TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 116/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. INVIDIA ANTONIO, dall'avv. SCATTOLINI RICCARDO Parte_1
Per 'avv. DAL CERO ALEX. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.45.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato in [...] il [...] e residente a [...](Vr) in vicolo Parte_1
Baldani n. 19, c.f. ; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Invidia del CodiceFiscale_1
Foro di Verona;
opponente
contro
:
residente a [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alex Dal Cero del Foro di Verona;
CodiceFiscale_2
opposta
iscritta al n. 116/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2730/23 emesso il 26.10.2023 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 6.600,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 23 febbraio 2024;
osservato che l'opposta aveva richiesto il pagamento di € 6.600,00, in ragione del riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente, per canoni di locazione non corrisposti fino al momento del rilascio dell'immobile condotto in locazione, quindi, da ciò l'odierno opposto richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, inefficacia ed infondatezza del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché del pedissequo atto di precetto notificato in data 08.11.2023, conseguentemente, chiedeva di dichiarare che il sig. Parte_1
nulla deve al sig. , rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda ed eccezione ex
[...] Parte_2
adverso
formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 3 di 6 Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, richiedeva di confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo de quo, chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare, la mala fede o colpa grave di parte opponente per l'aver esposto assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta e/o l'aver eseguito prospettazioni contraddittorie e/o sottaciuto circostanze decisive al fine della decisione e/o l'aver spiegato una difesa macroscopicamente infondata, per l'effetto condannare il sig. Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, di una
[...]
somma, a titolo di sanzione, da accertarsi in corso di causa o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi di causa
Veniva espletata c,t,u, grafologica dalla dott.ssa sulla firma apposta al Persona_1
riconoscimento di debito, alla quale si rinvia per brevità, da cui trae origine il presente procedimento di opposizione, la quale accertava l'autenticità della firma apposta sul documento predetto, dal sig.
. Parte_1
All'udienza del 27 gennaio 2025 veniva assunta la prova orale con l'escussione del teste Tes_1
vicino di casa dell'opponente dal 2021 al 2023. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di
[...]
parte opponente.
Cap.2) non lo so;
cap.3) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'opponente; cap.4) non lo so;
cap.5) non lo so;
cap.6) ricordo di aver accompagnato l'opponente presso lo studio del sig. due Pt_2
volte circa, per chiedere al sig. di prolungare il contratto per qualche mese, al fine di riuscire a Pt_2
vendere il mio appartamento al sig. cap.7) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
Pt_1
cap.8) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
cap.9) non ho sentito nulla;
cap.10) non ho sentito nulla;
cap.11) non ricordo.
pagina 4 di 6 Il teste rispondeva a prova diretta sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 30.04.2024.
Dal cap.7) non lo so;
cap.8) per quel che lui mi diceva, pagava regolarmente il canone di locazione;
cap.9) non lo so;
cap.10) confermo, ho già risposto;
cap.11) non è vero;
cap.12) non ricordo;
cap.13)
confermo; cap.14) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
cap.15) non ho sentito nulla;
cap.16)
non so nulla;
cap.17) non ricordo la data;
dal cap.18 al cap.22) nulla so;
cap,23) non lo so;
cap.24) non ricordo quando è avvenuta la telefonata, ricordo, comunque, di una telefonata intercorsa con il sig.
che verteva sul rilascio dell'appartamento di proprietà dello stesso da parte dell'opponente, per Pt_2
trasferirlo presso un mio appartamento;
cap.25) confermo;
cap.26) confermo;
cap.27) confermo;
cap.28) non ricordo.
Verificato che l'opposto, ha dimostrato con i documenti in atti (riconoscimento di debito doc. 7
opposto) e la prova orale la fondatezza della propria pretesa creditoria.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. viene rigettata, in quanto non ne sussistono i presupposti.
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, in quanto non
è riuscito a dimostrare di aver corrisposto i canoni oggetto dell'azione monitoria in contanti.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna del sig. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto, liquidate Parte_1
come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 5 di 6 condanna il sig. , alla rifusione delle spese di procedimento in favore del sig. Parte_1
, liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Parte_2
assegna definitivamente le spese di c.t.u. all'opponente.
Così deciso, in Verona, il 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 116/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 13.30 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. INVIDIA ANTONIO, dall'avv. SCATTOLINI RICCARDO Parte_1
Per 'avv. DAL CERO ALEX. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.45.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato in [...] il [...] e residente a [...](Vr) in vicolo Parte_1
Baldani n. 19, c.f. ; rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Invidia del CodiceFiscale_1
Foro di Verona;
opponente
contro
:
residente a [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Alex Dal Cero del Foro di Verona;
CodiceFiscale_2
opposta
iscritta al n. 116/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2730/23 emesso il 26.10.2023 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 6.600,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 23 febbraio 2024;
osservato che l'opposta aveva richiesto il pagamento di € 6.600,00, in ragione del riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente, per canoni di locazione non corrisposti fino al momento del rilascio dell'immobile condotto in locazione, quindi, da ciò l'odierno opposto richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, inefficacia ed infondatezza del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché del pedissequo atto di precetto notificato in data 08.11.2023, conseguentemente, chiedeva di dichiarare che il sig. Parte_1
nulla deve al sig. , rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda ed eccezione ex
[...] Parte_2
adverso
formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 3 di 6 Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, richiedeva di confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo de quo, chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare, la mala fede o colpa grave di parte opponente per l'aver esposto assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta e/o l'aver eseguito prospettazioni contraddittorie e/o sottaciuto circostanze decisive al fine della decisione e/o l'aver spiegato una difesa macroscopicamente infondata, per l'effetto condannare il sig. Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, di una
[...]
somma, a titolo di sanzione, da accertarsi in corso di causa o in quella somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi di causa
Veniva espletata c,t,u, grafologica dalla dott.ssa sulla firma apposta al Persona_1
riconoscimento di debito, alla quale si rinvia per brevità, da cui trae origine il presente procedimento di opposizione, la quale accertava l'autenticità della firma apposta sul documento predetto, dal sig.
. Parte_1
All'udienza del 27 gennaio 2025 veniva assunta la prova orale con l'escussione del teste Tes_1
vicino di casa dell'opponente dal 2021 al 2023. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di
[...]
parte opponente.
Cap.2) non lo so;
cap.3) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'opponente; cap.4) non lo so;
cap.5) non lo so;
cap.6) ricordo di aver accompagnato l'opponente presso lo studio del sig. due Pt_2
volte circa, per chiedere al sig. di prolungare il contratto per qualche mese, al fine di riuscire a Pt_2
vendere il mio appartamento al sig. cap.7) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
Pt_1
cap.8) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
cap.9) non ho sentito nulla;
cap.10) non ho sentito nulla;
cap.11) non ricordo.
pagina 4 di 6 Il teste rispondeva a prova diretta sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 30.04.2024.
Dal cap.7) non lo so;
cap.8) per quel che lui mi diceva, pagava regolarmente il canone di locazione;
cap.9) non lo so;
cap.10) confermo, ho già risposto;
cap.11) non è vero;
cap.12) non ricordo;
cap.13)
confermo; cap.14) non ho visto alcuna dazione di denaro contante;
cap.15) non ho sentito nulla;
cap.16)
non so nulla;
cap.17) non ricordo la data;
dal cap.18 al cap.22) nulla so;
cap,23) non lo so;
cap.24) non ricordo quando è avvenuta la telefonata, ricordo, comunque, di una telefonata intercorsa con il sig.
che verteva sul rilascio dell'appartamento di proprietà dello stesso da parte dell'opponente, per Pt_2
trasferirlo presso un mio appartamento;
cap.25) confermo;
cap.26) confermo;
cap.27) confermo;
cap.28) non ricordo.
Verificato che l'opposto, ha dimostrato con i documenti in atti (riconoscimento di debito doc. 7
opposto) e la prova orale la fondatezza della propria pretesa creditoria.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. viene rigettata, in quanto non ne sussistono i presupposti.
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, in quanto non
è riuscito a dimostrare di aver corrisposto i canoni oggetto dell'azione monitoria in contanti.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna del sig. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto, liquidate Parte_1
come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 5 di 6 condanna il sig. , alla rifusione delle spese di procedimento in favore del sig. Parte_1
, liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Parte_2
assegna definitivamente le spese di c.t.u. all'opponente.
Così deciso, in Verona, il 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 6 di 6