TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4348/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
rappresentato e difeso dall'avv. BROTTO RICCARDO, presso lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione
Attore
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro rappresentata e difesa dall'avv. GUIDONI MAURIZIO, presso lo stesso CP_2
elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
e
, CONTUMACE, CP_3
e
, CONTUMACE Controparte_4
Convenuti
con la chiamata in causa di
, rappresentata da in qualità di giusta Controparte_5 Controparte_6
autorizzazione del Giudice Tutelare, rappresentata e difesa dall'avv. DE ROS ENRICO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di risposta,
Terzo chiamato
in punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare:
- che il sinistro verificatosi in data 01.07.2018, verso le ore 07:20 circa, in Musile di Piave (VE) al km 2+6 circa di Via Triestina, meglio descritto in narrativa, è stato causato per colpa esclusiva del sig. ; Controparte_8
- che le lesioni riportate dall'attore e le conseguenti spese mediche sostenute e sostenende, come meglio descritte in narrativa, sono riconducibili al sinistro di cui sopra;
- che i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, indipendentemente dal nomen iuris indicato in narrativa, così come meglio allegati e descritti nel corso del giudizio, sono conseguenza del sinistro di cui sopra,
per l'effetto condannare Controparte_9
c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in 20139 – MILANO (MI), Via G.B. Cassinis 21, il sig.
c.f. , residente in [...] e il Parte_2 C.F._1
sig. c.f. , residente in [...] C.F._2
Fontebasso n. 2, in solido tra loro, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi nella Parte_1
somma che risulterà di giustizia anche in seguito alla CTU medico-legale sin d'ora richiesta ed all'istruttoria della presenta causa;
IN OGNI CASO:
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della rivalutazione monetaria sulla somma capitale oltre agli interessi compensativi (Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995) al tasso medio dei titoli di Stato italiani, BOT e BTP, da calcolarsi sul credito originario rivalutato anno per anno dalla data del sinistro alla liquidazione effettiva;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, all'integrale pagamento delle spese e dei compensi stragiudiziali, come descritti in narrativa, nonché delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e Cpa come legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per la rimessione in istruttoria con ammissione dei capitoli di prova testimoniale nn. 1, 2,
8, 9 e 10 capitolati con memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e con i testi ivi indicati,
ammissione dell'interrogatorio formale della sig.ra sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Controparte_5
9, 10, 11 e 12 di cui alla medesima memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. nonché per disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della sig.ra nata a [...] Controparte_10
delle Fonti (Ba) il 16/02/1981, residente a [...], della documentazione medica e della valutazione medico-legale relativa alle patologie rimediate in seguito al sinistro per cui è causa, idonea a dimostrare i danni dalla stessa subiti – nonostante la presenza della cintura di sicurezza correttamente allacciata – in seguito al sinistro per cui è causa.”
Per parte convenuta:
“─ Nel merito, in primo luogo: accertare e dichiarare la responsabilità di parte attrice Parte_1
per l'evento per non avere lo stesso indossato le cinture di sicurezza mentre si trovava
[...]
trasportato sul veicolo Clio condotto da e, per l'effetto, limitarsi la domanda attorea Controparte_5
nei limiti del giusto e del provato, con compensazione almeno parziale delle spese e competenze di lite. ─ Nel merito, in secondo luogo: accertare e dichiarare la responsabilità di parte chiamata CP_5
per l'evento per non avere la stessa controllato che il proprio trasportato
[...] Controparte_11
avesse indossato, e mantenuto indossate, le cinture di sicurezza e, per l'effetto, limitarsi la domanda attorea nei limiti del giusto e del provato, con compensazione almeno parziale delle spese e competenze di lite.”
Per il terzo chiamato:
“in via principale:
• Accertare e dichiarare, che in data 01.07.2018 era esistente il rapporto assicurativo di cui alla polizza
RCA n. 004825008323712 stipulata tra ed Controparte_5 Controparte_1
avente ad oggetto il Veicolo Renault Clio targato EV031MH, con ogni
[...]
conseguente obbligo di legge in capo a tale istituto assicurativo.
