Decreto cautelare 10 novembre 2021
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza breve 14 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Chiara Zambelli e Luisa Parisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto nella sua sede in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della nota-OMISSIS-avente ad oggetto: “ -OMISSIS-/2020. Comunicazione esclusione dalla graduatoria ”, a firma del -OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS-avente ad oggetto: “ -OMISSIS-/2020. Comunicazione conferma esclusione dalla graduatoria ”, a firma del dirigente del -OMISSIS-;
- del bando di -OMISSIS-., ruolo professionale “-OMISSIS-” indetto dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-, laddove interpretato nel senso di consentire una ulteriore prova di accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali già accertati nel corso della preselezione;
- degli esiti dell’accertamento dei requisiti fisico funzionali e psico-attitudinali e del giudizio di non idoneità, nonché, ove necessario, della nota -OMISSIS-;
- delle relazioni datate -OMISSIS-, e del giudizio diagnostico ivi contenuto, nonché dei -OMISSIS- (-OMISSIS-) a cui è stato sottoposto il ricorrente e delle relative risultanze;
- dove di necessità, del giudizio di non idoneità espresso in data -OMISSIS-;
- della graduatoria finale della suddetta selezione;
- ove di necessità, dei correlati verbali della selezione e dei giudizi negativi eventualmente espressi (e non conosciuti) nei confronti del ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, procedimentale e/o finale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente è stato ritenuto non in possesso dei “ Requisiti psico – attitudinali ” richiesti dal bando a seguito della valutazione del “-OMISSIS-” da parte della -OMISSIS-;
- che, ripetuto lo stesso test, la medesima dottoressa ha confermato la propria precedente valutazione;
- che il ricorrente lamenta l’inattendibilità di tale valutazione che sarebbe stata assunta, senza un colloquio clinico sulla base di un questionario obsoleto, da un singolo psicologo anziché dal Collegio sanitario integrato da uno psicologo, come previsto dal paragrafo 1 del bando e dell’art. 25 del Regolamento speciale del-OMISSIS-;
- che infatti in base al bando il possesso da parte dei candidati dei requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali doveva essere accertato di norma da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo, preferibilmente sulla base di convenzioni con -OMISSIS-, ovvero con strutture della Sanità Militare;
- che il ricorrente ha prodotto un parere pro veritate, in cui la -OMISSIS-, rileva l’inattendibilità sul piano scientifico del metodo di valutazione applicato per il concorso, e all’esito degli accertamenti svolti afferma “ con assoluta certezza scientifica ” che il ricorrente “ -OMISSIS-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- ”;
Ritenuto:
- che alla luce delle censure proposte e degli elementi forniti dal ricorrente, si rende necessario sottoporre lo stesso ad un rinnovato accertamento dei “ Requisiti psico – attitudinali ” previsti per il profilo professionale di “ -OMISSIS- -OMISSIS- ”, -OMISSIS-1, ai sensi del paragrafo 1 del bando e dell’art. 27 del Regolamento speciale del-OMISSIS-;
- che l’espletamento di tale accertamento è opportuno venga svolto da un Collegio sanitario integrato da uno psicologo del-OMISSIS- ovvero di strutture della Sanità Militare come previsto in via ordinaria dall’art. 25 del medesimo regolamento, e che dovrà essere indicato dal -OMISSIS-;
- che la verificazione dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che le spese della verificazione saranno poste a carico della parte soccombente;
- che per la trattazione del prosieguo della domanda cautelare viene sin d’ora fissata la camera di consiglio del 26 gennaio 2022, anche ai fini dell’eventuale definizione della -OMISSIS-versia con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Prima Sezione) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa, per il prosieguo dell’esame della -OMISSIS-versia, la camera di consiglio del 26 gennaio 2022.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.