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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAURO DELLO IACONO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Valentino Torio (Sa), al
Corso Umberto I, n.5;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'AVV. ANNARESIA COPPOLA ed elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani (SA) alla Abate Cuomo n.9; resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2019, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che dall'unione coniugale erano nate due figlie: CP_1 [...]
in data 02.12.2012 e in data 15.12.2018. Rappresentava, altresì, che Per_1 Persona_2 la convivenza matrimoniale era divenuta insostenibile a seguito delle condotte tenute dal resistente che si era disinteressato delle esigenze del nucleo familiare;
inoltre, rappresentava di lavorare come insegnante con contratto a tempo indeterminato a differenza del che CP_1 lavorava come farmacista in Irlanda e percepiva una retribuzione lorda annua di €. 62.500,00.
Pertanto, chiedeva dichiararsi separazione personale dei coniugi con addebito al CP_1
e disporsi l'affidamento esclusivo delle minori con regolamentazione del diritto di
[...] visita del genitore e con onere a carico di quest'ultimo di corrispondere la somma mensile di
€. 1.600,00 a titolo di mantenimento della prole.
Con memoria difensiva depositata in data 23.3.2020, si costituiva in giudizio CP_1
e chiedeva dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente per aver abbandonato il tetto coniugale nonché chiedeva disporsi la collocazione delle minori presso il padre con regolamentazione del diritto di visita della madre alle condizioni meglio indicate nell'atto.
Infine, chiedeva che la ricorrente fosse tenuta a versare la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della prole o che, in caso di collocamento presso la madre, egli fosse tenuto a corrispondere la somma di €. 200,00, con regolamentazione del proprio diritto di visita.
All'uopo, rappresentava di aver lavorato come farmacista dapprima in Italia e poi in Irlanda ove si recava saltuariamente ed ove corrispondeva un canone di locazione di €. 1.700,00. All'udienza del 06.02.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, va ribadita l'inammissibilità della documentazione depositata dalla difesa della il 15.05.2024 ed il 16.05.2024, poiché la parte ha Pt_1 prodotto dei documenti al di fuori delle preclusioni istruttorie senza alcuna autorizzazione da parte del giudice;
b) alcuni di tali documenti non sono sopravvenuti (v. i documenti depositati in data
15.05.2024 nonché parte dei documenti depositati in data 16.05.2024); c) infine, per quanto riguarda gli screen shot delle conversazioni telefoniche, deve evidenziarsi l'inammissibilità
della scansione delle medesime, in assenza del deposito dei supporti informatici contenenti le medesime (v. ordinanza depositata in data 22.05.2024).
Ciò posto, va dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Non vanno accolte le domande di addebito proposte dalle parti.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass.,
28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Nel caso di specie, entrambe le domande vanno disattese, essendo tali domande prive già in punto di allegazione (e poi anche di prova) del necessario nesso di causalità tra le condotte poste in essere e i doveri violati.
Passando al regime di affidamento della prole, va evidenziato che la consulenza tecnica disposta in corso di causa ha concluso per “(…) in favore di un affido condiviso di e Per_1 Per_2 da parte di entrambi i genitori, con permanenza dei minori presso la casa materna, collocazione necessaria a non creare nelle minori un ulteriore modifica ambientale che potrebbe essere, certamente causa di stress e disagio essendo psicologicamente consapevole di quanto gli infanti sia di per sé individui abitudinari” (cfr. pag. 19 relazione tecnica depositata in data
31.05.2022).
Tale conclusione era peraltro conforme a quanto evidenziato sia dai servizi sociali che dalla successiva consulenza tecnica disposta in corso di causa a seguito dell'emersione di fatti nuovi con il deposito delle comparse conclusionali.
Invero, la causa era stata rimessa sul ruolo poiché il curatore speciale aveva rappresentato che il padre aveva imposto alla figlia minore di chiamare “mamma” la sua attuale Per_2 compagna e che, più in generale, non aveva rispettato il calendario delle visite, determinando in tal modo un pregiudizio per il benessere della prole;
al contempo, la difesa del padre aveva rappresentato di aver saputo dalla figlia che la madre avrebbe indotto quest'ultima ad Per_1 assumere integratori per il dimagrimento non somministrabili ai minori di diciotto anni;
infine, la difesa del padre chiedeva di poter produrre un video nel quale la figlia Per_2 sarebbe stata indotta dalla madre a rendere tali false dichiarazioni (v. decreto depositato in data 03.05.2024).