• Respingere, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, qualsivoglia domanda di responsabilità nei confronti della sig.ra per i danni causati al sig. in relazione al Controparte_5 Parte_1
sinistro avvenuto il 01.07.2018 in Musile di Piave.
in via subordinata:
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse accertata una responsabilità, anche parziale, in capo alla sig.ra per la causazione dei danni subiti Controparte_5
dal minore in seguito al sinistro stradale dell'1.7.2018 in Musile di Piave, Parte_1
accertare e condannare a manlevare e comunque Parte_3
a tenere indenne, in forza della polizza assicurativa RCA n. 004825008323712, la sig.ra CP_5
da ogni e qualsivoglia somma che quest'ultima dovesse essere tenuta a corrispondere al
[...]
danneggiato per le causali sopra descritte. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e con istanza di distrazione delle spese di lite in favore dello scrivente patrocinio, che dichiara di non aver percepito compensi od acconti.
In via istruttoria: si rinnova la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) vero che la sig.ra effettuava a il pagamento della Controparte_5 Parte_4 Persona_1
polizza stipulata con relativa al veicolo Reanult Controparte_1
Clio targata EV031MH a copertura del rischio rca per il periodo che comprendeva il giorno 1 luglio
2018;
2) vero che la quietanza del pagamento di cui al punto che precede veniva rilasciata alla sig.ra CP_5
da Nico S.a.s. di SI OB e C.;
[...]
3) vero che la mattina del giorno 01.07.2018, prima di mettere in marcia il veicolo Renault Clio
targato EV031MH, la sig.ra allacciava la cintura di sicurezza al figlio Controparte_5 Parte_1
[...]
4) Vero che durante il tragitto, prima del verificarsi dell'incidente stradale sopra descritto, la sig.ra più volte si assicurava che il figlio avesse la cintura di sicurezza allacciata. CP_5
Si indica come testimone il sig. e la sig.ra Persona_1 Controparte_10
Si formula istanza, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare ad l'esibizione in giudizio di copia della polizza assicurativa rca riferita all'anno 2018 con essa CP_1
contratta dalla sig.ra in riferimento al veicolo Renault Clio, targato EV031MH, e Controparte_5
della quietanza di avvenuto pagamento del premio relativo a tale annualità.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 18.06.2022 rappresentato all'epoca dal Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale conveniva in giudizio Controparte_6 [...]
e , esponendo che in Controparte_1 Parte_2 Controparte_8
data 01.07.2018, verso circa le 07.20, si trovava a bordo, in qualità di terzo trasportato sul sedile posteriore, dell'autoveicolo Renault, modello Clio, targato EV031MH, assicurato con polizza n. 004825008323712, di proprietà e condotto Parte_3
dalla madre che la suddetta vettura, mentre percorreva, con direzione est, Via Controparte_5
Triestina in Comune di Musile di Piave (VE), giunta al km 2.6, era stata improvvisamente e inaspettatamente urtata frontalmente dall'autoveicolo BI, modello Colt, targato CZ133JY, di proprietà di che quest'ultimo, percorrendo ad alta velocità la summenzionata via Parte_2
direzione opposta alla Clio, approssimandosi al km 2.6, aveva perso il controllo del proprio mezzo e invaso l'opposta corsia di marcia, andando dapprima a collidere lateralmente con l'autoveicolo
Volvo, modello V50, targato EA584DM, di proprietà di e condotto da Controparte_12 Parte_5
, proiettandolo fuori strada nell'attiguo fondo erboso, per poi invadere completamente la
[...]
corsia ove viaggiava regolarmente l'utilitaria in cui era trasportato l'odierno attore e impattare frontalmente contro di essa;
che nello scontro la BI si era ribaltata sopra la Renault, andando a schiacciare gli occupanti in un groviglio di lamiere;
che il , a seguito dell'incidente, era Parte_1
stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili di fuoco e immediatamente trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Treviso;
che, una volta stabilizzato, l'attore era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione, appena diagnosticata la presenza di una frattura scomposta al femore della gamba destra, ed in seguito, durante il ricovero ospedaliero, a numerose visite di controllo;
che il periodo del decorso in ospedale era stato vissuto dal con grande Parte_1
sofferenza e destabilizzazione interiore;
che in data 18.07.2018 lo stesso era stato dimesso dall'ospedale con ambulanza ed aveva proseguito fino alla guarigione le cure fisiatriche con l'assistenza del Dott. , il quale aveva evidenziato altresì come nel periodo della malattia il CP_13
minore avesse sviluppato tratti di personalità aggressiva alternati a totale apatia.
Ciò premesso, l'attore evocava in giudizio i convenuti al fine di sentirli condannare in solido a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal figlio in conseguenza del sinistro oggetto del presente procedimento, nella somma ritenuta di giustizia eventualmente risultata sulla base delle osservazioni di cui alla CTU medico-legale, qualora disposta.
Regolarmente notificati, mentre e rimanevano contumaci, Parte_2 Controparte_8 [...]
costituiva in giudizio in data 23.09.2022 e in via Parte_6
preliminare chiedeva disporsi dell'integrazione del contradditorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di in quanto litisconsorte necessario;
nel merito, evidenziava che il danneggiato non Controparte_5 aveva indossato la cintura di sicurezza, ipotizzando un concorso colposo avuto da quest'ultimo nella realizzazione dell'evento di danno.
Disposta all'udienza del 10.11.2022 l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_5
quest'ultima si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda svolta dall'attore e
[...]
precisando di aver allacciato, come costante abitudine, la cintura di sicurezza al figlio Pt_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.03.2023 ove il Giudice assegnava, su richiesta concorde delle parti, i termini di cui all'art 183 c. 6 c.p.c. Tenutasi l'udienza del 14.09.2023 in modalità
cartolare, il Giudice con ordinanza del 28.11.2023, scioglieva la riserva assunta in relazione alla decisione sui mezzi di prova ammettendo parte attrice alla prova testimoniale limitatamente ai capitoli indicati e, al fine dell'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite nonché in ordine alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito, nominava quali CC.TT.UU. le Dott.sse Per_2
e . In seguito, in data 29.03.2024 le consulenti tecniche depositavano
[...] Persona_3
l'elaborato peritale con le proprie conclusioni. Successivamente, in data 03.05.2024, dinnanzi al
Giudice delegato venivano escussi come testimoni e e, in data Testimone_1 Controparte_6
20.09.2024, e Ritenuta la causa matura per la decisione, con Testimone_2 Testimone_3
decreto del 17.10.2024, il giudice fissava udienza per la rimessione in decisione. Infine, lette le note depositate dalle parti, con decreto del 3.01.2025 tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata dall'attore merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio risulta promosso dall'attore ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 205/2009 (Codice
delle Assicurazioni private).
Tale azione, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del vettore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro in cui sono stati coinvolti almeno due veicoli, salvo l'ipotesi in cui l'incidente sia stato causato da caso fortuito. Essa offre una forma di tutela rafforzata al terzo danneggiato, che risulta essere svincolato dall'ordinario paradigma probatorio previsto dagli artt. 2043 o 2054 c.c.: chi agisce, infatti, è chiamato ad fornire la prova limitatamente “al fatto di essere
stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del
sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente
dimostrando la responsabilità di un altro conducente” (Cass. Sez. Un. n. 35318/2022), onere che nel caso di specie è stato pienamente assolto da parte attrice.
Risulta infatti circostanza pacifica in atti che l'attore al momento dell'incidente del 01.07.2018 era trasportato nella Renault Clio condotta da . Nella relazione di incidente stradale Controparte_5
della Compagnia di Carabinieri di San Donà di Piave (doc. 1 attore), tale circostanza emerge chiaramente laddove si indica a pag. 1 tra i passeggeri del “veicolo C” Inoltre, la Parte_1
circostanza che questi, in conseguenza di tale sinistro, abbia subito gravissime lesioni risulta essere dimostrato in prima battuta dalla copiosa documentazione offerta da parte attrice relativa alla cartella clinica del ricovero in ospedale, nonché dalla stessa relazione dei Carabinieri che, a pag. 2, recupera quanto in precedenza già evidenziato dagli operatori sanitari. In aggiunta, ulteriore e piena conferma sia dei danni subiti dall'attore sia del rapporto eziologico tra questi e il sinistro in esame emergeva nelle conclusioni della C.T.U. medico-legale disposta in sede di processo: “va ammesso, in pieno
accordo con quanto diagnosticato dai sanitari il giorno del sinistro, che il Sig. Parte_1
presenta gli esiti di trauma cranico con frattura delle ossa nasali, frattura femore destro sottoposto
ad osteosintesi, ampio esito cicatriziale al ginocchio sinistro. Tali lesioni vanno attribuite all'evento
traumatico di cui ci stiamo occupando, e che le stesse risultano per natura e caratteristiche
compatibili con l'entità e la dinamica dell'incidente in questione” (C.T.U. pag. 35).
Parte attrice ha inteso poi cumulare l'azione proposta verso , con una diversa azione generale CP_1
ex art. 2054 c.c. svolta nei confronti del responsabile del sinistro e del proprietario della relativa autovettura, avendo evocato in giudizio anche e , nei cui confronti Parte_2 Controparte_8
ha chiesto del pari la condanna al risarcimento del danno. Infatti in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno, salvo, in quest'ultimo caso, l'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.
A tal riguardo va precisato che non è contestata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a Pt_2
che, comunque, emerge chiaramente dal rapporto dei Carabinieri in atti secondo cui la
[...]
dinamica del sinistro è stata la seguente: “l'autovettura Mitsubishi Colt targa CZ133JY con direzione di marcia da Jesolo verso Treviso, in apposito spazio contrassegnata come veicolo “A”, era entrata dapprima in collisione con l'autovettura Volvo V50 targa EA584DM proveniente dal senso opposto e precisamente con direzione di marcia da Treviso verso Jesolo, in apposito spazio contrassegnata come veicolo “B”, e successivamente impattava con l'autovettura Renault Clio targa EV031MH in apposito spazio contrassegnata 'C', e i vari conducenti e i rispettivi passeggeri dei predetti veicoli mediante ambulanze ed elisoccorso erano stati trasportati presso diversi nosocomi”.
Va tuttavia evidenziato che ha fatto valere un concorso di responsabilità del Controparte_1
danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver utilizzato le cinture di sicurezza.
Al riguardo, il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno (Cass. n. 23804/24). Sussiste tuttavia tale concorso ove la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione;
in tali casi si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. n. 11095/20). Quanto all'onere della prova, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte. (Cass. n. 25712/23).
Nel caso di specie non vi sono evidenze probatorie che dimostrino il mancato uso degli strumenti di ritenzione. Nessun elemento è emerso in sede di rapporto dei Carabinieri al riguardo. In sede di CTU
è stato precisato che: “Il paziente riferisce di essere stato trasportato posteriormente a destra e di non ricordare se aveva le cinture di sicurezza allacciate (D.: Avevi le cinture di sicurezza allacciate? R.:
...non mi ricordo...però ...mia mamma me le fa sempre mettere)”. Le consulenti non hanno evidenziato la circostanza che le lesioni subite fossero incompatibili con la presenza della cintura di sicurezza, né tale conclusione può comunque assumersi in generale per il tipo di lesioni subite per cui non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato.
Relativamente alla liquidazione del danno la natura e l'entità delle lesioni subite dal sono Parte_1
state così individuate nelle conclusioni delle CC.TT.UU.: “esaminati i dati clinico-documentari e
anamnestici, la natura della lesione iniziale e le necessità clinico-terapeutiche connesse, deve essere
riconosciuto un danno biologico temporaneo al 100% per 19 giorni, parziale al 75% per 100 giorni,
parziale al 50% per 45 giorni, parziale al 25% per 45 giorni, con un livello di sofferenza marcato
severo (medio-elevato)” (C.T.U. pag. 36). … “il danno biologico evidenziabile come conseguenza
diretta del sinistro per cui è causa appare quantificabile nella misura di una riduzione della validità
psico-somatica del 17-18%, ai sensi delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno
alla persona in ambito civilistico” (C.T.U. pag. 40).
Atteso ciò, deve anzitutto provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale e, ove sussistente, del danno morale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo,
la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd.
esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-
relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale,
che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla
Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento,
determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
Nel caso di specie, può essere riconosciuta la componente del danno morale in considerazione delle importanti sofferenze derivanti dalle operazioni chirurgiche subite e dal dolore sofferto, tenuto conto delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando quindi i parametri menzionati e facendo riferimento alle sopracitate tabelle, il risarcimento dei danni ammonta, per il danneggiato pertanto, sotto il profilo dei postumi permanenti, riconosciuta l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al 34%, a
81.809,00 euro (danno biologico 61.052,00 euro) in valori attuali, tenuto conto della percentuale di invalidità del 18% e dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (11).
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, determinata in 140,00 euro l'importo giornaliero, stante la sofferenza di grado severo che ha caratterizzato tutto il decorso operatorio, il risarcimento viene quantificato in per il primo periodo di periodo di invalidità totale al 100% di 19 giorni, in 2.660,00
euro, per il periodo di invalidità parziale al 75%, pari a 100 giorni, in 10.500,00 euro, per il periodo di invalidità parziale al 50%, pari a 45 giorni, in 3.150,00 euro nonché per il periodo di invalidità
parziale al 25% di 45 giorni, in 1.575,00 euro, per totali 17.885,00 euro in valori attuali.
Va altresì riconosciuta la personalizzazione del danno in considerazione del drastico mutamento di vita subito dal ragazzo appena adolescente e dalle ripercussioni in ambito sociale dovute agli esisti del danno subito, oltre che per la cenestesi lavorativa ritenuta dalle CTU per l'esercizio di professioni lavorative che comportino la stura eretta, come quella di metalmeccanico che verosimilmente il andrà a svolgere, in considerazione del percorso scolastico intrapreso. Infatti lo stesso Parte_1
in sede di CTU ha dichiarato di vergognarsi a mostrare le cicatrici (v. ad esempio C.T.U. Parte_1
pag. 30 “mi vergogno ad andare in giro perché ho la cicatrice qua (ndr indica la zona sotto il
ginocchio sx), e mi vergogno anche ad andare in giro con i pantaloni corti”) e tale circostanza è stata altresì confermata da tutti i testimoni escussi (v. a titolo esemplificativo la dichiarazione di Tes_1
“Sì è vero;
lui si vergogna di esporsi, prima faceva anche un mese al mare, ora non vuole
[...]
più; lui prova vergogna a spogliarsi anche davanti a me” pag. 1 verbale d'udienza del 03.05.2024).
Con riguardo alla possibilità che l'attore svolga in futuro un'attività lavorativa con qualifica di operaio metalmeccanico, le CTU hanno affermato: “appare indubbio che il quadro menomativo
comporterà delle difficoltà nell'espletamento della stessa pur non precludendo l'attività lavorativa,
e ciò a fronte del quadro menomativo agli arti inferiori laddove vi è una frattura di femore con mezzi di sintesi in sede e un esito cicatriziale particolarmente importante che crea fastidio al paziente. In
tale contesto si ritiene adeguato il riconoscimento di una personalizzazione, alias, appesantimento
del valore economico del punto biologico” (C.T.U. pag. 42). In considerazione di quanto premesso può essere riconosciuta una personalizzazione del danno, sicuramente superiore alla media, per una percentuale del 20% sul danno biologico permanente, per un importo complessivo totale dovuto a titolo di danno non patrimoniale di 111.904,00 euro in valori attuali.
Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, l'appellante chiede innanzitutto il rimborso delle spese mediche.
Nella C.T.U. sono state individuate, sulla base della documentazione offerta da parte attrice, come giustificate da un punto di vista clinico e congrue da un punto di vista economico spese per la somma complessiva di 2.967,19 euro, pari a 3.510,19 euro in valori attuali. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni
(da settembre 2018 ad ottobre 2019). Può altresì trovare riconoscimento la spesa per la prestazione specialistica Medico-Legale del Dott. per 2440,00 euro, pari a 2.854,80 euro in CP_14
valori attuali (doc.21) e del Dott. pari ad 976,00 euro, 1.157,54 euro in valori Parte_7
attuali (doc. 18).
Non risulta viceversa riconosciuto una perdita parziale della capacità lavorativa permanente.
Andrà quindi liquidata a titolo di risarcimento la somma complessiva di 119.426,53 euro.
Va tuttavia detratto l'acconto versato da in data 27.9.21, pari a 56.000,00 euro, Controparte_1
corrispondenti a 65.016,00 euro in valori attuali. Detratto tale importo, residua un importo capitale dovuto pari a 54.410,53 euro.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro al 6.6.2025, questo
Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95. Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi"
(rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta,
ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attore, a titolo di risarcimento del danno subito, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino al saldo, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti dalla data odierna gli interessi al tasso legale.
Le spese di CTU, già liquidate, e quelle di C.T.P. vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, con obbligo di rifondere all'attore quanto da questi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno poste interamente poste a carico solidale dei convenuti, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento,
senza il riconoscimento dell'aumento ex art. 4 comma 2 DM n. 44/2014, trattandosi di un'unica parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- In accoglimento della domanda proposta da , quale genitore Parte_8
esercente la responsabilità genitoriale su condanna Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_2 Controparte_8
pagamento della somma di euro 54.410,53, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in 14.080,00 euro, oltre 616,80 euro per esborsi IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di C.T.U e di C.T.P..
Così deciso in Venezia, il 6.6.25
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero