto un proprio immobile, ricevendo la somma di denaro di €
63.000,00.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra la per le ragio- CP_1
- 2 - ni di cui in narrativa.
Soltanto in via gradata qualora si dovesse accertare che la sig.ra la CP_1
non abbia accresciuto il suo patrimonio nella misura indicata in ricorso,
Ridurre l'importo dell'assegno mensile erogato dal sig. a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento da € 350,00 ad € 150,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia”.
Si è costituita , deducendo che al momen- Controparte_1
to della omologa della separazione consensuale si erano già aper- te le successioni dei propri genitori (essendo infatti la madre ed il padre deceduti, rispettivamente, il 6/5/2013 ed il 3/3/2018) e che, in ogni caso, dalla successione del padre ha acquistato esclu- sivamente terreni non produttivi di reddito, la casa in cui abita ed il box che utilizza per la propria autovettura.
Quanto alla compravendita, la resistente ha precisato che essa ha avuto per oggetto un immobile di cui era già proprietaria ancor prima del matrimonio, per il prezzo di euro 63.000,00, e che la vendita si è resa necessaria per il proprio sostentamento.
Quanto alla eredità dello zio, la resistente ha dichiarato di aver ri- cevuto circa la metà di quanto esposto in ricorso (257.000,00), ol- tre terreni e fabbricati.
Evidenziata, infine, la natura compensativa dell'assegno di man- tenimento, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la riduzione dell'assegno nella misura ritenuta congrua.
***
- 3 - Va premesso, in punto di diritto, che l'ultimo comma dell'articolo
156 del codice civile, per quanto concerne la separazione, nonché
l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda invece lo scioglimento del matrimonio, prevedono che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, possa disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione o di divorzio. Tali previsioni, che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato, discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale;
la domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celasse una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di
- 4 - modifica delle condizioni di separazione (e, dunque, di quella di divorzio) deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass., sez. I, 13 gennaio
2017, n. 787, e, in senso conforme, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, n.
11177; Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671; Cass., sez. I, 1 agosto
2003, n. 11720; Cass., sez. I, 7 dicembre 1999, Cass., sez. I, 14 novembre 1992, n. 1992; Cass., sez. I, 7 marzo 19902, n. 1800); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass., sez. I, 8 maggio 2008; Cass., sez. VI-I, ord. 28 novembre 2017, n. 28436) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass., sez. I, 11 settembre 1998, n.
9028; cfr., più di recente, Cass., sez. I, 15 marzo 2024, n. 7029:
“La revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di un cambiamento significativo nelle condizioni economiche degli ex coniugi che modifichi l'assetto patrimoniale stabilito dal precedente provvedimento, il giudice, nel processo di revisione, non può rivedere autonomamente i presupposti o l'ammontare dell'assegno in base a una nuova valutazione delle condizioni economiche, ma deve rispettare le valutazioni originarie e limitarsi a verificare se ci sono state modifiche sostanziali che alterano l'equilibrio economico precedentemente determinato, adeguando l'assegno alla nuova situazione patrimoniale e reddituale.”).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della
- 5 - separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004,
n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605).
Tanto premesso, il ricorso spiegato da è fonda- Parte_1
to nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che esula dal thema decidedum la successione della madre della resistente, apertasi in data 6/5/2013 (invero, nem- meno menzionata dal ricorrente).
Devono ritenersi ininfluenti, poi, la successione del padre della resistente (apertasi il 3/3/2018, antecedente alla sottoscrizione degli accordi di separazione) e la vendita dell'immobile sito in
Campofelice di Fitalia, per il prezzo di euro 63.000,00, in data
14/2/2022, trattandosi di immobile già presente nel patrimonio della resistente al momento della separazione.
Deve invece ritenersi rilevante la successione dello zio di
[...]
, apertasi il 12 luglio 2021 Parte_2 Persona_1
(cfr. dichiarazione di successione presentata il 23/12/2021), suc- cessivamente, quindi, alla sottoscrizione degli accordi di separa- zione.
Per effetto di tale successione, infatti, la resistente ha acquistato
- 6 - un cospicuo patrimonio immobiliare (tre terreni e cinque fabbrica- ti in Mezzoiuso) e un'ingente somma di denaro (circa 260.000,00 euro, per sua stessa ammissione).
Tale circostanza, in conformità all'insegnamento della Suprema
Corte, deve ritenersi tali da incidere sull'equilibrio economico risultante dai patti della separazione consensuale sottoscritti dalle parti (cfr., sul punto, Cass., sez. VI, 5 febbraio 2014, n. 2542, che richiama, in motivazione, Cass., sez. I, 19 novembre 2010, n.
23508: “In tema di mantenimento, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato e, quindi, anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario”).
Ed invero, gli estratti conto prodotti evidenziano una innegabile, accresciuta capacità economica della resistente, come confermato anche dalla documentazione acquisita;
ed invero, dagli estratti conto prodotti emerge che, contrariamente a quanto dedotto in comparsa di costituzione, la resistente ha destinato la quasi totali- tà del ricavato della compravendita del 14/2/2022 ad un investi- mento (e non al proprio sostentamento), ha effettuato numerosi versamenti di somme contanti (che esulano, peraltro, dal com- pendio della predetta successione) ed ha sostenuto spese per im- porti ben superiori agli introiti derivanti dall'assegno di manteni-
- 7 - mento percepito dal coniuge.
Tanto premesso, l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
va congruamente ridotto e, valutate tutte le circostanze,
[...]
va quantificato in euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite, in considerazione natura e dell'esito del giudizio, vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
riduce l'assegno di euro 350,00, posto a suo carico dal
[...]
decreto di omologa della separazione consensuale del 10-12 feb- braio 2021 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge
[...]
ad euro 150,00, con decorrenza dalla data Controparte_1
di deposito del ricorso introduttivo;
− dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente rel.est.
Dr.ssa Laura Petitti
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