E' stata quindi espletata una nuova consulenza d'ufficio a seguito della quale è emerso che le minori avrebbero sviluppato una forma di alienazione duplice (cioè sia dall'uno che dall'altro genitore), finendo per dire e fare solo ciò che piace al genitore con cui momentaneamente si trovano;
pertanto, era stato evidenziato dall'assistente sociali che le minori sono solite ritrattare le dichiarazioni in precedenza resa sui comportamenti dell'altro genitore, avendo in particolare la minore una tendenza al bipolarismo (v. verbale di udienza del Per_1
16.05.2024).
Anche la successiva consulenza tecnica si concludeva con la previsione del regime di affidamento condiviso della prole, in quanto entrambi i genitori erano muniti delle capacità genitoriali seppur era riscontrata la presenza di una relazione caratterizzata da “un ciclo interpersonale disfunzionale” (v. relazione tecnica depositata in data 07.10.2024).
In particolare, era rappresentato che “dalla valutazione effettuata, si può desumere che il ciclo disfunzionale che regola la relazione tra la sig.ra e il sig.re sia di agonismo, Pt_1 CP_1 sfida e rango sociale” e che “a fronte di tale ciclo interpersonale, entrambi si disregolano emotivamente seppur con modalità differenti (vulnerabile, critico e controllante lui e distaccata
e rigida lei) e giungono a considerarsi reciprocamente minacciosi, accusatori e svalutanti. In seduta familiare è emerso chiaramente tale ciclo: la coppia genitoriale di fatto non si rivolge lo sguardo e coinvolge le bambine in decisioni che apparterebbero a loro” (p. 63 relazione tecnica).
Inoltre, il consulente d'ufficio evidenziava che “il livello di conflittualità tra i sigg. e Pt_1
- fortemente condizionato dal ciclo agonistico - ha la sua contropartita più importante CP_1 nel rapporto con le minori. Dalla valutazione effettuata si osserva in una sfera emotiva Per_1 caratterizzata da una rigidità emotiva, coartazione e ipercontrollo, tratti ansiosi e strategia difensiva di tipo evitante;
tendenza all' acting-out e all'aggressività; vissuto di disagio, angoscia e insicurezza nei confronti del nucleo familiare e in generale dal punto di vista relazionale;
conflittualità interna;
tendenza a controllare l'ambiente e a imporre il proprio modo di essere. In Chloe appare degno di nota evidenziare una confusione in merito alla
rappresentazione interna della propria famiglia e una tendenza all' acting out e aggressività”
(p. 64 relazione tecnica). Nonostante ciò, il consulente evidenziava che i genitori – singolarmente considerati – erano muniti delle capacità genitoriali mentre non riuscivano a cooperare nella gestione condivisa della prole. Tanto è vero che il consulente aveva concluso suggerendo alle parti la partecipazione ai percorsi di psicoterapia individuale e di mediazione familiare, all'esito dei quali – in assenza di miglioramenti – l'unica soluzione sarebbe stata l'affidamento delle minori a terzi (v. p. 65 relazione tecnica).
L'impossibilità di una gestione condivisa della prole è poi emersa ancora più chiaramente dalla conflittualità venutasi a creare nella coppia genitoriale per la scelta del neuropsichiatra infantile a cui rivolgersi per la figlia le parti hanno adito il Tribunale con numerose Per_1 istanze nelle quali – dapprima il non avrebbe manifestato il suo assenso a sottoporre CP_1 la figlia a tale visita – e poi la avrebbe insistito nel rifiutare il neuropsichiatra Pt_1 individuato dal , deducendo che non sarebbe stata disposta a sostenere i costi né ad CP_1 accompagnare la minore in Salerno nello studio del predetto, sebbene il CP_1 espressamente avesse chiarito che si sarebbe occupato sia di pagare la prestazione del medico che di provvedere alle esigenze logistiche di accompagnare la minore a Salerno (v. decreti rispettivamente depositati in data 13.01.2025 e 20.01.2025).
