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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNONE ANTONIO
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 le parti costituite hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2024 e ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la qualità di erede di e Persona_1
in capo a . Controparte_2 Controparte_1
La parte ricorrente ha all'uopo dedotto: di avere promosso procedura esecutiva immobiliare nei confronti della resistente, sulla scorta del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 561/2022 (R.G. n. 1437/2022) emesso il 29.04.2022 dal Tribunale di Ragusa e del pedissequo atto di precetto notificato in data 18.05.2022, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti immobili pignorati per la quota 8/27 della piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di RI censiti nel NCT al foglio 119 part.lla 6, 33, 34, 35, 44, 45 fr, 47,
48, 49, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 90, 114, 140, 159, 168, 201, 202, 203, 204,
205, 496, 498 e nel N.C.E.U. al foglio 119 particelle 492 sub 2, sub. 3, sub 4 e sub. 5 (doc.
2: atto di pignoramento immobiliare e nota di trascrizione); che, in data 22.09.2023, il dott.
agr. - nominato CTU nell'ambito della procedura esecutiva n. 168/2022 Persona_2
R.G.Es. del Tribunale di Ragusa- depositava relazione di stima immobiliare in seno alla quale individuava detti beni come lotto 2; che, con provvedimento del 29.02.2024, il
Giudice dell'esecuzione “ritenuto che, in secondo luogo, quanto ai lotti 1-2 deve ricordarsi
che, secondo l'insegnamento di Cass. 11638/2014, in caso di acquisto per causa di morte, il giudice deve verificare d'ufficio la continuità delle trascrizioni e a tal fine non è
sufficiente la trascrizione della denuncia di successione, che ha valore fiscale e non
civilistico, occorrendo invece la trascrizione di un atto di accettazione espressa o tacita;
ritenuto che nel caso di specie difetta la continuità delle trascrizioni, in quanto non risulta
trascritta l'accettazione delle eredità di Persona_3 Controparte_3 Per_1
pagina 2 di 5 e (cfr. relazione notarile in atti); ritenuto che occorre CP_1 Controparte_2
dunque invitare il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni”
invitava il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni;
che, pur non avendone espressamente accettato l'eredità, l'odierna resistente sarebbe da considerare erede puro e semplice dei genitori ) nata a Persona_1 C.F._2
RI (RG) il 04.08.1931 e ivi deceduta in data 11.07.2009 e Controparte_2
( nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data C.F._3
19.10.2012.
Pur ritualmente citata, la resistente non si è costituita in giudizio.
****
Orbene, la domanda della parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, deve anzitutto ritenersi provato che la resistente, figlia degli stessi,
sia stata ex lege chiamata all'eredità di e , Persona_1 Controparte_2
non risultando peraltro dagli atti che i de cuius abbiano diversamente disposto per testamento.
La chiamata all'eredità ha inoltre compiuto atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.
E invero, si è costituita in giudizio in seno alla procedura Controparte_4
esecutiva immobiliare n. 168/2022 R.G.Es. non contestando la propria qualità di erede in pagina 3 di 5 relazione ai beni del succitato lotto 2 e ponendo in essere comportamenti che inequivocabilmente l'hanno qualificata quale proprietaria di tali beni ed erede dei defunti e . Persona_1 Controparte_2
In quella sede, infatti, ha depositato istanza di riduzione di pignoramento ex CP_2
art. 496 c.p.c. chiedendo che “il G.E, previ gli incombenti di rito, in accoglimento della
presente istanza disponga la riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo del
pignoramento i lotti nn. 1 e 2”, cui faceva seguito istanza di correzione al fine di ottenere la riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo del pignoramento i lotti nn. 1 e 3.
In effetti, l'istanza di riduzione del pignoramento presupponeva che la debitrice si ritenesse proprietaria di tutti beni pignorati, desumendosene la volontà di di agire CP_2
giudizialmente quale erede puro e semplice dei propri genitori e Controparte_2 [...]
. Persona_1
E infatti, l'accettazione tacita di eredità, che, come cennato, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può desumersi anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Di talché, se sono inidonei a tale scopo, autonomamente considerati, gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può evincersi anche dal contegno assunto da un soggetto in sede processuale.
A ciò aggiungasi che emerge dagli atti (cfr. CTU espletata in sede esecutiva) che
[...]
fosse nel possesso dei beni ereditari senza avere mai proceduto al relativo CP_2
inventario, ciò costituendo ulteriore indice della qualità di erede, ai sensi dell'art. 485 c.c. pagina 4 di 5 Le spese di lite (liquidate in misura tra media e minima per le sole fasi studio e introduttiva, in ragione della semplicità della controversia, di natura documentale) seguono la soccombenza della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 1406/2024 R.G.,
1) dichiara la tacita accettazione dell'eredità pervenuta a Controparte_1
nata a [...] il [...], (C.F. ) da C.F._1 Persona_1
) nata a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
deceduta in data 11.07.2009 e nato Controparte_2 C.F._3
a RI (RG) il 26.04.1928 ed ivi deceduto in data 19.10.2012;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 Parte_1
oltre spese generali del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Ragusa, 14.01.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1406/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNONE ANTONIO
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 le parti costituite hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2024 e ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la qualità di erede di e Persona_1
in capo a . Controparte_2 Controparte_1
La parte ricorrente ha all'uopo dedotto: di avere promosso procedura esecutiva immobiliare nei confronti della resistente, sulla scorta del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 561/2022 (R.G. n. 1437/2022) emesso il 29.04.2022 dal Tribunale di Ragusa e del pedissequo atto di precetto notificato in data 18.05.2022, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti immobili pignorati per la quota 8/27 della piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di RI censiti nel NCT al foglio 119 part.lla 6, 33, 34, 35, 44, 45 fr, 47,
48, 49, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 90, 114, 140, 159, 168, 201, 202, 203, 204,
205, 496, 498 e nel N.C.E.U. al foglio 119 particelle 492 sub 2, sub. 3, sub 4 e sub. 5 (doc.
2: atto di pignoramento immobiliare e nota di trascrizione); che, in data 22.09.2023, il dott.
agr. - nominato CTU nell'ambito della procedura esecutiva n. 168/2022 Persona_2
R.G.Es. del Tribunale di Ragusa- depositava relazione di stima immobiliare in seno alla quale individuava detti beni come lotto 2; che, con provvedimento del 29.02.2024, il
Giudice dell'esecuzione “ritenuto che, in secondo luogo, quanto ai lotti 1-2 deve ricordarsi
che, secondo l'insegnamento di Cass. 11638/2014, in caso di acquisto per causa di morte, il giudice deve verificare d'ufficio la continuità delle trascrizioni e a tal fine non è
sufficiente la trascrizione della denuncia di successione, che ha valore fiscale e non
civilistico, occorrendo invece la trascrizione di un atto di accettazione espressa o tacita;
ritenuto che nel caso di specie difetta la continuità delle trascrizioni, in quanto non risulta
trascritta l'accettazione delle eredità di Persona_3 Controparte_3 Per_1
pagina 2 di 5 e (cfr. relazione notarile in atti); ritenuto che occorre CP_1 Controparte_2
dunque invitare il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni”
invitava il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni;
che, pur non avendone espressamente accettato l'eredità, l'odierna resistente sarebbe da considerare erede puro e semplice dei genitori ) nata a Persona_1 C.F._2
RI (RG) il 04.08.1931 e ivi deceduta in data 11.07.2009 e Controparte_2
( nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data C.F._3
19.10.2012.
Pur ritualmente citata, la resistente non si è costituita in giudizio.
****
Orbene, la domanda della parte ricorrente è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, deve anzitutto ritenersi provato che la resistente, figlia degli stessi,
sia stata ex lege chiamata all'eredità di e , Persona_1 Controparte_2
non risultando peraltro dagli atti che i de cuius abbiano diversamente disposto per testamento.
La chiamata all'eredità ha inoltre compiuto atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.
E invero, si è costituita in giudizio in seno alla procedura Controparte_4
esecutiva immobiliare n. 168/2022 R.G.Es. non contestando la propria qualità di erede in pagina 3 di 5 relazione ai beni del succitato lotto 2 e ponendo in essere comportamenti che inequivocabilmente l'hanno qualificata quale proprietaria di tali beni ed erede dei defunti e . Persona_1 Controparte_2
In quella sede, infatti, ha depositato istanza di riduzione di pignoramento ex CP_2
art. 496 c.p.c. chiedendo che “il G.E, previ gli incombenti di rito, in accoglimento della
presente istanza disponga la riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo del
pignoramento i lotti nn. 1 e 2”, cui faceva seguito istanza di correzione al fine di ottenere la riduzione del pignoramento, liberando dal vincolo del pignoramento i lotti nn. 1 e 3.
In effetti, l'istanza di riduzione del pignoramento presupponeva che la debitrice si ritenesse proprietaria di tutti beni pignorati, desumendosene la volontà di di agire CP_2
giudizialmente quale erede puro e semplice dei propri genitori e Controparte_2 [...]
. Persona_1
E infatti, l'accettazione tacita di eredità, che, come cennato, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può desumersi anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Di talché, se sono inidonei a tale scopo, autonomamente considerati, gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può evincersi anche dal contegno assunto da un soggetto in sede processuale.
A ciò aggiungasi che emerge dagli atti (cfr. CTU espletata in sede esecutiva) che
[...]
fosse nel possesso dei beni ereditari senza avere mai proceduto al relativo CP_2
inventario, ciò costituendo ulteriore indice della qualità di erede, ai sensi dell'art. 485 c.c. pagina 4 di 5 Le spese di lite (liquidate in misura tra media e minima per le sole fasi studio e introduttiva, in ragione della semplicità della controversia, di natura documentale) seguono la soccombenza della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 1406/2024 R.G.,
1) dichiara la tacita accettazione dell'eredità pervenuta a Controparte_1
nata a [...] il [...], (C.F. ) da C.F._1 Persona_1
) nata a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
deceduta in data 11.07.2009 e nato Controparte_2 C.F._3
a RI (RG) il 26.04.1928 ed ivi deceduto in data 19.10.2012;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 Parte_1
oltre spese generali del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Ragusa, 14.01.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
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