Al contempo, la conflittualità tra le parti è emersa anche nella proposizione di denunce che danno dato avvio prima a procedimenti penali e poi a processi conclusi con la sentenza di assoluzione nei confronti del (v. atto depositato il 17.01.2025). CP_1
Il invece – anziché ridurre la conflittualità – avrebbe non solo omesso il pagamento CP_1 dell'assegno di mantenimento ma avrebbe anche preteso di vedere le minori al di fuori del calendario delle visite, in tal modo determinando una situazione di pregiudizio per le stesse e finendo per essere ammonito (v. ordinanza depositata in data 16.12.2024 nel sub- procedimento n.3839/19); poi, avrebbe più volte registrato le minori nel mentre rendevano dichiarazioni sui comportamenti della madre, chiedendo pertanto modifiche nel regime di affidamento, nonostante gli stessi Servizi Sociali avessero dato atto del comportamento ambivalente della minore Per_1
Inoltre, più di recente, i Servizi Sociali hanno rappresentato che i genitori non avrebbero preso parte al percorso psicologico consigliato dal c.t.u. né tantomeno al percorso di mediazione ed, infine, hanno rappresentato che il percorso di sostegno alla genitorialità si sarebbe concluso con esito non positivo (v. relazione depositata in dara 10.01.2025). Pertanto, l'elevata conflittualità esistente nella coppia coniugale è in grado di incidere negativamente sul benessere delle figlie minori ed, in particolare, della minore che ha Per_1 reso dichiarazioni contrastanti all'altro genitore sul comportamento della madre (a partire da quando ha riferito di essere stata costretta dalla madre ad assumere un farmaco dimagrante) o quando ha riferito alla nonna paterna di essere stata picchiata dalla genitrice sino a farle uscire il sangue dal naso, salvo poi rendere al curatore speciale dichiarazioni di senso opposto.
Inoltre i Servizi Sociali hanno evidenziato che la madre sarebbe esausta nel gestire la prole e non riuscirebbe a gestire in maniera adeguata i comportamenti delle figlie;
nella coppia il problema principale sarebbe la mancanza di comunicazione tra i genitori, con la conseguenza che servirebbe alla madre un aiuto professionale per gestire il carico emotivo e le difficoltà relazionali delle figlie mentre al padre servirebbe un percorso per gestire la rabbia e per interagire con le figlie in modo più rispettoso (v. relazione depositata in data 10.01.2025).
In ragione di quanto segue, le minori sono state affidate ai Servizi Sociali e sono state collocate presso l'abitazione della zia materna (v. ordinanza depositata in data 28.01.2025).
Pertanto, alla luce di tali indici, si ritiene funzionale al benessere delle minori disporre l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di San Valentino Torio, con la previsione di uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e con l'onere di trasmettere periodicamente relazioni al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., anche al fine di evitare eventuali comportamenti alienanti di un genitore ai danni dell'altro.
Il Servizio Sociale affidatario potrà in ogni caso proporre di modificare i tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo quanto ritenuto più opportuno nell'interesse delle minori.
Inoltre, all'affidamento al Servizio Sociale deve accompagnarsi una drastica limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti e che le scelte importanti per la vita dei minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e assicurando le necessarie condizioni igieniche nonché il benessere dei minori.
Gli operatori dei Servizi saranno tenuti a coordinarsi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, i servizi affidatari dovranno assumere, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore secondo una ripartizione decisa dai genitori stessi ovvero, in caso di mancato accordo, dai Servizi affidatari.
Ogni malattia dei minori dovrà essere documentata con certificato redatto dal pediatra di base. Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo, sarà seguita la decisione del pediatra di base che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
Entrambi i genitori, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso. Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nel loro andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente. Entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali i figli esprimano un desiderio di partecipazione, aiutandoli a scegliere con responsabilità e a parteciparvi con impegno e costanza. Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento dei figli e sulle riunioni previste per i genitori.
Infine, il Servizio potrà, se ritenuto opportuno, proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento dei minori. Inoltre, il servizio sociale affidatario potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei minori. Il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento. Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale.
Quanto al diritto di visita, esso andrà regolamentato – quanto al padre - secondo le modalità stabilite con ordinanza depositata in data 16.12.2024 nel fascicolo n. 3839-1/2019 ed in conformità a quanto meglio indicato in dispositivo per quanto riguarda festività natalizie e pasquale oltre che per il periodo estivo. Viceversa, per quanto riguarda la madre, andrà regolamentato secondo quanto indicato nell'ordinanza depositata in data 28.01.2025 ed in conformità a quanto meglio indicato in dispositivo per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali nonché per il periodo estivo.
Con riferimento alla casa coniugale, poi, stante l'incontestato allontanamento della ricorrente dalla medesima, il Tribunale nulla dispone, essendo il godimento del bene soggetto alla disciplina generale in materia di proprietà.
Passando alle ulteriori statuizioni accessorie, va previsto un contributo al mantenimento del padre in favore delle minori.
Difatti, a mente dell'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
ancora, l'art. 337 ter c.c. dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò premesso, è pacifico che la lavora come insegnante mentre, quanto alla capacità Pt_1 economica del , è stata disposta indagine a mezzo della Guardia di Finanza, in ragione CP_1 della diversa prospettazione fornita dalle parti in merito ai redditi effettivamente percepiti da quest'ultimo.
Orbene, all'esito degli esperiti accertamenti, non è stato possibile accertare i redditi prodotti dal all'estero ma è emerso un indice abbastanza significativo della sua capacità CP_1 reddituale costituito dall'essere il predetto intestatario di ben quattro motocicli (anche di grossa cilindrata), a fronte di un reddito dichiarato di appena €. 1.348,00 nell'anno 2022.
E' chiaro che i modesti redditi dichiarati sono assolutamente in contrasto con la titolarità di un numero (non esiguo) di motocicli e fanno desumere che il predetto abbia maggiori redditi, non dichiarati e non altrimenti evincibili.
Ne consegue che il Tribunale ritiene equo e proporzionato che il versi alla zia materna CP_1 la somma mensile di €. 700,00 per il mantenimento della prole. La invece dovrà Pt_1 versare la somma mensile di €. 450,00 per il mantenimento ordinario delle minori. Inoltre, il Tribunale ritiene equo che le spese straordinarie siano ripartite nel seguente modo: il 70% delle spese straordinarie per le minori sarà a carico del padre mentre il 30% sarà a carico della madre.
Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 'obbligatorie', per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da parte resistente, in quanto – come già rilevato con ordinanza depositata in data 15.07.2021 – non è connessa con l'oggetto tipico del giudizio di separazione.
In ordine, infine, al regolamento delle spese, le stesse devono intendersi integralmente compensate tra le parti alla luce della natura delle questioni trattate nonché alla luce dei rapporti tra le parti. Del pari, le spese delle due consulenza tecniche sono definitivamente poste carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio civile in San Valentino Torio (Sa) il 17.11.2011, (atto n. 4,
P.I Vol. M anno 2011);
2. rigetta le domande di addebito;
3. affida le figlie minori ai Servizi Sociali del Comune di San Valentino Torio, disponendone la collocazione presso l'abitazione della zia materna;
4. dispone che i Servizi Sociali trasmettano relazioni periodiche al giudice tutelare, con conseguente trasmissione degli atti per l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5. dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie per tre CP_1 pomeriggi alla settimana al mese (lunedi', martedì, il mercoledi', dalle ore 09.00 alle ore 14.00 o, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola sino alle ore
20.30) oltre per un weekend al mese dalle ore 17.30 del giovedi' sino alle ore
20.30 della domenica. Il medesimo orario, andrà rispettato anche nel giorno del compleanno e dell'onomastico del padre. Il padre potrà trascorrere il compleanno e l'onomastico delle minori ad anni alterni. Il padre trascorrerà con le figlie, alternativamente, un anno dal 24 al 30 dicembre, e l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il padre trascorrerà un anno la domenica e l'altro anno il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, quindici giorni anche non consecutivi, a luglio o ad agosto, periodo da comunicarsi alla madre e alla zia materna entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
6. dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie per Parte_1 quattro pomeriggi alla settimana mediante la prosecuzione dell'educativa domiciliare nonché per un weekend al mese dalle ore 17.30 del venerdi' sino alle ore 20.30 della domenica. Il medesimo orario andrà rispettato anche nel giorno del compleanno e dell'onomastico della madre. La madre potrà trascorrere il compleanno e l'onomastico delle minori ad anni alterni. La madre trascorrerà con le figlie, alternativamente, un anno dal 24 al 30 dicembre, e l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la madre trascorrerà alternativamente, un anno la domenica e l'altro anno il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, la madre potrà tenere le figlie con sé per quindici giorni anche non consecutivi, a luglio o ad agosto, periodo da comunicarsi al padre e alla zia collocataria entro e non oltre il
31 maggio di ciascun anno;
7. dispone che versi ad la somma mensile di CP_1 Parte_2
€. 700,00 a titolo di mantenimento della prole, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8. dispone che versi ad la somma Parte_1 Parte_2 mensile di €. 450,00 a titolo di mantenimento della prole, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
9. dispone che le spese straordinarie (come meglio indicate in parte motiva) siano ripartite tra i genitori nel seguente modo: 70% a carico del padre ed il restante €.
30% a carico della madre;
10. compensa integralmente le spese di lite e di c.t.u.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire